CA
Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2024, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Settima sezione civile
Composta dai magistrati:
dott. PETROLATI FRANCO Presidente
dott.ssa MARINI ASSUNTA Consigliere Rel.
dott.ssa ANNA MARIA GIAMPAOLINO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al numero N° 5964 / 2020
vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
in qualità di eredi della Sig.ra rappresentati e difesi, anche Persona_1 in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Giovanna Adinolfi e Costantino Del Savio, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Giovanna Adinolfi sito in
Roma, Via Barnaba Oriani n. 85, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellanti
1
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del rapp.te pro tempore, Sig. , rappresentata e difesa Persona_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Prof. Alessandro
Bonavita con studio in Roma alla Via Federico Cesi, n.21, ove la parte dichiara di eleggere domicilio
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n. 182/2020, resa dal Tribunale di Civitavecchia in data 7 febbraio 2020.
Si è costituita la società appellata.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, dell'udienza del giorno 5.06.2024, considerato che le parti non hanno depositato note di trattazione, la causa è stata rinviata, sempre disponendo la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter IV cpc, all'udienza del 19.06.2024.
Anche a tale udienza le parti non hanno presentato note di trattazione.
Ai sensi dell'art. 127 ter IV cpc va disposta la cancellazione della causa e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
2 -ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
-spese irripetibili.
Roma, 19.06.2024
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Assunta Marini dott. Franco Petrolati
3