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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. BORDIGNON ALESSANDRO con il ricorrente di persona Parte_1
Per l'avv. BARILA' FRANCESCO con la legale Controparte_1 rappresentante Rampinelli Teresina
Parte ricorrente contesta quanto dedotto nelle note conclusive avversarie e si oppone alla produzione dei documenti nn. 26 e 27 perché, pur trattandosi di bilanci successivi, non sono autorizzati e in ogni caso sono irrilevanti. Ribadisce quanto esposto nel ricorso e nelle note dell'8.5.25 insistendo nelle conclusioni, anche istruttorie, ivi rassegnate. Chiede, qualora necessario, ctu contabile. Discute oralmente la causa. Ribadisce la violazione datoriale del c.d. minimo costituzionale retributivo alla luce delle mansioni svolte, riconducibili al IV e poi al III livello CC, il superamento dell'orario di lavoro normale, la mancata decorrenza del termine di prescrizione, l'illegittima erogazione dello straordinario forfettizzato, la spettanza della tredicesima mensilità, la maggiorazione del 30 % sul lavoro straordinario di 30 minuti giornalieri, la spettanza del c.d. “bonus RE” giugno 2016-2019, restituzione di somme trattenute per assenze ingiustificate, come da conteggi in atti (all. 18). Ribadisce altresì l'abuso del lavoro straordinario come riportato nelle buste paga (all. 25 ric.), dal cui esame risulta per tabulas il superamento dei limiti di legge, insistendo sul punto sulla liquidazione equitativa. Ribadisce come la sequenza temporale dei fatti ha dimostrato la natura ritorsiva del licenziamento, anche in ragione dell'inesistenza del motivo oggettivo alla base dello stesso., in ogni caso la violazione dell'obbligo di repêchage e, comunque, la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Chiede, in caso di accertamento della natura ritorsiva del licenziamento, di poter produrre estratto aggiornato dello storico del percorso lavoratore. Precisa le conclusioni come da note conclusive. Parte resistente discute oralmente la causa ribadendo l'esistenza delle ragioni economiche alla base del licenziamento in atti, come da bilanci in atti, dalla riduzione del personale effettuata nel 2022 e, successivamente alle dimissioni di due dipendenti, stante l'impossibilità di ridurre ulteriormente il personale con conseguente accesso alla cassa integrazione. Ribadisce altresì l'irrilevanza dell'annuncio relativo all'offerta di lavoro, cui poi non è stato dato seguito, l'irrilevanza del contratto di alternanza scuola lavoro stipulato, cui non è stato dato seguito, il mancato raggiungimento del requisito dimensionale, l'impossibilità di repêchage alla luce del personale rimasto in forze, nonché non avendo il ricorrente mai svolto attività di magazzino, ovvero di assistenza vendita on-line o attività contabile
(non aveva accesso al gestionale per la fatturazione), peraltro mai in via prevalente e solo per un mese della gestione dei fornitori e l'impossibilità di licenziare svolgendo una mansione diversa. CP_2 Ribadisce l'irrilevanza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati poco prima e poco dopo il licenziamento del ricorrente con e riguardando mansioni diverse e figure Pt_2 Pt_3 non paragonabili a quelle del signor , dovendo la società ridurre i venditori presenti in Parte_1 negozio. Contesta la natura ritorsiva del licenziamento, nonché l'abuso del lavoro straordinario, sostiene che l'orario di lavoro settimanale, alla luce delle pause, era di 40 ore, come confermato dai testimoni sentiti, peraltro essendo ridotto l'orario lavorativo nel periodo estivo, come pure confermato in sede di istruttoria orale. Si riporta al conteggio del doc. 10. Sostiene che la retribuzione netta percepita dal ricorrente è aumentata nel corso del tempo, come argomentato nelle note conclusive, essendogli stato corrisposto un aumento di € 100,00 per lo svolgimento delle mansioni del poi CP_3 mantenuto anche dopo il rifiuto allo svolgimento delle stesse opposto dal ricorrente, contestando infine la violazione della retribuzione ex art. 36 Cost. come da conteggi in atti. Richiama quanto dedotto in memori con riferimento al bonus RE. Insiste nel rigetto del ricorso riportandosi a tutto quanto argomentato nei rispettivi atti.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza parziale, con contestuale motivazione, provvedendo come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 33/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORDIGNON Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Nove (VI), Via Rizzi n. 6, presso il difensore avv. BORDIGNON ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Romano D'Ezzelino, Via Buonarroti 16, con il patrocinio dell'avv. BARILA'
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in via L.L. Zamenhof 697, Vicenza presso il difensore avv. BARILA' FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 12.1.2023 , quale ex dipendente di dal Parte_1 Controparte_1
17.6.2016 al 14.7.2022 quale addetto alle vendite in negozio e online e addetto alla contabilità dal 1.7.2016, chiedeva: “1) Accertare e dichiarare, per le motivazioni indicate in ricorso, il diritto del ricorrente, in relazione al rapporto di lavoro di cui è causa, al pagamento di differenze retributive da parte della società convenuta per i periodi e per i titoli ut supra meglio specificati e/o per i diversi periodi e/o titoli che dovessero essere eventualmente accertati in corso di causa. 2) Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, la complessiva somma lorda di € 24.968,41 – di cui €
23.900,61 per differenze retributive derivanti dalla corretta applicazione dei minimi retributivi di cui al C.C.N.L. Terziario MM (minimo contrattuale e contingenza) e del terzo elemento territoriale previsto dall'art.12 del Contratto Integrativo della Provincia di Vicenza, nonché per tredicesima mensilità e maggiorazioni per lavoro straordinario prestato oltre le 40 ore settimanali e non erogate nel corso del rapporto di lavoro;
€ 649,75 per differenze sul T.F.R. ed € 418,05 per restituzione delle somme illegittimamente trattenute per assenza ingiustificata – come risultante dal conteggio prodotto sub doc. n. 18 allegato al ricorso, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sui singoli importi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nonché condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le somme dovute a titolo di credito fiscale ex D.L. n. 66/2014 e ss. mm. e ii. (c.d. “NU RE”) per il periodo giugno 2016 – dicembre 2019, quantificate nella somma netta di € 3.400,77, come indicato nel conteggio prodotto sub doc. n. 18 allegato al ricorso, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sui singoli importi dalle singole scadenze al saldo effettivo. 3) Accertare e dichiarare che la società convenuta, nei periodi di lavoro indicati in narrativa, ha adibito il ricorrente a prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti di cui agli artt. 4 e 5 del D.
Lgs. n. 66/2003 e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta congrua di almeno € 19.769,75, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia. 4) Accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni indicate in ricorso, la nullità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 14/07/2022, per essere stato disposto per ritorsione, quindi a fronte di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., condannare, per l'effetto, la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n.
23/2015, a reintegrare immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo ed oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. 5) Accertato e dichiarato che il ricorrente ha incaricato la Consulente del Lavoro, rag. , di Persona_1 effettuare una quantificazione del proprio credito nei confronti della società convenuta, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese dallo stesso sostenute per la predisposizione del conteggio prodotto sub doc. n. 18 allegato al ricorso, nella misura di € 888,16, come risultante dalla fattura n. 57 del 04/10/2022, prodotta sub doc. n. 28. 6) Spese e competenze di causa interamente rifuse”. Sosteneva, in particolare, di aver svolto mansioni riconducibili al IV livello CC AR , che non aveva mai ricevuto il pagamento CP_4 della tredicesima mensilità e del credito fiscale ex D.L. 66/2014 nel periodo giugno 2016-dicembre
2019, deduceva altresì di aver prestato la propria attività lavorativa, normalmente, per 42 ore e 30 minuti, oltre ad ulteriori ore di lavoro straordinario superando ampiamente la media di 48 ore settimanali, percependo da aprile 2019 la somma mensile di e 220,00 a titolo di straordinario forfettizzato, con conseguente diritto alle relative differenze retributive;
deduceva altresì il superamento dell'orario di lavoro normale e lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario nel periodo giugno 2020-agosto 2021, con notevole stress lavorativo e richiesta, accordatagli, di uscire alle 19.00 anziché alle 19.30 a partire da dicembre 2021, l'insufficienza della retribuzione corrisposta per 7 ore e 30 minuti di lavoro giornaliero a partire da tale data, avendo sempre superato le otto ore giornaliere,
l'illegittimità dello spostamento dalla postazione in cui era occupato sin dall'assunzione a postazione diversa e più disagevole, nonché la natura ritorsiva del licenziamento irrogato oralmente in data
14.7.2022 in seguito al collocamento forzato in ferie dal 30.6.2022 al 13.7.2022 ed alla diffida di pagamento delle differenze retributive del 27.6.2022, peraltro non supportato da adeguata ed effettiva motivazione.
Si costituiva tempestivamente contestando lo svolgimento da parte del ricorrente di Controparte_1 mansioni riconducibili al terzo livello CC, avendo sempre svolto l'attività di addetto alle vend ite in negozio (non on -line, né essendosi occupato di fatturazione, inserimento ordini o compilazione dei
DDT), sosteneva che rientrava nella libertà di scelta dell'impresa non applicare alcun contratto collettivo di categoria, di non aver legittimamente corrisposto la tredicesima mensilità in quanto non prevista dal contratto individuale, come pure del credito fiscale considerando che nel contratto la retribuzione era stata pattuita al netto. Contestava che il ricorrente avesse prestato la propria attività lavorativa per 42 ore e 30 minuti settimanali, avendo l'impresa concesso ai dipendenti due pause giornaliere di almeno 15 minuti l'una, contestava il maggior orario di lavoro rivendicato nel periodo giugno 2020-agosto 2021, essendo lo stress del ricorrente dovuto a vicende familiari e sostenendo che, oltre alla riduzione accordata di 30 minuti, il ricorrente aveva continuato a ridurre ulteriormente il proprio orario lavorativo, con conseguente legittimità delle assenze ingiustificate e delle relative trattenute operate in busta paga. Contestava la natura ritorsiva del licenziamento, dovuto invece a motivo oggettivo riportato nella lettera di recesso, eccepiva fra l'altro la prescrizione delle differenze retributive maturate prima del 27.6.2017 e concludeva per il rigetto del ricorso e, in subordine, chiedendo di disporsi la compensazione di ogni eventuale credito del ricorrente con le maggiori somme corrisposte dall'azienda, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente mediante richiesta di informazioni all'Inps ed al centro per l'Impiego in merito alle attività lavorative svolte dal ricorrente successivamente al luglio 2022, ovvero alla ricerca di un lavoro, nonché mediante acquisizione del bilancio 2022 della resistente e richiesta moratoria mutui bancari, istruita oralmente e discussa all'udienza odierna è così decisa, con sentenza non definitiva.
Valga la pena premettere che, secondo quanto risulta dalla documentazione presente in atti, la resistente esercita attività di commercio al dettaglio di materassi, reti, tende, divani, tendaggi ed arredo, poltrone, letti, articoli sanitari, elettromedicali ed ortopedici e dispositivi medici (all. C res.)
Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore della dal 17/06/2016 al Controparte_5
14/07/2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di impiegato, “addetto alle vendite di negozio e on line” (all. 1 res.).
Nella lettera di assunzione del 16/06/2016, in particolare, era prevista una “retribuzione netta mensile per dodici mensilità” di € 1.300,00, un orario di lavoro “full time, distribuito in 5 giorni la settimana come da accordi intercorsi tra le parti”, nonché la sottoposizione del rapporto di lavoro esclusivamente alle “norme del Codice Civile e dell'art. 36 della Costituzione”, con esclusione, quindi, di qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva di settore.
L'istruttoria orale espletata ha poi confermato le mansioni descritte in ricorso. Invero, essendo pacifico fra le parti che lo stesso si è occupato, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, delle attività di vendita al pubblico presso il punto vendita della resistente, i testimoni sentiti hanno confermato che il ricorrente si
è anche occupato delle attività complementari, quali l'archiviazione della documentazione in raccoglitori, l'allestimento e rifornimento della merce all'interno del punto vendita, archiviazione dei documenti di trasporto e delle fatture di vendita ed acquisto e verifica telefonica del livello di soddisfazione della clientela (cfr., fra gli altri, il quale ha dichiarato che lo stesso si Persona_2 occupava altresì della verifica della tracciabilità delle spedizioni, nonché , ritenuto Testimone_1 particolarmente attendibile in quanto ha prestato la propria attività lavorativa nella postazione a fianco a quella del ricorrente sino al maggio 2021).
Inoltre, i testimoni sentiti hanno dichiarato che il ricorrente, dopo circa sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, aveva anche iniziato a svolgere le attività di inventario della merce presente nell'area commerciale e nel deposito, (saltuariamente), gestione delle richieste di finanziamento da parte dei clienti, in particolare caricando i dati dei clienti nel portale Compass (cfr. testimonianza CP_3 gestione e controllo della documentazione relativa alle pratiche che prevedevano agevolazioni fiscali negli acquisti, assistenza alla clientela post vendita, nonché attività di verifica dei pagamenti effettuati dai clienti on line ed esame delle recensioni on line (cfrr. Testimonianza ). Con particolare Persona_2 riferimento a quest'ultima attività, ha dichiarato: “quanto alla verifica dei pagamenti Persona_2 effettuati dai clienti on line preciso che era il titolare che ci dava un foglio con su scritto chi avesse pagato e poi noi, alla luce di tale dato, facevano andare avanti la commessa “. ha Testimone_1 precisato poi come l'attività del ricorrente consistesse nel controllo della coincidenza fra la somma pagata dal cliente, riportata dal titolare, ed il prezzo del bene venduto, dichiarando: “il titolare consegnava al ricorrente un foglio con i pagamenti effettuati online dai clienti e il ricorrente controllava che corrispondessero a quanto avrebbero dovuto pagare per gli acquisti effettuati (preciso che il titolare ci consegnava la schermata del home banking solo relativa al pagamento e poi il ricorrente faceva il controllo)”. Lo stesso ha dichiarato anche con riferimento ai Parte_4 pagamenti effettuati con carta in negozio, il quale ne era a conoscenza in quanto, come dallo stesso riferito, si occupava del predetto controllo quando era in ferie e, inoltre, veniva avvisato da Parte_1 quest'ultimo in caso di “problemi per i pagamenti online”.
Ancora, riguardo all'assistenza post-vendita, ha riferito che il ricorrente si Testimone_1 interfacciava con il titolare, o con lo stesso in definitiva limitandosi a riportare eventuali CP_3 doglianze o problematiche rappresentate dal cliente telefonicamente. Invero, lo stesso ha dichiarato:
“per alcuni prodotti (es. i cuscini) seguiva la fase post vendita in caso di doglianze cioè segnavamo il problema lamentato dal cliente e poi con l'appoggio dei titolari si trovava la soluzione che poteva riguardare diversi aspetti, però per altri prodotti non se ne occupava lui (es i materassi); in ogni caso per tale attività di assistenza chiedeva sempre il supporto a me o ai titolari, in ogni caso, nelle ipotesi di doglianze, cercavamo sempre di avere la conferma dai titolari. (..) per gli acquisti effettuati in negozio si occupava di compilare un foglio Excel con i dati del cliente dopo l'acquisto e quindi veniva inviata una e-mail per chiedere una valutazione del prodotto, non ricordo come e chi inviasse tale email, e poi nel caso di giudizio negativo interrogava il cliente per conoscerne il motivo, inoltre riportava i sul foglio Excel i nomi dei clienti a cui avevamo inviato l'email per chiedere la valutazione”. Anche ha riferito che si occupava di contattare i clienti anche per chiedere Parte_4 recensioni online, ovvero in caso di recensione negativa, come pure confermato da . Parte_5
Per quel che qui interessa, i testimoni sentiti hanno poi concordemente riferito che lo stesso si è altresì occupato, in sostituzione di della gestione dei fornitori, degli ordini di Testimone_1 approvvigionamento e della definizione dei programmi di consegna della merce ai clienti, in particolare nel periodo da settembre a novembre 2018 e da maggio a settembre 2021 (cfr. testimonianza . CP_3
ha poi dichiarato che ha svolto dette mansioni fino al mese di settembre 2021. Parte_4
Infine, i testimoni hanno concordemente riferito che il ricorrente, saltuariamente, ha anche svolto attività di supporto al magazzino nello stoccaggio della merce in arrivo dai fornitori, nell'imballaggio dei prodotti ai fini della spedizione, nel trasporto dei prodotti dal magazzino all'area commerciale (poltrone o materassi venduti e biancheria cfr. testimonianza , nonché nel trasporto dall'area CP_3 commerciale al magazzino di alcune tipologie di prodotti appena venduti in attesa di ritiro (cfr. Pt_4
), o supporto nelle attività di inventario del magazzino (cfr. teste ).
[...] Per_2
Si ritiene pure raggiunta la prova, contrariamente a quanto riferito da che il ricorrente Testimone_2 si sia anche occupato dell'inserimento nel gestionale aziendale dei dati relativi ai clienti per l'elaborazione delle fatture di vendita, che venivano definite dal titolare. Ciò trova conferma nelle dichiarazioni di il quale sul punto ha riferito: “sia io che il avevamo accesso Parte_4 Parte_1 alla parte del gestionale che riguardava le fatture, nel senso che inserivamo nel gestionale tutti i dati necessari per fare le fatture, poi la fattura elettronica veniva creata e inviata al sistema da un'altra persona”, come confermato anche da e Pertanto, a tal proposito, a fronte di tali Per_2 CP_3 dichiarazioni, rese da soggetti che avevano diretta conoscenza dei fatti di causa, non si ritiene dirimente che il ricorrente avesse avuto un accesso limitato al gestionale aziendale – esclusa la parte relativa alle fatture-, come riferito da verosimilmente intendendosi per tale la parte del gestionale Testimone_2 relativa alla definitiva formazione ed emissione delle stesse, come riferito dai testimoni sentiti.
Infine, non si ritiene raggiunta la prova che lo stesso si sia occupato continuativamente dell'attività di vendita on-line, ovvero di assistenza telefonica alla vendita, avendo dichiarato: “per gli Parte_4 ordini online si occupava talvolta, quando io ero troppo impegnato, di rispondere al telefono ai clienti che chiedevano spiegazioni, oppure chiamava per sentire la soddisfazione del cliente, chiedeva una recensione ai clienti che avevano fatto acquisti su se il cliente diceva che non era CP_6 arrivata la merce, verificava cosa era successo;
ADR l'assistenza di cui ho riferito per le vendite online era saltuaria, principalmente quando ero in difficoltà e avevo bisogno di aiuto chiedevo a lui;
durante una settimana succedeva più di qualche volta;
ADR il mio ufficio era in magazzino e quello del sig. in negozio, io gli chiedevo per telefono di darmi una mano, come sopra ho detto;
Parte_1 comunque andavo in negozio e vedevo cosa faceva e ci si confrontava”. Anche sul punto ha CP_3 riferito: “quanto alla vendita e assistenza al pubblico telefonicamente, me ne occupavo io in modo prevalente, il ricorrente mi dava una mano, nel senso che, se non c'ero io rispondeva lui al telefono;
per l'assistenza poi chiedevamo sempre ai titolari indicazioni su come muoversi;
non facevamo noi due assistenza online. (..) si è vero -che il settore delle vendite on-line tramite era stato sempre CP_6 seguito da e poi da;
come ho detto si trattava delle persone fisse che Controparte_7 Parte_4 seguivano l'online; talvolta il cliente online chiamava per avere un consiglio o altro e se dette persone erano occupate, la chiamata arrivava al telefono mio o del o dei titolari;
quindi qualche Parte_1 volte il ricorrente rispondeva a tali chiamate, qualche volta capitava che allora il cliente faceva
l'ordine al telefono e quindi si caricava l'ordine così effettuato, a me è capitato ciò un paio di volte”. In definitiva, i ricorrenti hanno riferito di un'attività saltuaria ed occasionale di assistenza vendita on line, di supporto al personale addetto in via stabile allo svolgimento di detta mansione.
Neppure si ritiene raggiunta la prova che lo stesso si sia occupato anche della compilazione dei documenti di trasporto, di questo essendosene occupato , come dallo stesso riferito. Testimone_1
Ebbene, a fronte dello svolgimento delle predette mansioni ed a prescindere dall'orario di lavoro svolto, avendo ricevuto una retribuzione netta di € 1.300,00, pari alla retribuzione lorda mensile “di base” di € 1.413,33 (cfr. buste paga in atti), il ricorrente sostiene di aver percepito una retribuzione inferiore al minimo costituzionalmente garantito ex art. 36 Cost. avuto riguardo al CC Terziario
MM.
Nel nostro ordinamento, infatti, sebbene la contrattazione collettiva di diritto comune abbia efficacia vincolante solo limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione, la stessa vale quale termine di riferimento per la determinazione della retribuzione adeguata e sufficiente al lavoro svolto ex art. 36
Cost., avuto riguardo alla natura ed all'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative effettivamente rese. Invero, secondo una elaborazione giurisprudenziale che dura oramai da oltre 70 anni (Cass. 12.5.1951 n. 1184; Cass. 21.2.1952, n. 461; 27.2.1958 n.663, 15 febbraio 1962 n. 308,
Cass. 27711/2023) la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice chiamato ad adeguare – in base all'art. 2099, 2° comma c.c. - il trattamento retributivo all'art. 36 della Cost. può fare riferimento – come parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo - alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, i quali fissando standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio nazionale, finiscono così per acquisire, per questa via giudiziale, una efficacia generale, sia pure limitata alle tabelle salariali in essi contenute e ciò anche qualora il datore di lavoro non abbia aderito ad alcun contratto collettivo di settore (Cass. 27138/2013 e Cass. 7528/2010). In particolare, la determinazione del quantum del salario costituzionale dev'essere improntata, in partenza, al confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva (v.
Cass.17/5/2003 n. 7752, Cass. 8/1/2002 n. 132 Cass. 9/3/2005 n. 5139 Cass. 1/2/2006 n. 2245) ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità di cui all'art.36 Cost., utilizzando, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta d al datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità (cfr. Cass. 944/2021, richiama, fra le altre, Cass. n. 15148 del 2008).
Nel caso di specie, considerando, come sopra detto, l'attività svolta dalla resistente (commercio al dettaglio di arredamento e articoli sanitari), oltre che le mansioni del ricorrente – addetto alla vendita-), si ritiene di utilizzare, quale valido parametro di giudizio, peraltro in mancanza di elementi di segno contrario, non forniti dalla resistente, il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del AR della distribuzione e dei servizi 30.7.2019 (all. 12 ric.). Invero, ai sensi dell'art. 2, detto CC disciplina, per quel che qui interessa, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra tutte le aziende presenti nel territorio nazionale del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi “che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti, fra l'altro al settore merceologico “Commercio-dettaglio/ingrosso- Merci d'uso e prodotti industriali”, di cui alla lettera c), in cui rientra appunto il tessile ed il mobilio. Valga la pena osservare che si è ritenuto di far riferimento al testo proposto da parte ricorrente atteso che il contratto commercio, MM prodotto dalla resistente (all. 23) “attualizzato e coordinato per il settore Commercio -MM 2015 - 2023 non è ufficiale ma è frutto di una elaborazione redazionale”, come ivi si legge.
Ciò detto, ai sensi dell'art. 113 CC, appartengono al terzo livello CC: “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (..) 6. commesso stimatore di gioielleria;
(..) 9. commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
(..); 12. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;(..) 16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell' addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori (..)”.
Appartengono invece al quarto livello CC: “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
(..) 7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto);
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); (..) 11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita (..)”.
Alla luce delle declaratorie contrattuali sopra riportate, si evince che elementi differenziali fra il terzo ed il quarto livello CC sono la natura delle mansioni svolte (rispettivamente, di concetto ed operative) ed il grado di autonomia richiesto (autonomia operativa comprendente iniziativa per i lavoratori del quarto livello, non anche nel terzo), nonché il grado di conoscenze teoriche e tecnico-pratiche richieste, oltre alle specifiche conoscenze tecniche richieste in entrambi i casi (rispettivamente, “approfondita preparazione” teorica e tecnico-pratica e “particolari” capacità tecnico-pratiche).
Ebbene, nel caso di specie le mansioni svolte dal ricorrente, come dimostrate all'esito dell'istruttoria orale sopra descritte, si ritengono riconducibili al IV livello CC, mancando allegazione e prova d ello svolgimento di mansioni di concetto, o prevalentemente tali, come richiesto invece dalla disposizione collettiva sopra richiamata in relazione al III livello CC, come pure del tipo di direttive ricevute nello svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, dell'autonomia operativa, ovvero della preparazione teorica richiesta.
Nondimeno, come sopra evidenziato, lo stesso si è occupato di mansioni operative di vendita ed incasso ed operazioni complementari -allestimento e rifornimento merce, compilazione della documentazione relativa ai finanziamenti accessori alla vendita e ad eventuali detrazioni per articoli sanitari, archiviazione cartacea dei documenti di trasporto e fatture, nonché la verifica della congruità fra i pagamenti ed il prezzo dei beni venduti. anche l'attività di verifica del grado di soddisfacimento del cliente post-vendita, ovvero la “presa in carico” di eventuali problematiche, riferendo al titolare sul punto, come riferito dai testimoni sentiti-, tutte riconducibili al quarto livello in quanto richiedente sì una specifica conoscenza tecnico-pratica, ma non anche, in mancanza di ulteriori elementi, un'approfondita preparazione teorica, ovvero un certo tipo di iniziativa, come invece richiesto per le mansioni svolte dal commesso specializzato provetto di cui al quarto livello CC. Del resto, come risulta dalla descrizione del relativo profilo sopra riportata, detto profilo richiede lo svolgimento congiunto del compito di fornire azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, di assicurare l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, e di intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, (oltre alla partecipazione alla formazione), tutte circostanze nel caso di specie non verificatesi.
Parimenti sprovvista di allegazione relativa alle modalità di svolgimento delle mansioni indicate è la descrizione delle attività svolte dal ricorrente in sostituzione di (“gestione dei fornitori, Testimone_1 gestione degli ordini di approvvigionamento merci, gestione della definizione dei programmi di consegna della merce ai clienti), pure confermate dai testimoni sentiti, con conseguente irrilevanza delle stesse ai fini della verifica in ordine alla qualità del lavoro prestato secondo le declaratorie contrattuali riportate nel CC in esame.
Infine, sono irrilevanti le mansioni svolte nell'ambito del magazzino in quanto espletate sempre in via occasionale e, comunque, parimenti di natura esecutiva e rientrati nel quarto livello CC.
Ebbene, avuto riguardo alla retribuzione tabellare allegata al CC sopra citato (All. n. 1, tabella I -
Minimi contrattuali da giugno 2016), si ritiene che la retribuzione percepita dal ricorrente non sia proporzionata alla qualità del lavoro del lavoro prestato ai sensi dell'art. 36 Cost. Invero, il minimo contrattuale previsto per il IV livello è pari alla paga base di € 1.052,46, oltre alla somma di € 524,22 a titolo di indennità di contingenza ed EDR, complessivamente pari alla somma lorda di € 1.576,68, dunque superiore alla somma lorda corrisposta al ricorrente a titolo di paga base, per circostanza pacifica fra le parti pari ad € 1.413,33, come risulta dalle buste paga in atti. Ciò tanto più considerando i minimi contrattuali per l'anno 2017 (€ 1.600,68) e da marzo 2018 in poi (€ 1616,68). Difatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, dev'essere considerata nella retribuzione utile quale parametro per la valutazione della retribuzione c.d. costituzionalmente garantita anche l'indennità di contingenza atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, questa ha la funzione di rendere reale il salario nominale (ex plurimis, Cass. 28 marzo 2000 n. 3749, richiamata da Cass. 15148/2008) e, ai sensi degli artt. 206 e 207 CC, è comprensiva dell'EDR (elemento distintivo retribuzione). A tal proposito invece, in mancanza di altri elementi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, detta retribuzione costituzionalmente garantita non può ritenersi comprensiva di eventuali trattamenti di miglior favore previsti dal contratto integrativo atteso che, come sopra dett o, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, quali la quattordicesima mensilità, ovvero istituti previsti dall'autonomia decentrata.
Valga la pena osservare sul punto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, al ricorrente non veniva corrisposto un aumento mensile di € 100,00 in conseguenza dello svolgimento delle mansioni di gestione forniture in sostituzione di a partire da aprile 2021, come risulta CP_3 dalle buste paga in atti (all. 10 ric.) ove la retribuzione mensile risulta sempre pari alla somma lorda di e 1.413,33. Del resto, anche nei mesi di febbraio e marzo 2021 venivano corrisposte ulteriori somme “a titolo di adeguamento netto” o “premio mese” che, dunque, non possono imputarsi ad una modificazione della retribuzione contrattuale. Ciò detto, sussiste altresì il diritto del ricorrente al pagamento a suo favore anche della tredicesima mensilità che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte resistente, rientra nella retribuzione c.d. minima costituzionalmente garantita atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di adeguamento può assumersi a parametro il contratto collettivo di settore, ma con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che, per loro natura, integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita, come sopra detto, dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva (con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità) e della tredicesima mensilità, ormai a carattere generalizzato (fra le altre, cfr. Cass. 27138/2013).
Nessuna rilevanza ai fini dell'adeguamento di cui all'art. 36 Cost. ha invece il c.d. NU RE (L.
190/2014, art. 1 commi da XII a XV) “che attiene al regime legale del reddito, mentre oggetto di causa è il livello retributivo previsto dalla disciplina contrattuale-collettiva” (Cass. 10 ottobre 2023 n. 28321), con conseguente esclusione dello stesso dalla base di calcolo, come pure dal percepito, per l'accertamento delle differenze retributive spettanti.
Valga la pena osservare che, al fine di verificare la compatibilità del trattamento economico ricevuto dal ricorrente con il minimo garantito dall'art. 36 Cost., non si può tener conto delle somme corrisposte dalla resistente a titolo di “straordinario forfettizzato”, né delle maggiori somme “pagate con la maggiorazione del 30 %” perché lavorate oltre l'orario di lavoro normale, di regola nei giorni di riposo
(pag. 20 ricorso). Invero, secondo recente giurisprudenza di legittimità per giudicare della compatibilità all'art.36 della Cost. del trattamento complessivo percepito dal lavoratore non bisogna tener conto anche del lavoro straordinario, sia perché si tratta di un emolumento eventuale e non ordinario del lavoro svolto, sia perché sarebbe incongruo affermarlo quante volte il lavoratore, proprio in ragione della esiguità di base del salario percepito, fosse costretto a svolgere molte ore di lavoro straordinario per raggiungere la soglia minima di conformità richiesta dalla Costituzione. (Cass., sez. lav., 2 ottobre
2023, n. 27769 e Cass., 10 ottobre 2023, n. 28321).
In definitiva, tenuto conto di un orario di lavoro normale, il lavoratore ha il diritto a percepire, ex art. 36 Cost., un trattamento retributivo che preveda una paga base annua parametrata a tredici mensilità della retribuzione spettante ad un lavoratore di pari anzianità di servizio, quarto livello del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del AR della distribuzione e dei servizi 30.7.2019.
Conseguentemente, le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogato a titolo di paga base, escluse le somme eventualmente percepite a titolo di lavoro straordinario o a diverso titolo (fra cui il c.d. “bonus RE).
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, alla data di notifica della diffida presente in atti (27.6.2022 all. 15 ric.) non era ancora iniziato a decorrere il termine di prescrizione relativo ai crediti retributivi rivendicati, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal D.Lgs 23/2015 e, quindi, privo del carattere di stabilità mancando, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; tra le molte successive conformi, v. Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 4186/2023, n.
4321/2023), nel caso di specie avvenuta il 13.7.2022. Ciò detto, non sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di lavoro straordinario svolto per trenta minuti giornalieri, mancando, come sopra detto, la copertura costituzionale del lavoro straordinario ex art. 36 Cost. (cfr. Sentenza Corte
Costituzionale n. 470/2002) e considerando che l'art. 5, co. 5 D.Lgs 66/2003 richiama le disposizioni dei contratti collettivi, nel caso di specie non applicabili. Peraltro, è pacifico fra le parti che la prestazione lavorativa giornaliera del ricorrente era di otto ore e trenta minuti, articolata su cinque giorni lavorativi, per complessive 42 ore settimanali, come riportato nelle buste paga in atti e che a partire da aprile 2019 veniva corrisposta la somma lorda mensile di € 200,00 a titolo di straordinario forfettizzato, portata poi ad € 372,00 a partire dal mese di marzo 2020, da ritenersi quale corrispettivo per l'orario di lavoro normale, superiore al limite legale delle 40 ore settimanali. Sul punto si ritengono poi irrilevanti, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, le pause di cui fruivano i dipendenti, di circa quindici minuti l'una, come concordemente riferito dai testimoni sentiti (cfr. fra gli altri testimonianza e ), risultando dalla documentazione in atti che le stesse Testimone_3 Tes_4 venivano incluse nell'orario di lavoro indicato in busta paga di 8 ore e trenta minuti, nonchè retribuite a titolo di straordinario forfettizzato, essendo pacifico fra le parti e risultante dalla documentazione in atti che le ore di lavoro straordinario prestate oltre l'orario di 42 ore settimanali venivano computate a parte e retribuite con la maggiorazione del 30 %. Ne consegue che, alla luce delle buste paga in atti, provenienti dallo stesso datore di lavoro, oltre che della loro durata, si ritiene raggiunta la prova presuntiva che le pause costituivano, in realtà, tempo connesso o collegato alla prestazione, dunque eterodiretto e non lasciato nella disponibilità autonoma di ciascun lavoratore, con conseguente inclusione nell'orario di lavoro giornaliero (cfr. Cass. 21562/2018).
Sussiste invece il diritto alla restituzione delle somme dovute a titolo di “assenze ingiustificate” atteso che, a fronte della contestazione di parte ricorrente, che sostiene aver continuato a lavorare per otto ore al giorno anche nel periodo successivo al mese di dicembre 2021, manca sufficiente allegazione e prova che il ricorrente non abbia prestato la propria attività lavorativa durante l'orario di lavoro normale, per il numero di ore riportato nelle buste paga mensili alla dicitura “assenze non giustificate”
(all.ti 10 e 11). Si tratta infatti di assenze non supportate da alcuna giustificazione (ferie, permesso, malattia etc.), ovvero non seguite da alcuna contestazione disciplinare che, pertanto, in mancanza di elementi di prova, non si ritengono effettivamente verificate, con conseguente irrilevanza ai fini della retribuzione spettante. Sussiste dunque il diritto del ricorrente al pagamento della somma lorda complessiva di € 418,05, secondo i conteggi riportati in ricorso e non specificatamente contestati dalla parte resistente.
Lamenta poi il ricorrente il mancato pagamento del c.d. bonus RE per il periodo da giugno 2016 a dicembre 2019 allegando che lo stesso veniva indicato tra le voci retributive riportate nelle buste paga ma poi veniva illegittimamente assorbito all'interno della retribuzione netta mensile d i € 1.300, trattandosi di “modus operandi generalizzato” ed evidente dalla lettura “di alcune buste paga in cui il netto in busta paga non contempla alcuna maggiorazione del bonus (ad esempio ottobre e novembre 2016, marzo, aprile maggio, giugno 2017, maggio 2018 e aprile 2019),” (pag. 17 e 18 ric.). Ebbene, sul punto, si ritiene generica l'allegazione dell'inadempimento, avendo la parte ricorrente censurato il generalizzato modus operandi sopra descritto, senza indicazione delle mensilità per le quali sarebbe stato omesso il pagamento al di là dei riferimenti alle singole buste paga sopra indicate, riferendosi genericamente al periodo giugno 2016-diocembre 2019. Al contrario, dall'esame delle buste paga in atti, in detto periodo risulta la corresponsione del “credito fiscale D.L. 66/2014, essendo la somma indicata fra le competenze erogate, senza che sia stata fornita la prova dell'assorbimento di detta somma nella retribuzione mensile netta. Invero il totale competenze indicato in busta paga, con riferimento alle mensilità indicate in ricorso, effettivamente ricomprende la somma indicata quale credito fiscale (cfr. totale competenze ottobre 2016, novembre 2016,marzo 2017, aprile 2017, maggio
2017, giugno 2017, maggio 2018 e aprile 2019)- con la conseguenza che, in mancanza di ulteriori elementi, quali l'entità ed il titolo delle trattenute, a fronte delle competenze maturate, si ritiene generica l'allegazione dell'inadempimento, con conseguente insussistenza dell'onere probatorio dell'esatto adempimento in capo alla resistente. Del resto, secondo la giurisprudenza, “Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (Cass. 6618/2018).
Si ritiene invece raggiunta la prova del danno da usura psico fisica lamentato da parte ricorrente alla luce delle buste paga in atti, idonee a dimostrare il superamento dei limiti di legge di cui agli artt. 4, co., 2 e 5, co. 3 D.L.gs 66/2023 di 48 ore settimanali e duecentocinquanta ore annuali, in mancanza di specifica contestazione. Invero, come dedotto da parte ricorrente, anche tramite richiamo ai conteggi analitici in atti (all. 25 ric.) e non altrettanto specificatamente contestato dalla parte resistente, si ritiene che il ricorrente abbia svolto le seguenti prestazioni di lavoro straordinario: per n. 195 ore nel 2016, superando per n. 04 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 294 ore nel 2017, superando per n.
19 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 389 ore nel 2018, superando per n. 26 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 349 ore nel 2019, superando per n. 25 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 289,5 ore nel 2020, superando per n. 18 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 120,5 ore nel 2021, superando per n. 03 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 24,5 ore nel
2022 (pag. 25 ricorso). Ne deriva la sistematica violazione del limite settimanale legale previso per il lavoro straordinario, in particolare per un numero di settimane pari a circa, in media, del 40 % del numero di settimane annuali, nel periodo 2017-2020. Lo stesso deve dirsi con riferimento al limite annuale delle 250 ore, parimenti superato negli anni 2017-2020 con valori variabili dalle 40 ore annuali
(2017), alle 139 ore annuali nel 2018, 99 nel 2019 e 39 ore nel 2020. A fronte di tale sistematica e frequente violazione dei limiti di legge, si ritiene, dunque, raggiunta la prova presuntiva del danno da usura psico-fisica lamentato dal ricorrente in ragione della particolare gravosità del lavoro prestato.
Invero, secondo la giurisprudenza: “La prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710;
Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 12538/2019). Invero, in mancanza di allegazioni relative alle modalità di svolgimento del lavoro straordinario sopra descritto, si ritiene che la frequenza del superamento del limite di 48 ore settimanali, come sopra detto pari a circa, in media, il 40 % delle settimane dell'anno, unitamente al superamento anche del limite annuale, peraltro per un numero di ore considerevole, determini la "abnormità” della prestazione eseguita, tale di per sé da compromettere l'integrità psico- fisica e la vita di relazione del ricorrente. Valga la pena osservare, sul punto, che, trattandosi di lavoro straordinario conteggiato alla luce delle buste paga presenti in atti, si ritiene irrilevante la riduzione dell'orario di lavoro per un giorno alla settimana nel periodo estivo riferita dai testimoni sentiti, non trattandosi di circostanza dirimente al fine di inficiare il valore delle buste paga provenienti dallo stesso datore di lavoro ed il lavoro straordinario ivi riportato. Ciò detto, considerando la mancanza di una disciplina collettiva applicabile in punto di risarcimento del danno, tenuto conto della frequenza della violazione e della sua entità, determinata, come sopra detto, dal superamento di entrambi i limiti legali in materia, si ritiene equo liquidare il danno nella misura complessiva di € 16.166,68, e ciò tenuto conto dell'ultima mensilità lorda spettante al ricorrente in base al IV livello CC, pari ad € 1616,68 moltiplicata per ogni anno in cui vi è stato il superamento del limite di lavoro settimanale (sei anni), nonché per ogni anno in cui vi è stato il superamento del limite annuale di lavoro straordinario (quattro anni), a tal fine ritenuto irrilevante, in mancanza di altri elementi, il superamento di 125 ore nel semestre avvenuto nel 2016, come sostenuto invece dal ricorrente.
In definitiva, decidendo solo alcune delle questioni oggetto del giudizio, dev'essere dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'adeguamento al c.d. minimo retributivo costituzionalmente garantito, comprensive della tredicesima mensilità, condannando altresì la società resistente alla restituzione a favore del ricorrente della somma di € 418,05 illegittimamente trattenuta a titolo di assenza ingiustificata, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'usura psico fisica pari alla somma di € 16.166,68, disponendo come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio nella parte relativa all'impugnazione del licenziamento ed alla quantificazione delle differenze retributive dovute ex art. 36 Cost.
P.Q.M.
Il Giudice non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire, ex art. 36 Cost., un trattamento retributivo che preveda una paga base annua parametrata a tredici mensilità della retribuzione spettante ad un lavoratore di pari anzianità di servizio, inquadrato al quarto livello del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del AR della distribuzione e dei servizi per il periodo dal 17.6.2016 al
14.7.2022.
2) Condanna la parte resistente alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di assenze ingiustificate, pari alla somma di € 418,05, oltre accessori di legge;
3) Condanna altresì la parte resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 16.166,68
a titolo di risarcimento del danno, oltre ad accessori di legge;
4) Rigetta per il resto la domanda di pagamento di differenze retributive:
5) Rimette la causa in istruttoria per l'accertamento e la determinazione delle spettanze retributive dovute al ricorrente in virtù del presente accertamento ed in relazione al licenziamento, come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. BORDIGNON ALESSANDRO con il ricorrente di persona Parte_1
Per l'avv. BARILA' FRANCESCO con la legale Controparte_1 rappresentante Rampinelli Teresina
Parte ricorrente contesta quanto dedotto nelle note conclusive avversarie e si oppone alla produzione dei documenti nn. 26 e 27 perché, pur trattandosi di bilanci successivi, non sono autorizzati e in ogni caso sono irrilevanti. Ribadisce quanto esposto nel ricorso e nelle note dell'8.5.25 insistendo nelle conclusioni, anche istruttorie, ivi rassegnate. Chiede, qualora necessario, ctu contabile. Discute oralmente la causa. Ribadisce la violazione datoriale del c.d. minimo costituzionale retributivo alla luce delle mansioni svolte, riconducibili al IV e poi al III livello CC, il superamento dell'orario di lavoro normale, la mancata decorrenza del termine di prescrizione, l'illegittima erogazione dello straordinario forfettizzato, la spettanza della tredicesima mensilità, la maggiorazione del 30 % sul lavoro straordinario di 30 minuti giornalieri, la spettanza del c.d. “bonus RE” giugno 2016-2019, restituzione di somme trattenute per assenze ingiustificate, come da conteggi in atti (all. 18). Ribadisce altresì l'abuso del lavoro straordinario come riportato nelle buste paga (all. 25 ric.), dal cui esame risulta per tabulas il superamento dei limiti di legge, insistendo sul punto sulla liquidazione equitativa. Ribadisce come la sequenza temporale dei fatti ha dimostrato la natura ritorsiva del licenziamento, anche in ragione dell'inesistenza del motivo oggettivo alla base dello stesso., in ogni caso la violazione dell'obbligo di repêchage e, comunque, la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Chiede, in caso di accertamento della natura ritorsiva del licenziamento, di poter produrre estratto aggiornato dello storico del percorso lavoratore. Precisa le conclusioni come da note conclusive. Parte resistente discute oralmente la causa ribadendo l'esistenza delle ragioni economiche alla base del licenziamento in atti, come da bilanci in atti, dalla riduzione del personale effettuata nel 2022 e, successivamente alle dimissioni di due dipendenti, stante l'impossibilità di ridurre ulteriormente il personale con conseguente accesso alla cassa integrazione. Ribadisce altresì l'irrilevanza dell'annuncio relativo all'offerta di lavoro, cui poi non è stato dato seguito, l'irrilevanza del contratto di alternanza scuola lavoro stipulato, cui non è stato dato seguito, il mancato raggiungimento del requisito dimensionale, l'impossibilità di repêchage alla luce del personale rimasto in forze, nonché non avendo il ricorrente mai svolto attività di magazzino, ovvero di assistenza vendita on-line o attività contabile
(non aveva accesso al gestionale per la fatturazione), peraltro mai in via prevalente e solo per un mese della gestione dei fornitori e l'impossibilità di licenziare svolgendo una mansione diversa. CP_2 Ribadisce l'irrilevanza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati poco prima e poco dopo il licenziamento del ricorrente con e riguardando mansioni diverse e figure Pt_2 Pt_3 non paragonabili a quelle del signor , dovendo la società ridurre i venditori presenti in Parte_1 negozio. Contesta la natura ritorsiva del licenziamento, nonché l'abuso del lavoro straordinario, sostiene che l'orario di lavoro settimanale, alla luce delle pause, era di 40 ore, come confermato dai testimoni sentiti, peraltro essendo ridotto l'orario lavorativo nel periodo estivo, come pure confermato in sede di istruttoria orale. Si riporta al conteggio del doc. 10. Sostiene che la retribuzione netta percepita dal ricorrente è aumentata nel corso del tempo, come argomentato nelle note conclusive, essendogli stato corrisposto un aumento di € 100,00 per lo svolgimento delle mansioni del poi CP_3 mantenuto anche dopo il rifiuto allo svolgimento delle stesse opposto dal ricorrente, contestando infine la violazione della retribuzione ex art. 36 Cost. come da conteggi in atti. Richiama quanto dedotto in memori con riferimento al bonus RE. Insiste nel rigetto del ricorso riportandosi a tutto quanto argomentato nei rispettivi atti.
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza parziale, con contestuale motivazione, provvedendo come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 33/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORDIGNON Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Nove (VI), Via Rizzi n. 6, presso il difensore avv. BORDIGNON ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Romano D'Ezzelino, Via Buonarroti 16, con il patrocinio dell'avv. BARILA'
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in via L.L. Zamenhof 697, Vicenza presso il difensore avv. BARILA' FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 12.1.2023 , quale ex dipendente di dal Parte_1 Controparte_1
17.6.2016 al 14.7.2022 quale addetto alle vendite in negozio e online e addetto alla contabilità dal 1.7.2016, chiedeva: “1) Accertare e dichiarare, per le motivazioni indicate in ricorso, il diritto del ricorrente, in relazione al rapporto di lavoro di cui è causa, al pagamento di differenze retributive da parte della società convenuta per i periodi e per i titoli ut supra meglio specificati e/o per i diversi periodi e/o titoli che dovessero essere eventualmente accertati in corso di causa. 2) Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, la complessiva somma lorda di € 24.968,41 – di cui €
23.900,61 per differenze retributive derivanti dalla corretta applicazione dei minimi retributivi di cui al C.C.N.L. Terziario MM (minimo contrattuale e contingenza) e del terzo elemento territoriale previsto dall'art.12 del Contratto Integrativo della Provincia di Vicenza, nonché per tredicesima mensilità e maggiorazioni per lavoro straordinario prestato oltre le 40 ore settimanali e non erogate nel corso del rapporto di lavoro;
€ 649,75 per differenze sul T.F.R. ed € 418,05 per restituzione delle somme illegittimamente trattenute per assenza ingiustificata – come risultante dal conteggio prodotto sub doc. n. 18 allegato al ricorso, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sui singoli importi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nonché condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le somme dovute a titolo di credito fiscale ex D.L. n. 66/2014 e ss. mm. e ii. (c.d. “NU RE”) per il periodo giugno 2016 – dicembre 2019, quantificate nella somma netta di € 3.400,77, come indicato nel conteggio prodotto sub doc. n. 18 allegato al ricorso, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sui singoli importi dalle singole scadenze al saldo effettivo. 3) Accertare e dichiarare che la società convenuta, nei periodi di lavoro indicati in narrativa, ha adibito il ricorrente a prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti di cui agli artt. 4 e 5 del D.
Lgs. n. 66/2003 e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti, da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta congrua di almeno € 19.769,75, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia. 4) Accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni indicate in ricorso, la nullità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 14/07/2022, per essere stato disposto per ritorsione, quindi a fronte di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., condannare, per l'effetto, la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n.
23/2015, a reintegrare immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo ed oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. 5) Accertato e dichiarato che il ricorrente ha incaricato la Consulente del Lavoro, rag. , di Persona_1 effettuare una quantificazione del proprio credito nei confronti della società convenuta, condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese dallo stesso sostenute per la predisposizione del conteggio prodotto sub doc. n. 18 allegato al ricorso, nella misura di € 888,16, come risultante dalla fattura n. 57 del 04/10/2022, prodotta sub doc. n. 28. 6) Spese e competenze di causa interamente rifuse”. Sosteneva, in particolare, di aver svolto mansioni riconducibili al IV livello CC AR , che non aveva mai ricevuto il pagamento CP_4 della tredicesima mensilità e del credito fiscale ex D.L. 66/2014 nel periodo giugno 2016-dicembre
2019, deduceva altresì di aver prestato la propria attività lavorativa, normalmente, per 42 ore e 30 minuti, oltre ad ulteriori ore di lavoro straordinario superando ampiamente la media di 48 ore settimanali, percependo da aprile 2019 la somma mensile di e 220,00 a titolo di straordinario forfettizzato, con conseguente diritto alle relative differenze retributive;
deduceva altresì il superamento dell'orario di lavoro normale e lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario nel periodo giugno 2020-agosto 2021, con notevole stress lavorativo e richiesta, accordatagli, di uscire alle 19.00 anziché alle 19.30 a partire da dicembre 2021, l'insufficienza della retribuzione corrisposta per 7 ore e 30 minuti di lavoro giornaliero a partire da tale data, avendo sempre superato le otto ore giornaliere,
l'illegittimità dello spostamento dalla postazione in cui era occupato sin dall'assunzione a postazione diversa e più disagevole, nonché la natura ritorsiva del licenziamento irrogato oralmente in data
14.7.2022 in seguito al collocamento forzato in ferie dal 30.6.2022 al 13.7.2022 ed alla diffida di pagamento delle differenze retributive del 27.6.2022, peraltro non supportato da adeguata ed effettiva motivazione.
Si costituiva tempestivamente contestando lo svolgimento da parte del ricorrente di Controparte_1 mansioni riconducibili al terzo livello CC, avendo sempre svolto l'attività di addetto alle vend ite in negozio (non on -line, né essendosi occupato di fatturazione, inserimento ordini o compilazione dei
DDT), sosteneva che rientrava nella libertà di scelta dell'impresa non applicare alcun contratto collettivo di categoria, di non aver legittimamente corrisposto la tredicesima mensilità in quanto non prevista dal contratto individuale, come pure del credito fiscale considerando che nel contratto la retribuzione era stata pattuita al netto. Contestava che il ricorrente avesse prestato la propria attività lavorativa per 42 ore e 30 minuti settimanali, avendo l'impresa concesso ai dipendenti due pause giornaliere di almeno 15 minuti l'una, contestava il maggior orario di lavoro rivendicato nel periodo giugno 2020-agosto 2021, essendo lo stress del ricorrente dovuto a vicende familiari e sostenendo che, oltre alla riduzione accordata di 30 minuti, il ricorrente aveva continuato a ridurre ulteriormente il proprio orario lavorativo, con conseguente legittimità delle assenze ingiustificate e delle relative trattenute operate in busta paga. Contestava la natura ritorsiva del licenziamento, dovuto invece a motivo oggettivo riportato nella lettera di recesso, eccepiva fra l'altro la prescrizione delle differenze retributive maturate prima del 27.6.2017 e concludeva per il rigetto del ricorso e, in subordine, chiedendo di disporsi la compensazione di ogni eventuale credito del ricorrente con le maggiori somme corrisposte dall'azienda, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente mediante richiesta di informazioni all'Inps ed al centro per l'Impiego in merito alle attività lavorative svolte dal ricorrente successivamente al luglio 2022, ovvero alla ricerca di un lavoro, nonché mediante acquisizione del bilancio 2022 della resistente e richiesta moratoria mutui bancari, istruita oralmente e discussa all'udienza odierna è così decisa, con sentenza non definitiva.
Valga la pena premettere che, secondo quanto risulta dalla documentazione presente in atti, la resistente esercita attività di commercio al dettaglio di materassi, reti, tende, divani, tendaggi ed arredo, poltrone, letti, articoli sanitari, elettromedicali ed ortopedici e dispositivi medici (all. C res.)
Il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore della dal 17/06/2016 al Controparte_5
14/07/2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di impiegato, “addetto alle vendite di negozio e on line” (all. 1 res.).
Nella lettera di assunzione del 16/06/2016, in particolare, era prevista una “retribuzione netta mensile per dodici mensilità” di € 1.300,00, un orario di lavoro “full time, distribuito in 5 giorni la settimana come da accordi intercorsi tra le parti”, nonché la sottoposizione del rapporto di lavoro esclusivamente alle “norme del Codice Civile e dell'art. 36 della Costituzione”, con esclusione, quindi, di qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva di settore.
L'istruttoria orale espletata ha poi confermato le mansioni descritte in ricorso. Invero, essendo pacifico fra le parti che lo stesso si è occupato, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, delle attività di vendita al pubblico presso il punto vendita della resistente, i testimoni sentiti hanno confermato che il ricorrente si
è anche occupato delle attività complementari, quali l'archiviazione della documentazione in raccoglitori, l'allestimento e rifornimento della merce all'interno del punto vendita, archiviazione dei documenti di trasporto e delle fatture di vendita ed acquisto e verifica telefonica del livello di soddisfazione della clientela (cfr., fra gli altri, il quale ha dichiarato che lo stesso si Persona_2 occupava altresì della verifica della tracciabilità delle spedizioni, nonché , ritenuto Testimone_1 particolarmente attendibile in quanto ha prestato la propria attività lavorativa nella postazione a fianco a quella del ricorrente sino al maggio 2021).
Inoltre, i testimoni sentiti hanno dichiarato che il ricorrente, dopo circa sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, aveva anche iniziato a svolgere le attività di inventario della merce presente nell'area commerciale e nel deposito, (saltuariamente), gestione delle richieste di finanziamento da parte dei clienti, in particolare caricando i dati dei clienti nel portale Compass (cfr. testimonianza CP_3 gestione e controllo della documentazione relativa alle pratiche che prevedevano agevolazioni fiscali negli acquisti, assistenza alla clientela post vendita, nonché attività di verifica dei pagamenti effettuati dai clienti on line ed esame delle recensioni on line (cfrr. Testimonianza ). Con particolare Persona_2 riferimento a quest'ultima attività, ha dichiarato: “quanto alla verifica dei pagamenti Persona_2 effettuati dai clienti on line preciso che era il titolare che ci dava un foglio con su scritto chi avesse pagato e poi noi, alla luce di tale dato, facevano andare avanti la commessa “. ha Testimone_1 precisato poi come l'attività del ricorrente consistesse nel controllo della coincidenza fra la somma pagata dal cliente, riportata dal titolare, ed il prezzo del bene venduto, dichiarando: “il titolare consegnava al ricorrente un foglio con i pagamenti effettuati online dai clienti e il ricorrente controllava che corrispondessero a quanto avrebbero dovuto pagare per gli acquisti effettuati (preciso che il titolare ci consegnava la schermata del home banking solo relativa al pagamento e poi il ricorrente faceva il controllo)”. Lo stesso ha dichiarato anche con riferimento ai Parte_4 pagamenti effettuati con carta in negozio, il quale ne era a conoscenza in quanto, come dallo stesso riferito, si occupava del predetto controllo quando era in ferie e, inoltre, veniva avvisato da Parte_1 quest'ultimo in caso di “problemi per i pagamenti online”.
Ancora, riguardo all'assistenza post-vendita, ha riferito che il ricorrente si Testimone_1 interfacciava con il titolare, o con lo stesso in definitiva limitandosi a riportare eventuali CP_3 doglianze o problematiche rappresentate dal cliente telefonicamente. Invero, lo stesso ha dichiarato:
“per alcuni prodotti (es. i cuscini) seguiva la fase post vendita in caso di doglianze cioè segnavamo il problema lamentato dal cliente e poi con l'appoggio dei titolari si trovava la soluzione che poteva riguardare diversi aspetti, però per altri prodotti non se ne occupava lui (es i materassi); in ogni caso per tale attività di assistenza chiedeva sempre il supporto a me o ai titolari, in ogni caso, nelle ipotesi di doglianze, cercavamo sempre di avere la conferma dai titolari. (..) per gli acquisti effettuati in negozio si occupava di compilare un foglio Excel con i dati del cliente dopo l'acquisto e quindi veniva inviata una e-mail per chiedere una valutazione del prodotto, non ricordo come e chi inviasse tale email, e poi nel caso di giudizio negativo interrogava il cliente per conoscerne il motivo, inoltre riportava i sul foglio Excel i nomi dei clienti a cui avevamo inviato l'email per chiedere la valutazione”. Anche ha riferito che si occupava di contattare i clienti anche per chiedere Parte_4 recensioni online, ovvero in caso di recensione negativa, come pure confermato da . Parte_5
Per quel che qui interessa, i testimoni sentiti hanno poi concordemente riferito che lo stesso si è altresì occupato, in sostituzione di della gestione dei fornitori, degli ordini di Testimone_1 approvvigionamento e della definizione dei programmi di consegna della merce ai clienti, in particolare nel periodo da settembre a novembre 2018 e da maggio a settembre 2021 (cfr. testimonianza . CP_3
ha poi dichiarato che ha svolto dette mansioni fino al mese di settembre 2021. Parte_4
Infine, i testimoni hanno concordemente riferito che il ricorrente, saltuariamente, ha anche svolto attività di supporto al magazzino nello stoccaggio della merce in arrivo dai fornitori, nell'imballaggio dei prodotti ai fini della spedizione, nel trasporto dei prodotti dal magazzino all'area commerciale (poltrone o materassi venduti e biancheria cfr. testimonianza , nonché nel trasporto dall'area CP_3 commerciale al magazzino di alcune tipologie di prodotti appena venduti in attesa di ritiro (cfr. Pt_4
), o supporto nelle attività di inventario del magazzino (cfr. teste ).
[...] Per_2
Si ritiene pure raggiunta la prova, contrariamente a quanto riferito da che il ricorrente Testimone_2 si sia anche occupato dell'inserimento nel gestionale aziendale dei dati relativi ai clienti per l'elaborazione delle fatture di vendita, che venivano definite dal titolare. Ciò trova conferma nelle dichiarazioni di il quale sul punto ha riferito: “sia io che il avevamo accesso Parte_4 Parte_1 alla parte del gestionale che riguardava le fatture, nel senso che inserivamo nel gestionale tutti i dati necessari per fare le fatture, poi la fattura elettronica veniva creata e inviata al sistema da un'altra persona”, come confermato anche da e Pertanto, a tal proposito, a fronte di tali Per_2 CP_3 dichiarazioni, rese da soggetti che avevano diretta conoscenza dei fatti di causa, non si ritiene dirimente che il ricorrente avesse avuto un accesso limitato al gestionale aziendale – esclusa la parte relativa alle fatture-, come riferito da verosimilmente intendendosi per tale la parte del gestionale Testimone_2 relativa alla definitiva formazione ed emissione delle stesse, come riferito dai testimoni sentiti.
Infine, non si ritiene raggiunta la prova che lo stesso si sia occupato continuativamente dell'attività di vendita on-line, ovvero di assistenza telefonica alla vendita, avendo dichiarato: “per gli Parte_4 ordini online si occupava talvolta, quando io ero troppo impegnato, di rispondere al telefono ai clienti che chiedevano spiegazioni, oppure chiamava per sentire la soddisfazione del cliente, chiedeva una recensione ai clienti che avevano fatto acquisti su se il cliente diceva che non era CP_6 arrivata la merce, verificava cosa era successo;
ADR l'assistenza di cui ho riferito per le vendite online era saltuaria, principalmente quando ero in difficoltà e avevo bisogno di aiuto chiedevo a lui;
durante una settimana succedeva più di qualche volta;
ADR il mio ufficio era in magazzino e quello del sig. in negozio, io gli chiedevo per telefono di darmi una mano, come sopra ho detto;
Parte_1 comunque andavo in negozio e vedevo cosa faceva e ci si confrontava”. Anche sul punto ha CP_3 riferito: “quanto alla vendita e assistenza al pubblico telefonicamente, me ne occupavo io in modo prevalente, il ricorrente mi dava una mano, nel senso che, se non c'ero io rispondeva lui al telefono;
per l'assistenza poi chiedevamo sempre ai titolari indicazioni su come muoversi;
non facevamo noi due assistenza online. (..) si è vero -che il settore delle vendite on-line tramite era stato sempre CP_6 seguito da e poi da;
come ho detto si trattava delle persone fisse che Controparte_7 Parte_4 seguivano l'online; talvolta il cliente online chiamava per avere un consiglio o altro e se dette persone erano occupate, la chiamata arrivava al telefono mio o del o dei titolari;
quindi qualche Parte_1 volte il ricorrente rispondeva a tali chiamate, qualche volta capitava che allora il cliente faceva
l'ordine al telefono e quindi si caricava l'ordine così effettuato, a me è capitato ciò un paio di volte”. In definitiva, i ricorrenti hanno riferito di un'attività saltuaria ed occasionale di assistenza vendita on line, di supporto al personale addetto in via stabile allo svolgimento di detta mansione.
Neppure si ritiene raggiunta la prova che lo stesso si sia occupato anche della compilazione dei documenti di trasporto, di questo essendosene occupato , come dallo stesso riferito. Testimone_1
Ebbene, a fronte dello svolgimento delle predette mansioni ed a prescindere dall'orario di lavoro svolto, avendo ricevuto una retribuzione netta di € 1.300,00, pari alla retribuzione lorda mensile “di base” di € 1.413,33 (cfr. buste paga in atti), il ricorrente sostiene di aver percepito una retribuzione inferiore al minimo costituzionalmente garantito ex art. 36 Cost. avuto riguardo al CC Terziario
MM.
Nel nostro ordinamento, infatti, sebbene la contrattazione collettiva di diritto comune abbia efficacia vincolante solo limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione, la stessa vale quale termine di riferimento per la determinazione della retribuzione adeguata e sufficiente al lavoro svolto ex art. 36
Cost., avuto riguardo alla natura ed all'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative effettivamente rese. Invero, secondo una elaborazione giurisprudenziale che dura oramai da oltre 70 anni (Cass. 12.5.1951 n. 1184; Cass. 21.2.1952, n. 461; 27.2.1958 n.663, 15 febbraio 1962 n. 308,
Cass. 27711/2023) la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice chiamato ad adeguare – in base all'art. 2099, 2° comma c.c. - il trattamento retributivo all'art. 36 della Cost. può fare riferimento – come parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo - alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, i quali fissando standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio nazionale, finiscono così per acquisire, per questa via giudiziale, una efficacia generale, sia pure limitata alle tabelle salariali in essi contenute e ciò anche qualora il datore di lavoro non abbia aderito ad alcun contratto collettivo di settore (Cass. 27138/2013 e Cass. 7528/2010). In particolare, la determinazione del quantum del salario costituzionale dev'essere improntata, in partenza, al confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva (v.
Cass.17/5/2003 n. 7752, Cass. 8/1/2002 n. 132 Cass. 9/3/2005 n. 5139 Cass. 1/2/2006 n. 2245) ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità di cui all'art.36 Cost., utilizzando, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta d al datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità (cfr. Cass. 944/2021, richiama, fra le altre, Cass. n. 15148 del 2008).
Nel caso di specie, considerando, come sopra detto, l'attività svolta dalla resistente (commercio al dettaglio di arredamento e articoli sanitari), oltre che le mansioni del ricorrente – addetto alla vendita-), si ritiene di utilizzare, quale valido parametro di giudizio, peraltro in mancanza di elementi di segno contrario, non forniti dalla resistente, il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del AR della distribuzione e dei servizi 30.7.2019 (all. 12 ric.). Invero, ai sensi dell'art. 2, detto CC disciplina, per quel che qui interessa, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra tutte le aziende presenti nel territorio nazionale del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi “che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti, fra l'altro al settore merceologico “Commercio-dettaglio/ingrosso- Merci d'uso e prodotti industriali”, di cui alla lettera c), in cui rientra appunto il tessile ed il mobilio. Valga la pena osservare che si è ritenuto di far riferimento al testo proposto da parte ricorrente atteso che il contratto commercio, MM prodotto dalla resistente (all. 23) “attualizzato e coordinato per il settore Commercio -MM 2015 - 2023 non è ufficiale ma è frutto di una elaborazione redazionale”, come ivi si legge.
Ciò detto, ai sensi dell'art. 113 CC, appartengono al terzo livello CC: “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (..) 6. commesso stimatore di gioielleria;
(..) 9. commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
(..); 12. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;(..) 16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell' addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori (..)”.
Appartengono invece al quarto livello CC: “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
(..) 7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto);
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); (..) 11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita (..)”.
Alla luce delle declaratorie contrattuali sopra riportate, si evince che elementi differenziali fra il terzo ed il quarto livello CC sono la natura delle mansioni svolte (rispettivamente, di concetto ed operative) ed il grado di autonomia richiesto (autonomia operativa comprendente iniziativa per i lavoratori del quarto livello, non anche nel terzo), nonché il grado di conoscenze teoriche e tecnico-pratiche richieste, oltre alle specifiche conoscenze tecniche richieste in entrambi i casi (rispettivamente, “approfondita preparazione” teorica e tecnico-pratica e “particolari” capacità tecnico-pratiche).
Ebbene, nel caso di specie le mansioni svolte dal ricorrente, come dimostrate all'esito dell'istruttoria orale sopra descritte, si ritengono riconducibili al IV livello CC, mancando allegazione e prova d ello svolgimento di mansioni di concetto, o prevalentemente tali, come richiesto invece dalla disposizione collettiva sopra richiamata in relazione al III livello CC, come pure del tipo di direttive ricevute nello svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, dell'autonomia operativa, ovvero della preparazione teorica richiesta.
Nondimeno, come sopra evidenziato, lo stesso si è occupato di mansioni operative di vendita ed incasso ed operazioni complementari -allestimento e rifornimento merce, compilazione della documentazione relativa ai finanziamenti accessori alla vendita e ad eventuali detrazioni per articoli sanitari, archiviazione cartacea dei documenti di trasporto e fatture, nonché la verifica della congruità fra i pagamenti ed il prezzo dei beni venduti. anche l'attività di verifica del grado di soddisfacimento del cliente post-vendita, ovvero la “presa in carico” di eventuali problematiche, riferendo al titolare sul punto, come riferito dai testimoni sentiti-, tutte riconducibili al quarto livello in quanto richiedente sì una specifica conoscenza tecnico-pratica, ma non anche, in mancanza di ulteriori elementi, un'approfondita preparazione teorica, ovvero un certo tipo di iniziativa, come invece richiesto per le mansioni svolte dal commesso specializzato provetto di cui al quarto livello CC. Del resto, come risulta dalla descrizione del relativo profilo sopra riportata, detto profilo richiede lo svolgimento congiunto del compito di fornire azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, di assicurare l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, e di intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, (oltre alla partecipazione alla formazione), tutte circostanze nel caso di specie non verificatesi.
Parimenti sprovvista di allegazione relativa alle modalità di svolgimento delle mansioni indicate è la descrizione delle attività svolte dal ricorrente in sostituzione di (“gestione dei fornitori, Testimone_1 gestione degli ordini di approvvigionamento merci, gestione della definizione dei programmi di consegna della merce ai clienti), pure confermate dai testimoni sentiti, con conseguente irrilevanza delle stesse ai fini della verifica in ordine alla qualità del lavoro prestato secondo le declaratorie contrattuali riportate nel CC in esame.
Infine, sono irrilevanti le mansioni svolte nell'ambito del magazzino in quanto espletate sempre in via occasionale e, comunque, parimenti di natura esecutiva e rientrati nel quarto livello CC.
Ebbene, avuto riguardo alla retribuzione tabellare allegata al CC sopra citato (All. n. 1, tabella I -
Minimi contrattuali da giugno 2016), si ritiene che la retribuzione percepita dal ricorrente non sia proporzionata alla qualità del lavoro del lavoro prestato ai sensi dell'art. 36 Cost. Invero, il minimo contrattuale previsto per il IV livello è pari alla paga base di € 1.052,46, oltre alla somma di € 524,22 a titolo di indennità di contingenza ed EDR, complessivamente pari alla somma lorda di € 1.576,68, dunque superiore alla somma lorda corrisposta al ricorrente a titolo di paga base, per circostanza pacifica fra le parti pari ad € 1.413,33, come risulta dalle buste paga in atti. Ciò tanto più considerando i minimi contrattuali per l'anno 2017 (€ 1.600,68) e da marzo 2018 in poi (€ 1616,68). Difatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, dev'essere considerata nella retribuzione utile quale parametro per la valutazione della retribuzione c.d. costituzionalmente garantita anche l'indennità di contingenza atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, questa ha la funzione di rendere reale il salario nominale (ex plurimis, Cass. 28 marzo 2000 n. 3749, richiamata da Cass. 15148/2008) e, ai sensi degli artt. 206 e 207 CC, è comprensiva dell'EDR (elemento distintivo retribuzione). A tal proposito invece, in mancanza di altri elementi, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, detta retribuzione costituzionalmente garantita non può ritenersi comprensiva di eventuali trattamenti di miglior favore previsti dal contratto integrativo atteso che, come sopra dett o, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione degli istituti retributivi legati all'autonomia contrattuale, quali la quattordicesima mensilità, ovvero istituti previsti dall'autonomia decentrata.
Valga la pena osservare sul punto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, al ricorrente non veniva corrisposto un aumento mensile di € 100,00 in conseguenza dello svolgimento delle mansioni di gestione forniture in sostituzione di a partire da aprile 2021, come risulta CP_3 dalle buste paga in atti (all. 10 ric.) ove la retribuzione mensile risulta sempre pari alla somma lorda di e 1.413,33. Del resto, anche nei mesi di febbraio e marzo 2021 venivano corrisposte ulteriori somme “a titolo di adeguamento netto” o “premio mese” che, dunque, non possono imputarsi ad una modificazione della retribuzione contrattuale. Ciò detto, sussiste altresì il diritto del ricorrente al pagamento a suo favore anche della tredicesima mensilità che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte resistente, rientra nella retribuzione c.d. minima costituzionalmente garantita atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di adeguamento può assumersi a parametro il contratto collettivo di settore, ma con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che, per loro natura, integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita, come sopra detto, dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva (con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità) e della tredicesima mensilità, ormai a carattere generalizzato (fra le altre, cfr. Cass. 27138/2013).
Nessuna rilevanza ai fini dell'adeguamento di cui all'art. 36 Cost. ha invece il c.d. NU RE (L.
190/2014, art. 1 commi da XII a XV) “che attiene al regime legale del reddito, mentre oggetto di causa è il livello retributivo previsto dalla disciplina contrattuale-collettiva” (Cass. 10 ottobre 2023 n. 28321), con conseguente esclusione dello stesso dalla base di calcolo, come pure dal percepito, per l'accertamento delle differenze retributive spettanti.
Valga la pena osservare che, al fine di verificare la compatibilità del trattamento economico ricevuto dal ricorrente con il minimo garantito dall'art. 36 Cost., non si può tener conto delle somme corrisposte dalla resistente a titolo di “straordinario forfettizzato”, né delle maggiori somme “pagate con la maggiorazione del 30 %” perché lavorate oltre l'orario di lavoro normale, di regola nei giorni di riposo
(pag. 20 ricorso). Invero, secondo recente giurisprudenza di legittimità per giudicare della compatibilità all'art.36 della Cost. del trattamento complessivo percepito dal lavoratore non bisogna tener conto anche del lavoro straordinario, sia perché si tratta di un emolumento eventuale e non ordinario del lavoro svolto, sia perché sarebbe incongruo affermarlo quante volte il lavoratore, proprio in ragione della esiguità di base del salario percepito, fosse costretto a svolgere molte ore di lavoro straordinario per raggiungere la soglia minima di conformità richiesta dalla Costituzione. (Cass., sez. lav., 2 ottobre
2023, n. 27769 e Cass., 10 ottobre 2023, n. 28321).
In definitiva, tenuto conto di un orario di lavoro normale, il lavoratore ha il diritto a percepire, ex art. 36 Cost., un trattamento retributivo che preveda una paga base annua parametrata a tredici mensilità della retribuzione spettante ad un lavoratore di pari anzianità di servizio, quarto livello del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del AR della distribuzione e dei servizi 30.7.2019.
Conseguentemente, le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogato a titolo di paga base, escluse le somme eventualmente percepite a titolo di lavoro straordinario o a diverso titolo (fra cui il c.d. “bonus RE).
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, alla data di notifica della diffida presente in atti (27.6.2022 all. 15 ric.) non era ancora iniziato a decorrere il termine di prescrizione relativo ai crediti retributivi rivendicati, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal D.Lgs 23/2015 e, quindi, privo del carattere di stabilità mancando, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; tra le molte successive conformi, v. Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 4186/2023, n.
4321/2023), nel caso di specie avvenuta il 13.7.2022. Ciò detto, non sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di lavoro straordinario svolto per trenta minuti giornalieri, mancando, come sopra detto, la copertura costituzionale del lavoro straordinario ex art. 36 Cost. (cfr. Sentenza Corte
Costituzionale n. 470/2002) e considerando che l'art. 5, co. 5 D.Lgs 66/2003 richiama le disposizioni dei contratti collettivi, nel caso di specie non applicabili. Peraltro, è pacifico fra le parti che la prestazione lavorativa giornaliera del ricorrente era di otto ore e trenta minuti, articolata su cinque giorni lavorativi, per complessive 42 ore settimanali, come riportato nelle buste paga in atti e che a partire da aprile 2019 veniva corrisposta la somma lorda mensile di € 200,00 a titolo di straordinario forfettizzato, portata poi ad € 372,00 a partire dal mese di marzo 2020, da ritenersi quale corrispettivo per l'orario di lavoro normale, superiore al limite legale delle 40 ore settimanali. Sul punto si ritengono poi irrilevanti, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, le pause di cui fruivano i dipendenti, di circa quindici minuti l'una, come concordemente riferito dai testimoni sentiti (cfr. fra gli altri testimonianza e ), risultando dalla documentazione in atti che le stesse Testimone_3 Tes_4 venivano incluse nell'orario di lavoro indicato in busta paga di 8 ore e trenta minuti, nonchè retribuite a titolo di straordinario forfettizzato, essendo pacifico fra le parti e risultante dalla documentazione in atti che le ore di lavoro straordinario prestate oltre l'orario di 42 ore settimanali venivano computate a parte e retribuite con la maggiorazione del 30 %. Ne consegue che, alla luce delle buste paga in atti, provenienti dallo stesso datore di lavoro, oltre che della loro durata, si ritiene raggiunta la prova presuntiva che le pause costituivano, in realtà, tempo connesso o collegato alla prestazione, dunque eterodiretto e non lasciato nella disponibilità autonoma di ciascun lavoratore, con conseguente inclusione nell'orario di lavoro giornaliero (cfr. Cass. 21562/2018).
Sussiste invece il diritto alla restituzione delle somme dovute a titolo di “assenze ingiustificate” atteso che, a fronte della contestazione di parte ricorrente, che sostiene aver continuato a lavorare per otto ore al giorno anche nel periodo successivo al mese di dicembre 2021, manca sufficiente allegazione e prova che il ricorrente non abbia prestato la propria attività lavorativa durante l'orario di lavoro normale, per il numero di ore riportato nelle buste paga mensili alla dicitura “assenze non giustificate”
(all.ti 10 e 11). Si tratta infatti di assenze non supportate da alcuna giustificazione (ferie, permesso, malattia etc.), ovvero non seguite da alcuna contestazione disciplinare che, pertanto, in mancanza di elementi di prova, non si ritengono effettivamente verificate, con conseguente irrilevanza ai fini della retribuzione spettante. Sussiste dunque il diritto del ricorrente al pagamento della somma lorda complessiva di € 418,05, secondo i conteggi riportati in ricorso e non specificatamente contestati dalla parte resistente.
Lamenta poi il ricorrente il mancato pagamento del c.d. bonus RE per il periodo da giugno 2016 a dicembre 2019 allegando che lo stesso veniva indicato tra le voci retributive riportate nelle buste paga ma poi veniva illegittimamente assorbito all'interno della retribuzione netta mensile d i € 1.300, trattandosi di “modus operandi generalizzato” ed evidente dalla lettura “di alcune buste paga in cui il netto in busta paga non contempla alcuna maggiorazione del bonus (ad esempio ottobre e novembre 2016, marzo, aprile maggio, giugno 2017, maggio 2018 e aprile 2019),” (pag. 17 e 18 ric.). Ebbene, sul punto, si ritiene generica l'allegazione dell'inadempimento, avendo la parte ricorrente censurato il generalizzato modus operandi sopra descritto, senza indicazione delle mensilità per le quali sarebbe stato omesso il pagamento al di là dei riferimenti alle singole buste paga sopra indicate, riferendosi genericamente al periodo giugno 2016-diocembre 2019. Al contrario, dall'esame delle buste paga in atti, in detto periodo risulta la corresponsione del “credito fiscale D.L. 66/2014, essendo la somma indicata fra le competenze erogate, senza che sia stata fornita la prova dell'assorbimento di detta somma nella retribuzione mensile netta. Invero il totale competenze indicato in busta paga, con riferimento alle mensilità indicate in ricorso, effettivamente ricomprende la somma indicata quale credito fiscale (cfr. totale competenze ottobre 2016, novembre 2016,marzo 2017, aprile 2017, maggio
2017, giugno 2017, maggio 2018 e aprile 2019)- con la conseguenza che, in mancanza di ulteriori elementi, quali l'entità ed il titolo delle trattenute, a fronte delle competenze maturate, si ritiene generica l'allegazione dell'inadempimento, con conseguente insussistenza dell'onere probatorio dell'esatto adempimento in capo alla resistente. Del resto, secondo la giurisprudenza, “Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (Cass. 6618/2018).
Si ritiene invece raggiunta la prova del danno da usura psico fisica lamentato da parte ricorrente alla luce delle buste paga in atti, idonee a dimostrare il superamento dei limiti di legge di cui agli artt. 4, co., 2 e 5, co. 3 D.L.gs 66/2023 di 48 ore settimanali e duecentocinquanta ore annuali, in mancanza di specifica contestazione. Invero, come dedotto da parte ricorrente, anche tramite richiamo ai conteggi analitici in atti (all. 25 ric.) e non altrettanto specificatamente contestato dalla parte resistente, si ritiene che il ricorrente abbia svolto le seguenti prestazioni di lavoro straordinario: per n. 195 ore nel 2016, superando per n. 04 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 294 ore nel 2017, superando per n.
19 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 389 ore nel 2018, superando per n. 26 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 349 ore nel 2019, superando per n. 25 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 289,5 ore nel 2020, superando per n. 18 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 120,5 ore nel 2021, superando per n. 03 settimane il limite di 48 ore settimanali, per n. 24,5 ore nel
2022 (pag. 25 ricorso). Ne deriva la sistematica violazione del limite settimanale legale previso per il lavoro straordinario, in particolare per un numero di settimane pari a circa, in media, del 40 % del numero di settimane annuali, nel periodo 2017-2020. Lo stesso deve dirsi con riferimento al limite annuale delle 250 ore, parimenti superato negli anni 2017-2020 con valori variabili dalle 40 ore annuali
(2017), alle 139 ore annuali nel 2018, 99 nel 2019 e 39 ore nel 2020. A fronte di tale sistematica e frequente violazione dei limiti di legge, si ritiene, dunque, raggiunta la prova presuntiva del danno da usura psico-fisica lamentato dal ricorrente in ragione della particolare gravosità del lavoro prestato.
Invero, secondo la giurisprudenza: “La prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710;
Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 12538/2019). Invero, in mancanza di allegazioni relative alle modalità di svolgimento del lavoro straordinario sopra descritto, si ritiene che la frequenza del superamento del limite di 48 ore settimanali, come sopra detto pari a circa, in media, il 40 % delle settimane dell'anno, unitamente al superamento anche del limite annuale, peraltro per un numero di ore considerevole, determini la "abnormità” della prestazione eseguita, tale di per sé da compromettere l'integrità psico- fisica e la vita di relazione del ricorrente. Valga la pena osservare, sul punto, che, trattandosi di lavoro straordinario conteggiato alla luce delle buste paga presenti in atti, si ritiene irrilevante la riduzione dell'orario di lavoro per un giorno alla settimana nel periodo estivo riferita dai testimoni sentiti, non trattandosi di circostanza dirimente al fine di inficiare il valore delle buste paga provenienti dallo stesso datore di lavoro ed il lavoro straordinario ivi riportato. Ciò detto, considerando la mancanza di una disciplina collettiva applicabile in punto di risarcimento del danno, tenuto conto della frequenza della violazione e della sua entità, determinata, come sopra detto, dal superamento di entrambi i limiti legali in materia, si ritiene equo liquidare il danno nella misura complessiva di € 16.166,68, e ciò tenuto conto dell'ultima mensilità lorda spettante al ricorrente in base al IV livello CC, pari ad € 1616,68 moltiplicata per ogni anno in cui vi è stato il superamento del limite di lavoro settimanale (sei anni), nonché per ogni anno in cui vi è stato il superamento del limite annuale di lavoro straordinario (quattro anni), a tal fine ritenuto irrilevante, in mancanza di altri elementi, il superamento di 125 ore nel semestre avvenuto nel 2016, come sostenuto invece dal ricorrente.
In definitiva, decidendo solo alcune delle questioni oggetto del giudizio, dev'essere dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'adeguamento al c.d. minimo retributivo costituzionalmente garantito, comprensive della tredicesima mensilità, condannando altresì la società resistente alla restituzione a favore del ricorrente della somma di € 418,05 illegittimamente trattenuta a titolo di assenza ingiustificata, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'usura psico fisica pari alla somma di € 16.166,68, disponendo come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio nella parte relativa all'impugnazione del licenziamento ed alla quantificazione delle differenze retributive dovute ex art. 36 Cost.
P.Q.M.
Il Giudice non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire, ex art. 36 Cost., un trattamento retributivo che preveda una paga base annua parametrata a tredici mensilità della retribuzione spettante ad un lavoratore di pari anzianità di servizio, inquadrato al quarto livello del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del AR della distribuzione e dei servizi per il periodo dal 17.6.2016 al
14.7.2022.
2) Condanna la parte resistente alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di assenze ingiustificate, pari alla somma di € 418,05, oltre accessori di legge;
3) Condanna altresì la parte resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 16.166,68
a titolo di risarcimento del danno, oltre ad accessori di legge;
4) Rigetta per il resto la domanda di pagamento di differenze retributive:
5) Rimette la causa in istruttoria per l'accertamento e la determinazione delle spettanze retributive dovute al ricorrente in virtù del presente accertamento ed in relazione al licenziamento, come da separata ordinanza;
4) Spese al definitivo;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri