Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/03/2026, n. 5554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5554 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13971/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13971 del 2024, proposto da BI Cireddu, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.00 44820.08-11-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno ADSS acquisito in Spagna:
- del parere negativo prot AOODGINTCO n. 7286 del 13 maggio 2024 reso dal Ministero dell’università e della ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso superior de especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad Cardenal Herrera-CEU (Spagna);
- di ogni altro atto precedente e successivo connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Marco CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna (“Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón in data 10 gennaio 2022).
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 1807 del 21 marzo 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento di diniego impugnato.
Con memoria depositata in data 17 marzo 2026 l’amministrazione resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto della rinuncia all’istanza amministrativa pervenuta al Ministero da parte dell’odierno ricorrente ai fini dell’iscrizione ai percorsi ND (all. 2).
Lo stesso giorno, i difensori del ricorrente hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, atteso che il docente ha ultimato il percorso ND.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione dei difensori di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IO, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CU | ER IO |
IL SEGRETARIO