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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 256/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 giugno 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 256/2023 R.G. promossa da nato a [...] il [...], cf. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Carmelo Guidotto, C.F. del Foro di Catania, (pec. C.F._2
n.q. di amministratore unico della soc. Email_1 CP_1
Società tra avvocati a responsabilità limitata, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catania, con sede legale in Catania via Pietro Novelli n. 159, P.IVA , presso il quale elegge speciale domicilio P.IVA_1
ricorrente
CONTRO
l' – in persona del Commissario, come Controparte_2
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_2
dell'Istituto (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Dolce
e F. Gramuglia;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 15.2.2023, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione l' ordinanza-ingiunzione, comunicata in data
17.01.2023, identificata con n. , riferita all'anno di imposta 2016 e relativa agli atti di NumeroDiC_1
accertamento: - prot. n. I.N.P.S. 2800.22/06/2018.0066785 del 10/07/2018 e n. I.N.P.S.
2800.22/06/2018.0066784 del 11/07/2018.
Deduceva l'opponente, l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per mancata notifica dell'atto di accertamento, per violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 – decadenza del potere sanzionatorio e per i motivi spiegati in ricorso.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tale ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS che resisteva e chiedeva il rigetto del ricorso.
In seno alle note del 13.05.2025, l'INPS rappresentava che Il competente ufficio amministrativo della
sede Inps di Enna ha comunicato che l'Ordinanza di Ingiunzione oggetto del presente contenzioso è
stata annullata, per notificazione dell'atto di accertamento avvenuta oltre il termine di cui all'art. 14
legge 689/1981 (oltre 90 gg dalla data di approvazione del rendiconto generale INPS, come da PEI
INPS.5580.27/01/2025.0001499 del Direttore Regionale e Coordinatore Regionale Legale). Di
conseguenza, è stato annullato anche il relativo atto di accertamento.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto.
Ed invero, l'errore procedurale in cui è incorso l'ente previdenziale non è stato contestato da quest'ultimo.
L'INPS, per come eccepito dal ricorrente e per come ammesso, ha infatti notificato gli estremi della violazione agli interessati oltre il termine perentorio di 90 giorni.
A tal proposito si richiama il d. lgs 8/2016, che al comma 3, dell'art. 9, stabilisce: “Se l'azione penale
è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale,
sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti a norma del comma 1……..”; mentre il comma 4 afferma che “L'autorità
amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residente nel territorio della
Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 370 giorni
dalla ricezione degli atti”.
Che il suddetto termine di 90 giorni sia perentorio si ricava dall'art. 14, ultimo comma, legge 689/81,
applicabile in base all'art. 6 del d. lgs. 8/2016, il quale stabilisce che “L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto”.
Dunque, il termine di 90 giorni, previsto dal comma 4, dell'art. 9 del d.lgs 8/2016, entro il quale l'Autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione agli interessati è un termine perentorio la cui inosservanza comporta, come nel caso, l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 04.06.2025.