Articolo 22 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 21Articolo 23
Versione
14 giugno 1985
Art. 22. Formazione del personale

L'ente provvede alla formazione e qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.
L'ordinamento delle relative attivita', anche previe intese con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, e' disciplinato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
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