Art. 22. Formazione del personale
L'ente provvede alla formazione e qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.
L'ordinamento delle relative attivita', anche previe intese con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, e' disciplinato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
L'ente provvede alla formazione e qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.
L'ordinamento delle relative attivita', anche previe intese con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, e' disciplinato con deliberazione del consiglio di amministrazione.