TRIB
Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/37362
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competenze) CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 37362/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._4 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._5 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._6 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI (C.F. ), con il Parte_7 C.F._7 patrocinio dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. , con il patrocinio Parte_8 C.F._8 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_9 C.F._9 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio Parte_10 C.F._10 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_11 C.F._11
BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
Pagina 1 (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_2 difensore avv.
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Francesca Malesci Baccani, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex Art. 702 bis c.p.c., depositato in data 08.10.2022, i ricorrenti, cittadini brasiliani, convenivano in giudizio il innanzi all'intestato Tribunale chiedendo che venisse Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti diretti del Signor
nato il [...] a [...], cittadino italiano per nascita, come risulta Persona_1 dal Certificato di Battesimo della Diocesi di Milano, Parrocchia S. Michele Arcangelo del Comune di
Vimercate, prodotto in giudizio, il quale non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano come provato documentalmente dal certificato negativo di naturalizzazione del Ministero della Giustizia Brasiliano,
n. 000.084.850.877/2022, depositato in atti tradotto e munito di Apostille, ove Controparte_3 figura anche il nome di Persona_2
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano che erano discendenti diretti di o Persona_1
cittadino italiano, emigrato in Brasile, nato nel Comune di Vimercate (MB), il Persona_2
07.01.1887, come da allegato schema della discendenza,
La linea di discendenza riportata nel ricorso è stata provata e trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, ritualmente munita di Apostille e tradotta.
Il resistente si è costituito in giudizio non opponendosi all'accoglimento della domanda, CP_1 previo accertamento della ricorrenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Dalla linea di discendenza appare provato che l'avo o era Persona_1 Persona_2 cittadino italiano per nascita, non essendosi mai naturalizzato e non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana, e che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i discendenti oggi ricorrenti.
Infatti, o ha trasmesso la cittadinanza italiana al proprio figlio, Persona_1 Persona_2 nato in [...], che l'ha trasmessa ai di lui figli, nati in Brasile, Persona_3 [...]
e Per_4 Persona_5 ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli, nati in Brasile, Persona_4
e Persona_6 Persona_7 Persona_8 ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai di lei figli, nati in Brasile, Persona_6 oggi ricorrenti: da e . Parte_8 Parte_8 Parte_11 Parte_8
Pagina 2 ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli, nati in Brasile, oggi Per_1 ricorrenti, e Parte_9 Parte_12
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli, nati in Persona_7
Brasile, odierni ricorrenti: e Parte_3 Parte_4
Parte_13
[...] ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli, nati in
[...]
Brasile, oggi ricorrenti, e Persona_9 Parte_7
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, Persona_5 nato in [...], odierno ricorrente, che ha trasmesso la cittadinanza italiana Parte_1 iure sanguinis alla di lui figlia, oggi ricorrente. Parte_14
Dai documenti in atti risulta il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in ragione del possesso ininterrotto di tale posizione giuridica, essendo discendenti del Signor
o cittadino italiano per nascita. Persona_1 Persona_2
Tutti gli odierni ricorrenti hanno provato documentalmente di aver presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Generale d'Italia di Curitiba e di Belo Horizonte (Brasile), territorialmente competente per la rispettiva residenza, ma di non aver ricevuto alcuna risposta in merito a un appuntamento, né alcuna convocazione.
Infatti, i ricorrenti hanno dato prova di aver cercato di presentare al Consolato Generale d'Italia di Curitiba e di Belo Horizonte (Brasile), territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ma non hanno avuto nemmeno la possibilità di instaurare il procedimento consolare di riconoscimento della cittadinanza italiana.
L'attività rivolta all'accertamento del possesso della cittadinanza italiana, effettuata dal deve Pt_15 rispondere ai principi generali che regolano l'agire dell'amministrazione e, in particolare, a quello secondo cui il procedimento amministrativo si deve concludere entro termini certi e ragionevoli, rispettando i principi di economicità, celerità, certezza, nonché i principi dell'ordinamento europeo.
Secondo il dettato dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza, in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso il di Curitiba e di Belo Horizonte (Brasile), e il decorso di Parte_16 un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato dai ricorrenti, comportante una lesione dell'interesse stesso, si equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla via giurisdizionale.
Nel merito, la domanda dei ricorrenti risulta fondata dalla documentazione depositata, debitamente tradotta e apostillata.
L'avo italiano dei ricorrenti, Signor o cittadino italiano per Persona_1 Persona_2 nascita, non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, dunque, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e, quindi, l'ha trasmessa ai propri discendenti, oggi ricorrenti.
La domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse d'agire in quanto la richiesta avrebbe dovuto essere esaminata dal di Curitiba e di Belo Horizonte (Brasile), Parte_16
Pagina 3 territorialmente competente per la rispettiva residenza, senza necessità di rivolgersi alla via giurisdizionale.
I ricorrenti hanno provato documentalmente la loro impossibilità ad ottenere un appuntamento presso il di Curitiba e di Belo Horizonte al fine di veder esaminata e decisa la loro Parte_16 legittima richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In conclusione, considerata la prova della genealogia fornita, tradotta e apostillata, si può affermare la sussistenza del diritto vantato dai ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Accoglie la domanda e, per effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Milano, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesca Malesci Baccani
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competenze) CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 37362/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_4 C.F._4 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._5 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._6 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI (C.F. ), con il Parte_7 C.F._7 patrocinio dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. , con il patrocinio Parte_8 C.F._8 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_9 C.F._9 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio Parte_10 C.F._10 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_11 C.F._11
BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italia presso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
Pagina 1 (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_2 difensore avv.
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Francesca Malesci Baccani, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex Art. 702 bis c.p.c., depositato in data 08.10.2022, i ricorrenti, cittadini brasiliani, convenivano in giudizio il innanzi all'intestato Tribunale chiedendo che venisse Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti diretti del Signor
nato il [...] a [...], cittadino italiano per nascita, come risulta Persona_1 dal Certificato di Battesimo della Diocesi di Milano, Parrocchia S. Michele Arcangelo del Comune di
Vimercate, prodotto in giudizio, il quale non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano come provato documentalmente dal certificato negativo di naturalizzazione del Ministero della Giustizia Brasiliano,
n. 000.084.850.877/2022, depositato in atti tradotto e munito di Apostille, ove Controparte_3 figura anche il nome di Persona_2
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano che erano discendenti diretti di o Persona_1
cittadino italiano, emigrato in Brasile, nato nel Comune di Vimercate (MB), il Persona_2
07.01.1887, come da allegato schema della discendenza,
La linea di discendenza riportata nel ricorso è stata provata e trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, ritualmente munita di Apostille e tradotta.
Il resistente si è costituito in giudizio non opponendosi all'accoglimento della domanda, CP_1 previo accertamento della ricorrenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Dalla linea di discendenza appare provato che l'avo o era Persona_1 Persona_2 cittadino italiano per nascita, non essendosi mai naturalizzato e non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana, e che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i discendenti oggi ricorrenti.
Infatti, o ha trasmesso la cittadinanza italiana al proprio figlio, Persona_1 Persona_2 nato in [...], che l'ha trasmessa ai di lui figli, nati in Brasile, Persona_3 [...]
e Per_4 Persona_5 ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli, nati in Brasile, Persona_4
e Persona_6 Persona_7 Persona_8 ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai di lei figli, nati in Brasile, Persona_6 oggi ricorrenti: da e . Parte_8 Parte_8 Parte_11 Parte_8
Pagina 2 ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli, nati in Brasile, oggi Per_1 ricorrenti, e Parte_9 Parte_12
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli, nati in Persona_7
Brasile, odierni ricorrenti: e Parte_3 Parte_4
Parte_13
[...] ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli, nati in
[...]
Brasile, oggi ricorrenti, e Persona_9 Parte_7
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, Persona_5 nato in [...], odierno ricorrente, che ha trasmesso la cittadinanza italiana Parte_1 iure sanguinis alla di lui figlia, oggi ricorrente. Parte_14
Dai documenti in atti risulta il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in ragione del possesso ininterrotto di tale posizione giuridica, essendo discendenti del Signor
o cittadino italiano per nascita. Persona_1 Persona_2
Tutti gli odierni ricorrenti hanno provato documentalmente di aver presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Generale d'Italia di Curitiba e di Belo Horizonte (Brasile), territorialmente competente per la rispettiva residenza, ma di non aver ricevuto alcuna risposta in merito a un appuntamento, né alcuna convocazione.
Infatti, i ricorrenti hanno dato prova di aver cercato di presentare al Consolato Generale d'Italia di Curitiba e di Belo Horizonte (Brasile), territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ma non hanno avuto nemmeno la possibilità di instaurare il procedimento consolare di riconoscimento della cittadinanza italiana.
L'attività rivolta all'accertamento del possesso della cittadinanza italiana, effettuata dal deve Pt_15 rispondere ai principi generali che regolano l'agire dell'amministrazione e, in particolare, a quello secondo cui il procedimento amministrativo si deve concludere entro termini certi e ragionevoli, rispettando i principi di economicità, celerità, certezza, nonché i principi dell'ordinamento europeo.
Secondo il dettato dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza, in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso il di Curitiba e di Belo Horizonte (Brasile), e il decorso di Parte_16 un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato dai ricorrenti, comportante una lesione dell'interesse stesso, si equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla via giurisdizionale.
Nel merito, la domanda dei ricorrenti risulta fondata dalla documentazione depositata, debitamente tradotta e apostillata.
L'avo italiano dei ricorrenti, Signor o cittadino italiano per Persona_1 Persona_2 nascita, non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, dunque, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e, quindi, l'ha trasmessa ai propri discendenti, oggi ricorrenti.
La domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse d'agire in quanto la richiesta avrebbe dovuto essere esaminata dal di Curitiba e di Belo Horizonte (Brasile), Parte_16
Pagina 3 territorialmente competente per la rispettiva residenza, senza necessità di rivolgersi alla via giurisdizionale.
I ricorrenti hanno provato documentalmente la loro impossibilità ad ottenere un appuntamento presso il di Curitiba e di Belo Horizonte al fine di veder esaminata e decisa la loro Parte_16 legittima richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In conclusione, considerata la prova della genealogia fornita, tradotta e apostillata, si può affermare la sussistenza del diritto vantato dai ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Accoglie la domanda e, per effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Milano, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesca Malesci Baccani
Pagina 4