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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6033/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6033/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1 loc. Arietta, Via Mons. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Bubbo, Parte_2 giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Fontana, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il giorno 27 novembre 2024, adiva il Tribunale di Catanzaro al Parte_1 fine di ottenere la separazione giudiziale, nel matrimonio celebrato con , in data Controparte_1 05.04.1992, a SE MA (CZ) (trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2003,
n. 2, parte II, serie A), premettendo che dalla loro unione erano nate tre figlie: (26.02.1993), Per_1
(14.05.1996) e 14.01.2000), ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
Il ricorrente rappresentava che, nel corso del tempo, si erano verificati nella coppia numerosi litigi e incomprensioni, tali da deteriorare l'affectio coniugalis, e che l'aggravarsi di queste aveva reso difficile e intollerabile la prosecuzione di una convivenza serena, ragion per cui i coniugi vivevano separati dal 08.03.2023.
Il evidenziava che la crisi coniugale scaturiva dal comportamento della , la quale, nel Pt_1 CP_1 tempo, oltre ai numerosi litigi per futili motivi, abdicava totalmente ai doveri nascenti dal matrimonio;
per tali ragioni chiedeva la separazione con addebito a carico della moglie.
Fissata l'udienza di prima comparizione, si costituiva in giudizio, in data 14 febbraio 2025,
[...]
la quale aderiva alla richiesta di pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma CP_1 contestava la ricostruzione dei fatti operata dal coniuge e si opponeva alle richieste da questi effettuate;
chiedeva, quindi, oltre alla pronuncia di separazione, il rigetto della richiesta di addebito nei propri confronti e, in via riconvenzionale, il riconoscimento, in capo alla stessa, del diritto a percepire un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Dopo alcuni rinvii, e dopo una sostituzione del giudice sul ruolo, all'udienza del 20 novembre 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto, nelle more, un accordo sulle condizioni di separazione, chiedevano, pertanto, un breve rinvio per il deposito dello stesso.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. SEPARAZIONE PERSONALE E RINUNCIA ALLE DOMANDE
I coniugi SI. e SI.ra dichiarano di voler vivere separati, nel Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto. A tal fine, le parti rinunciano reciprocamente e senza riserve a tutte le domande, eccezioni e istanze formulate nel presente giudizio.
In particolare:
a) Il SI. rinuncia espressamente alla domanda di addebito della separazione nei Parte_1 confronti della SI.ra , come formulata nel ricorso introduttivo;
Controparte_1
b) La SI.ra rinuncia espressamente alla domanda riconvenzionale di Controparte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento a proprio favore, come formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
Le parti dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo
o causa derivante dal rapporto matrimoniale e dalla sua cessazione, ad eccezione di quanto specificamente previsto nel presente accordo.
2. RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI TRA 1 CONIUGI. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, stante la reciproca rinuncia di cui al punto
1), nessun assegno di mantenimento è dovuto da un coniuge in favore dell'altro.
3. ACCORDO PATRIMONIALE A FAVORE DELLE FIGLIE MAGGIORENNI.
I coniugi stabiliscono che il trattamento di fine servizio che percepirà il sig., verrà così Parte_1 impiegato: il SI. obbliga 2 corrispondere direttamente a ciascuna figlia , Parte_3 Persona_4 [...]
e - una quota pari al 13,33% (tredici percento) pro capite, e quindi per un Per_5 Persona_6 totale del 40% (quaranta percento) netto che gli verrà liquidato del Trattamento di Fine Servizio
(TFS). Tale obbligazione sarà adempiuta dal SI. mediante versamento diretto a Parte_1 ciascuna figlia della somma spettante, all'atto dell'integrale percezione del TFS da parte dell'ente erogatore entro il termine di 12 mesi”.
All'esito dell'udienza del 4.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione da ultimo depositate, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...], e (C.F. ), nata il Controparte_1 C.F._2
13/09/1971 a SE MA (CZ), che contrassero matrimonio in data 05.04.1992 a SE MA
(CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 1992, n. 3, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE MA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6033/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1 loc. Arietta, Via Mons. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Bubbo, Parte_2 giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Fontana, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il giorno 27 novembre 2024, adiva il Tribunale di Catanzaro al Parte_1 fine di ottenere la separazione giudiziale, nel matrimonio celebrato con , in data Controparte_1 05.04.1992, a SE MA (CZ) (trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2003,
n. 2, parte II, serie A), premettendo che dalla loro unione erano nate tre figlie: (26.02.1993), Per_1
(14.05.1996) e 14.01.2000), ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
Il ricorrente rappresentava che, nel corso del tempo, si erano verificati nella coppia numerosi litigi e incomprensioni, tali da deteriorare l'affectio coniugalis, e che l'aggravarsi di queste aveva reso difficile e intollerabile la prosecuzione di una convivenza serena, ragion per cui i coniugi vivevano separati dal 08.03.2023.
Il evidenziava che la crisi coniugale scaturiva dal comportamento della , la quale, nel Pt_1 CP_1 tempo, oltre ai numerosi litigi per futili motivi, abdicava totalmente ai doveri nascenti dal matrimonio;
per tali ragioni chiedeva la separazione con addebito a carico della moglie.
Fissata l'udienza di prima comparizione, si costituiva in giudizio, in data 14 febbraio 2025,
[...]
la quale aderiva alla richiesta di pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma CP_1 contestava la ricostruzione dei fatti operata dal coniuge e si opponeva alle richieste da questi effettuate;
chiedeva, quindi, oltre alla pronuncia di separazione, il rigetto della richiesta di addebito nei propri confronti e, in via riconvenzionale, il riconoscimento, in capo alla stessa, del diritto a percepire un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Dopo alcuni rinvii, e dopo una sostituzione del giudice sul ruolo, all'udienza del 20 novembre 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto, nelle more, un accordo sulle condizioni di separazione, chiedevano, pertanto, un breve rinvio per il deposito dello stesso.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. SEPARAZIONE PERSONALE E RINUNCIA ALLE DOMANDE
I coniugi SI. e SI.ra dichiarano di voler vivere separati, nel Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto. A tal fine, le parti rinunciano reciprocamente e senza riserve a tutte le domande, eccezioni e istanze formulate nel presente giudizio.
In particolare:
a) Il SI. rinuncia espressamente alla domanda di addebito della separazione nei Parte_1 confronti della SI.ra , come formulata nel ricorso introduttivo;
Controparte_1
b) La SI.ra rinuncia espressamente alla domanda riconvenzionale di Controparte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento a proprio favore, come formulata nella comparsa di costituzione e risposta.
Le parti dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo
o causa derivante dal rapporto matrimoniale e dalla sua cessazione, ad eccezione di quanto specificamente previsto nel presente accordo.
2. RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI TRA 1 CONIUGI. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, stante la reciproca rinuncia di cui al punto
1), nessun assegno di mantenimento è dovuto da un coniuge in favore dell'altro.
3. ACCORDO PATRIMONIALE A FAVORE DELLE FIGLIE MAGGIORENNI.
I coniugi stabiliscono che il trattamento di fine servizio che percepirà il sig., verrà così Parte_1 impiegato: il SI. obbliga 2 corrispondere direttamente a ciascuna figlia , Parte_3 Persona_4 [...]
e - una quota pari al 13,33% (tredici percento) pro capite, e quindi per un Per_5 Persona_6 totale del 40% (quaranta percento) netto che gli verrà liquidato del Trattamento di Fine Servizio
(TFS). Tale obbligazione sarà adempiuta dal SI. mediante versamento diretto a Parte_1 ciascuna figlia della somma spettante, all'atto dell'integrale percezione del TFS da parte dell'ente erogatore entro il termine di 12 mesi”.
All'esito dell'udienza del 4.12.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione da ultimo depositate, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...], e (C.F. ), nata il Controparte_1 C.F._2
13/09/1971 a SE MA (CZ), che contrassero matrimonio in data 05.04.1992 a SE MA
(CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 1992, n. 3, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE MA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo