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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 692 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025, promosso da
(C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), il 30.03.1975, e (C.F.: Parte_2
) nata a [...] (R.C.), il 06.08.1966, entrambi C.F._2
rappresentati e difesi, giuste procure rese in calce al ricorso, dall'Avv. Emanuela
Barreca, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via C.da Maldariti Trav. I n.14 hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
pagina 1 di 5 Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 14.03.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
13.03.2004 proponendo contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 09.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 13.03.2004, b) dal matrimonio è nato il figlio (18.02.2006); Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia pagina 2 di 5 di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 02.05.2024, il quale ha apposto il visto in data 28.06.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 14.03.2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , il Parte_1 Parte_2
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte II, s.A, u.1, n.28 anno 2004, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Via Catania n. 4 di Reggio Calabria di proprietà esclusiva della signora rimarrà nella piena disponibilità Parte_2
della stessa e sarà assegnata alla signora con tutto il relativo mobilio Parte_2
che vi continuerà ad abitare insieme al figlio mentre il signor Per_1 Pt_1
pagina 3 di 5 ha provveduto a trasferire il proprio domicilio in Via Reggio Campi II Pt_1
tronco n. 230/A prelevando dalla casa coniugale tutto quanto necessario ed i propri effetti personali.
3) i coniugi specificano che i risparmi comuni sono stati già divisi tra le parti e che non permangono allo stato attuale beni mobili, registrati e non, in comproprietà delle parti;
4) il figlio maggiorenne vivrà con collocazione prevalente presso Persona_2
la residenza materna sita in Via Catania n. 4 di Reggio Calabria, e considerata la sua maggiore età nulla viene stabilito per il diritto di visita;
5) per quanto riguarda il mantenimento ordinario del figlio i coniugi concordano che il signor verserà la somma di Euro 200,00 (duecento/00) Parte_1
entro il 5 di ogni mese alla signora tramite bonifico bancario come lo Parte_2
stesso sta facendo dal mese di luglio 2023 e che concorderanno le decisioni di maggior interesse relative ad istruzione, educazione, salute.
6) L'assegno unico verrà richiesto e percepito al 50% dai coniugi.
7) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, previamente concordate dai coniugi e saranno sostenute al 50% dai coniugi come da protocollo del Tribunale di
Reggio Calabria.
8) I coniugi sono entrambi indipendenti sotto il profilo reddituale e, quindi, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a qualsivoglia pretesa economica di mantenimento, assistenziale, perequativa, ecc., nei confronti dell'altro; Per quanto riguarda la divisione delle spese le parti danno atto di aver preso conoscenza del protocollo del Tribunale di Reggio Calabria e lo intendono come parte integrante del presente accordo;
9) salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver già concordato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e personale.” pagina 4 di 5 -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.01.2025
Il Giudice Rel. Estensore
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 692 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025, promosso da
(C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), il 30.03.1975, e (C.F.: Parte_2
) nata a [...] (R.C.), il 06.08.1966, entrambi C.F._2
rappresentati e difesi, giuste procure rese in calce al ricorso, dall'Avv. Emanuela
Barreca, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via C.da Maldariti Trav. I n.14 hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
pagina 1 di 5 Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 14.03.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
13.03.2004 proponendo contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 09.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 13.03.2004, b) dal matrimonio è nato il figlio (18.02.2006); Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia pagina 2 di 5 di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 02.05.2024, il quale ha apposto il visto in data 28.06.2024;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 14.03.2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , il Parte_1 Parte_2
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria (R.C.) parte II, s.A, u.1, n.28 anno 2004, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Via Catania n. 4 di Reggio Calabria di proprietà esclusiva della signora rimarrà nella piena disponibilità Parte_2
della stessa e sarà assegnata alla signora con tutto il relativo mobilio Parte_2
che vi continuerà ad abitare insieme al figlio mentre il signor Per_1 Pt_1
pagina 3 di 5 ha provveduto a trasferire il proprio domicilio in Via Reggio Campi II Pt_1
tronco n. 230/A prelevando dalla casa coniugale tutto quanto necessario ed i propri effetti personali.
3) i coniugi specificano che i risparmi comuni sono stati già divisi tra le parti e che non permangono allo stato attuale beni mobili, registrati e non, in comproprietà delle parti;
4) il figlio maggiorenne vivrà con collocazione prevalente presso Persona_2
la residenza materna sita in Via Catania n. 4 di Reggio Calabria, e considerata la sua maggiore età nulla viene stabilito per il diritto di visita;
5) per quanto riguarda il mantenimento ordinario del figlio i coniugi concordano che il signor verserà la somma di Euro 200,00 (duecento/00) Parte_1
entro il 5 di ogni mese alla signora tramite bonifico bancario come lo Parte_2
stesso sta facendo dal mese di luglio 2023 e che concorderanno le decisioni di maggior interesse relative ad istruzione, educazione, salute.
6) L'assegno unico verrà richiesto e percepito al 50% dai coniugi.
7) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, previamente concordate dai coniugi e saranno sostenute al 50% dai coniugi come da protocollo del Tribunale di
Reggio Calabria.
8) I coniugi sono entrambi indipendenti sotto il profilo reddituale e, quindi, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a qualsivoglia pretesa economica di mantenimento, assistenziale, perequativa, ecc., nei confronti dell'altro; Per quanto riguarda la divisione delle spese le parti danno atto di aver preso conoscenza del protocollo del Tribunale di Reggio Calabria e lo intendono come parte integrante del presente accordo;
9) salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver già concordato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e personale.” pagina 4 di 5 -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 31.01.2025
Il Giudice Rel. Estensore
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
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