Sentenza 20 giugno 2008
Massime • 1
La valutazione con cui sia stato disposto o negato il giuramento suppletorio, ovvero si sia proceduto alla revoca del giuramento suppletorio già disposto, è censurabile in cassazione come vizio di violazione di norme sul procedimento ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. sia quando una motivazione manchi, sia quando il giudice abbia giustificato l'esercizio del suo potere assumendo che il relativo presupposto non sia quello della "semiplena probatio" bensì diverso, sia quando la motivazione sia esplicitata ed il giudice abbia assunto a presupposto della conseguente decisione rispettivamente l'esistenza o meno di una situazione di "semiplena probatio", attribuendo o negando tale natura alla situazione probatoria esistente nel giudizio in relazione alla fattispecie giudicata con una valutazione che risulti erronea secondo le categorie della logica generale o di quella giuridica pertinenti nella specie.
Commentario • 1
- 1. Giuramento suppletoriohttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2749 del 27 marzo 1996 «Il deferimento del giuramento suppletorio è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, che è tale se, nel ritenere non raggiunta la prova semipiena della domanda o...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1036 del 16 gennaio 2009 «...dell'onere della società di provare il valore della quota; di fronte all'inadempimento dell'obbligo di rendiconto, il giudice può deferire ai soci-amministratori il giuramento suppletorio per la determinazione del "quantum debeatur".» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3976 del 25 agosto 1978 «L'art. 2736 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2008, n. 16800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16800 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato ALBERICI FABIO, difeso dagli avvocati FERRETTI EGIDIO MICHELE, BR FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIPOL COMP ASSIC SPA, RU GIUSEPPE;
- intimati -
avverso la sentenza n, 56/05 ANDRIA, emessa il 26/03/2005, depositata il 26/03/05; RG. 10322/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/08 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA;
udito l'Avvocato FABIO ALBERICI (per delega Avv. Francesco UN);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.
1. IC UN conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Andria Giuseppe ST nonché la Compagnia Assicuratrice Unipol Assicurazioni s.p.a., per sentirli condannare, nelle rispettive qualità di danneggiante e di assicuratrice per la r.c.a., al risarcimento dei danni sofferti il 31 dicembre 1996, verso le ore 22:15, allorché, nell'attraversare a piedi una strada nell'abitato di Andria era stato investito dall'autovettura di proprietà e condotta dal ST ed assicurata presso la Unipol, che, nell'effettuare una manovra di retromarcia non si era avveduto di esso attore.
Nella resistenza all'azione della società e nella contumacia del ST, il Giudice di Pace, istruita la causa con l'espletamento di prove per testi e per interrogatorio formale dell'attore e del convenuto contumace, nonché di una consulenza tecnica, rigettava la domanda, perché l'attore non aveva dimostrato la relazione causale fra le lesioni lamentate ed il sinistro descritto nell'atto introduttivo.
La sentenza veniva appellata in via principale da IC UN ed in via incidentale dalla società assicuratrice dinanzi al Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Andria, il quale, omessa ogni altra attività istruttoria, rimetteva la causa in decisione, ma, quindi, con ordinanza ne disponeva la rimessione sul ruolo deferendo giuramento suppletorio all'appellante principale. Prestato il giuramento da costui, la causa veniva nuovamente rimessa in decisione.
Con sentenza del 26 marzo 2005, il Tribunale rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale. La motivazione della sentenza argomenta in primo luogo la revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento suppletorio, reputando - previo analitico riesame degli elementi probatori che avrebbero dovuto integrare la situazione di semiplena probatio legittimante il disporre il giuramento - che in realtà essi non la evidenziassero. Per effetto del venir meno dell'efficacia del giuramento in conseguenza della revoca, il Tribunale ha, quindi, ritenuto che non vi fossero ragioni per riformare la sentenza di primo grado, dando atto, peraltro, che non risultava dimostrata la stessa verificazione del sinistro, piuttosto che il ricollegarsi delle conseguenze dannose lamentate ad esso.
p.
2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi IC UN.
Nessuno dei due intimati ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con il primo motivo si deduce "violazione di legge (art. 2736 c.c. e art. 240 c.p.c.) e motivazione illogica, contraddittoria ed insufficiente" e si prospetta, inoltre, una questione di costituzionalità.
Il motivo si sviluppa per quattro pagine soltanto con l'enunciazione di quelli che sono i principi emergenti in punto di applicazione della disciplina del giuramento suppletorio nella giurisprudenza di questa Corte e, quindi, ricorda che è ammessa la revoca sia esplicita che implicita dell'ordinanza ammissiva, asserendo che la revoca dovrebbe, tuttavia, essere motivata. Asserisce poi che nella specie il Tribunale ha proceduto ad una revoca espressa, fondandola su un riapprezzamento del materiale istruttorie come inidoneo a giustificare il deferimento del giuramento. Assume, poi, che "in questa rivalutazione (sarebbe sussistita) una insanabile contraddizione e salto logico perché anziché riesaminare gli elementi per valutarne la caratura probatoria ai fini del giuramento suppletorio si è direttamente rielaborato il precedente materiale istruttorio". Da tanto si fa discendere che "in questa maniera, però, non è stata fornita alcuna motivazione logica del perché si siano superate le valutazioni compiute in precedenza e che si erano concretate nell'ordinanza di ammissione del giuramento emessa in applicazione degli indicati criterio limitanti la discrezionalità del giudice".
Il motivo è del tutto astratto, in quanto resta su un piano assolutamente generico e non individua quali siano le affermazioni con le quali la sentenza impugnata avrebbe commesso le violazioni di legge denunciate.
Valga a riprova quanto si enuncia nella pagina dodici, espressamente a conclusione dell'argomentare precedente: "in conclusione, pare sommessamente di potere affermare che: a) in linea generale, la revocabilità del provvedimento di ammissione debba contestualmente essere correlata ai momenti ed ai contenuti dell'andamento istruttorio, di talché l'avvenuta conclusione dell'istruttoria potrà giustificare una revoca del provvedimento non solo sulla semplice revisione critica dello stesso materiale istruttorio;
b) che, in ogni caso, la motivazione della revoca debba essere non solo autonoma rispetto alla decisione della causa, ma anche sostenuta da una motivazione di estremo rigore che, nella fattispecie, non sussiste sul piano dell'adeguatezza e correttezza logica e giuridica per le ragioni evidenziate e che si passa ancor meglio a precisare nel secondo motivo".
Si tratta, dunque, di motivo che, non concretandosi in una critica alla sentenza impugnata è inammissibile. S' stato, infatti, affermato che "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, riscrivendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.366 n. 4 cod. proc. civ." (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi;
peraltro, il principio è consolidato sotto altra forma di massimazione nella giurisprudenza di questa Corte). p.
1.1. La questione di costituzionalità è prospettata senza alcuna argomentazione sulla sua rilevanza, poiché si assume che essa non sarebbe manifestamente infondata là dove l'art. 177 c.p.c., artt.240 e 2736 c.c., consentirebbero la revoca discrezionale dell'ordinanza di deferimento.
Giusta le argomentazioni svolte prima sull'obbligo di motivare, è evidente che se il Tribunale fosse sfuggito a quest'obbligo vi sarebbero violazioni di legge e non il presupposto per la questione, che suppone che la discrezionalità revocatoria del giudice sia prevista dalle norme, cosa che invece prima si è negata. La questione sarebbe, pertanto, infondata secondo l'interpretazione che prima si è sostenuta delle norme in discorso. Essa, cioè, sarebbe basata su un presupposto interpretativo che lo stesso ricorrente assume erroneo.
Se la si ritiene prospettata per il caso, invece, che si dissenta proprio da questa interpretazione sostenuta dal ricorrente, allora ne difetterebbe la rilevanza, la quale potrebbe sussistere solo se fosse dimostrato che la sentenza impugnata avesse supposto che il giudice di merito può a sua discrezione revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento, cioè avesse accolto l'interpretazione contraria a quella del ricorrente. Senonché, siffatta dimostrazione non si coglie nell'esposizione del motivo che, come si è detto, nella prima parte resta su un piano meramente astratto e non articola una critica alla sentenza impugnata.
p.
2. Il secondo motivo deduce "insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione di legge (art. 2054 c.c., art. 2697 c.c. e art. 2736 c.c.). Va subito rilevato che nella illustrazione del motivo non è, in realtà, dedotta alcuna violazione di legge, ma si critica la motivazione ampia con cui il Tribunale ha giustificato la revoca rivalutando il materiale probatorio che prima aveva reputato integrare la semiplena probatio.
Si rileva al riguardo che la censurabilità in cassazione per violazione di legge e particolarmente - essendo le norme sul giuramento suppletorio norme processuali - di norma sul procedimento ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, della valutazione con cui sia stata revocata dal giudice di merito una precedente ordinanza ammissiva di un giuramento suppletorio, va apprezzata alla stessa stregua della censurabilità della valutazione relativa all'ordinanza ammissiva del giuramento suppletorio.
In proposito, nella giurisprudenza di questa Corte si colgono due orientamenti, l'uno tendente ad escludere che la valutazione di ammissione dell'ordinanza ammissiva sia censurabile in Cassazione ancorché sia immotivata, in ragione del carattere discrezionale del potere ufficioso del giudice di disporlo (Cass. n. 16157 del 2004; n. 6742 del 2001; n. 1300 del 2000; n. 762 del 1962; n. 2324 del 1968;
n. 2509 del 1984), l'altro tendente a consentire un sindacato quando la valutazione non sia logicamente adeguata (in questo secondo senso Cass. n. 5240 del 2006; n. 101 del 2 00 3; n. 2623 del 1968; Cass. n. 6657 del 1986, secondo cui "In tema di giuramento suppletorio, la valutazione dell'esistenza di una semiplena probatio e la scelta della parte cui deferire il giuramento costituiscono apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità a meno che quest'ultimo non abbia assolto all'Onere di esporre adeguatamente le ragioni delle risoluzioni adottate"; Cass.n. 621 del 1973, secondo cui "Se l'ammissione del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui compete valutare la sussistenza della semiplena probatio, non e tuttavia precluso alla Corte di Cassazione esaminare se le ragioni addotte a giustificazione del deferimento del giuramento siano immuni da vizi logici e giuridici").
Talune decisioni affermano, invece, espressamente l'insindacabilità del diniego di ammissione del giuramento suppletorio (Cass. n. 7886 del 1999; di recente Cass. n. 19270 del 2006 ha affermato quanto segue: "Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di semiplena probatio ha la facoltà (ma non anche l'obbligo) di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell'art.2736 cod. civ., n. 2, mentre alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente, non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento (ma non anche la possibilità di dolersi che l'organo collegiale non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere), così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo della adeguatezza e della correttezza logica, della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una semiplena probatio e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso (in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697), senza che, in quest'ultimo caso, possa invocarsi la omessa motivazione di tale, discrezionale decisione"; Cass. n. 3672 del 1987, aveva, invece, affermato che "poiché il giuramento suppletorio è un mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, la valutazione della sua opportunità è completamente rimessa al prudente criterio discrezionale del giudice del merito e l'istanza di parte volta alla sua ammissione non costituisce presupposto necessario della relativa decisione istruttoria ma ha valore di semplice sollecitazione dell'esercizio di detto potere. Pertanto, se il giudice non ritiene di disporlo, non è tenuto a spiegarne le ragioni, vi sia o meno istanza di parte, mentre, se lo dispone, la sua decisione è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell'adeguatezza e logicità della motivazione in ordine alla sussistenza della indispensabile condizione della semiplena probatio e alla scelta della parte cui deferirlo, trattandosi di valutazioni implicanti indagini di fatto istituzionalmente attribuite alla sua competenza". Una posizione più articolata è assunta da Cass. n. 6917 del 1995, secondo cui "Il giuramento suppletorio è un mezzo di prova la cui disponibilità non rientra tra i poteri della parte, bensì tra quelli del giudice, al cui prudente apprezzamento è rimessa la scelta se fare o no ricorso a quei poteri, senza che il mancato o il rifiutato esercizio degli stessi possa essere sindacato in sede di legittimità per violazione di norma sul procedimento. Tuttavia, questa insindacabilità trova un limite - configurandosi, in tal caso, un vizio di violazione di norma di diritto - tutte le volte che il giudice di merito, perché ne sia stato richiesto dalla parte o perché abbia di ufficio ritenuto di porre la questione relativa alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la decida e pervenga a non deferire il giuramento, non in base all'esplicitazione di una valutazione attinente al prudente apprezzamento dell'opportunità di consentire il completamento di una prova in parte mancante, bensì in base ad una motivazione affidata a considerazioni giuridiche erronee".
Ritiene il Collegio che l'indirizzo preferibile sia quello che ammette la sindacabilità dell'ordinanza ammissiva del giuramento suppletorio ove la motivazione con cui il giudice di merito l'abbia disposto presenti vizi logici o giuridici ovvero ove l'abbia disposto senza alcuna motivazione.
La stessa soluzione deve adottarsi per l'ordinanza di revoca (sulla cui ammissibilità si vedano Cass. n. 4860 del 1978 e n. 7990 del 1990) e per l'ordinanza che, di fronte all'istanza della parte di disporlo, ne abbia negato l'ammissione.
È vero che il potere del giudice di merito di disporre il giuramento suppletorio e, quindi, quello correlativo di non disporlo o di revocarlo dopo averlo disposto e un potere che comporta una valutazione discrezionale, ma, una volta considerato che le valutazioni sulla base delle quali i poteri processuali discrezionali del giudice vengono esercitati, in ossequio al precetto costituzionale di cui all'art. 111 Cost., comma 6, debbono sempre esprimersi in una motivazione e, dunque, in una giustificazione che dev'essere rispondente e obbedire o a canoni di logica generale o a canoni di logica speciale discendenti dallo svolgimento del processo o a canoni di logica normativa esterni al potere di cui trattasi ed afferenti al processo o alle norme che vengono in rilievo nel processo, appare evidente che, se la garanzia della motivazione deve avere un senso, un controllo sul suo contenuto e, quindi, di riflesso sull'esercizio del potere processuale in questione deve essere possibile e, in riferimento ai vizi deducibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c., esso si iscrive nell'art. 360 c.p.c., n. 4.
Ne discende anzitutto che, avuto riguardo ai parametri normativi che regolano l'esercizio del potere di disporre o negare il giuramento suppletorio (art. 2736 c.c.) ed alla necessità che l'atto di esercizio positivo o negativo del potere sia motivato, deve affermarsi che la valutazione con cui sia stato disposto o sia stato negato il giuramento suppletorio è censurabile in Cassazione come vizio di violazione di norme sul procedimento ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. sia quando una motivazione manchi, sia quando il giudice abbia giustificato l'esercizio del potere di ammissione o di negazione assumendo che il presupposto per l'ammissione non sia quello della semiplena probatio bensì diverso, sia quanto la motivazione sia esplicitata ed il giudice abbia assunto a presupposto dell'ammissione ovvero della non ammissione rispettivamente l'esistenza nel primo caso e l'inesistenza nel secondo di una situazione di semiplena probatio, attribuendo o negando tale natura alla situazione probatoria esistente nel giudizio in relazione alla fattispecie giudicata con una valutazione che risulti erronea secondo le categorie della logica generale o di quella giuridica pertinenti nella specie.
In riferimento all'esercizio del potere di revoca del giuramento suppletorio già disposto, la censurabilità si esprime in termini omologhi, di modo che l'ordinanza di revoca è censurabile se adottata senza alcuna motivazione ovvero, se una motivazione vi sia, qualora essa motivi in ordine alla inesistenza di una situazione di semiplena probatio in modo illogico secondo le categorie generali o di logica giuridica pertinenti nella specie.
Ora, la critica svolta nel motivo, fermo che la deduzione di insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, pur parametrata al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve, in realtà, apprezzarsi sempre in funzione della denuncia di violazione di legge relativa alla norma sul potere di disporre il giuramento suppletorio (art. 2736 c.c.) essendo del tutto incongrui i richiami agli artt.2054 e 2697 c.c., non risponde in alcun modo ai principi innanzi indicati.
Non si denuncia, infatti, che il giudice di merito abbia esercitato il potere di revoca assumendo che presupposto del giuramento suppletorio sia un qualcosa d'altro dalla semiplena probatio. Ma non si denuncia neppure un vizio logico in ordine all'apprezzamento della sussistenza della semiplena probatio, ancorché nell'esordio del motivo, subito dopo la sua intestazione, si preannunci "vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di una situazione di prova semipiena ovvero anche del carattere almeno presuntivo, e/o di valore indiziario, degli elementi acquistati al processo".
La denuncia dell'apprezzamento della sussistenza o della insussistenza della semiplena probatio come presupposto dall'ammissione del giuramento suppletorio o della sua denegazione o della revoca della sua ordinanza ammissiva postula di norma che si critichi il ragionamento in base al quale il giudice di merito è pervenuto ad attribuire a talune risultanze probatorie un valore tale da complessivamente integrare una situazione per cui i fatti costitutivi della domande o le eccezioni non siano del tutto sforniti di prova ma nemmeno siano pienamente provati. La critica deve riguardare, come si è detto sotto il profilo logico generale o eventualmente giuridico, il ragionamento di sintesi con cui tale apprezzamento è stato effettuato. È esso che si deve profilare illogico in genere o illogico in particolare sul piano giuridico. Ebbene la critica esposta nel motivo non individua il ragionamento di sintesi espressivo dell'apprezzamento denegatorio della semiplena probatio svolto dalla sentenza impugnata in ordine all'esservi stato un contatto fra l'auto del ST ed il UN.
Detto ragionamento, per la verità, non risulta enunciato espressamente nella sentenza impugnata, ma risulta enunciato in modo implicito, posto che la sentenza, dopo avere detto che gli elementi probatori acquisiti al giudizio "individualmente considerati ovvero valutati l'uno per mezzo degli altri" la escludono, passa a rassegnarli analiticamente e criticamente, svalutandone la singola efficacia probatoria. In tal modo la sentenza lascia intendere che la semiplena probatio sarebbe stata integrata da ciascuno di essi o dal loro complesso.
A seguire l'implicita valutazione del Tribunale dovrebbe ritenersi che basterebbe che fosse erronea anche una soltanto delle valutazioni espresse su detti elementi probatori, perché si debba ritenere che la valutazione di esclusione della semiplena probatio torni ad essere positiva e, quindi, risulti erronea la revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento.
Ora, la critica svolta dal ricorrente nell'esposizione del motivo è però inidonea a questo scopo.
Nel punto a) si concreta nella deduzione che dalle risultanze probatorie sarebbe emerso che il fatto storico di un "incontro ravvicinato" fra il UN ed il ST vi fu, ma, pur dando atto che il Tribunale ha ritenuto inesistente la prova del sinistro, cioè del contatto, non spiega, come l'emergenza di detto fatto dovrebbe incrinare la valutazione del Tribunale ed integrare la semiplena probatio. Non si spiega, cioè, come dall'incontro ravvicinato si dovrebbe desumere che vi fu "contatto".
Nel punto b) si critica la valutazione di inattendibilità di un teste e si sostiene che il Tribunale non avrebbe spiegato perché le sue dichiarazioni non potrebbero avere almeno valore di semiplena probatio: l'assunto è incomprensibile, perché una volta che il Tribunale ha ritenuto il teste inattendibile ha espresso una valutazione di inutilizzabilità della sua dichiarazione, cioè ha ritenuto di non poterla considerare veridica. Ciò, proprio come assume l'ultima proposizione del punto in ricorso, dove si dice che "per converso, se inattendibile, la testimonianza non va considerata".
Nel punto c), in fine, si critica la valutazione formulata dal Tribunale in ordine alla discordanza fra l'ora del sinistro indicata in citazione dal ricorrente e quella indicata dal ST nel suo interrogatorio libero per escludere la verificazione del sinistro, ma lo si fa senza prospettare un vizio logico di detta valutazione, bensì soltanto prospettando la mera possibilità di una valutazione alternativa, di modo che ciò che si sollecita è nella sostanza una inammissibile scelta fra due possibilità di apprezzamento del fatto da parte di questa Corte e non già la censura di un vizio logico nell'apprezzamento svolto dal Tribunale.
p.
3. Il ricorso è, dunque, conclusivamente rigettato. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008