Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1115 dell'anno 2021, avente per oggetto: risarcimento danni,
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
(p.i. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Fabrizio Parte_1 P.IVA_1
Izzinosa, attrice
E
, in persona del suo direttore generale, Avv. Stefano Rossi (c.f. ), CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Paradiso, convenuta All'udienza del 15.10.2024 la causa passava in decisione sulle conclusioni riportate in atti, senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., già in precedenza concessi e stante la disponibilità alla rinunzia agli stessi manifestata dai procuratori comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che conveniva davanti a questo Parte_1
Tribunale la , , chiedendo che ne fosse CP_1 Controparte_2 accertata e dichiarata la responsabilità per avere determinato l'imputazione di Parte_1
quale legale rappresentante della società attrice, per il reato previsto dagli
[...] artt. 48 e 480 c.p. e che, conseguentemente, la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni a titolo di perdita di utile di gestione per il mancato esercizio dell'attività di poliambulatorio specialistico dalla data del provvedimento di chiusura (12.02.2013) sino a quella dell'autorizzazione sindacale alla riapertura della medesima struttura (4.02.2014), per la complessiva somma di € 346.608,00, o di quell'altra maggiore o minore accertata anche a mezzo di C.T.U., oltre al danno all'immagine, da quantificarsi sempre a mezzo CTU, determinato dalla interruzione definitiva dell'attività di poliambulatorio specialistico da parte dell'attore a causa della pubblicità negativa esercitata dai mass media;
• rilevato che la convenuta, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda;
• ritenuto che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, osservandosi che: a) quanto alla sostenuta responsabilità per l'imputazione penale di la Parte_1 giurisprudenza ha affermato che “perché sorga una responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un reato perseguibile d'ufficio o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione, è necessario che la denuncia possa considerarsi calunniosa ovvero che essa contenga sia
l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia: ovvero, che contenga tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto o in parte) in capo al denunciante, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Quindi, la denuncia o querela contenente la descrizione un fatto reato la cui responsabilità viene addebitata ad una terza persona può rilevare come fonte di responsabilità civile in capo al denunciante allorché essa sia
a contenere la descrizione del reato denunciato in tutti i suoi elementi costitutivi, tale che essa possa essere presa in considerazione dal P.M. ai fini dell'esercizio dell'azione penale” (Cass. n. 11898/2016); b) premesso che dalla documentazione prodotta non emergono elementi sufficienti per ritenere dimostrato che la trasmissione da parte del Cont dipendente dott. di atti alla Procura della Repubblica integrasse Persona_1 il delitto di calunnia, passando a valutare la richiesta di revoca dell'autorizzazione n.
28764 del 04.10.2012 a firma dello stesso dirigente del Dipartimento di Prevenzione Cont dell' che avrebbe portato alla lamentata chiusura del Poliambulatorio con provvedimento del Sindaco del Comune di Massafra del 12.02.2013, si osserva che detta richiesta era motivata, come si legge nel medesimo atto, sulla base della comunicazione del dott. con la quale lo stesso rassegnava le proprie Parte_2 dimissioni dall'incarico come professionista per visite specialistiche di sua competenza presso il poliambulatorio gestito dalla società attrice e dichiarava di non avere mai svolto alcuna attività né prestazioni professionali di alcun tipo alle dipendenze della medesima struttura, nonché dell'esito dell'incontro tenuto con il medesimo dott. Pt_2 il 05.02.2013, nel corso del quale quest'ultimo dichiarava di non avere mai firmato nessun incarico di medico responsabile sanitario del poliambulatorio e che le lettere di accettazione di tale incarico datate 6 e 10 luglio 2012 ed in possesso del Dipartimento di Prevenzione diretto dal citato dott. non erano autografe e che la Persona_1 documentazione di n° 3 pagine datata 20.09.2012 avente per oggetto “istanza parere igienico sanitario del poliambulatorio medico specialistico denominato “ Parte_1
Via del Santuario n° 42 in Massafra (TA)” non era
[...] Parte_1 autografa;
orbene, per quanto , rappresentante legale della Parte_1 [...]
con sentenza n. 1794/2019 di questo Tribunale Parte_1
– I Sezione Penale, sia stata assolta dall'imputazione dei reati previsti dagli artt. 48 e 480 c.p. per non aver commesso il fatto, deve osservarsi che dalla lettura della medesima pronunzia penale si rilevano criticità nella gestione del Poliambulatorio
(evidentemente non imputabili alla convenuta), particolarmente con riferimento alla nomina del dott. quale direttore sanitario della struttura, che giustificavano la Pt_2 Cont innanzi citata richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell' in particolare, nella parte conclusiva della motivazione di detta pronunzia del giudice penale si legge quanto segue: “[…] Orbene, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, come sopra ampiamente sunteggiate, se è indubbio che è stata posta in essere la condotta delittuosa di cui al capo di imputazione, al quale si fa rimando, non vi è prova certa che la stessa sia riconducibile all'odierna imputata. […]”; e, con riferimento all'istruttoria dibattimentale tratteggiata nella medesima sentenza, per quanto rileva in questa sede, viene evidenziato in particolare che il dott. riferiva che non aveva inteso Pt_2 assumere l'incarico di responsabile sanitario della struttura, ma aveva inteso solo assumere l'impegno a svolgere prestazioni specialistiche rientranti nella branca di appartenenza (gastroenterologia); disconosceva, inoltre, la firma apposta in calce all'istanza di parere igienico-sanitario del poliambulatorio, offertagli in visione, nonché riferiva che la dicitura responsabile sanitario, presente nel contratto offertogli in visione, non era presente al momento della relativa sottoscrizione, ma era stata aggiunta successivamente, essendo stato lasciato un rigo vuoto;
viene riportato che lo stesso dott. riferiva che gli accordi erano stati presi solo con il dottor , ma che egli Pt_2 Per_2
(dott. non aveva mai parlato con un responsabile del ancora, il Pt_2 Parte_1 dott. aveva pure riferito che egli era in possesso di una copia sottoscritta, dalla Pt_2 quale non risultava alcuna indicazione inerente l'incarico di responsabile sanitario e che aveva fatto vedere ai Carabinieri;
è riportato, tra l'altro, in sentenza anche ciò che è emerso dalle sommarie informazioni rese dal dott. (la cui effettiva Persona_3 posizione formale all'interno della struttura sanitaria non risulta specificamente precisata), vale a dire, in particolare, che lo stesso conosceva (marito Persona_4 di ), il quale gli aveva parlato due anni addietro dell'idea di aprire un Parte_1 centro medico a Massafra e che il , quale medico, si era interessato di guidarlo Per_2 in tutte le fasi inerenti l'iter burocratico propedeutico al rilascio delle autorizzazioni;
che Cont il dott. aveva accompagnato più volte il presso l' per il disbrigo Per_2 Per_4 delle pratiche burocratiche e che quando era stato necessario indicare un medico che assumesse l'incarico di responsabile della struttura, il dott. aveva indicato il Per_2 dott. (non possedendo il la specialità adatta), il quale aveva accettato Pt_2 Per_2 di svolgere l'incarico; aveva aggiunto che, dopo avere messo in contatto il con il Per_4 dott. assistendo a qualche incontro, il si recava da solo presso la struttura a Pt_2 Pt_2 firmare i contratti e che egli (dott. ) non sapeva se il dott. avesse Per_2 Pt_2 firmato il contratto con il quale assumeva la qualifica di responsabile sanitario della struttura o solo un contratto di collaborazione per visite specialistiche e che a distanza di tempo egli aveva consigliato al dott. di dimettersi;
sono anche riportate in Pt_2 sentenza le risultanze del verbale di SIT rese da , ed in particolare Parte_1 che la stessa aveva riferito che non era presente al momento della sottoscrizione da parte del dott. del contratto di consulenza da libero professionista nel quale si precisava Pt_2 che avrebbe svolto anche la funzione di responsabile sanitario, circostanza in cui erano, invece, presenti il responsabile della sicurezza del centro e l'infermiera, Per_4
aggiungeva che il era stato presentato al marito dal dott. Testimone_1 Pt_2
e che non sapeva riferire alcunché in merito al fatto che ci fossero due Per_2 accettazioni di incarico sottoscritte dal atteso che il si occupava della Pt_2 Per_2 documentazione e della sottoscrizione dell'incarico, dal momento che il era stato Pt_2 presentato da lui e che anche l'istanza per il parere igienico-sanitario, indirizzata al dott.
era stata redatta dal , in quanto competente dal punto di vista Persona_1 Per_2 medico-sanitario, impegnandosi lo stesso a far sottoscrivere il documento dal dal Pt_2 momento che entrambi abitavano a Bari;
• rilevato che quanto riferito dal dott. al dott. e riportato nell'atto con Pt_2 Persona_1 il quale veniva richiesta la revoca dell'autorizzazione n. 28764 del 04.10.2012, giustificava detta misura, in quanto emergevano seri dubbi sulla validità dell'istanza di parere igienico-sanitario inoltrata al Dipartimento di Prevenzione, la cui sottoscrizione era stata dosconosciuta, nonché sulla effettiva presenza della figura di responsabile sanitario della struttura nel tempo intercorso fra il rilascio dell'autorizzazione e la nomina di un ulteriore medico che potesse ricoprire detto ruolo, posto che il dott. Pt_2 aveva affermato di non avere mai inteso assumere detto ruolo e di non averlo mai effettivamente ricoperto;
e tutte le perplessità innanzi evidenziate hanno trovato effettivamente riscontro nell'istruttoria del dibattimento penale concluso con la sentenza innanzi citata, da cui è, peraltro, emerso che il dott. era in possesso di una copia Pt_2 firmata del contratto, dalla quale non risultava alcuna indicazione inerente l'incarico di responsabile sanitario, tento vero che lo stesso giudice penale, pur pervenendo ad una pronunzia di assoluzione della in quanto non era emersa una prova certa della Parte_1 riconducibilità della condotta delittuosa all'imputata, non esitava a scrivere come fosse indubbio che era stata posta in essere la condotta delittuosa di cui al capo di imputazione;
• rilevato che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore della convenuta, che ne ha fatto richiesta;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, la rigetta e condanna la società attrice a pagare alla controparte le spese di lite, che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Cesare Paradiso.
Taranto, 11.02.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco