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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 24.07.2025 N. 764/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Papaleo del Foro di Locri, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Monasterace (RC), via Nazionale Jonica n. 133
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in , via Soderini n. 24 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: contratto a tempo determinato, indennità sostitutiva ferie All'udienza di discussione le procuratrici di parte ricorrente concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 21 gennaio 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del prof. quale Parte_1 docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 105,58 giorni di ferie/festività soppresse maturate e non godute.
2) CONDANNARE il , in persona del Controparte_1 CP_2
[...
a corrispondere al ricorrente la somma di €. 4.684,63, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 105,58 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, a mezzo disponenda CTU”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio il
[...]
Controparte_3
eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato di:
“RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
All'udienza del 18 marzo 2025, parte ricorrente – preso atto delle difese svolte da parte convenute – ha contestato di aver ricevuto “nell'Anno Scolastico 2021/2022… la liquidazione delle ferie non godute”, ha confermato di aver “usufruito, rispettivamente, di n. 2 giorni e di n. 1 giorno di ferie [negli] Anni Scolastici 2022/2023 e 2023/2024”, e ha precisato i conteggi come segue: “nell'Anno Scolastico 2022/2023, le ferie maturate e non godute sono n. 24,33 (pari a € 1.582,71), mentre nell'Anno Scolastico 2023/2024 le ferie maturate e non godute sono n. 29,75 (pari a € 1.224,58): [ha ridotto], pertanto, la domanda alla condanna di pagamento a complessi € 4.383,27 (pari a n. 100,58 giorni di ferie ed ex festività non godute)” (cfr. verbale udienza).
Preso atto delle discrepanze nei conteggi formulati dalle due parti del giudizio, con provvedimento del 12 giugno 2025, il Tribunale ha ordinato a parte ricorrente di depositare – entro e non oltre 27 giugno 2025 – copia integrale dei cedolini paga riferiti agli Anni Scolastici per cui è causa con nota di precisazione dei propri conteggi, ove ritenuta necessaria.
2 Contestualmente, ha assegnato a parte resistente termine sino al 14 luglio 2025, per il deposito di nota di precisazione dei conteggi che tenesse conto delle nuove risultanze documentali acquisite. ha provveduto al deposito della documentazione richiesta Parte_1
e alla riformulazione dei propri conteggi in data 19 giugno 2025, chiedendo la condanna di parte convenuta al pagamento di complessivi € 4.820,01 pari a 102,58 giorni di ferie/festività maturate e non godute;
il
[...]
non ha replicato al ricalcolo così operato. Controparte_1
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, – docente Parte_1 di scuola superiore, con ultima sede di lavoro presso Istituto Superiore G. CH e
A. Olivetti di RH (MI) – ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e, in particolare, nel corso dei seguenti Anni Scolastici:
“1. anno scolastico 2018/2019 - periodo 12/12/2018 – 30/06/2019 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 1 ora settimanale – presso Istituto Superiore “Evangelista Torricelli” di Roma - Scuola Secondaria di II Grado (all. n. 02).
2. anno scolastico 2021/2022 (all. n. 03):
• periodo 13/10/2021 – 30/12/2021 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 18 ore settimanali – presso Istituto Tecnico Industriale “Feltrinelli” di - Scuola Secondaria di II Grado;
CP_1
• periodo 26/10/2021 – 30/06/2022 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 7 ore settimanali – presso Istituto Tecnico Commerciale “Primo Levi” di Bollate - Scuola Secondaria di II Grado;
• periodo 26/10/2021 – 30/12/2021 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 11 ore settimanali – presso Istituto Tecnico Industriale “Feltrinelli” di - Scuola Secondaria di II Grado;
CP_1
• periodo 31/12/2021 – 31/03/2022 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 11 ore settimanali – presso Istituto Tecnico Industriale “Feltrinelli” di - Scuola Secondaria di II Grado;
CP_1
• periodo 01/04/2022 – 08/06/2022 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 11 ore settimanali – presso Istituto Tecnico Industriale “Feltrinelli” di - Scuola Secondaria di II Grado. CP_1
3. anno scolastico 2022/2023 (all. n. 04):
• periodo 12/09/2022 – 30/06/2023 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 11 ore settimanali – presso Istituto Superiore “G. CH – A Olivetti” di RH - Scuola Secondaria di II Grado;
3 • periodo 13/09/2022 – 30/06/2023 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 7 ore settimanali – presso Istituto Superiore “G. Torno” di Castano Primo (MI) - Scuola Secondaria di II Grado.
4. anno scolastico 2023/2024 - periodo 04/09/2023 – 30/06/2024 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 11 ore settimanali – presso Istituto Superiore “G. CH – A Olivetti” di RH - Scuola Secondaria di II Grado (all. n. 05)” (pagg. 2-3, ricorso;
docc. 2-5, fascicolo ricorrente).
*
1.1. Con il presente giudizio, il lavoratore deduce di aver maturato – nel corso dei suddetti periodi – il diritto di fruire di un numero complessivo di giorni di ferie che sono stati solo parzialmente goduti;
rivendica, quindi, il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e mai fruiti.
***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
4 consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
*
2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457).
Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano
5 ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117
Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022,
n. 14268 – parte motiva).
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte
Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età””
(Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
*
6 2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur eV Controparte_4 contro ). Controparte_5
Il Giudice Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla
7 fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47).
* 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse
8 sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza).
La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale
– di ordine lavorativo.
Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini.
Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative)
9 di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno
2024, n. 16715).
In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez.
Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
***
3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.
*
3.1. deduce che, “nel corso degli anni scolastici in qualità di Parte_1 docente precario… oltre a non aver richiesto ferie, non è stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non essere stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne, venendo invece collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni. Inoltre il docente non è stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con divieto di monetizzazione” (pag.
3, ricorso).
L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 11, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente in giudizio – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere
10 delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne.
Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite.
*
3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute.
Sul quantum a tal titolo dovuto, deve osservarsi quanto segue.
La tardiva costituzione in giudizio lascia impregiudicata la possibilità dell'Amministrazione convenuta di utilmente contestare la correttezza dei conteggi attorei: “nel rito del lavoro… la costituzione del convenuto avvenuta oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione, deve considerarsi tardiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e comporta la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso proprio di merito e processuali nonché dalle deduzioni probatorie, ma non inficia la contestazione dei fatti affermati dall'attore e le difese in ordine alle questioni sulle quali il giudice deve provvedere di ufficio, né impedisce la valutazione del contenuto complessivo delle deduzioni ed argomentazioni opposte”
(Cass. Civ., Sez. III, 5 novembre 1987, n. 8183).
Nel caso di specie, il ha Controparte_1 dedotto:
“Dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue: ANNO SCOLASTICO 2018/2019 SCUOLA ISTITUTO SUPERIORE
“EVANGELISTA TORRICELLI” DI ROMA CONTRATTO DAL 12/12/2018 AL 30/06/2019, 1 ora settimanale Si evidenzia che, nell'anno scolastico in questione, il contratto stipulato da parte ricorrente prevedeva una prestazione lavorativa pari a un'ora a settimana, vale a dire che parte ricorrente ha prestato servizio per un solo giorno alla settimana. Alla luce di ciò, nell'anno scolastico in questione parte ricorrente ha maturato solamente 2,17 giorni di ferie, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso introduttivo. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla parte ricorrente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “FELTRINELLI” DI IST. TECNICO CP_1
COMMERCIALE “PRIMO LEVI” DI OL (MI) CONTRATTO DAL 25/10/2021 AL 30/06/2022 MATURATO 22 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 2/11/2021 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
11 6/12/2021 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
DAL 23/12/2021 AL 07/01/2022 10 (vacanze natalizie) CP_6
03/03/2022 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
4/03/2022 1 ( ) CP_6 Controparte_7 DAL 14/04/2022 AL 19/04/2022 3 (vacanze pasquali) CP_6
3/06/2022 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
In tale anno scolastico risulta che siano stati liquidati da parte dell'Istituto Torricelli diversi giorni di ferie, come da documentazione allegata (all. 9).
2022/2023 ISTITUTO SUPERIORE “G. Controparte_8
ER - A. OLIVETTI” DI RH (MI) E ISTITUTO
[...]
I) Controparte_9
CONTRATTO DAL 12/09/2022 AL 30/06/2023, 11 ore settimanali MATURATO 24 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 31/10/2022 GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
9/12/2022 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6 DAL 23/12/2022 AL 06/01/2023 11 (vacanze natalizie) CP_6 24/02/2023 1 ( CP_6 Controparte_7
DAL 6/04/2023 AL 11/04/2023 4 (vacanze pasquali) CP_6
24/04/2023 GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6 In tale anno scolastico il docente ha usufruito, su propria richiesta, di diversi giorni di ferie, tanto presso l'istituto Torno quanto presso l'istituto G. CH - A. Olivetti come da documentazione allegata (all. 10). Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla parte ricorrente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ISTITUTO SUPERIORE “G. ER - A. OLIVETTI” DI RH (MI) CONTRATTO DAL 04/09/2023 AL 30/06/2024, 11 ore settimanali MATURATO 23 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: DAL 23/12/2023 AL 6/01/2024 giorni 10 (vacanze natalizie) CP_6
DAL 15/02/2024 giorni 1 (carnevale ambrosiano) CP_6 DAL 28/03/2024 AL 02/04/2024 giorni 4 (vacanze pasquali) CP_6 26/04/2024 giorni 1 (sospensione attività didattiche da calendario scolastico) CP_6
In tale anno scolastico il docente ha usufruito, su propria richiesta, di diversi giorni di ferie, come da documentazione allegata (all. 11). Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla parte ricorrente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati” (pagg. 2-4, memoria). Come anticipato, alla luce delle suddette contestazioni, parte ricorrente ha contestato di aver ricevuto “nell'Anno Scolastico 2021/2022… la liquidazione delle ferie non godute”, ha confermato di aver “usufruito, rispettivamente, di n. 2 giorni e di n. 1 giorno di
12 ferie [negli] Anni Scolastici 2022/2023 e 2023/2024”, e ha precisato i conteggi come segue: “nell'Anno Scolastico 2022/2023, le ferie maturate e non godute sono n. 24,33 (pari a €
1.582,71), mentre nell'Anno Scolastico 2023/2024 le ferie maturate e non godute sono n. 29,75
(pari a € 1.224,58): [ha ridotto], pertanto, la domanda alla condanna di pagamento a complessi
€ 4.383,27 (pari a n. 100,58 giorni di ferie ed ex festività non godute)” (cfr. verbale udienza
18 marzo 2025).
A seguito dell'acquisizione delle buste paga di riferimento, inoltre, parte attrice ha così rettificato i propri calcoli: “a.s. 2018/2019: 20,75 giorni di ferie/festività da monetizzare il cui importo è pari ad €. 72,26 (20,75 x €. 104,47 - vedi cedolino giugno 2019 - trattamento fondamentale mensile lordo tabellare per un'ora di servizio settimanale/30). A.s.
2021/2022 periodo 13.10.2021 - 08.06.2022: 23,92 giorni di ferie/festività da monetizzare il cui importo è pari ad €. 1.458,91 (23,92 x €. 1.829,74 – vedi cedolino maggio 2022 - trattamento fondamentale mensile lordo tabellare per 18 ore di servizio settimanali/30). A.s.
2021/2022 periodo 09.06.2022 - 30.06.2022: 1,83 giorni di ferie/festività da monetizzare il cui importo è pari ad €. 44,81 (1,83 x €. 734,53 – vedi cedolino giugno 2022 - trattamento fondamentale mensile lordo tabellare per 11 ore di servizio settimanali/30). A.s. 2022/2023:
26,33 giorni di ferie/festività residui da monetizzare in quanto il docente ha già fruito su richiesta di due (2) giorni di ferie. Pertanto l'importo è pari ad €. 1.834,83 (26,33 x €. 2.090,58 – vedi cedolino giugno 2023 - trattamento fondamentale mensile lordo tabellare per 18 ore di servizio settimanali/30). A.s. 2023/2024: 29,75 giorni di ferie/festività residui da monetizzare in quanto il docente ha già fruito su richiesta di un (1) giorno di ferie. Pertanto l'importo è pari ad €.
1.409,20 (29,75 x €. 1.421,04 – vedi cedolino giugno 2024 - trattamento fondamentale mensile lordo tabellare per 11 ore di servizio settimanali /30). Totale: €. 4.820,01” (cfr. nota di deposito del 19 giugno 2025).
Parte convenuta non ha preso posizione sulla suddetta riformulazione dei conteggi.
Ne consegue che, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei, il
[...]
[...]
Controparte_3
debbono essere condannati a pagare, in favore di
[...] Parte_1
€ 4.820,01 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, relativamente agli Anni Scolastici 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
13 Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna il a pagare, in Controparte_1 favore di complessivi € 4.820,01 a titolo di indennità Parte_1 sostitutiva per ferie e festività soppresse maturate e non godute, relativamente agli
Anni Scolastici 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.695,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 24 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Papaleo del Foro di Locri, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Monasterace (RC), via Nazionale Jonica n. 133
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in , via Soderini n. 24 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: contratto a tempo determinato, indennità sostitutiva ferie All'udienza di discussione le procuratrici di parte ricorrente concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 21 gennaio 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del prof. quale Parte_1 docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 105,58 giorni di ferie/festività soppresse maturate e non godute.
2) CONDANNARE il , in persona del Controparte_1 CP_2
[...
a corrispondere al ricorrente la somma di €. 4.684,63, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 105,58 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, a mezzo disponenda CTU”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio il
[...]
Controparte_3
eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato di:
“RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
All'udienza del 18 marzo 2025, parte ricorrente – preso atto delle difese svolte da parte convenute – ha contestato di aver ricevuto “nell'Anno Scolastico 2021/2022… la liquidazione delle ferie non godute”, ha confermato di aver “usufruito, rispettivamente, di n. 2 giorni e di n. 1 giorno di ferie [negli] Anni Scolastici 2022/2023 e 2023/2024”, e ha precisato i conteggi come segue: “nell'Anno Scolastico 2022/2023, le ferie maturate e non godute sono n. 24,33 (pari a € 1.582,71), mentre nell'Anno Scolastico 2023/2024 le ferie maturate e non godute sono n. 29,75 (pari a € 1.224,58): [ha ridotto], pertanto, la domanda alla condanna di pagamento a complessi € 4.383,27 (pari a n. 100,58 giorni di ferie ed ex festività non godute)” (cfr. verbale udienza).
Preso atto delle discrepanze nei conteggi formulati dalle due parti del giudizio, con provvedimento del 12 giugno 2025, il Tribunale ha ordinato a parte ricorrente di depositare – entro e non oltre 27 giugno 2025 – copia integrale dei cedolini paga riferiti agli Anni Scolastici per cui è causa con nota di precisazione dei propri conteggi, ove ritenuta necessaria.
2 Contestualmente, ha assegnato a parte resistente termine sino al 14 luglio 2025, per il deposito di nota di precisazione dei conteggi che tenesse conto delle nuove risultanze documentali acquisite. ha provveduto al deposito della documentazione richiesta Parte_1
e alla riformulazione dei propri conteggi in data 19 giugno 2025, chiedendo la condanna di parte convenuta al pagamento di complessivi € 4.820,01 pari a 102,58 giorni di ferie/festività maturate e non godute;
il
[...]
non ha replicato al ricalcolo così operato. Controparte_1
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, – docente Parte_1 di scuola superiore, con ultima sede di lavoro presso Istituto Superiore G. CH e
A. Olivetti di RH (MI) – ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e, in particolare, nel corso dei seguenti Anni Scolastici:
“1. anno scolastico 2018/2019 - periodo 12/12/2018 – 30/06/2019 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 1 ora settimanale – presso Istituto Superiore “Evangelista Torricelli” di Roma - Scuola Secondaria di II Grado (all. n. 02).
2. anno scolastico 2021/2022 (all. n. 03):
• periodo 13/10/2021 – 30/12/2021 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 18 ore settimanali – presso Istituto Tecnico Industriale “Feltrinelli” di - Scuola Secondaria di II Grado;
CP_1
• periodo 26/10/2021 – 30/06/2022 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 7 ore settimanali – presso Istituto Tecnico Commerciale “Primo Levi” di Bollate - Scuola Secondaria di II Grado;
• periodo 26/10/2021 – 30/12/2021 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 11 ore settimanali – presso Istituto Tecnico Industriale “Feltrinelli” di - Scuola Secondaria di II Grado;
CP_1
• periodo 31/12/2021 – 31/03/2022 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 11 ore settimanali – presso Istituto Tecnico Industriale “Feltrinelli” di - Scuola Secondaria di II Grado;
CP_1
• periodo 01/04/2022 – 08/06/2022 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 11 ore settimanali – presso Istituto Tecnico Industriale “Feltrinelli” di - Scuola Secondaria di II Grado. CP_1
3. anno scolastico 2022/2023 (all. n. 04):
• periodo 12/09/2022 – 30/06/2023 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 11 ore settimanali – presso Istituto Superiore “G. CH – A Olivetti” di RH - Scuola Secondaria di II Grado;
3 • periodo 13/09/2022 – 30/06/2023 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 7 ore settimanali – presso Istituto Superiore “G. Torno” di Castano Primo (MI) - Scuola Secondaria di II Grado.
4. anno scolastico 2023/2024 - periodo 04/09/2023 – 30/06/2024 – posto NORMALE - insegnamento di B003 – LABORATORI DI FISICA - 11 ore settimanali – presso Istituto Superiore “G. CH – A Olivetti” di RH - Scuola Secondaria di II Grado (all. n. 05)” (pagg. 2-3, ricorso;
docc. 2-5, fascicolo ricorrente).
*
1.1. Con il presente giudizio, il lavoratore deduce di aver maturato – nel corso dei suddetti periodi – il diritto di fruire di un numero complessivo di giorni di ferie che sono stati solo parzialmente goduti;
rivendica, quindi, il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e mai fruiti.
***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
4 consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
*
2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457).
Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano
5 ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117
Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022,
n. 14268 – parte motiva).
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte
Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età””
(Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
*
6 2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur eV Controparte_4 contro ). Controparte_5
Il Giudice Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla
7 fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47).
* 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse
8 sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza).
La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale
– di ordine lavorativo.
Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini.
Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative)
9 di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno
2024, n. 16715).
In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez.
Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
***
3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.
*
3.1. deduce che, “nel corso degli anni scolastici in qualità di Parte_1 docente precario… oltre a non aver richiesto ferie, non è stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non essere stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne, venendo invece collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni. Inoltre il docente non è stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con divieto di monetizzazione” (pag.
3, ricorso).
L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 11, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente in giudizio – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere
10 delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne.
Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite.
*
3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute.
Sul quantum a tal titolo dovuto, deve osservarsi quanto segue.
La tardiva costituzione in giudizio lascia impregiudicata la possibilità dell'Amministrazione convenuta di utilmente contestare la correttezza dei conteggi attorei: “nel rito del lavoro… la costituzione del convenuto avvenuta oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione, deve considerarsi tardiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e comporta la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso proprio di merito e processuali nonché dalle deduzioni probatorie, ma non inficia la contestazione dei fatti affermati dall'attore e le difese in ordine alle questioni sulle quali il giudice deve provvedere di ufficio, né impedisce la valutazione del contenuto complessivo delle deduzioni ed argomentazioni opposte”
(Cass. Civ., Sez. III, 5 novembre 1987, n. 8183).
Nel caso di specie, il ha Controparte_1 dedotto:
“Dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue: ANNO SCOLASTICO 2018/2019 SCUOLA ISTITUTO SUPERIORE
“EVANGELISTA TORRICELLI” DI ROMA CONTRATTO DAL 12/12/2018 AL 30/06/2019, 1 ora settimanale Si evidenzia che, nell'anno scolastico in questione, il contratto stipulato da parte ricorrente prevedeva una prestazione lavorativa pari a un'ora a settimana, vale a dire che parte ricorrente ha prestato servizio per un solo giorno alla settimana. Alla luce di ciò, nell'anno scolastico in questione parte ricorrente ha maturato solamente 2,17 giorni di ferie, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso introduttivo. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla parte ricorrente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “FELTRINELLI” DI IST. TECNICO CP_1
COMMERCIALE “PRIMO LEVI” DI OL (MI) CONTRATTO DAL 25/10/2021 AL 30/06/2022 MATURATO 22 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 2/11/2021 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
11 6/12/2021 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
DAL 23/12/2021 AL 07/01/2022 10 (vacanze natalizie) CP_6
03/03/2022 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
4/03/2022 1 ( ) CP_6 Controparte_7 DAL 14/04/2022 AL 19/04/2022 3 (vacanze pasquali) CP_6
3/06/2022 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
In tale anno scolastico risulta che siano stati liquidati da parte dell'Istituto Torricelli diversi giorni di ferie, come da documentazione allegata (all. 9).
2022/2023 ISTITUTO SUPERIORE “G. Controparte_8
ER - A. OLIVETTI” DI RH (MI) E ISTITUTO
[...]
I) Controparte_9
CONTRATTO DAL 12/09/2022 AL 30/06/2023, 11 ore settimanali MATURATO 24 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 31/10/2022 GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6
9/12/2022 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6 DAL 23/12/2022 AL 06/01/2023 11 (vacanze natalizie) CP_6 24/02/2023 1 ( CP_6 Controparte_7
DAL 6/04/2023 AL 11/04/2023 4 (vacanze pasquali) CP_6
24/04/2023 GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_6 In tale anno scolastico il docente ha usufruito, su propria richiesta, di diversi giorni di ferie, tanto presso l'istituto Torno quanto presso l'istituto G. CH - A. Olivetti come da documentazione allegata (all. 10). Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla parte ricorrente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ISTITUTO SUPERIORE “G. ER - A. OLIVETTI” DI RH (MI) CONTRATTO DAL 04/09/2023 AL 30/06/2024, 11 ore settimanali MATURATO 23 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: DAL 23/12/2023 AL 6/01/2024 giorni 10 (vacanze natalizie) CP_6
DAL 15/02/2024 giorni 1 (carnevale ambrosiano) CP_6 DAL 28/03/2024 AL 02/04/2024 giorni 4 (vacanze pasquali) CP_6 26/04/2024 giorni 1 (sospensione attività didattiche da calendario scolastico) CP_6
In tale anno scolastico il docente ha usufruito, su propria richiesta, di diversi giorni di ferie, come da documentazione allegata (all. 11). Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla parte ricorrente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati” (pagg. 2-4, memoria). Come anticipato, alla luce delle suddette contestazioni, parte ricorrente ha contestato di aver ricevuto “nell'Anno Scolastico 2021/2022… la liquidazione delle ferie non godute”, ha confermato di aver “usufruito, rispettivamente, di n. 2 giorni e di n. 1 giorno di
12 ferie [negli] Anni Scolastici 2022/2023 e 2023/2024”, e ha precisato i conteggi come segue: “nell'Anno Scolastico 2022/2023, le ferie maturate e non godute sono n. 24,33 (pari a €
1.582,71), mentre nell'Anno Scolastico 2023/2024 le ferie maturate e non godute sono n. 29,75
(pari a € 1.224,58): [ha ridotto], pertanto, la domanda alla condanna di pagamento a complessi
€ 4.383,27 (pari a n. 100,58 giorni di ferie ed ex festività non godute)” (cfr. verbale udienza
18 marzo 2025).
A seguito dell'acquisizione delle buste paga di riferimento, inoltre, parte attrice ha così rettificato i propri calcoli: “a.s. 2018/2019: 20,75 giorni di ferie/festività da monetizzare il cui importo è pari ad €. 72,26 (20,75 x €. 104,47 - vedi cedolino giugno 2019 - trattamento fondamentale mensile lordo tabellare per un'ora di servizio settimanale/30). A.s.
2021/2022 periodo 13.10.2021 - 08.06.2022: 23,92 giorni di ferie/festività da monetizzare il cui importo è pari ad €. 1.458,91 (23,92 x €. 1.829,74 – vedi cedolino maggio 2022 - trattamento fondamentale mensile lordo tabellare per 18 ore di servizio settimanali/30). A.s.
2021/2022 periodo 09.06.2022 - 30.06.2022: 1,83 giorni di ferie/festività da monetizzare il cui importo è pari ad €. 44,81 (1,83 x €. 734,53 – vedi cedolino giugno 2022 - trattamento fondamentale mensile lordo tabellare per 11 ore di servizio settimanali/30). A.s. 2022/2023:
26,33 giorni di ferie/festività residui da monetizzare in quanto il docente ha già fruito su richiesta di due (2) giorni di ferie. Pertanto l'importo è pari ad €. 1.834,83 (26,33 x €. 2.090,58 – vedi cedolino giugno 2023 - trattamento fondamentale mensile lordo tabellare per 18 ore di servizio settimanali/30). A.s. 2023/2024: 29,75 giorni di ferie/festività residui da monetizzare in quanto il docente ha già fruito su richiesta di un (1) giorno di ferie. Pertanto l'importo è pari ad €.
1.409,20 (29,75 x €. 1.421,04 – vedi cedolino giugno 2024 - trattamento fondamentale mensile lordo tabellare per 11 ore di servizio settimanali /30). Totale: €. 4.820,01” (cfr. nota di deposito del 19 giugno 2025).
Parte convenuta non ha preso posizione sulla suddetta riformulazione dei conteggi.
Ne consegue che, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei, il
[...]
[...]
Controparte_3
debbono essere condannati a pagare, in favore di
[...] Parte_1
€ 4.820,01 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, relativamente agli Anni Scolastici 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
13 Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna il a pagare, in Controparte_1 favore di complessivi € 4.820,01 a titolo di indennità Parte_1 sostitutiva per ferie e festività soppresse maturate e non godute, relativamente agli
Anni Scolastici 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.695,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 24 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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