Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2008, n. 16800
CASS
Sentenza 20 giugno 2008

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Massime1

La valutazione con cui sia stato disposto o negato il giuramento suppletorio, ovvero si sia proceduto alla revoca del giuramento suppletorio già disposto, è censurabile in cassazione come vizio di violazione di norme sul procedimento ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. sia quando una motivazione manchi, sia quando il giudice abbia giustificato l'esercizio del suo potere assumendo che il relativo presupposto non sia quello della "semiplena probatio" bensì diverso, sia quando la motivazione sia esplicitata ed il giudice abbia assunto a presupposto della conseguente decisione rispettivamente l'esistenza o meno di una situazione di "semiplena probatio", attribuendo o negando tale natura alla situazione probatoria esistente nel giudizio in relazione alla fattispecie giudicata con una valutazione che risulti erronea secondo le categorie della logica generale o di quella giuridica pertinenti nella specie.

Commentario1

  • 1Giuramento suppletorio
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2749 del 27 marzo 1996 «Il deferimento del giuramento suppletorio è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, che è tale se, nel ritenere non raggiunta la prova semipiena della domanda o...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1036 del 16 gennaio 2009 «...dell'onere della società di provare il valore della quota; di fronte all'inadempimento dell'obbligo di rendiconto, il giudice può deferire ai soci-amministratori il giuramento suppletorio per la determinazione del "quantum debeatur".» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3976 del 25 agosto 1978 «L'art. 2736 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2008, n. 16800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16800
Data del deposito : 20 giugno 2008

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