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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/12/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5754/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5754/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia Baroni e dall'Avv. Carlo Pollini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso congiuntamente chiedendo omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso presentato il 26 luglio 2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 26 luglio 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Parma, il 3 dicembre 2005, e che dalla loro unione sono nate Per R_ (rispettivamente, il 7 maggio 2006 e il 23 ottobre 2010) le figlie e .
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento della secondogenita MI, alla sua collocazione, alle frequentazioni con i genitori, al mantenimento della prole, all'attribuzione del godimento della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 14 novembre 2024, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia R_ MI (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua delle allegazioni e della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Parma il 3 dicembre 2005 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 247, P. 2, S. A anno 2005).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso presentato dalle parti il 26 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Così deciso in Parma il 29 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5754/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia Baroni e dall'Avv. Carlo Pollini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso congiuntamente chiedendo omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso presentato il 26 luglio 2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 26 luglio 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Parma, il 3 dicembre 2005, e che dalla loro unione sono nate Per R_ (rispettivamente, il 7 maggio 2006 e il 23 ottobre 2010) le figlie e .
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento della secondogenita MI, alla sua collocazione, alle frequentazioni con i genitori, al mantenimento della prole, all'attribuzione del godimento della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 14 novembre 2024, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia R_ MI (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua delle allegazioni e della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Parma il 3 dicembre 2005 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 247, P. 2, S. A anno 2005).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso presentato dalle parti il 26 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Così deciso in Parma il 29 novembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2