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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 11.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1274/2023 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. Fabrizio Righini
contro
:
Controparte_1
Avv. Silvia Traverso
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato pressi il Tribunale di Ravenna nel 2022, Parte_1
e rispettivamente moglie e figli di nonché eredi dello Pt_2 Parte_3 Persona_1 stesso, convennero l (d'ora in poi, anche solo esponendo che: Controparte_1 CP_2
- nel 2013, presso l'Ospedale di Lugo, al loro congiunto era stato asportato un melanoma cutaneo del dorso con successivo intervento per allargamento dei margini con rimozione di linfonodo sentinella del cavo ascellare corrispondente;
- il referto istologico aveva reso la diagnosi di nevo melanocitico intradermico con linfonodo indenne;
- l'11.2.20213 era iniziato, presso la del medesimo ospedale, il follow up con visite CP_3
trimestrali e controlli radiologici (ecografia linfonodi ascellari e addome, RX torace) con esiti negativi fino al 2015;
pagina 1 di 13 - nei controlli eseguiti il 17.2.2016 visita dermatologica ed epiluminescenza erano stati negativi e nel controllo del 5.7.2016 visita dermatologica e videocromia a sonda ottica erano stati ugualmente negativi, ma in entrambe le occasioni non era stata eseguita una radiografia di controllo;
- segnatamente, la radiografia al torace era stata effettuata negli anni 2014 e 2015, ma non nel 2016;
- lo stesso esame radiografico era stato effettuato il 5.4.2017, ma il referto era stato colpevolmente consegnato in ritardo, il 15.3.2018, a dodici mesi di distanza dalla sua esecuzione;
- la mancata esecuzione del controllo radiografico al torace nel 2016 e il ritardato esame dell'esito della radiografia eseguita nel 2017 avevano impedito di diagnosticare tempestivamente la presenza di metastasi ai polmoni, determinando così una progressione della malattia oncologica che aveva portato al decesso del Parte_2
- avanti al medesimo Tribunale avevano proposto, nel contraddittorio con l' convenuta, il CP_2
procedimento per ATP iscritto al r.g. n. 774/2021 nel quale era stato nominato il collegio peritale, composto dai CTU dott. e dott.ssa Persona_2 Persona_3
- i CTU avevano riconosciuto l'errore dei sanitari per la mancata consegna e valutazione della radiografia del 2017, ma avevano escluso che il decesso del fosse eziologicamente Parte_2
collegabile al ritardo nella refertazione, individuandone la causa nella progressione della malattia oncologica. Dalla comparazione della RX del 5.4.2017 con la TC effettuata il successivo 20.3.2018, era risultato, infatti, che nell'aprile 2017 la malattia fosse già sistemica e che quindi sarebbe stata curata in identico modo con la medesima infausta prognosi. Per tali ragioni, avevano riconosciuto la responsabilità dei sanitari unicamente per l'anticipazione del decesso di 12 mesi, precisando peraltro che in tale periodo la salute del sarebbe già stata compromessa dalla malattia. Parte_2
Tanto esposto, i ricorrenti sostennero che i CTU avevano omesso di rispondere compiutamente ai quesiti loro sottoposti, segnatamente in ordine alla valutazione del follow up tra il 2016 e il 2018 sia in relazione al ritardo con cui era stato eseguito il periodico controllo ecografico e soprattutto per la mancata consegna e valutazione della radiografia eseguita il 5.4.2017, omissioni che erano state grave fonte di danno per la salute del loro congiunto, tanto che l'oncologa dai medesimi interpellata, dott.ssa aveva ritenuto che “… in considerazione delle caratteristiche alla ripresa di Persona_4
malattia (pattern di metastasi) ad aprile 2017 e aprile 2018 e della documentata attività dei trattamenti proposti, coerentemente con caratterizzazione molecolare della neoplasia stessa, il trattamento della metastasi iniziato in aprile 2018, sarebbe potuto essere potenzialmente radicale se iniziato 12 mesi prima, in presenza di malattia oligometastatica, consentendo il raggiungimento di una condizione di remissione completa) con una associazione di terapie sistemiche ed eventuali trattamenti locoregionali
(radioterapia stereotattica) …”.
pagina 2 di 13 I ricorrenti conclusero chiedendo di dichiarare la responsabilità per omissione colposa della struttura convenuta e di condannarla al risarcimento dei danni sia iure hereditatis, individuati nel danno da riduzione della durata della vita e nel danno da autodeterminazione del paziente, quantificati in €
123.027, sia iure proprio per la perdita del congiunto oppure per la diminuzione della possibilità di vita del medesimo, quantificati in € 300.000 per ciascuno;
in via istruttoria, chiesero l'acquisizione della
CTU medico legale espletata nel procedimento ante causam e la rinnovazione/integrazione della stessa.
Si costituì in giudizio l contestando ogni responsabilità e chiedendo di rigettare le domande, CP_2
posto che i CTU avevano categoricamente escluso ogni nesso causale fra la condotta dei sanitari ed il decesso del nonché in termini di perdita di chance di sopravvivenza e di migliori condizioni Parte_2
di vita prima del decesso.
Il Tribunale, acquisito il fascicolo dell'ATP r.g. n. 774/2021, ritenne l'espletata CTU completa, esaustiva e logicamente motivata e, pertanto, essendo la causa matura per la decisione, senza ulteriori incombenti istruttori, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 26.6.2023 accolse parzialmente le domande e condannò l' alla rifusione delle spese a favore degli attori e pose definitivamente a CP_2
carico della prima le spese di CTU.
Il giudice, condividendo e aderendo alle conclusioni del collegio peritale, riconobbe il diritto al risarcimento del solo danno da riduzione della durata della vita per il periodo di 12 mesi che liquidò in
€ 53.158 in base ai criteri orientativi del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da premorienza.
Secondo il giudice, la condotta dei sanitari, seppure colpevole in ordine alla ritardata refertazione dell'esame del 5.4.2017, non era stata causa della morte in sé, ma solo della sua anticipazione di dodici mesi e, pertanto, il risarcimento del danno poteva investire solo detta anticipazione ed avere quindi come termini di riferimento il lasso di tempo tra la data in cui l'evento si era verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato se il fatto illecito non fosse stato commesso.
Quanto agli ulteriori danni iure hereditatis prospettati dagli attori, il Tribunale affermò: “Nessun ulteriore danno risulta risarcibile in favore di parte attrice in quanto non sufficientemente allegato né provato.
Nessun danno risulta risarcibile iure proprio ai congiunti per l'anticipato verificarsi della morte del
e il conseguente minor tempo che gli stessi hanno potuto vivere in compagnia del Persona_1
medesimo.
Infatti gli stessi non hanno né provato né allegato elementi di particolare prossimità rispetto al defunto diversi dal solo fatto del vincolo parentale;
non risulta la partecipazione degli attori ai ripetuti ricoveri del né alla fase terminale della vita del congiunto. Parte_2
pagina 3 di 13 Del tutto carente è stata l'allegazione della difesa che si è limitata a rilevare la mera carenza temporale senza offrire al giudicante elementi per meglio apprezzare la perdita subita, tenuto conto della grave patologia di cui era comunque affetto il congiunto”.
e hanno proposto appello all'ordinanza affidandolo a tre motivi Parte_1 Pt_2 Parte_3
e chiedendo, in via istruttoria, di integrare la CTU.
Si è costituita l' contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto ed CP_2 opponendosi all'integrazione istruttoria richiesta nonché alla produzione tardiva dei documenti nuovi allegati all'atto di impugnazione, in quanto inammissibile.
Con ordinanza del 9.12.2023, il Consigliere Istruttore ha ritenuto non necessario l'approfondimento istruttorio richiesto da parte appellante e, viste le note depositate dalle parti per l'udienza del 18.3.2025, fissata ex art. 352 c.p.c. e tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, vertente sulla mancata integrazione della CTU medico legale, parte appellante contesta l'ordinanza laddove il Tribunale, senza alcuna motivazione, ha ritenuto esaustiva la consulenza redatta in sede di ATP e non ha provveduto a richiedere ai CTU la completa risposta ai quesiti.
Gli appellanti, facendo richiamo alle “Linee guida melanoma AIOM” del 2013 che prevedono per il melanoma in stadio IB-IIA la raccomandazione dell'esame strumentale del Rx torace ed ecografia toracica ogni 6-12 mesi, si dolgono della mancata effettuazione di radiografie nel 2016, causa della mancata tempestiva rilevazione del tumore in data antecedente.
Con il secondo motivo, parte appellante sostiene che il trattamento della metastasi, iniziato solo in aprile 2018 a causa dell'erronea mancata valutazione dell'accertamento diagnostico eseguito nel 2017, avrebbe potuto essere potenzialmente radicale se fosse iniziato 12 mesi prima, in presenza di malattia oligometastatica, fino al punto di consentire il raggiungimento di una condizione di remissione completa. Pertanto, l'omissione dei sanitari, consistita nella mancata valutazione dell'accertamento diagnostico del 2017, nonché nella mancata effettuazione dell'indagine radiografica nel 2016, ha avuto gravi ripercussioni sulle possibilità di guarigione dalla recidiva, con conseguente obbligo risarcitorio per la morte del imputabili alla convenuta. Parte_2
In subordine, tale omissione avrebbe comunque compresso la durata di vita per il in misura Parte_2
superiore all'anno riconosciuto dai consulenti.
In merito alla mancata liquidazione del danno iure proprio, oggetto del terzo motivo, parte appellante sostiene che la gravità della patologia determina di per sé il diritto dei congiunti conviventi al pagina 4 di 13 risarcimento del danno derivante dall'assistenza alla malattia. Secondo gli appellanti, tale danno, in caso di grave malattia, come nella fattispecie, è dimostrabile per presunzioni, senza necessità di ulteriori prove.
Ad abundantiam, nella denegata ipotesi di adesione alle motivazioni dell'impugnata ordinanza, in allegato all'atto di appello gli attori depositano la documentazione relativa ai periodi di aspettativa dal lavoro usufruiti dalla al fine di assistere il marito nelle fasi acute della malattia (doc. C Pt_1 allegato all'appello).
***
La Corte ritiene che l'appello sia caratterizzato da forti elementi di genericità, laddove in grande parte
(specialmente nei primi due motivi) semplicemente ripropone le difese spiegate in primo grado senza formulare specifiche critiche alle motivazioni con cui il primo giudice le ha ritenute infondate, in completa adesione alle valutazioni espresse dai CTU anche in replica alle osservazioni dei CTP.
Al netto delle critiche generiche, i primi due motivi, che consentono la trattazione congiunta, sono comunque infondati.
È, infatti, infondata la censura laddove contesta che il Giudice abbia ritenuto esaustiva la CTU espletata nel procedimento per ATP e, senza motivazione, abbia rigettato la richiesta di rinnovazione della stessa che qui ripropone.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia considerato la mancata effettuazione di radiografie nell'anno 2016, in violazione delle linee guida che, per il caso in esame, prevedono una RX del torace ogni 6-12 mesi.
Orbene, per un verso, i CTU valutarono l'intera vicenda clinica del ivi compresa tutta la Parte_2 procedura di follow up seguita negli anni, come pacificamente si evince dall'elaborato peritale, ove si dà dettagliatamente conto delle cure e dei controlli dermatologici cui il paziente fu Parte_2
sottoposto dal 2013 al 2021, nonché delle risultanze cliniche emerse dai referti delle indagini strumentali espletate nel corso degli anni, incluso l'anno 2016, di cui è riportato il resoconto e l'esito dell'esame tenutosi il 17.2.2016 “Quadro clinico: … oggi eseguita epiluminescenza digitale: assenti lesioni pigmentate sospette. Non osservo modificazioni significative delle lesioni pigmentate studiate.
Bene la cicatrice del dorso. Assenti segni di recidiva locoregionale. Non palpo pacchetti linfonodali patologici ascellari. Programmo controllo clinico tra circa 3 mesi, tra 6 mesi circa ripeterà eco linfonodi ascellari. Esami eseguiti: visita dermatologica. Videomicroscopia a sonda ottica
(epiluminescenza digitalizzata)”. L'esame ecografico espletato in pari data ai linfonodi ascellari bilaterali fu così refertato: “assenza di linfoadenomegalie in sede ascellare bilaterale. Piccoli
pagina 5 di 13 linfonodi di regolare morfologia ed ecostruttura in sede ascellare sinistra” (CTU Persona_5
pag. 14).
Per altro verso, l'omesso controllo radiografico del torace nel 2016 potrebbe, in ipotesi, avere rilevanza solo se ci fosse una qualche evidenza che nel 2016 fosse già presente la metastasi al polmone, ipotesi di cui non emerge alcun elemento di prova né indizio e che parte appellante e il CTP dalla stessa nominato, dott. non hanno mai nemmeno prospettato e nemmeno emerge nel parere medico del CP_4
dott. e della dott.ssa la cui relazione fu depositata nel procedimento per ATP (doc. 6) e CP_4 Per_4
in allegato al ricorso di primo grado (doc. 7).
In particolare, nel procedimento per ATP il CTP dott. propose osservazioni unicamente riguardo CP_4 alla valutazione compiuta dai CTU sul ritardo nella valutazione nel 2018 da parte dei sanitari dell'esito dell'RX torace eseguita nel 2017 senza attribuire alcuna rilevanza causale all'omesso esame radiografico nel 2016.
Infine, nemmeno nell'appello la contestazione sulla mancata effettuazione della RX nell'anno 2016 è supportata da alcuna considerazione tecnica né oncologica né medico-legale e, dunque, le censure risultano del tutto generiche.
Non riverbera alcun effetto, dunque, la mancanza di motivazione da parte del primo giudice sul rigetto della richiesta di integrazione della CTU, essendo questa esaustiva ed esente da criticità.
In merito al secondo motivo di gravame, la decisione del Tribunale di Ravenna prende ancora le mosse dalla CTU medico-legale svolta in sede di ATP, dalle cui conclusioni correttamente il primo giudice ha ritenuto di non discostarsi, in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti di causa e della documentazione medica, condotti nel contraddittorio delle parti e immune da vizi logici.
Il collegio peritale, composto dal medico legale e dall'oncologa, prima di affrontare nello specifico il caso concreto, diedero conto della letteratura sanitaria in materia e delle evidenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti, evidenziando quanto segue: “Da un punto di vista oncologico è doveroso premettere che i melanomi con mutazione del gene BRAF costituiscono circa il 50% di tutti i melanomi cutanei [Long, G.V, et al. Prognostic and clinicopathologic associations of oncogenic BRAF in metastatic melanoma. 2011;29:1239–1246]. Generalmente insorgono a livello del CP_5
tronco, in aree cutanee senza mancata elastosi solare e in età più giovane et al. BRAF Per_6
mutations in cutaneous melanoma are independently associated with age, anatomic site of the primary tumor, and the degree of solar elastosis at the primary tumor site. Pigment Res. 2011, CP_6
24, 345–351]. Sul piano prognostico, i melanomi con mutazione di BRAF si associano ad una sopravvivenza globale inferiore, rispetto ai melanomi BRAF wild-type, in virtù della loro maggior tendenza a metastatizzare soprattutto a livello encefalico ed epatico [Ny L, et al. BRAF mutational
pagina 6 di 13 status as a prognostic marker for survival in malignant melanoma: A systematic review and meta- analysis. 2020;59:833–844; ER NR, et al. Tumour mutation status and sites of CP_7
metastasis in patients with cutaneous melanoma. Br. 2017;117:1026–1035]. Alla luce di CP_8
tale assetto mutazionale a significato patogenetico, questo sottotipo molecolare di melanomi risulta sensibile agli inibitori di BRAF/MEK, i quali rappresentano lo standard di trattamento in caso di malattia avanzata, con una sopravvivenza libera da progressione media di 11.4 mesi e una percentuale di sopravvivenza globale a 12 mesi del 72%, a quattro anni del 37% e a 5 anni del 34% [Robert C, et al. Improved overall survival in melanoma with combined dabrafenib and trametinib. N. Engl. CP_9
2015;372:30–39; , et al. Five-year outcomes with dabrafenib plus trametinib in metastatic Tes_1
melanoma. N. Engl. J. Med. 2019;381:626–636]. All'interno poi di tale sottotipo molecolare di melanomi, sono stati identificati fattori prognostici aggiuntivi, quali i valori basali di LDH, il performance status e l'estensione della malattia, in grado di stratificare ulteriormente la prognosi dei pazienti con melanoma metastatico BRAF-mutato HI A, et al. Modeled Prognostic Subgroups for Survival and Treatment Outcomes in BRAF V600-Mutated Metastatic Melanoma: Pooled Analysis of 4 Randomized Clinical Trials. 2018 ;4:1382-1388]”. CP_10
Passando a valutare il caso del i CTU in primo luogo stigmatizzarono la carenza della Parte_2
documentazione medica prodotta, mancando quella relativa al periodo dal 21.6.2019 al decesso, avvenuto in data 2.1.2021 – carenza imputabile agli attori secondo i criteri di riparto dell'onere della prova – e proseguirono affermando: “Ad ogni modo è indiscutibile il fatto che se a seguito dell'RX torace, eseguito in data 05.04.2017 documentante in sede paramediastinica superiore destra un'area ovalare di 58x37 mm di diametro, non presente all'ultimo controllo del 22.07.2015, fosse stato correttamente seguito un approfondimento con TC con mdc, la diagnosi di recidiva sistemica di malattia sarebbe stata posta in Aprile 2017, ovvero 11 mesi prima rispetto ai fatti, anticipando in egual modo l'inizio del trattamento sistemico con dabrafenib e trametinib che il P. ha intrapreso a partire dal 16.04.2018. Se tale approfondimento TC fosse stato effettuato in Aprile 2017, è ragionevole supporre che l'estensione di malattia potesse essere inferiore a quella documentata alla TC del
20.03.2018, trattandosi di malattia eteroplastica ad andamento evolutivo.
Tuttavia, facendo fede all'unica valutazione comparativa disponibile, ovvero tra l'RX torace del
05.03.2017 e quello del 14.03.2018, documentante un'opacità rotondeggiante di circa 5,8x5,4 cm in sede apicale paramediastinica al LSD e alcune millimetriche tenui opacità ad entrambi i campi polmonari, in termini evolutivi il reperto di maggiori dimensioni in sede paramediastinica superiore destra risulta dimensionalmente non tanto invariato, mentre risultano di nuova comparsa le millimetriche opacità polmonari. Sulla base di tale comparazione, pur con i limiti della metodica,
pagina 7 di 13 tenendo conto del quadro documentato alla TC del 20.03.2018 rispetto a quanto era segnalato alla radiografia, è ragionevole supporre che l'estensione di malattia nell'Aprile 2017, seppur inferiore, fosse già sistemica, ragion per cui l'approccio terapeutico adottato sarebbe stato il medesimo.
Dai fatti risulta che il trattamento di I linea con dabrafenib e trametinib sia stato effettuato dal
16.04.2018 al 22.03.2019 con stabilità/remissione lieve come massima risposta e con progressione documentata alla TC del 15.03.2019, a seguito della quale è stato intrapreso un trattamento immunoterapico”.
Sulla base della citata letteratura medica di riferimento e delle evidenze mediche¸ i CTU così conclusero: “Pertanto tenendo conto del tempo libero da progressione di 11 mesi, sovrapponibile a quello medio riportato dagli studi registrativi, del dato di stabilità/remissione lieve come massima risposta ottenuta, e dell'estensione di malattia all'esordio, è inverosimile ipotizzare che un anticipo diagnostico di 11 mesi avrebbe potuto portare ad una remissione completa di malattia, trattandosi di una malattia metastatica senza chances di sopravvivenza. Appare invece molto probabile, ferma restando la complessità valutativa di tali fattispecie che deve basarsi su criteri medi-generali, che in relazione al background biologico di questo sottogruppo molecolare di melanoma, tale anticipo diagnostico, e dunque terapeutico, avrebbe potuto semmai ritardare lo sviluppo di una resistenza secondaria al trattamento con dabrafenib e trametinib, con un guadagno in sopravvivenza dell'ordine di circa 12 mesi, a fronte però di un periodo di malattia comunque più lungo del medesimo periodo.”
(CTU pagg. 28-33). Persona_5
In sede di osservazioni, il CTP di parte attrice, dott. contestò l'interpretazione dei CTU secondo i CP_4 quali all'atto dell'indagine TAC torace eseguita nel 2017, tardivamente valorizzata dai sanitari e non comunicata al paziente, la malattia neoplastica fosse già polimetastatica così da inficiarne definitivamente la sopravvivenza a breve, affermando che quella dei CTU era “una semplice interpretazione, mentre l'evidenza radiologica indica un'unica localizzazione polmonare, potendosi in tal senso formula(re) una diagnosi di malattia oligometastatica” con maggiori probabilità di sopravvivenza, come affermato da letteratura medica.
Seppure non sia espressamente richiamata, le sintetiche osservazioni svolte in sede di ATP dal CTP dott. si fondano sull'identica valutazione formulata dall'oncologa, dott.ssa CP_4 Persona_4
riportata, come si è sopra detto, testualmente nella relazione medico legale del medesimo dott. CP_4
redatta prima della proposizione del ricorso ex art. 669 bis c.p.c., depositata dai ricorrenti in allegato a tale ricorso sub doc. 6 e testualmente riportata nel ricorso stesso a pag. 5 (in primo grado il ricorso per
ATP è depositato sub doc. 8).
pagina 8 di 13 La valutazione della dott.ssa e le osservazioni del CTP del dott. che la ricalca furono Per_4 CP_4
dunque specificamente esaminate dai CTU i quali, in risposta, motivatamente le confutarono replicando come la letteratura scientifica citata dai ricorrenti non fosse pertinente al caso in decisione, in quanto riferita ad una popolazione estremamente selezionata, non stratificata sul piano molecolare e sicuramente a prognosi migliore rispetto al caso clinico in questione: “la mediana di sopravvivenza libera da progressione e di sopravvivenza globale riportati fanno riferimento ad un totale di 33 pazienti con malattia oligometastatica in stadio IV in grado, suscettibile di trattamento di ablazione completa (Only patients with oligometastatic stage IV disease amenable to complete ablation of all clinical disease at the time of ablation were included in the analysis). Trattasi quindi di una popolazione estremamente selezionata, per altro non stratificata sul piano molecolare, sicuramente a prognosi migliore”.
Ancora replicando alle osservazioni, i CTU affermarono che: “Nel caso in questione, una lesione seppur singola di quasi 6 cm di diametro, in sede paramediastinica, non avrebbe già rivestito allora i criteri di lesione trattabile radicalmente con un approccio termoablativo, motivo per cui i dati di sopravvivenza a cui il Collega fa riferimento non sono appropriati. Inoltre, se si fa una valutazione comparativa tra l'estensione di malattia descritta alla radiografia del torace del 14.03.2018, pressoché sovrapponibile a quella dell'Aprile 2017, rispetto alla TC con mdc fatta subito dopo, documentante una malattia ben più estesa, è possibile che in Aprile 2017 l'estensione di malattia fosse superiore a quella documentata alla radiografia.
La mediana di sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma in stadio IV, BRAF mutato, trattati con terapie target e immunoterapia, come nel caso in questione, è di circa 24 mesi, con una percentuale di sopravvivenza a 5 anni attorno al 35-40% [Ugurel S, Röhmel J, Ascierto PA, et al. Survival of patients with advanced metastatic melanoma: The impact of MAP kinase pathway inhibition and immune checkpoint inhibition - Update 2019. Eur J Cancer. 2020;130:126–138], motivo per il quale non si può che confermare quanto espresso nel precedente paragrafo relativo alle considerazioni tecniche.”
(CTU pagg. 35-36). Persona_5
Orbene, le censure mosse dagli appellanti all'impugnata ordinanza sono del tutto generiche, perché poggiano esclusivamente sulla stessa valutazione formulata dall'oncologa dott.ssa Per_4
testualmente riportata dal dott. nella relazione del medico legale depositata in allegato al ricorso CP_4
per ATP ex art. 696 c.p.c., richiamata dal medesimo dott. nelle osservazioni proposte quale CTP CP_4
e che i CTU dettagliatamente esaminarono e motivatamente contestarono con le argomentazioni scientifiche sopra riportate da cui non c'è motivo di discostarsi, in quanto complete, esaustive, chiare e logiche.
pagina 9 di 13 Gli attori, peraltro, già nel ricorso di primo grado ex art. 702 bis c.p.c. in relazione alla CTU si limitarono a contestare, del tutto genericamente, che il collegio peritale non aveva risposto in merito alla correttezza del follow up e non aveva valutato la mancata esecuzione di una radiografia nell'anno
2016 e non presero minimamente in considerazione le risposte date dal collegio peritale alle osservazioni del CTP dott. fondate su detta valutazione della dott.ssa CP_4 Per_4
Di seguito, nel ricorso di primo grado richiamarono la valutazione della dott.ssa e le Per_4 considerazioni medico legali del dott. contenute nella citata relazione di quest'ultimo – che, come CP_4
detto, avevano già depositato in allegato al ricorso per ATP – e che testualmente trascrissero.
Nell'appello, poi, continuano apoditticamente a ripetere che la malattia era in fase oligometastatica, ossia caratterizzata da un numero limitato di metastasi, e dunque che, se il trattamento fosse tempestivamente iniziato dodici mesi prima, si sarebbe raggiunta una condizione di remissione completa, ma non censurano in alcun modo l'ordinanza impugnata laddove, in particolare, richiama e condivide le risposte alle osservazioni del CTP date dai CTU i quali, come sopra riportato, replicarono che, comparando l'estensione di malattia descritta alla radiografia del torace del 14.3.2018, pressoché sovrapponibile a quella dell'aprile 2017, rispetto alla TC con mdc fatta subito dopo, documentante una malattia ben più estesa, era possibile che in aprile 2017 l'estensione di malattia fosse superiore a quella documentata alla radiografia;
che la lesione metastatica in sede paramediastinica, seppur singola, aveva quasi 6 cm. di diametro e non aveva i caratteri di una lesione trattabile radicalmente con un approccio termoablativo, con la conseguenza che i dati di sopravvivenza richiamati dal CTP erano inappropriati e che era inverosimile che l'anticipo diagnostico di undici mesi avrebbe potuto portare alla remissione completa della malattia “trattandosi di una malattia metastatica senza chances di sopravvivenza”.
Dunque, a fronte di tale motivata e convincente replica dei CTU alle valutazioni del CTP, parte appellante né in primo grado e nemmeno nell'appello, adduce ulteriori e diverse considerazioni specialistiche oncologiche e medico legali idonee a superare le valutazioni dei CTU ed a provare che il decesso del sia stata conseguenza immediata e diretta della condotta omissiva dei sanitari. Parte_2
L'ulteriore doglianza, proposta in subordine, per cui l'omissione avrebbe compresso la durata di vita del in misura superiore all'anno riconosciuto dai consulenti, è del tutto immotivata e Parte_2 generica, non essendo supportata da alcuna allegazione a sostegno dell'argomento.
Dunque, il Tribunale di Ravenna, sulla base delle risultanze peritali di cui si è dato ampiamente conto, ha correttamente liquidato solo il danno da riduzione della durata della vita di 12 mesi.
In merito al terzo motivo, preliminarmente si osserva che la produzione documentale prodotta in allegato all'atto di appello è nuova e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c.
pagina 10 di 13 Sostiene l'appellante, al contrario, che essa sia ammissibile giacché indispensabile ai fini della decisione in ossequio a quanto disposto dall'art. 702 quater c.p.c., giusto il quale “… Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”.
Invero, nella fattispecie in esame alcun vaglio di indispensabilità può compiersi, non potendosi qualificare la produzione documentale effettuata dall'appellante in questo grado di giudizio come produzione di “nuovi” documenti.
La sentenza n. 10790/2017 resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine al significato da attribuirsi al concetto di “prova indispensabile ai fini del giudizio” di cui al testo previgente dell'art. 345 c.p.c. (ma ancora presente nell'art. 702 quater c.p.c., come precisato dalla stessa pronuncia a p. 8), chiarisce che “in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste –
a rigore – neppure prove «nuove» (su ciò v. Cass. n. 26009/10; Cass. n. 10487/04)” (p. 17-18 sentenza cit.). Diversamente opinando, il potere del giudice di appello determinerebbe una inammissibile vanificazione o alterazione delle regole che governano il primo grado di giudizio.
La stessa pronuncia, infatti, precisa che è nuova la prova avente ad oggetto un fatto nuovo ossia allegato per la prima volta in appello – perché sopravvenuto o perché, pur preesistente, è divenuto rilevante solo grazie al tenore della sentenza di primo grado o ad una novità normativa sopraggiunta dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie – o la prova intesa a dimostrare un fatto già allegato in primo grado (p. 8 sentenza cit.).
Nella specie, non ricorre nessuna di queste ipotesi e pertanto il documento depositato per la prima volta in questo grado di giudizio (consistente nella documentazione relativa ai periodi di aspettativa dal lavoro usufruiti dalla al fine dell'assistenza al marito nelle fasi acute della malattia), avrebbe Pt_1
dovuto essere prodotto in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avendone parte ricorrente la disponibilità già al tempo della proposizione della domanda.
Tanto precisato quanto alla produzione documentale, il motivo è infondato.
La presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio che, per consolidata giurisprudenza, sussiste in tema di danno da perdita del rapporto parentale per i membri della famiglia nucleare "successiva", non può estendersi ad altre e diverse voci di danno, come quella in esame.
pagina 11 di 13 La domanda di risarcimento del danno iure proprio per l'anticipato verificarsi della morte del congiunto è carente sin a livello assertivo, poiché, come precisamente osserva il primo giudice, alcun fatto a fondamento della stessa è prospettato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dagli attori i quali non hanno allegato elementi di particolare prossimità rispetto al defunto diversi dal solo fatto del vincolo parentale né elementi per apprezzare la perdita temporale subita, né la loro partecipazione ai ripetuti ricoveri ed alla fase terminale della vita del congiunto.
Sul piano probatorio, in ogni caso, gli attori non hanno assolto all'onere, sui medesimi incombenti, di dimostrare di avere subito un danno per la riduzione della vita del congiunto quale conseguenza del ritardo nella valutazione diagnostica da parte dei sanitari.
Da ultimo, senza svolgere alcuna considerazione che involga il delicatissimo ambito della sfera esistenziale, si ricorda il parere dei consulenti del Tribunale secondo i quali un'anticipazione della diagnosi avrebbe consentito un guadagno di sopravvivenza di 12 mesi, ma “a fronte però di un periodo di malattia comunque più lungo del medesimo periodo”.
In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e contro l'ordinanza emessa dal Parte_1 Pt_2 Parte_3
Tribunale di Ravenna n. 2682/2023 nella causa iscritta al r.g. n. 1072/2022 e li condanna alla rifusione a favore dell' delle spese processuali del presente grado di giudizio che Controparte_1 liquida in € 22.333 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 13.5.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 12 di 13 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 11.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1274/2023 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. Fabrizio Righini
contro
:
Controparte_1
Avv. Silvia Traverso
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato pressi il Tribunale di Ravenna nel 2022, Parte_1
e rispettivamente moglie e figli di nonché eredi dello Pt_2 Parte_3 Persona_1 stesso, convennero l (d'ora in poi, anche solo esponendo che: Controparte_1 CP_2
- nel 2013, presso l'Ospedale di Lugo, al loro congiunto era stato asportato un melanoma cutaneo del dorso con successivo intervento per allargamento dei margini con rimozione di linfonodo sentinella del cavo ascellare corrispondente;
- il referto istologico aveva reso la diagnosi di nevo melanocitico intradermico con linfonodo indenne;
- l'11.2.20213 era iniziato, presso la del medesimo ospedale, il follow up con visite CP_3
trimestrali e controlli radiologici (ecografia linfonodi ascellari e addome, RX torace) con esiti negativi fino al 2015;
pagina 1 di 13 - nei controlli eseguiti il 17.2.2016 visita dermatologica ed epiluminescenza erano stati negativi e nel controllo del 5.7.2016 visita dermatologica e videocromia a sonda ottica erano stati ugualmente negativi, ma in entrambe le occasioni non era stata eseguita una radiografia di controllo;
- segnatamente, la radiografia al torace era stata effettuata negli anni 2014 e 2015, ma non nel 2016;
- lo stesso esame radiografico era stato effettuato il 5.4.2017, ma il referto era stato colpevolmente consegnato in ritardo, il 15.3.2018, a dodici mesi di distanza dalla sua esecuzione;
- la mancata esecuzione del controllo radiografico al torace nel 2016 e il ritardato esame dell'esito della radiografia eseguita nel 2017 avevano impedito di diagnosticare tempestivamente la presenza di metastasi ai polmoni, determinando così una progressione della malattia oncologica che aveva portato al decesso del Parte_2
- avanti al medesimo Tribunale avevano proposto, nel contraddittorio con l' convenuta, il CP_2
procedimento per ATP iscritto al r.g. n. 774/2021 nel quale era stato nominato il collegio peritale, composto dai CTU dott. e dott.ssa Persona_2 Persona_3
- i CTU avevano riconosciuto l'errore dei sanitari per la mancata consegna e valutazione della radiografia del 2017, ma avevano escluso che il decesso del fosse eziologicamente Parte_2
collegabile al ritardo nella refertazione, individuandone la causa nella progressione della malattia oncologica. Dalla comparazione della RX del 5.4.2017 con la TC effettuata il successivo 20.3.2018, era risultato, infatti, che nell'aprile 2017 la malattia fosse già sistemica e che quindi sarebbe stata curata in identico modo con la medesima infausta prognosi. Per tali ragioni, avevano riconosciuto la responsabilità dei sanitari unicamente per l'anticipazione del decesso di 12 mesi, precisando peraltro che in tale periodo la salute del sarebbe già stata compromessa dalla malattia. Parte_2
Tanto esposto, i ricorrenti sostennero che i CTU avevano omesso di rispondere compiutamente ai quesiti loro sottoposti, segnatamente in ordine alla valutazione del follow up tra il 2016 e il 2018 sia in relazione al ritardo con cui era stato eseguito il periodico controllo ecografico e soprattutto per la mancata consegna e valutazione della radiografia eseguita il 5.4.2017, omissioni che erano state grave fonte di danno per la salute del loro congiunto, tanto che l'oncologa dai medesimi interpellata, dott.ssa aveva ritenuto che “… in considerazione delle caratteristiche alla ripresa di Persona_4
malattia (pattern di metastasi) ad aprile 2017 e aprile 2018 e della documentata attività dei trattamenti proposti, coerentemente con caratterizzazione molecolare della neoplasia stessa, il trattamento della metastasi iniziato in aprile 2018, sarebbe potuto essere potenzialmente radicale se iniziato 12 mesi prima, in presenza di malattia oligometastatica, consentendo il raggiungimento di una condizione di remissione completa) con una associazione di terapie sistemiche ed eventuali trattamenti locoregionali
(radioterapia stereotattica) …”.
pagina 2 di 13 I ricorrenti conclusero chiedendo di dichiarare la responsabilità per omissione colposa della struttura convenuta e di condannarla al risarcimento dei danni sia iure hereditatis, individuati nel danno da riduzione della durata della vita e nel danno da autodeterminazione del paziente, quantificati in €
123.027, sia iure proprio per la perdita del congiunto oppure per la diminuzione della possibilità di vita del medesimo, quantificati in € 300.000 per ciascuno;
in via istruttoria, chiesero l'acquisizione della
CTU medico legale espletata nel procedimento ante causam e la rinnovazione/integrazione della stessa.
Si costituì in giudizio l contestando ogni responsabilità e chiedendo di rigettare le domande, CP_2
posto che i CTU avevano categoricamente escluso ogni nesso causale fra la condotta dei sanitari ed il decesso del nonché in termini di perdita di chance di sopravvivenza e di migliori condizioni Parte_2
di vita prima del decesso.
Il Tribunale, acquisito il fascicolo dell'ATP r.g. n. 774/2021, ritenne l'espletata CTU completa, esaustiva e logicamente motivata e, pertanto, essendo la causa matura per la decisione, senza ulteriori incombenti istruttori, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 26.6.2023 accolse parzialmente le domande e condannò l' alla rifusione delle spese a favore degli attori e pose definitivamente a CP_2
carico della prima le spese di CTU.
Il giudice, condividendo e aderendo alle conclusioni del collegio peritale, riconobbe il diritto al risarcimento del solo danno da riduzione della durata della vita per il periodo di 12 mesi che liquidò in
€ 53.158 in base ai criteri orientativi del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da premorienza.
Secondo il giudice, la condotta dei sanitari, seppure colpevole in ordine alla ritardata refertazione dell'esame del 5.4.2017, non era stata causa della morte in sé, ma solo della sua anticipazione di dodici mesi e, pertanto, il risarcimento del danno poteva investire solo detta anticipazione ed avere quindi come termini di riferimento il lasso di tempo tra la data in cui l'evento si era verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato se il fatto illecito non fosse stato commesso.
Quanto agli ulteriori danni iure hereditatis prospettati dagli attori, il Tribunale affermò: “Nessun ulteriore danno risulta risarcibile in favore di parte attrice in quanto non sufficientemente allegato né provato.
Nessun danno risulta risarcibile iure proprio ai congiunti per l'anticipato verificarsi della morte del
e il conseguente minor tempo che gli stessi hanno potuto vivere in compagnia del Persona_1
medesimo.
Infatti gli stessi non hanno né provato né allegato elementi di particolare prossimità rispetto al defunto diversi dal solo fatto del vincolo parentale;
non risulta la partecipazione degli attori ai ripetuti ricoveri del né alla fase terminale della vita del congiunto. Parte_2
pagina 3 di 13 Del tutto carente è stata l'allegazione della difesa che si è limitata a rilevare la mera carenza temporale senza offrire al giudicante elementi per meglio apprezzare la perdita subita, tenuto conto della grave patologia di cui era comunque affetto il congiunto”.
e hanno proposto appello all'ordinanza affidandolo a tre motivi Parte_1 Pt_2 Parte_3
e chiedendo, in via istruttoria, di integrare la CTU.
Si è costituita l' contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto ed CP_2 opponendosi all'integrazione istruttoria richiesta nonché alla produzione tardiva dei documenti nuovi allegati all'atto di impugnazione, in quanto inammissibile.
Con ordinanza del 9.12.2023, il Consigliere Istruttore ha ritenuto non necessario l'approfondimento istruttorio richiesto da parte appellante e, viste le note depositate dalle parti per l'udienza del 18.3.2025, fissata ex art. 352 c.p.c. e tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, vertente sulla mancata integrazione della CTU medico legale, parte appellante contesta l'ordinanza laddove il Tribunale, senza alcuna motivazione, ha ritenuto esaustiva la consulenza redatta in sede di ATP e non ha provveduto a richiedere ai CTU la completa risposta ai quesiti.
Gli appellanti, facendo richiamo alle “Linee guida melanoma AIOM” del 2013 che prevedono per il melanoma in stadio IB-IIA la raccomandazione dell'esame strumentale del Rx torace ed ecografia toracica ogni 6-12 mesi, si dolgono della mancata effettuazione di radiografie nel 2016, causa della mancata tempestiva rilevazione del tumore in data antecedente.
Con il secondo motivo, parte appellante sostiene che il trattamento della metastasi, iniziato solo in aprile 2018 a causa dell'erronea mancata valutazione dell'accertamento diagnostico eseguito nel 2017, avrebbe potuto essere potenzialmente radicale se fosse iniziato 12 mesi prima, in presenza di malattia oligometastatica, fino al punto di consentire il raggiungimento di una condizione di remissione completa. Pertanto, l'omissione dei sanitari, consistita nella mancata valutazione dell'accertamento diagnostico del 2017, nonché nella mancata effettuazione dell'indagine radiografica nel 2016, ha avuto gravi ripercussioni sulle possibilità di guarigione dalla recidiva, con conseguente obbligo risarcitorio per la morte del imputabili alla convenuta. Parte_2
In subordine, tale omissione avrebbe comunque compresso la durata di vita per il in misura Parte_2
superiore all'anno riconosciuto dai consulenti.
In merito alla mancata liquidazione del danno iure proprio, oggetto del terzo motivo, parte appellante sostiene che la gravità della patologia determina di per sé il diritto dei congiunti conviventi al pagina 4 di 13 risarcimento del danno derivante dall'assistenza alla malattia. Secondo gli appellanti, tale danno, in caso di grave malattia, come nella fattispecie, è dimostrabile per presunzioni, senza necessità di ulteriori prove.
Ad abundantiam, nella denegata ipotesi di adesione alle motivazioni dell'impugnata ordinanza, in allegato all'atto di appello gli attori depositano la documentazione relativa ai periodi di aspettativa dal lavoro usufruiti dalla al fine di assistere il marito nelle fasi acute della malattia (doc. C Pt_1 allegato all'appello).
***
La Corte ritiene che l'appello sia caratterizzato da forti elementi di genericità, laddove in grande parte
(specialmente nei primi due motivi) semplicemente ripropone le difese spiegate in primo grado senza formulare specifiche critiche alle motivazioni con cui il primo giudice le ha ritenute infondate, in completa adesione alle valutazioni espresse dai CTU anche in replica alle osservazioni dei CTP.
Al netto delle critiche generiche, i primi due motivi, che consentono la trattazione congiunta, sono comunque infondati.
È, infatti, infondata la censura laddove contesta che il Giudice abbia ritenuto esaustiva la CTU espletata nel procedimento per ATP e, senza motivazione, abbia rigettato la richiesta di rinnovazione della stessa che qui ripropone.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia considerato la mancata effettuazione di radiografie nell'anno 2016, in violazione delle linee guida che, per il caso in esame, prevedono una RX del torace ogni 6-12 mesi.
Orbene, per un verso, i CTU valutarono l'intera vicenda clinica del ivi compresa tutta la Parte_2 procedura di follow up seguita negli anni, come pacificamente si evince dall'elaborato peritale, ove si dà dettagliatamente conto delle cure e dei controlli dermatologici cui il paziente fu Parte_2
sottoposto dal 2013 al 2021, nonché delle risultanze cliniche emerse dai referti delle indagini strumentali espletate nel corso degli anni, incluso l'anno 2016, di cui è riportato il resoconto e l'esito dell'esame tenutosi il 17.2.2016 “Quadro clinico: … oggi eseguita epiluminescenza digitale: assenti lesioni pigmentate sospette. Non osservo modificazioni significative delle lesioni pigmentate studiate.
Bene la cicatrice del dorso. Assenti segni di recidiva locoregionale. Non palpo pacchetti linfonodali patologici ascellari. Programmo controllo clinico tra circa 3 mesi, tra 6 mesi circa ripeterà eco linfonodi ascellari. Esami eseguiti: visita dermatologica. Videomicroscopia a sonda ottica
(epiluminescenza digitalizzata)”. L'esame ecografico espletato in pari data ai linfonodi ascellari bilaterali fu così refertato: “assenza di linfoadenomegalie in sede ascellare bilaterale. Piccoli
pagina 5 di 13 linfonodi di regolare morfologia ed ecostruttura in sede ascellare sinistra” (CTU Persona_5
pag. 14).
Per altro verso, l'omesso controllo radiografico del torace nel 2016 potrebbe, in ipotesi, avere rilevanza solo se ci fosse una qualche evidenza che nel 2016 fosse già presente la metastasi al polmone, ipotesi di cui non emerge alcun elemento di prova né indizio e che parte appellante e il CTP dalla stessa nominato, dott. non hanno mai nemmeno prospettato e nemmeno emerge nel parere medico del CP_4
dott. e della dott.ssa la cui relazione fu depositata nel procedimento per ATP (doc. 6) e CP_4 Per_4
in allegato al ricorso di primo grado (doc. 7).
In particolare, nel procedimento per ATP il CTP dott. propose osservazioni unicamente riguardo CP_4 alla valutazione compiuta dai CTU sul ritardo nella valutazione nel 2018 da parte dei sanitari dell'esito dell'RX torace eseguita nel 2017 senza attribuire alcuna rilevanza causale all'omesso esame radiografico nel 2016.
Infine, nemmeno nell'appello la contestazione sulla mancata effettuazione della RX nell'anno 2016 è supportata da alcuna considerazione tecnica né oncologica né medico-legale e, dunque, le censure risultano del tutto generiche.
Non riverbera alcun effetto, dunque, la mancanza di motivazione da parte del primo giudice sul rigetto della richiesta di integrazione della CTU, essendo questa esaustiva ed esente da criticità.
In merito al secondo motivo di gravame, la decisione del Tribunale di Ravenna prende ancora le mosse dalla CTU medico-legale svolta in sede di ATP, dalle cui conclusioni correttamente il primo giudice ha ritenuto di non discostarsi, in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti di causa e della documentazione medica, condotti nel contraddittorio delle parti e immune da vizi logici.
Il collegio peritale, composto dal medico legale e dall'oncologa, prima di affrontare nello specifico il caso concreto, diedero conto della letteratura sanitaria in materia e delle evidenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti, evidenziando quanto segue: “Da un punto di vista oncologico è doveroso premettere che i melanomi con mutazione del gene BRAF costituiscono circa il 50% di tutti i melanomi cutanei [Long, G.V, et al. Prognostic and clinicopathologic associations of oncogenic BRAF in metastatic melanoma. 2011;29:1239–1246]. Generalmente insorgono a livello del CP_5
tronco, in aree cutanee senza mancata elastosi solare e in età più giovane et al. BRAF Per_6
mutations in cutaneous melanoma are independently associated with age, anatomic site of the primary tumor, and the degree of solar elastosis at the primary tumor site. Pigment Res. 2011, CP_6
24, 345–351]. Sul piano prognostico, i melanomi con mutazione di BRAF si associano ad una sopravvivenza globale inferiore, rispetto ai melanomi BRAF wild-type, in virtù della loro maggior tendenza a metastatizzare soprattutto a livello encefalico ed epatico [Ny L, et al. BRAF mutational
pagina 6 di 13 status as a prognostic marker for survival in malignant melanoma: A systematic review and meta- analysis. 2020;59:833–844; ER NR, et al. Tumour mutation status and sites of CP_7
metastasis in patients with cutaneous melanoma. Br. 2017;117:1026–1035]. Alla luce di CP_8
tale assetto mutazionale a significato patogenetico, questo sottotipo molecolare di melanomi risulta sensibile agli inibitori di BRAF/MEK, i quali rappresentano lo standard di trattamento in caso di malattia avanzata, con una sopravvivenza libera da progressione media di 11.4 mesi e una percentuale di sopravvivenza globale a 12 mesi del 72%, a quattro anni del 37% e a 5 anni del 34% [Robert C, et al. Improved overall survival in melanoma with combined dabrafenib and trametinib. N. Engl. CP_9
2015;372:30–39; , et al. Five-year outcomes with dabrafenib plus trametinib in metastatic Tes_1
melanoma. N. Engl. J. Med. 2019;381:626–636]. All'interno poi di tale sottotipo molecolare di melanomi, sono stati identificati fattori prognostici aggiuntivi, quali i valori basali di LDH, il performance status e l'estensione della malattia, in grado di stratificare ulteriormente la prognosi dei pazienti con melanoma metastatico BRAF-mutato HI A, et al. Modeled Prognostic Subgroups for Survival and Treatment Outcomes in BRAF V600-Mutated Metastatic Melanoma: Pooled Analysis of 4 Randomized Clinical Trials. 2018 ;4:1382-1388]”. CP_10
Passando a valutare il caso del i CTU in primo luogo stigmatizzarono la carenza della Parte_2
documentazione medica prodotta, mancando quella relativa al periodo dal 21.6.2019 al decesso, avvenuto in data 2.1.2021 – carenza imputabile agli attori secondo i criteri di riparto dell'onere della prova – e proseguirono affermando: “Ad ogni modo è indiscutibile il fatto che se a seguito dell'RX torace, eseguito in data 05.04.2017 documentante in sede paramediastinica superiore destra un'area ovalare di 58x37 mm di diametro, non presente all'ultimo controllo del 22.07.2015, fosse stato correttamente seguito un approfondimento con TC con mdc, la diagnosi di recidiva sistemica di malattia sarebbe stata posta in Aprile 2017, ovvero 11 mesi prima rispetto ai fatti, anticipando in egual modo l'inizio del trattamento sistemico con dabrafenib e trametinib che il P. ha intrapreso a partire dal 16.04.2018. Se tale approfondimento TC fosse stato effettuato in Aprile 2017, è ragionevole supporre che l'estensione di malattia potesse essere inferiore a quella documentata alla TC del
20.03.2018, trattandosi di malattia eteroplastica ad andamento evolutivo.
Tuttavia, facendo fede all'unica valutazione comparativa disponibile, ovvero tra l'RX torace del
05.03.2017 e quello del 14.03.2018, documentante un'opacità rotondeggiante di circa 5,8x5,4 cm in sede apicale paramediastinica al LSD e alcune millimetriche tenui opacità ad entrambi i campi polmonari, in termini evolutivi il reperto di maggiori dimensioni in sede paramediastinica superiore destra risulta dimensionalmente non tanto invariato, mentre risultano di nuova comparsa le millimetriche opacità polmonari. Sulla base di tale comparazione, pur con i limiti della metodica,
pagina 7 di 13 tenendo conto del quadro documentato alla TC del 20.03.2018 rispetto a quanto era segnalato alla radiografia, è ragionevole supporre che l'estensione di malattia nell'Aprile 2017, seppur inferiore, fosse già sistemica, ragion per cui l'approccio terapeutico adottato sarebbe stato il medesimo.
Dai fatti risulta che il trattamento di I linea con dabrafenib e trametinib sia stato effettuato dal
16.04.2018 al 22.03.2019 con stabilità/remissione lieve come massima risposta e con progressione documentata alla TC del 15.03.2019, a seguito della quale è stato intrapreso un trattamento immunoterapico”.
Sulla base della citata letteratura medica di riferimento e delle evidenze mediche¸ i CTU così conclusero: “Pertanto tenendo conto del tempo libero da progressione di 11 mesi, sovrapponibile a quello medio riportato dagli studi registrativi, del dato di stabilità/remissione lieve come massima risposta ottenuta, e dell'estensione di malattia all'esordio, è inverosimile ipotizzare che un anticipo diagnostico di 11 mesi avrebbe potuto portare ad una remissione completa di malattia, trattandosi di una malattia metastatica senza chances di sopravvivenza. Appare invece molto probabile, ferma restando la complessità valutativa di tali fattispecie che deve basarsi su criteri medi-generali, che in relazione al background biologico di questo sottogruppo molecolare di melanoma, tale anticipo diagnostico, e dunque terapeutico, avrebbe potuto semmai ritardare lo sviluppo di una resistenza secondaria al trattamento con dabrafenib e trametinib, con un guadagno in sopravvivenza dell'ordine di circa 12 mesi, a fronte però di un periodo di malattia comunque più lungo del medesimo periodo.”
(CTU pagg. 28-33). Persona_5
In sede di osservazioni, il CTP di parte attrice, dott. contestò l'interpretazione dei CTU secondo i CP_4 quali all'atto dell'indagine TAC torace eseguita nel 2017, tardivamente valorizzata dai sanitari e non comunicata al paziente, la malattia neoplastica fosse già polimetastatica così da inficiarne definitivamente la sopravvivenza a breve, affermando che quella dei CTU era “una semplice interpretazione, mentre l'evidenza radiologica indica un'unica localizzazione polmonare, potendosi in tal senso formula(re) una diagnosi di malattia oligometastatica” con maggiori probabilità di sopravvivenza, come affermato da letteratura medica.
Seppure non sia espressamente richiamata, le sintetiche osservazioni svolte in sede di ATP dal CTP dott. si fondano sull'identica valutazione formulata dall'oncologa, dott.ssa CP_4 Persona_4
riportata, come si è sopra detto, testualmente nella relazione medico legale del medesimo dott. CP_4
redatta prima della proposizione del ricorso ex art. 669 bis c.p.c., depositata dai ricorrenti in allegato a tale ricorso sub doc. 6 e testualmente riportata nel ricorso stesso a pag. 5 (in primo grado il ricorso per
ATP è depositato sub doc. 8).
pagina 8 di 13 La valutazione della dott.ssa e le osservazioni del CTP del dott. che la ricalca furono Per_4 CP_4
dunque specificamente esaminate dai CTU i quali, in risposta, motivatamente le confutarono replicando come la letteratura scientifica citata dai ricorrenti non fosse pertinente al caso in decisione, in quanto riferita ad una popolazione estremamente selezionata, non stratificata sul piano molecolare e sicuramente a prognosi migliore rispetto al caso clinico in questione: “la mediana di sopravvivenza libera da progressione e di sopravvivenza globale riportati fanno riferimento ad un totale di 33 pazienti con malattia oligometastatica in stadio IV in grado, suscettibile di trattamento di ablazione completa (Only patients with oligometastatic stage IV disease amenable to complete ablation of all clinical disease at the time of ablation were included in the analysis). Trattasi quindi di una popolazione estremamente selezionata, per altro non stratificata sul piano molecolare, sicuramente a prognosi migliore”.
Ancora replicando alle osservazioni, i CTU affermarono che: “Nel caso in questione, una lesione seppur singola di quasi 6 cm di diametro, in sede paramediastinica, non avrebbe già rivestito allora i criteri di lesione trattabile radicalmente con un approccio termoablativo, motivo per cui i dati di sopravvivenza a cui il Collega fa riferimento non sono appropriati. Inoltre, se si fa una valutazione comparativa tra l'estensione di malattia descritta alla radiografia del torace del 14.03.2018, pressoché sovrapponibile a quella dell'Aprile 2017, rispetto alla TC con mdc fatta subito dopo, documentante una malattia ben più estesa, è possibile che in Aprile 2017 l'estensione di malattia fosse superiore a quella documentata alla radiografia.
La mediana di sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma in stadio IV, BRAF mutato, trattati con terapie target e immunoterapia, come nel caso in questione, è di circa 24 mesi, con una percentuale di sopravvivenza a 5 anni attorno al 35-40% [Ugurel S, Röhmel J, Ascierto PA, et al. Survival of patients with advanced metastatic melanoma: The impact of MAP kinase pathway inhibition and immune checkpoint inhibition - Update 2019. Eur J Cancer. 2020;130:126–138], motivo per il quale non si può che confermare quanto espresso nel precedente paragrafo relativo alle considerazioni tecniche.”
(CTU pagg. 35-36). Persona_5
Orbene, le censure mosse dagli appellanti all'impugnata ordinanza sono del tutto generiche, perché poggiano esclusivamente sulla stessa valutazione formulata dall'oncologa dott.ssa Per_4
testualmente riportata dal dott. nella relazione del medico legale depositata in allegato al ricorso CP_4
per ATP ex art. 696 c.p.c., richiamata dal medesimo dott. nelle osservazioni proposte quale CTP CP_4
e che i CTU dettagliatamente esaminarono e motivatamente contestarono con le argomentazioni scientifiche sopra riportate da cui non c'è motivo di discostarsi, in quanto complete, esaustive, chiare e logiche.
pagina 9 di 13 Gli attori, peraltro, già nel ricorso di primo grado ex art. 702 bis c.p.c. in relazione alla CTU si limitarono a contestare, del tutto genericamente, che il collegio peritale non aveva risposto in merito alla correttezza del follow up e non aveva valutato la mancata esecuzione di una radiografia nell'anno
2016 e non presero minimamente in considerazione le risposte date dal collegio peritale alle osservazioni del CTP dott. fondate su detta valutazione della dott.ssa CP_4 Per_4
Di seguito, nel ricorso di primo grado richiamarono la valutazione della dott.ssa e le Per_4 considerazioni medico legali del dott. contenute nella citata relazione di quest'ultimo – che, come CP_4
detto, avevano già depositato in allegato al ricorso per ATP – e che testualmente trascrissero.
Nell'appello, poi, continuano apoditticamente a ripetere che la malattia era in fase oligometastatica, ossia caratterizzata da un numero limitato di metastasi, e dunque che, se il trattamento fosse tempestivamente iniziato dodici mesi prima, si sarebbe raggiunta una condizione di remissione completa, ma non censurano in alcun modo l'ordinanza impugnata laddove, in particolare, richiama e condivide le risposte alle osservazioni del CTP date dai CTU i quali, come sopra riportato, replicarono che, comparando l'estensione di malattia descritta alla radiografia del torace del 14.3.2018, pressoché sovrapponibile a quella dell'aprile 2017, rispetto alla TC con mdc fatta subito dopo, documentante una malattia ben più estesa, era possibile che in aprile 2017 l'estensione di malattia fosse superiore a quella documentata alla radiografia;
che la lesione metastatica in sede paramediastinica, seppur singola, aveva quasi 6 cm. di diametro e non aveva i caratteri di una lesione trattabile radicalmente con un approccio termoablativo, con la conseguenza che i dati di sopravvivenza richiamati dal CTP erano inappropriati e che era inverosimile che l'anticipo diagnostico di undici mesi avrebbe potuto portare alla remissione completa della malattia “trattandosi di una malattia metastatica senza chances di sopravvivenza”.
Dunque, a fronte di tale motivata e convincente replica dei CTU alle valutazioni del CTP, parte appellante né in primo grado e nemmeno nell'appello, adduce ulteriori e diverse considerazioni specialistiche oncologiche e medico legali idonee a superare le valutazioni dei CTU ed a provare che il decesso del sia stata conseguenza immediata e diretta della condotta omissiva dei sanitari. Parte_2
L'ulteriore doglianza, proposta in subordine, per cui l'omissione avrebbe compresso la durata di vita del in misura superiore all'anno riconosciuto dai consulenti, è del tutto immotivata e Parte_2 generica, non essendo supportata da alcuna allegazione a sostegno dell'argomento.
Dunque, il Tribunale di Ravenna, sulla base delle risultanze peritali di cui si è dato ampiamente conto, ha correttamente liquidato solo il danno da riduzione della durata della vita di 12 mesi.
In merito al terzo motivo, preliminarmente si osserva che la produzione documentale prodotta in allegato all'atto di appello è nuova e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c.
pagina 10 di 13 Sostiene l'appellante, al contrario, che essa sia ammissibile giacché indispensabile ai fini della decisione in ossequio a quanto disposto dall'art. 702 quater c.p.c., giusto il quale “… Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”.
Invero, nella fattispecie in esame alcun vaglio di indispensabilità può compiersi, non potendosi qualificare la produzione documentale effettuata dall'appellante in questo grado di giudizio come produzione di “nuovi” documenti.
La sentenza n. 10790/2017 resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine al significato da attribuirsi al concetto di “prova indispensabile ai fini del giudizio” di cui al testo previgente dell'art. 345 c.p.c. (ma ancora presente nell'art. 702 quater c.p.c., come precisato dalla stessa pronuncia a p. 8), chiarisce che “in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste –
a rigore – neppure prove «nuove» (su ciò v. Cass. n. 26009/10; Cass. n. 10487/04)” (p. 17-18 sentenza cit.). Diversamente opinando, il potere del giudice di appello determinerebbe una inammissibile vanificazione o alterazione delle regole che governano il primo grado di giudizio.
La stessa pronuncia, infatti, precisa che è nuova la prova avente ad oggetto un fatto nuovo ossia allegato per la prima volta in appello – perché sopravvenuto o perché, pur preesistente, è divenuto rilevante solo grazie al tenore della sentenza di primo grado o ad una novità normativa sopraggiunta dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie – o la prova intesa a dimostrare un fatto già allegato in primo grado (p. 8 sentenza cit.).
Nella specie, non ricorre nessuna di queste ipotesi e pertanto il documento depositato per la prima volta in questo grado di giudizio (consistente nella documentazione relativa ai periodi di aspettativa dal lavoro usufruiti dalla al fine dell'assistenza al marito nelle fasi acute della malattia), avrebbe Pt_1
dovuto essere prodotto in sede di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avendone parte ricorrente la disponibilità già al tempo della proposizione della domanda.
Tanto precisato quanto alla produzione documentale, il motivo è infondato.
La presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio che, per consolidata giurisprudenza, sussiste in tema di danno da perdita del rapporto parentale per i membri della famiglia nucleare "successiva", non può estendersi ad altre e diverse voci di danno, come quella in esame.
pagina 11 di 13 La domanda di risarcimento del danno iure proprio per l'anticipato verificarsi della morte del congiunto è carente sin a livello assertivo, poiché, come precisamente osserva il primo giudice, alcun fatto a fondamento della stessa è prospettato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dagli attori i quali non hanno allegato elementi di particolare prossimità rispetto al defunto diversi dal solo fatto del vincolo parentale né elementi per apprezzare la perdita temporale subita, né la loro partecipazione ai ripetuti ricoveri ed alla fase terminale della vita del congiunto.
Sul piano probatorio, in ogni caso, gli attori non hanno assolto all'onere, sui medesimi incombenti, di dimostrare di avere subito un danno per la riduzione della vita del congiunto quale conseguenza del ritardo nella valutazione diagnostica da parte dei sanitari.
Da ultimo, senza svolgere alcuna considerazione che involga il delicatissimo ambito della sfera esistenziale, si ricorda il parere dei consulenti del Tribunale secondo i quali un'anticipazione della diagnosi avrebbe consentito un guadagno di sopravvivenza di 12 mesi, ma “a fronte però di un periodo di malattia comunque più lungo del medesimo periodo”.
In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da e contro l'ordinanza emessa dal Parte_1 Pt_2 Parte_3
Tribunale di Ravenna n. 2682/2023 nella causa iscritta al r.g. n. 1072/2022 e li condanna alla rifusione a favore dell' delle spese processuali del presente grado di giudizio che Controparte_1 liquida in € 22.333 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 13.5.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 12 di 13 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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