Articolo 211 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 210Articolo 212
Versione
19 aprile 1942
Art. 211.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' commerciali e delle societa' cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonche' la trasformazione e la fusione delle societa' stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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