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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1456/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1456/2020 promossa da:
(cf: , titolare della impresa individuale CP_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO ONroparte_2
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO GHISIGLIERI, CP_3 P.IVA_1 letto DREA ROMAGNOLI;
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 404/2020 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26/05/2020.
CONCLUSIONI
In data 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
pagina 1 di 30 A) riformare la sentenza n. 404/2020, in data 26 maggio 2020, pubblicata il 27 maggio 2020 (RG n. 1008/2016; rep. n. 865/2020), pronunziata dal Tribunale di Lucca nella persona del Dr. Michele Fornaciari, non notificata, nelle parti e per le motivazioni, tutte, indicate in narrativa;
B) conseguentemente, accertare e quantificare tutti i danni subiti dal Sig. per CP_1
i motivi come esposti negli atti del Giudizio e la responsabilità di (già CP_3 CP_4
nella causazione di tali danni;
[...]
C) per l'effetto, in via principale, condannare la convenuta (già CP_3 CP_4
al pagamento, in favore del Sig. quale titolare dell'omonima impresa
[...] CP_1 uale , dell'importo di € 1.729.062,34#, dei ONroparte_2 quali:
i. €.1.353.057,20# quale danno economico patrimoniale determinato dal C.T.U Dr. Per_1
all'esito delle operazioni peritali svolte (€.1.323.781,20 quale mancato guadagno
[...] per ordinativi di piante non evasi oltre ad €.29.276,00 quale mancato guadagno per piante non ordinate);
ii. €.371.096,12# quale danno all'immagine determinato con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto dei criteri e dei parametri indicati dalla perizia di parte avvalorati dal CTP Dr nelle sue osservazioni alla CTU integrativa del CTU Dr. Per_2
; Persona_1
iii. €.4.909,02# quale danno non patrimoniale sulla base delle risultanze della CTU Dr.
- oltre rivalutazione monetaria del danno non patrimoniale. Persona_3
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sull'intero importo dovuto e sino al saldo effettivo;
D) per l'effetto, in via subordinata - formulata soltanto per la prospettazione di una ipotesi alternativa da parte del CTU Dr. circa il danno economico patrimoniale Persona_1 subito dalla essa quantificazione, da parte sua, del ONroparte_2 danno all'immagine subito da quest'ultima - condannare la convenuta (già CP_3 [...]
al pagamento, in favore del Sig. titolare a i CP_4 CP_1 individuale , dell'importo, maggiore o minore, rispetto a quello ONroparte_2 richiesto in via principale, che sarà ritenuto di giustizia, previa valutazione equitativa per la determinazione del danno all'immagine, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria del danno non patrimoniale dal dovuto al saldo. Il tutto oltre interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sull'intero importo dovuto dal dovuto e sino al saldo effettivo;
E) condannare la convenuta (già al pagamento, in favore del CP_3 ONroparte_4
Sig. titolare a i , CP_1 ONroparte_2 del risarcimento dei danni, tutti, da questo subiti in conseguenza dei fatti come descritti, provati e quantificati nel presente Giudizio. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sull'intero importo dovuto dal dovuto e sino al saldo effettivo;
F) in ogni caso, con condanna di (già alla rifusione integrale CP_3 ONroparte_4 delle spese e competenze del pre zio, iudizio di primo grado, con maggiorazione del rimborso spese forfettario nella misura del 15% (od in quella eventualmente diversa che sia applicabile ratione temporis), oltre CNP ed IVA nella misura di legge e tutte le successive occorrende e con rimborso delle spese, tutte, sostenute dalla comparente in entrambi i gradi di Giudizio, ivi comprese le spese di CTU. pagina 2 di 30 X) Produzioni documentali e richieste istruttorie 1. Si richiamano le produzioni documentali già in atti, tutte.
Si reiterano le istanze istruttorie già formulate con l'atto di citazione in appello. L'attore chiede di essere autorizzato al deposito su supporto informatico digitale (CD-Rom) dei n. 11 filmati già prodotti in primo grado, previa analoga istanza, e che costituiscono l'allegato 11 del doc. 30.
2. Il Sig. per quanto occorrer possa e qualora ritenuto necessario e/o CP_1 opportuno da parte dell'Ecc.ma Corte di Appello adita, chiede inoltre che siano ammessi i capitoli di prova richiesti con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. non ammessi con l'ordinanza del 22.4.2017 (Dott. e quelli successivamente revocati all'udienza del Tes_1
23.3.2018 (Dott. e, pertanto, i capitoli: Tes_2
a) da cap. 1 a cap. 13 ed i capp. 19, 42, 43, 91 (Dott. , nonché quelli dal: Tes_1
b) da 97 al 104 (Dott. . Tes_2
Per la parte appellata:
Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio ritenute;
- respingere l'Appello ed i motivi di gravame proposti da confermando ONroparte_2 la sentenza del Tribunale di Lucca in punto irrisarcibilità del danno per fatto colposo del creditore.
In via di appello incidentale:
- dichiarare che il Tribunale di Lucca era incompetente a decidere la causa essendo competente esclusivamente il Tribunale di La Spezia;
- riformare in forza dell'appello incidentale proposto la sentenza del Tribunale di Lucca n. 404/2020 nella parte in cui ha statuito che l'operato di sarebbe stato illegittimo;
CP_4
- respingere comunque tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
- in via del tutto gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità di oggi , per aver sospeso ONroparte_4 CP_3 la somministrazione di energia elettrica alla accertare e dichiarare, ONroparte_2
l'esclusiva colpa o il quasi esclusivo concors e ex art. 1227 cod. civ., nella misura che risulterà in corso di causa, per le ragioni esposte in narrativa.
- vinte le spese di lite oltre spese generali, cpa ed iva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 404/2020 pubblicata il 26/05/2020, ha così deciso: respinge la domanda;
condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 35.000,00 pagina 3 di 30 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
1.1 titolare dell'impresa individuale , aveva CP_1 ONroparte_2 convenuto in giudizio (di qui innanzi anche solo ), e, ONroparte_4 CP_4
1.1.a premesso che:
1.1.a.i era un imprenditore leader a livello nazionale nel settore agricolo e florovivaistico per la produzione di piante in vaso;
1.1.a.ii disponeva di svariati terreni, nonché di serre, ognuno dei quali dotato di POD
(point of delibvery) per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, in difetto della quale l'attività sarebbe stata impossibile;
1.1.a.iii nel 2013, quattro di tali POD (presso i punti di Barbantine, Pt_1
e Palagi) erano riforniti da;
Parte_2 CP_4
1.1. aveva comunicato, con raccomandata dell'11.11.2013, recesso da quei CP_5 contratti, a far data dal 1.3.2014;
1.1. aveva sospeso la fornitura in tre dei POD il 27.2.2014 e nell'ultimo il CP_6
3.3.2014, senza ripristinarla, né liberando (in gergo rendendo contendibili) i POD, così impedendo la presa in carico della fornitura da parte di altro fornitore o del servizio di salvaguardia: solo a seguito di azione ex art. 700 c.p.c., aveva acconsentito a liberare i CP_4
POD e l'approvvigionamento era ripreso il 5.4.2014;
1.1.a.vi la mancanza di energia elettrica nei quattro stabilimenti nel periodo dal 1.3.2014 al 5.4.2014 aveva determinato gravissimi danni alla produzione (€ 1.470.822,00), all'immagine commerciale (€ 371.096,12) e alla persona, anche per danno esistenziale (€
57.753,00);
1.1.b deducendo che:
1.1.b.i il danno era conseguenza della indebita interruzione della fornitura di energia elettrica, da ascriversi ad;
CP_4
1.1.b.ii infatti, come risultava da specifica comunicazione di EL BU spa
(gestore della rete), il ripristino dell'erogazione presso i quattro POD era impossibile perché quest'ultima non li “riteneva e non rendeva contendibili” (atto di citazione di primo grado, pag. 17);
pagina 4 di 30
1.1.c aveva chiesto: accertati i fatti di cui alla narrativa del presente atto, dichiarata l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione degli stessi nonché ONroparte_4 dei danni conseguenti e derivati, respinta ogni eccezione, deduzione e/o domanda ex adverso spiegata, condannare la società nella persona del proprio ONroparte_4 amministratore legale rappresentante pro tempore al pagamento nei confronti del signor
quale titolare, legale rappresentante, della , della CP_1 ONroparte_2 complessiva somma pari ad € 1.841.918, 12 ( di cui € 1.470.822, 00 per danni subiti alla produzione aziendale ed Euro 371.096, 2 per danni subiti all'immagine e alla reputazione commerciale) per le motivazioni e le ragioni così come esposte nel presente atto che qui sono da intendersi integralmente richiamate e ribadite, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria.
Voglia altresì condannare la medesima società al pagamento in ONroparte_4 favore del sig in proprio, della somma di € 57.753,00 per danni subiti alla CP_1 propria persona in conseguenza dei fatti descritti e documenti nella narrativa del presente atto, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria, nonché di tutti gli ulteriori danni di natura non patrimoniale subiti dal comparente conseguenti ai fatti indicati così come sopra esposto il tutto oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo con riserva di agire ai sensi dell'articolo 96 cpc e con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio
1.2 si era costituita per resistere. ONroparte_4
1.2.a In rito, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca, essendo competente quello della Spezia, in quanto in ciascun singolo contratto di fornitura era stata stipulata valida clausola di deroga del seguente identico tenore: “Art. 14 Foro Competente – 1.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al ONratto, sarà competente il
Foro della Spezia”.
1.2.b Nel merito, era gravemente moroso nel pagamento dei corrispettivi, CP_1 sicché la sospensione della fornitura aveva trovato giustificazione sia in base alle regole codicistiche (art. 1460 c.c.), sia della normativa di settore, sia di quella contrattuale (essendo previsto dall'art. 11 dei contratti).
Tanto è vero che nella stessa nota 7.3.2014 di EL BU, depositata dall'attrice
(suo doc. 4), era stato espressamente dichiarato, con riferimento ai quattro POD oggetto di pagina 5 di 30 lite: “Evidenziamo che, ad oggi, non ci risultano nuove richieste di switching (successione di un fornitore ad un altro sullo stesso punto di prelievo) da parte di altri esercenti operanti nell'ambito del mercato elettrico …”.
1.2.c Il processo doveva essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.c., in attesa della definizione del processo pendente dinanzi al Tribunale della avente a oggetto la pretesa Pt_3 di di pagamento dei corrispettivi dovuti (causa iniziata con ingiunzione ottenuta da CP_4
e opposizione interposta da . CP_4 CP_1
1.2.d I danni esposti non sussistevano, né erano provati.
1.2.e Sussisteva il fatto colposo del creditore, per non essersi dotato di CP_1 generatori di energia elettrica che sopperissero alle sue esigenze.
ON 1.3 Si era costituita, per la prosecuzione del giudizio, (anche solo , in CP_3 quanto , con atto di fusione stipulato per atto pubblico rogato dal Notaio CP_4 Per_4
ON il 21.11.2016 rep n. 24995, si era fusa per incorporazione in
[...]
La società aveva fatto proprie le precedenti difese e conclusioni della convenuta.
1.4 Il Tribunale, esperita solo parzialmente l'istruttoria orale richiesta, svolte c.t.u. medico-legale e altra avente a oggetto il danno aziendale, ha respinto ogni domanda, ragionando come segue.
1.4.a L'eccezione di inc0mpetenza per territorio era infondata, perché, a tacere della eccezione di di non avere sottoscritto le clausole derogatorie ai sensi degli artt. 1341 e CP_1
1342 c.c., il Foro della non era previsto come esclusivo ai sensi dell'art. 29 co. 2^ c.p.c.- Pt_3
Concorrevano dunque i fori alternativi dell'art. 20 c.p.c., che individuavano in un CP_1 foro senz'altro competente.
1.4.b si era comportata in modo illegittimo, perché, dinanzi al recesso di CP_4 CP_1
(il quale non era onerato di indicare il nuovo fornitore), avrebbe dovuto darvi seguito, in particolare rendendo contendibili i POD e permettendo così, secondo la normativa di settore, il passaggio al servizio di salvaguardia.
La questione della morosità, a sua volta, era del tutto distinta e indipendente: «[…] non Parte si comprende su quale base, in caso di interruzione della fornitura per morosità, i , a fronte di una comunicazione di recesso, non dovrebbero essere liberati. In questione sono infatti, manifestamente, due profili diversi fra loro e reciprocamente autonomi: da un lato la
pagina 6 di 30 morosità, che legittima l'interruzione della fornitura;
dall'altro il recesso, che, impregiudicato il credito per le forniture non pagate, impone al venditore di mettere a disposizione i POD (ciò che a maggior ragione vale laddove, come nella fattispecie, il recesso medesimo sia anteriore all'interruzione). Non esiste, detto in altri termini, alcun diritto di ritenzione dei POD in capo al venditore che vanti un credito per le passate forniture. Né, per altro verso, risulta pertinente il riferimento di al proprio non obbligo di attivare il CP_4 servizio di salvaguardia. L'attivazione di quest'ultimo non dipende infatti in alcun modo dal precedente venditore, ma, come detto, avviene automaticamente in conseguenza della mancata scelta di un venditore. […]».
1.4.c Il danno, tuttavia, non era riconoscibile, per come richiesto, perché esso, ai sensi dell'art. 1227 co. 2^ c.c., avrebbe potuto essere per intero evitato da utilizzando CP_1 generatori di emergenza, se del caso da acquistare o noleggiare;
ogni costo dei quali sarebbe stato sì un danno risarcibile, qui però non liquidabile per difetto di sufficienti elementi in merito.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche CP_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito CP_3 anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza.
L'appello è articolato nel modo seguente.
dopo una sintesi - abbastanza estesa, invero - dei temi di causa e del giudizio di CP_1 primo grado, ha affrontato il merito, non senza premettere, secondo un modulo espositivo scarsamente concentrato, che «[…] come si evince dalla mera lettura della stessa, il
Tribunale di Lucca ha riconosciuto in toto le ragioni dell'attore in merito alla illegittimità della condotta di , sicché la comparente si astiene in questa sede dal riportare CP_4 integralmente le difese svolte in primo grado sotto tale profilo, rappresentando unicamente come tali motivazioni siano pienamente in linea con le argomentazioni in fatto e in diritto svolte da ultimo nella memoria conclusiva dell'attore del 22.5.2020, alle quali integralmente si rinvia per economia di lettura del presente elaborato, riservandosi di svolgere più approfondite considerazioni in replica ad una eventuale impugnazione incidentale promossa da . […]» (appello, pag. 14); e non senza dolersi che il giudice «[…] ha CP_4 trattato la comparente, una azienda di grandi dimensioni che opera a livello internazionale, alla stregua di una micro impresa, in relazione alla quale, forse, la motivazione resa sarebbe pagina 7 di 30 potuta in qualche modo risultare comprensibile […]» (ivi, pag. 17).
Le critiche del investono il rigetto della domanda e denunciano la violazione (o CP_1 falsa applicazione) dell'art. 1227 co. 2^ c.c., la omessa (o apparente) motivazione e la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 co. 2^ e 116 c.p.c. (appello, pag. 16).
L'appellante ha osservato che ciascuno dei quattro stabilimenti era fornito da un apposito POD, a dimostrazione che il livello di energia elettrica necessaria per la produzione era estremamente elevata, come si desumeva, del resto, dalla stessa grandezza dell'impresa esercitata.
Sicché, il primo giudice avrebbe dovuto – al contrario di quanto ha fatto - tener conto del tempo necessario per far giungere in loco i generatori aggiuntivi, di quello per installarli e portarli a regime;
così come avrebbe dovuto considerare che il tempo del distacco energetico è stato complessivamente superiore a un mese.
Peraltro, la società convenuta non aveva neppure contestato l'inidoneità di tutte le complesse attività poste in essere da secondo diligenza e buona fede, per sopperire CP_1 alla mancanza di energia;
attività che erano state allegate nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^
c.p.c. e che non erano state contestate (e che, comunque, erano state dimostrate), senza che il giudice ne tenesse conto.
Indi, l'appello prosegue ripercorrendo nuovamente gli elementi della fattispecie e soffermandosi sul danno e sulla sua prova.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, previo accoglimento delle istanze istruttorie non sfogate, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_3 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e ha, a sua volta, proposto appello incidentale per i seguenti motivi:
ON 3.1 In primo luogo, a chiesto nuovamente la sospensione del processo ex art. 295
c.p.c.-
3.2 Il secondo mezzo ripropone la eccezione di incompetenza territoriale.
pagina 8 di 30 3.3 Il terzo motivo contesta l'affermata illegittimità del comportamento di e mira CP_4
a sostenere che esso fu legittimo, in ragione del fatto che era moroso, non aveva CP_1 inviato un recesso conforme a legge (perché non aveva indicato il nuovo fornitore) e che non aveva effettuato il cambio di fornitore.
Ha concluso come in epigrafe.
4. Con ordinanza dell'8.10.2021, la Corte ha disposto mediazione delegata, che è stata svolta con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale è infondato e quello incidentale parzialmente fondato, così che la decisione di primo grado va confermata sia per le ragioni esposte nella sentenza di primo grado, come rafforzate dalla motivazione che segue, sia per le ulteriori ragioni dedotte col ONr secondo motivo dell'impugnazione di
5. La istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.c., oggetto del primo motivo dell'appello incidentale, è assorbita dalla circostanza che il processo asseritamente ON pregiudicante è stato definito in via definitiva, tanto che non ha insistito sul motivo, da considerarsi dunque ormai inammissibile perché abbandonato e, comunque, non più sorretto da interesse.
È opportuno, peraltro, dare brevemente conto dell'oggetto e dell'andamento di quel processo, sia perché il tema della morosità di ivi trattato è questione dedotta anche CP_1
ON qui (infra, § 7.2.b); sia perché ntende avvalersi di quel giudicato in punto di eccezione di incompetenza per territorio (infra, § 6).
5.1 aveva ottenuto decreto ingiuntivo (emesso il 5.5.2015 e notificato il 20.5.2015) CP_4 nei confronti di per il pagamento di € 207.340,59, a titolo di corrispettivi inevasi CP_1
pagina 9 di 30 delle forniture di energia elettrica presso i suoi stabilimenti, ivi compresi quelli che interessano anche questo processo.
5.2 Il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 203/2019 pubblicata il 5.4.2019, ha definito il giudizio d'opposizione introdotto da confermando l'ingiunzione. CP_1
Per quanto interessi, il Tribunale, dopo avere rigettato eccezione di incompetenza per territorio di (il quale aveva eccepito l'invalidità ex artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole CP_1 sul Foro della ), ha disatteso anche le ragioni di merito del debitore opponente, il quale Pt_3 aveva depositato un accordo di rateizzazione stipulato il 22.10.2012 tra e CP_4 CP_1 facendolo valere quale transazione. Secondo il giudice, tuttavia, tale atto non era qualificabile come transazione e, comunque, era irrilevante.
5.3 La Corte d'Appello di Genova, adita da ha, con sentenza n. 1227/2021 CP_1
ON pubblicata il 22.12.2021 e prodotta da l 31.3.2022, parzialmente riformato la decisione di primo grado.
La Corte, in particolare, disattesa ogni altra censura, ha, per quanto interessi in questa sede:
5.3.a qualificato l'accordo del 22.10.2012 come transazione, nei seguenti termini: sono chiare e pacifiche concessioni che le parti si sono reciprocamente fatte.
[...] ha rinunciato ad un credito certamente superiore (cfr. fattura n.20318022, ove CP_4 sono indicati i pagamenti insoluti del periodo precedente all'accordo, pari ad oltre €
100.000,00) a quella data e portato dalle fatture già emesse nei confronti dell'azienda agricola, accettando per gli “ulteriori consumi, nonché le ulteriori somme ad oggi dovute”
l'importo di € 45.981,35, da pagarsi in tre rate (€ 15.245,00 entro il 31.10.2012; € 15.245,00 entro il 30.11.2012 ed € 15.941,35 entro il 31.12.2012), mentre la ditta individuale, a sua volta, si è impegnata al pagamento entro un termine di poco superiore a due mesi, ottenendo una riduzione della pregressa morosità per la meta del debito e con riserva di conseguire eventualmente un'ulteriore riduzione, nonché evitando la sospensione della fornitura.
5.3.b e ne ha ritenuto la rilevanza, nei seguenti termini:
E' indubbio che trattandosi di un rapporto continuato nel tempo parti comporta che, alla data della con l'emissione mensile di numerose fatture (minimo due al mese) l'accordo intercorso tra le sottoscrizione della scrittura e cioè del 22 ottobre 2012, il credito residuo pagina 10 di 30 fino a quel momento di fosse certo e determinato in € 45.981,35, visto che l'importo CP_3 riguardava tutti i punti pod misurazione da parte di EN) e tutte le ulteriori somme fino ad allora maturate, a prescindere dalle fatture già emesse (punto c)), con il solo obbligo dell'azienda agricola di “pagare le fatture relative ai consumi medio termine accertati” (punto
h)), evitando così la sospensione della fornitura (punto i)).
In sostanza, tenuto conto che non sono stati oggetto di contestazione i versamenti effettuati dall'appellante dalla data della scrittura in avanti, e cioè l'importo complessivo di
€ 253.150,35, e che da tali somme va detratto l'importo di € 45.981 135, come concordato in scrittura, per la morosità pregressa al 22 ottobre 2012, è corretto affermare che CP_2
ha versato in acconto delle successive forniture/fatture il complessivo
[...] importo di € 207.169,00.
ON
5.3.c Il credito di è stato dunque rideterminato, riducendo l'importo ingiunto, in complessivi € 123.715,96.
5.4 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34233/2023 pubblicata il 6.12.2023 ON (prodotta da l 2.7.2024), ha confermato, tranne che per le spese, la decisione d'appello.
6. Segue, in ordine logico, il secondo motivo dell'appello incidentale, poiché con ON esso è reiterata da parte di l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Lucca, fondata sull'art. 14 dei contratti di somministrazione (supra, § 1.2.a), in favore di quello della . Pt_3
Il mezzo, se non inammissibile, è manifestamente infondato.
Al Tribunale, che – lasciando impregiudicata la questione della validità della clausola
(sentenza, pag. 2: «[…] A prescindere da ogni ulteriore questione (l'attore ha replicato che la clausola non era stata specificamente approvata), […]») – ha osservato che non era pattuita l'esclusività del Foro della , così che, in base alle regole alternative dell'art. 20 c.p.c., era Pt_3 ben radicata la competenza di l'appellante incidentale si limita a opporre, in sostanza, CP_1 che il giudicato scaturito nel processo introdotto dinanzi al Tribunale della Spezia, in quanto ha rigettato la analoga eccezione di incompetenza per territorio formulata da (senza CP_1 gravame sul punto), che aveva denunciato la invalidità delle clausole, copre il tema qui controverso e attribuisce la competenza anche di questa lite al Tribunale ligure.
pagina 11 di 30 Si potrebbe, dunque, predicare l'inammissibilità del motivo, perché esso non attinge la ratio della decisione, ossia la questione della (non) esclusività del foro pattizio, nella sostanza ON non trattata da
Poiché, peraltro, il motivo fa leva sul giudicato e, dunque, su una questione che potrebbe prevalere per sua autonoma forza sulla motivazione del Tribunale, lo si esamina nel merito, per rilevarne, però la manifesta infondatezza.
Il Tribunale della Spezia, infatti, si è ritenuto competente sulla base delle clausole negoziali pattizie, che, disattendendo gli argomenti di che ne predicava l'invalidità CP_1 per non averle validamente sottoscritte, dovevano considerarsi valide ed efficaci.
ON La questione che sta alla base della odierna eccezione di al contrario, è diversa: essa attiene alla idoneità delle clausole a rendere il Tribunale della Spezia non semplicemente competente, ma competente in via esclusiva, avuto riguardo all'art. 29 co. 2^ c.p.c. (L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.).
Tale questione, come ovvio, non solo non è stata affrontata nel giudizio dinanzi al
Tribunale della Spezia e, dunque, non formava parte del dedotto di quel processo;
ma neppure costituiva elemento logico giuridico indispensabile per risolvere l'eccezione di incompetenza per come ivi formulata, così che neppure costituiva, rispetto alla res ivi giudicata, il c.d. deducibile.
Sicché, il giudicato rinveniente dal processo asseritamente pregiudicante è limitato alla validità delle clausole, nel senso che, in effetti, su quello specifico tema la sentenza del
Tribunale della Spezia fa stato, così che inutilmente persiste con l'affermare invalide CP_1 le clausole (sua comparsa conclusionale, pagg. 37-38).
Ma la mancanza, nelle clausole, di qualsiasi patto sulla esclusività del foro ligure non è in alcun modo, diretto o indiretto, imposto dall'altra sentenza, che, anzi, totalmente ne prescinde.
Le clausole, a loro volta, hanno un tenore, già trascritto (supra, § 1.2.a), del tutto cristallino nel rendere il foro della competente per qualsiasi controversia inerente i Pt_3 contratti;
senza però alcuna esclusività, nei termini stabiliti dall'art. 29 co. 2^ c.p.c.-
pagina 12 di 30 Ne segue che, condivise in pieno le argomentazioni del primo giudice sulla applicazione ON dei criteri alternativi dell'art. 20 c.p.c. (argomentazioni non specificamente contestate da , va confermata la competenza per territorio del Tribunale di Lucca.
7. Si può adesso passare al merito della controversia.
Si procede a esame congiunto, perché le questioni sollevate sono fra sé strettamente e intimamente collegate, sia dell'appello principale, nel suo unico articolato motivo, sia del terzo motivo dell'appello incidentale.
7.1 Occorre innanzitutto dare atto che il Tribunale di Lucca, prima di esaminare la questione del danno risarcibile (escludendo quello richiesto ai sensi dell'art. 1227 co. 2^ c.c.), non ha eseguito una disamina analitica di tutti gli elementi tipici (inadempimento, nesso causale, danno) che, a suo avviso, fondavano la responsabilità di , essendosi limitato a CP_4 sostenere che il suo comportamento era stato illegittimo laddove non aveva liberato i POD alla scadenza del contratto, scadenza che si era determinata al 1.3.2014 per effetto del recesso comunicato da che, al contrario di quanto sostenuto da era validamente CP_1 CP_7 esercitato anche senza indicazione del nuovo fornitore;
questione in alcun modo interessata dal tema della morosità di né dal tema della mancata indicazione di un nuovo CP_1 fornitore, dovendo comunque fruire del servizio di salvaguardia. CP_1
ON La responsabilità di (l'an debeatur) non è coperta da giudicato, perché ha CP_4 proposto sul punto l'appello incidentale;
del pari impregiudicato è ancora il tema del danno risarcibile ex art. 1227 co. 2^ c.c., che è oggetto del gravame principale;
a fortiori priva di accertamento stabile, infine, è la misura dell'eventuale ristoro dovuto, tema assorbito in prime cure.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la responsabilità contrattuale di debba essere, CP_4 nei limiti in cui è stata prospettata, ossia della violazione dell'obbligo di liberare i POD alla scadenza, affermata, così precisando la sentenza del Tribunale;
ma che non abbia CP_1 diritto al risarcimento che ha chiesto sia per la ragione esposta dal Tribunale, sia perché, in aggiunta, la mancata stipulazione di un nuovo contratto con un nuovo fornitore del libero ON mercato, che ha qui sotto più profili riproposto per contraddire l'accertamento sulla illegittimità del comportamento di , integra, se rettamente qualificato, un ulteriore e CP_4 autonomo fatto idoneo all'applicazione dell'art. 1227 co. 2^ c.c.-
pagina 13 di 30 Gli argomenti che sostengono la presente tesi saranno esposti in dettaglio nel prosieguo, essendo qui necessario solo premettere che nell'opera di giusta qualificazione delle difese ed eccezioni delle parti, la Corte non è limitata da alcun giudicato interno formatosi sul punto, dal momento che, come si è premesso, nulla del merito (an e quantum debeatur) è oggetto di giudicato interno, dal momento che nessuna parte di sentenza ex art. 329 c.p.c. (identificata dalla sequenza fatto, norma, conseguenza giudica: cfr Cass. sez. 6^ civ. ord.
8.10.2018 n.
24783; conf.: Cass. sez. 2^ ord. 17.4.2019 n. 10760 rv 653408-01) è restata priva di gravame.
In particolare, la circostanza che abbia, fra l'altro, resistito alla domanda di CP_7 deducendo la mancata indicazione del nuovo fornitore e la mancata stipulazione di CP_1 un nuovo contratto con un nuovo fornitore quale ragione idonea a escludere la illegittimità del suo comportamento e il fatto che il primo giudice, acriticamente (e, dunque, senza procedere a una sua esplicita qualificazione), abbia valutato tale eccezione per come proposta, anziché quale ulteriore profilo rilevante ex art. 1227 co. 2^ c.c., non impediscono ora una diversa qualificazione delle difese, perché il tema della illegittimità della condotta di è CP_4 restata priva, anche nella sentenza, di una esatta categorizzazione (se, cioè, incidente sulla esistenza dell'inadempimento, se sul nesso causale o sul danno risarcibile, essendo mancata una analisi degli elementi tipici della fattispecie e una espressa qualificazione delle eccezioni), così che, in definitiva, la decisione negativa di merito è da considerarsi indipendente dalla qualificazione stessa e determinata da nient'altro se non dall'accertamento che quei temi non escludevano la illegittimità delle condotte di , illegittimità contestata con l'appello CP_4 incidentale.
Quel che conta, come ovvio e tanto più in quanto l'eccezione ex art. 1227 co. 2^ c.c. è in mera disponibilità di parte, è che abbia sin dalla tempestiva costituzione di primo CP_7 grado inteso avvalersi del fatto che sostanzia l'eccezione per resistere alla domanda;
e che abbia persistito a farlo con una impugnazione incidentale;
spettando invece al giudice - anche d'appello, in difetto di un giudicato interno sulla qualificazione – dare la giusta veste a quel fatto, se cioè trattarlo a sé ovvero quale ulteriore ragione a sostegno della eccezione ex art. 1227 co. 2^ c.c.; operazione che, consistendo in una mera qualificazione di fatti e difese ampiamente discusse, neppure implica l'applicazione dell'art. 101 co. 2^ c.p.c.-
7.2 Merita anche brevemente soffermarsi - onde evitare confusioni, che spesso le difese, ON principalmente, ma non esclusivamente, quella di hanno tentato di indurre – sulla posizione delle parti in relazione alla disciplina di settore per quanto concerne i due temi pagina 14 di 30 rilevanti, ossia quello del recesso del cliente finale di un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato sul libero mercato e quello del sistema di salvaguardia;
in particolare, sull'Allegato A alla deliberazione del 25.6.2007 n. 144/07 dell'ARG (di seguito anche solo delibera 144/2007) e sul Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n.
73/07 (di seguito anche solo Testo integrato).
ON I due testi sono stati depositati anche da el testo ratione temporis applicabile.
7.2.a Quella di è, per dato incontestato, una impresa di grandi dimensioni, tale CP_1 da rendere applicabile nei suoi confronti, ove non stipuli contratti sul mercato libero, il sistema di salvaguardia (artt. 4 e 28 e segg. Testo integrato).
Il servizio di salvaguardia (come l'analogo servizio di maggior tutela, riservato a tipologie di soggetti diversi da ha la funzione di non lasciare privo di fornitura di CP_1 energia chi al momento della liberalizzazione del mercato ovvero in seguito si trovi privo di un fornitore/venditore del libero mercato, nei termini stabiliti dall'art.
4.3 del Testo integrato:
Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:
a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma
8.2;
b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 28.2
e a darne tempestiva comunicazione, attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, rispettivamente all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia.
7.2.b Il cliente finale che abbia stipulato un contratto sul libero mercato ha sempre il diritto di recedere, purché lo faccia per scritto: sia nel caso in cui il recesso preluda al cambio di fornitore/venditore, sia nel caso in cui coincida con la dismissione definitiva della fornitura.
Rilevano, a questi fini, gli artt.
5.2bis e 5.3 della deliberazione n. 144/2007. pagina 15 di 30 La prima disposizione, che riguarda specificatamente i clienti soggettivamente equiparabili a stabilisce: CP_1
5.2bis Qualora il cliente finale non domestico di cui ai commi 3.1 o 4.2 titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si può avvalere del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Nel caso in cui il cliente finale non si avvalga del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore, la comunicazione di recesso dovrà specificare che lo stesso viene esercitato per cambio esercente.
La seconda disposizione, indistintamente relativa a qualsiasi cliente finale, prevede:
5.3 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra direttamente il recesso al proprio fornitore.
ON 7.3 Può allora innanzitutto essere confutata una serie di argomenti che a esposto in sede di appello incidentale.
7.3.a Non è vero, prima di tutto, che il recesso di sarebbe inefficace perché CP_1 privo di indicazione del nuovo fornitore di energia elettrica, destinato a subentrare ad CA.
Infatti, l'art.
5.2bis della deliberazione n. 144/2007 prescrive, al primo periodo, che il cliente può avvalersi della facoltà di delegare il nuovo fornitore per la comunicazione del recesso e che, altrimenti, “Nel caso in cui il cliente finale non si avvalga del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore, la comunicazione di recesso dovrà specificare che lo stesso viene esercitato per cambio esercente.” (secondo periodo); nessun obbligo o onere esiste di indicazione del nuovo fornitore, essendo sufficiente, ai fini dell'efficacia del recesso, la indicazione che essa avviene (non per la cessazione totale del servizio, ma) per cambio esercente.
Nel caso di specie, nel comunicare il recesso (suo doc. 3), specificò che il CP_1 recesso era esercitato “per cambio fornitore” e tanto è sufficiente al rispetto delle forme dell'art.
5.2bis citato.
7.3.b Neppure è vero che possa avere qui un qualche ruolo la morosità di CP_1
7.3.b.i è stato senz'altro – e anche per i POD che qui interessano – un cliente CP_1 moroso, come si ricava dall'accertamento irrevocabile rinveniente dal giudizio presso il
Tribunale della Spezia e la Corte d'Appello di Genova (supra, § 5). pagina 16 di 30 È vero che in quella sede si è ritenuto che fosse intervenuta una transazione fra le parti;
ma essa, nell'accertamento giudiziale, lungi dal lasciare incerta l'esistenza di una morosità,
l'ha per espresso affermata, dichiarandola esistente già nel 2012 nella misura di circa 45mila euro;
aumentata in seguito e nonostante la transazione, sino a € 123.715,96 al momento della ingiunzione, emessa il 5.5.2015 e notificata il 20.5.2015 (per i dettagli, supra, §§ 5.3.a e 5.3b).
7.3.b.ii Tuttavia, la morosità di legittimava , in via di autotutela, a CP_1 CP_4 sospendere la fornitura (ex artt. 1460 e 1565 c.c., nonché ex art. 11 contratti), come essa ha fatto dal 27.2.2014; beninteso, però, sin quando il contratto fosse stato in essere, sicché solo sino al 1.3.2014, data di decorrenza dell'effetto risolutorio del recesso.
Dopo di allora, venuta meno la fornitura (ed essendo a quel punto la sua sospensione neppure astrattamente pensabile), aveva un diverso obbligo, che era quello di liberare i CP_4
POD oggetto del contratto;
ferma, ovviamente la autonoma facoltà di agire per il pagamento.
Nessuna norma o regola stabilisce il contrario o istituisce un qualche collegamento fra morosità del cliente e obbligo del vecchio fornitore di liberare i POD.
L'esigenza di garantire i fornitori da clienti che, approfittandosi del sistema del recesso, diano luogo a quello che taluno ha definito un indebito turismo energetico, ossia la prassi (di mala fede) di alcuni clienti di eludere le conseguenze della propria morosità semplicemente stipulando nuovi contratti, non era, al momento dei fatti, attuata nei confronti dei clienti della tipologia del (ossia destinati, in difetto di contratto, al servizio di salvaguardia), ma CP_1 solo per gli altri utenti (ai quali l'accesso al servizio di maggior tutela era inibito se morosi: art. 7 deliberazione n. 144/2007). Ed è pur vero che la delibera ARG/elt 191/09 («Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali») aveva istituito un sistema indennitario (c.d. CMOR), che, fra l'altro, prevedeva anche la possibilità di una sospensione della somministrazione da parte del nuovo fornitore in dipendenza di morosità relativa al contratto cessato col vecchio fornitore, ma tale sistema non risulta recepito nei contratti de quibus e, comunque, non è stato in alcun modo oggetto di dibattito processuale, sicché il tema non può rilevare. Sicché, persino nell'ipotesi in cui si sostenesse che stava agendo in mala fede, non per questo si CP_1 potrebbe giustificare la mancata liberazione dei POD da parte di CA dopo il 28.2.2014.
7.4 Ne discende che è responsabile (non già della sospensione della fornitura, che CP_4 fu legittima, ma che non è posta a base della domanda;
e che, del resto, è stata limitata a pagina 17 di 30 pochissimi giorni e come tale improduttiva di qualsiasi reale danno), ma della violazione della distinta e autonoma obbligazione che su di lei incombeva di liberare, a far data dal 1.3.2014
(ossia dalla cessazione del contratto), i POD in questione, affinché essi fossero messi a disposizione del nuovo fornitore.
È il caso di precisare che che era un cliente che a suo tempo aveva optato per il CP_1 mercato libero, non aveva nei confronti di il diritto a essere, per così dire, trasferito o CP_4 immesso al servizio di salvaguardia, bensì il diritto alla liberazione dei POD in funzione del subentro di un nuovo fornitore.
Il citato art.
4.3 del Testo integrato, infatti, è del tutto chiaro nel configurare, per i clienti provenienti dal libero mercato, l'accesso al servizio di salvaguardia (come anche a quello di maggior tutela) non già come un diritto la cui soddisfazione corrisponda a un obbligo del vecchio fornitore;
ma, più semplicemente, come un effetto automatico di legge (e non di contratto) in caso di mancanza di un contratto con un venditore del libero mercato, ossia come un meccanismo di tutela inteso a scongiurare sempre e comunque una situazione di carenza di approvvigionamento energetico.
La liberazione dei POD era, cioè, imposta ad quale obbligo nei confronti del cliente CP_4 finale di accedere a nuovi venditori di energia del libero mercato;
non anche quale obbligo di permettergli l'accesso al servizio di salvaguardia, che era invece una misura di sicurezza prevista dal sistema.
La distinzione potrebbe apparire del tutto irrilevante, poiché la conseguenza dell'agire di
è stata comunque, nella prospettazione dell'attore, la perdita della fornitura di energia CP_4 da parte di CP_1
Ritiene però il collegio opportuna, anche in relazione a quanto seguirà, la precisazione:
ha violato in via diretta il diritto di a far subentrare il nuovo fornitore (ma, CP_4 CP_1 poiché non ha stipulato alcun nuovo contratto, questa ipotesi è priva di rilievo in CP_1 causa); e solo in via mediata ha determinato la impossibilità di di accedere al servizio CP_1 di salvaguardia.
7.5 Va, a questo punto, confermata la decisione del Tribunale di applicare l'art. 1227 co.
2^ c.c. in relazione al mancato utilizzo di generatori supplementari.
7.5.a obietta, in sintesi: CP_1
pagina 18 di 30
7.5.a.i di avere dedotto sin dalla 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. quali misure d'emergenza aveva posto in essere e che tali fatti, non contestati e comunque provati (fermo ON restando che l'onere della prova dell'eccezione era di , dimostravano ampiamente che qualsiasi condotta esigibile ex art. 1227 c.c. era stata posta in essere;
7.5.a.ii che, comunque, il Tribunale non aveva tenuto conto che altri generatori furono in effetti usati, e che l'utilizzo di ulteriori generatori ancora, in considerazione della mole delle strutture, avrebbe necessitato tempi significativi di trasporto e messa in uso.
7.5.b Non si può concordare.
7.5.b.i Nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. ha dedotto di avere: CP_1
(-) ridislocato le piante in altri stabilimenti (pag. 24: «[…] La produzione presente nei 4 stabilimenti disalimentati veniva spostata, nei giorni immediatamente successivi al
27.02.2014, in altri stabilimenti della comparente non disalimentati ed in tutti gli spazi aziendali disponibili. […]»);
(-) utilizzato minitunnel, ossia rivestimenti in tessuto non tessuto che hanno limitato il danno;
(-) spostato piante in altre serre;
(-) effettuato anche spostamenti in campo aperto, ove possibile;
(-) spostato 150.000 ortensie (necessitanti di temperatura controllata), mediante camion frigoriferi, presso l'azienda (con la quale c'era collaborazione) per 10.000 di CP_8 esse, le altre in campo aperto, dove alla fine o erano marcite o s'erano irrimediabilmente sciupate
Si tratta senz'altro di attività utili, ma che non toccano il punto centrale della decisione del Tribunale, il quale ha posto l'accento su ciò che aveva eccepito nella sua comparsa di CP_4 costituzione, ossia che «[…] ben avrebbe potuto dotarsi di generatori di energia CP_1 elettrica per tutte le serre in sua disponibilità, evitando, in tal modo, il perimento di piante e fiori […]» (ivi, pag. 18); e, ha aggiunto il Tribunale, i costi tutti relativi sarebbero a quel punto senz'altro stati posti a carico di , che li aveva resi necessari. CP_4
La decisiva differenza che passa fra un intervento, oggetto dell'eccezione, che risolve il problema alla radice, ripristinando l'energia elettrica in loco, e quelli, posti in essere da che si sono limitati, pur lodevolmente, a misure parziali a valle, è francamente CP_1
pagina 19 di 30 autoevidente e, dunque, non è possibile, come pure pretende l'appellante principale, rigettare l'eccezione di solo sulla base dell'argomento – che dovrebbe essere assorbente, ma che, CP_4 per quanto appena notato, assorbente non è – che le misure poste in essere costituivano di per sé sole tutto quanto esigibile dal creditore.
7.5.b.ii L'appellante sostiene poi di avere anche fornito prova documentale e orale «[…] sia che generatori di energia elettrica erano già presenti in azienda sia che gruppi elettrogeni furono effettivamente noleggiati dalla (doc. 30, all. 10), ONroparte_2 come è stato anche confermato da tutti i testimoni [supra, sub III), 7.]. […]» (appello, pag.
30); condotta che, valutata ex post, aveva salvato «[…] quasi il 70% del valore della produzione coltivata nelle serre interessate dal distacco energetico […]» (ivi, pag. 31), contribuendo a evitare un danno di almeno due milioni e mezzo (ivi, pag. 24).
L'allegato 10 del documento n. 30 contiene le seguenti fatture:
(-) la n. 13 del 31.3.2014 emessa da per ONroparte_9
“noleggio di generatore dal 28.2.2014 al 7.3.2014 più tre giorni” per € 1.073,00 compresa iva;
(-) la n. 306 del 22.4.2014 emessa da Toscomeccanica srl per noleggio generatore
ME LC da 50 kW dal 31/3/2014 al 4/4/2014 per € 317,00 iva compresa;
(-) la n. 224 del 31.3.2014 emessa da Toscomeccanica srl per noleggio stesso generatore dal 14/3/2014 al 31/3/2014 per € 854,00 oltre iva;
(-) la n. 141 del 31.3.2014 emessa da per sostituzione dell'alternatore di gruppo CP_10 elettrogeni per una spesa di € 4.210,00;
(-) la n. 14100 del 28.3.2014 emessa da GEI Energia srl per un interruttore magnetotermico per € 1.714,00 iva compresa;
(-) la n. 93 del 28.2.2014 emessa da er montaggio di un pulsante di emergenza CP_10 per una spesa di € 238,73 iva compresa;
(-) la n. 22 del 31.3.2014 emessa da per un alternatore Iveco-Laverda- Parte_5
Aifo per € 229,86 iva compresa;
(-) la n. 23 del 31.3.2014 emessa da per un alternatore Bosh per € Parte_5
580,00 iva compresa.
In realtà, questo compendio di prova attesta che l'utilizzo di generatori ausiliarî era ben possibile e che avendone noleggiati solo due (da ONroparte_9
pagina 20 di 30 snc e da Toscomeccanica srl) e per un periodo inferiore a quello di mancata erogazione (dal
28.2.2014 al 7.3.2014 e dal 14.3.2014 al 4.4.2014) è stato possibile evitare un danno valutabile in milioni, affrontando costi, compresi quelli per i pezzi di ricambio e simili, di importo incomparabilmente inferiore rispetto al beneficio ottenuto.
È legittimo presumere, dai fatti documentati, che il mercato avrebbe permesso di disporre a costi bassi di ulteriori generatori, sì da colmare il fabbisogno.
Nella perizia di parte dell'Arch. (doc. 30 , alla Persona_5 CP_1 quale le fatture sono state allegate, non è indicata alcuna ragione ostativa all'utilizzo di più generatori.
Anzi, il perito dà atto che i generatori di emergenza già presenti in azienda, di per sé destinati a funzionare solo per brevi periodi, erano stati immediatamente usati a pieno regime
(con maggior usura e necessità dei modesti costi di ricambio documentati dalle fatture già esaminate): «[…] I gruppi elettrogeni degli apprestamenti non sono in grado di assicurare la completa copertura del fabbisogno di energia elettrica ed assicurano l'alimentazione dei servizi minimi indispensabili in caso di emergenza quando dovesse occasionalmente mancare, per brevi periodi, la fornitura dalla rete elettrica urbana. Questo ha determinato
l'immediata messa in atto di interventi d'emergenza volti a minimizzare le conseguenze dell'interruzione di energia elettrica. In questa ottica, al fine di assicurare l'assoluta disponibilità di combustibile gasolio ai gruppi elettrogeni, l'azienda ha posizionato n.4 cisterne a ridosso degli stessi per garantire la disponibilità di combustibile in gran quantità così da assicurare l'impiego continuativo dei gruppi elettrogeni. […]» (perizia, pag. 6).
Sicché, esisteva già una dotazione emergenziale di base che, messa in opera continuativamente (con l'unica conseguenza di una maggiore usura di scarso impatto economico), garantiva i servizi minimi, il che avvalora l'ipotesi che una adeguata integrazione con generatori esterni sarebbe stata possibile e esaustiva.
Il perito indica in apposita tabella (intercalata a pagina 7 del suo elaborato) la potenza massima dei gruppi elettrogeni presenti e la potenza massima richiesta dalle apparecchiature.
Ne risultano differenze colmabili con gruppi aggiuntivi: per la serra Barbantine, ove si registra il deficit maggiore, il generatore presente garantiva 200 kW su 270 necessari. Se si tiene conto che il solo generatore noleggiato da Toscomeccanica srl era da 50 kW è agevole concludere che, con pochi altri generatori, il danno sarebbe stato evitato.
pagina 21 di 30 In definitiva, ciò che in realtà si trae dalla perizia di parte e dalle fatture allegate è che che già disponeva di generatori di emergenza, avrebbe potuto disporne, CP_1 noleggiandoli, in misura maggiore di quanto ha fatto e tale da sopperire al fabbisogno.
È infine anche evidente (in particolare dalla fattura di ONroparte_9
che aveva posto mano all'intervento sin dal 28.2.2014, ossia in una
[...] CP_1 data in cui la mancanza di energia elettrica dipendeva dalla sua morosità (la sospensione era del 27.2.2014), il che rimarca che la sua impresa fosse, pur se per un'altra ragione, già predisposta ad affrontare il problema energetico.
7.5.b.iii L'appellante prosegue sostenendo che aveva formulato una eccezione (ex CP_4 art. 1227 co. 2^ c.c.) generica, perché non aveva indicato quanti e quali generatori supplementari sarebbero occorsi;
e, in ogni caso, infondata, perché spettava all'eccipiente dimostrare che l'intervento era tecnicamente possibile;
laddove il Tribunale, sbagliando, aveva in sostanza fatto indebito ricorso al fatto notorio.
Su quest'ultimo aspetto, l'appellante deduce che il primo giudice, per reputare possibile l'intervento dei generatori aggiuntivi, si è basato sul fatto notorio, che qui non può avere diritto di cittadinanza: «[…] di recente Cass., 21 febbraio 2020, n. 4661, la quale ha chiarito che «Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, mentre restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio»; nello stesso senso: Cass., 20 settembre
2019, n. 23546) come quello indispensabile per valutare l'esistenza di generatori idonei ad eguagliare la potenza erogata dall'impresa di fornitura dell'energia elettrica, la loro effettiva reperibilità sul mercato senza eccessivo sacrificio o rischio, nonché la loro idoneità
a limitare le conseguenze del protrarsi della mancanza di energia elettrica. Elementi, questi ultimi, tutti prettamente tecnici e quindi non qualificabili come fatti notori, sui quali il giudice non poteva certo esprimersi in assenza di valutazioni, ovviamente anch'esse tecniche, rimaste del tutto estranee al Giudizio in quanto non allegate dalla parte appellata che si è limitata a dedurre eccezioni svolte solo genericamente. […]» (appello, pag. 32).
pagina 22 di 30 E aggiunge che, prima ancora, l'eccezione avversaria è da considerarsi generica, in quanto in sostanza limitata alla deduzione che avrebbe dovuto “dotarsi di generatori CP_1 di energia elettrica per tutte le serre in sua disponibilità”.
7.5.b.iii.1 L'allegazione non è generica, perché indica in modo preciso quale attività – fra quelle di ordinaria diligenza ex art. 1227 co. 2^ c.c. - si imputa al danneggiato di non avere posto in essere, ossia quella di alimentare tutti i quattro stabilimenti con generatori ausiliari.
La circostanza che non si sia tenuto conto, nel formulare l'eccezione, dell'esatto fabbisogno degli stabilimenti, può determinare, a valle, la mancanza di prova dell'eccezione
(sotto il profilo della possibilità o della esigibilità della condotta), non anche, a monte, la genericità della allegazione, che è sufficientemente determinata purché consenta la difesa della controparte, difesa qui ampiamente permessa, come lo stesso motivo di appello rivela.
Altrimenti, il concetto di specificità della eccezione verrebbe eccessivamente esteso sino a limiti del tutto irragionevoli. ha opposto che si potevano utilizzare generatori esterni, CP_4 che avrebbero sopperito alle esigenze energetiche e tanto basta a indicare l'attività omessa e a permettere alla controparte una difesa di merito;
l'eventuale impossibilità tecnica dell'intervento attiene invece alla prova.
7.5.b.iii.2 Il Tribunale, quantunque la sua motivazione sia senz'altro carente sul punto, non ha fatto ricorso al fatto notorio, né ha disatteso la regola che pone l'onere probatorio dell'eccezione a carico di chi la solleva, ma, più semplicemente, ha valutato gli atti e le prove emersi in causa, come già qui vagliati al precedente § 7.5.b.ii.
L'esistenza della possibilità di sopperire in modo adeguato con generatori sostitutivi non
è stata tratta dal fatto notorio, ma, presuntivamente, dai fatti che la stessa ha CP_1 documentato.
Si è infatti osservato che sia gli elementi offerti dalla perizia di parte, sia i fatti storici documentati dalle fatture, legittimano la conclusione che sopperire con generatori aggiuntivi era possibile, sia sul piano tecnico, sia sul piano economico, esistendo un valido mercato per il noleggio.
Se, insomma, è stato possibile, nonostante i tempi stretti, prevenire notevoli danni con soli due generatori aggiuntivi, è corretto desumere, in difetto di elementi contrarî, che sarebbe stato possibile e, a quel punto decisivo, aumentare gli strumenti energetici succedanei sino a colmare il fabbisogno.
pagina 23 di 30
7.5.b.iv Resta da valutare se l'intervento aggiuntivo omesso da possa rientrare CP_1 nell'ambito di operatività dell'art. 1227 co. 2^ c.c.: la risposta è positiva.
Al di là dell'enfasi che l'appellante ha dato alle attività poste in essere, è evidente che il noleggio di due generatori di emergenza non ha comportato alcun impegno (noto) che possa dirsi fuoriuscire dall'ordinaria diligenza, la quale è, ai presenti fini, nozione relativa, nel senso che la astratta formula di legge necessita d'essere calata nella fattispecie concreta, soprattutto in un caso, come il presente, in cui il soggetto della cui diligenza si discute è un imprenditore e l'oggetto della sua condotta attiene, per l'appunto, all'impresa (art. 1176 co. 2^ c.c.).
Conferma questa conclusione la evidente sproporzione che, come si è già riscontrato, sussiste fra i costi del noleggio sostenuti per i due generatori in concreto usati (contenuti nell'ambito di poche migliaia di euro) e i danni evitati (misurabili nell'ordine del milione di euro).
Ritiene, dunque, il collegio che l'imprenditore avrebbe potuto e dovuto, CP_1 secondo l'ordinaria diligenza da lui esigibile nella situazione data, incrementare il numero dei generatori aggiuntivi, senza per questo esporsi a un impegno qualificabile, rispetto alla sua struttura imprenditoriale, come gravoso.
7.6 Occorre a questo punto aggiungere, riprendendo temi già accennati (supra, § 7.1), che sussiste una autonoma e ulteriore ragione, fatta valere ab origine da ancorché CP_7 senza una esatta e precisa qualificazione), per applicare l'art. 1227 co. 2^ c.c.-
Essa scaturisce dalla ricezione delle difese - una volta che si sia data loro la giusta qualificazione e, dunque, il giusto posto nell'ordine logico delle questioni – con le quali ha dedotto che il recesso fu comunicato in modo inefficace, perché privo di CP_7 indicazione del nuovo fornitore di energia;
e che, soprattutto, a è rimproverabile di CP_1 non avere effettuato lo switch, ossia, appunto, il cambio di operatore.
7.6.a Tali questioni sono state riproposte in seno all'appello incidentale e, in particolare:
7.6.a.i la prima, al § B.
2.c) di pag. 41 della comparsa di costituzione contenente l'impugnazione incidentale, ove si deduce che non esiste un diritto di passare al servizio di salvaguardia e che il cliente che receda deve, a pena di inefficacia, indicare il nuovo operatore
(ivi, in particolare pag. 43, enfasi della parte: «[…] sebbene nella ONroparte_2 lettera di recesso abbia richiamato la disciplina di cui alla delibera n. 144/07 dell'Aeeg sopra riportata, ometteva di comunicare ad le ONroparte_4
pagina 24 di 30 generalità del nuovo fornitore, con la conseguenza che il recesso non è stato effettuato con i requisiti prescritti dalla normativa vigente. […]»;
7.6.a.ii la seconda, per negare che sia ascrivibile ad la mancata liberazione dei CP_4
POD: «[…] A ben leggere la pec di EN prodotta da controparte quale doc. n. 18 “Le forniture indicate risultano sospese da altro venditore e pertanto non è possibile procedere con i subentri. Avete la facoltà di inserire degli swiching” emerge che non stava CP_4 ritenendo i pod, che la fornitura era sospesa per morosità e che comunque a tale data non era stata fatta la procedura di switching verso il nuovo fornitore, onere che non incombeva ad e che non era in corso in quanto come detto sopra CP_4 il nuovo fornitore non era stato ancora individuato. […]» (ivi, pag. 47, enfasi della parte).
7.6.b Si è già motivato che le questioni, in realtà, non pertengono al tema della responsabilità di e che, dunque, sono ex se inani a fondare, in quella parte, l'appello CP_4 incidentale (supra, § 7.3).
Ma si è anche aggiunto che le deduzioni, così come la parte le ha introdotte nella causa, attengono proprio all'applicazione dell'art. 1227 co. 2^ c.c., così che esse, previa legittima riqualificazione della Corte, devono essere valorizzate per rafforzare la decisione di prime cure
(supra, § 7.1).
7.6.c La lamentata mancanza del cambio di fornitore, infatti, non riguarda né la validità
e l'efficacia del recesso (delle quali non costituisce un requisito, come già motivato), né
l'obbligo di liberazione dei POD da parte di al momento della cessazione dei contratti CP_4
(del tutto autonomo e indipendente, anche rispetto al tema della morosità, come pure già motivato), ma integra, per l'appunto, quella condotta diligente e di buona fede che avrebbe permesso a di evitare la mancanza di approvvigionamento di energia elettrica e che, CP_1 dunque, era da lui massimamente esigibile ai sensi dell'art. 1227 co. 2^ c.c.-
7.6.c.i Dallo scambio di posta contenuto nel doc. 18 di si ricava che: CP_1
(-) il 6.3.2014 l'avvocato di segnalò a (che gestiva il servizio di CP_1 CP_11 salvaguardia) la mancanza di energia elettrica presso i POD de quibus, chiedendo l'immediato ripristino;
(-) il 18.3.2014 dall'account (da attribuire, per quanto si Email_1 comprenda, a EN BU;
che era stata interessata da con lettera del CP_11
pagina 25 di 30 giorno prima, pure contenuta nel doc. 18), fu risposto che “Le forniture indicate risultano sospese da altro venditore e pertanto non è possibile procedere con i subentri. Avete la facoltà di inserire degli switching.”.
7.6.c.ii È dunque corretto concludere che in qualsiasi momento (e sin dal CP_1 momento della cessazione della fornitura di ), avrebbe potuto agevolmente ottenere CP_4
l'erogazione di energia elettrica effettuando il c.d. switch, ossia stipulando un nuovo contratto con un diverso operatore, il quale, al contrario di non avrebbe incontrato il benché CP_1 minimo ostacolo nel subentrare ad nella fornitura dei POD di cui si discute. CP_4
A differenza di infatti, il nuovo fornitore di energia, sulla scorta del nuovo CP_1 contratto, aveva la facoltà di - per così dire - scalzare dai POD. Il nuovo fornitore di CP_4 energia, addirittura, è il soggetto che il cliente finale può delegare per la comunicazione del recesso (art. 5.2bis primo periodo deliberazione 144/2007: “
5.2bisQualora il cliente finale non domestico di cui ai commi 3.1 o 4.2 titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si può avvalere del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore.”); esso, dunque, una volta legittimato da un contratto di fornitura, può in autonomia – e, se del caso, superando qualsiasi contraria attività del vecchio somministrante - ottenere di subentrare nella fornitura presso il POD.
È per questo che il gestore della rete, nella risposta del 18.3.2014, ha spiegato che, se allo stato non era possibile, sulla base della sola richiesta di riattivare la fornitura, CP_1 perché l'aveva sospesa (Le forniture indicate risultano sospese da altro venditore e CP_4 pertanto non è possibile procedere con i subentri), era invece possibile rivolgersi a un altro fornitore del libero mercato (Avete la facoltà di inserire degli switching).
Analogamente EL BU aveva risposto a quando questi aveva CP_1 chiesto l'accesso al servizio di salvaguardia.
In particolare, nella lettera prodotta da al suo doc. 4, la società aveva affermato CP_1 sì che i quattro POD oggetto di lite risultavano ancora in carico ad , il che di fatto CP_4 precludeva il passaggio al servizio di salvaguardia (riservato a chi fosse privo di un fornitore del libero mercato); ma aveva anche rimarcato che per nessuno di essi risultava effettuato il c.d. switch (che avrebbe ovviamente ripristinato l'erogazione da parte del nuovo fornitore, superando l'ostruzionismo di ) e che EL BU, in quanto mera distributrice, CP_4
“… è tenuta esclusivamente a eseguire le richieste di successione di un fornitore a un altro sullo stesso punto di prelievo (switching) …”. pagina 26 di 30 dunque, non aveva la capacità – in difetto di una attività di - di accedere CP_1 CP_4 al servizio di salvaguardia, ma poteva ricevere energia elettrica da un altro fornitore del libero mercato, non incontrando sul punto il benché minimo ostacolo.
7.6.c.iii comunicò il recesso manifestando l'intenzione di cambiare fornitore di CP_1 energia elettrica e mai, né nella corrispondenza anteriore alla causa, né in atti di causa, ha sostenuto che, in realtà, il suo reale intendimento fosse quello di accedere al servizio di salvaguardia, così che deve qui tenersi per fermo che l'obiettivo di era, per l'appunto, CP_1 quello dichiarato, ossia di stipulare un contratto con un diverso operatore del mercato libero.
Del resto, si è già avuto modo di precisare che non esiste nei confronti del vecchio fornitore un diritto del somministrato a essere immesso nel servizio di salvaguardia, ma solo di essere messi in grado di fruire di un nuovo fornitore;
e che l'inserimento nel servizio di salvaguardia è una misura di legge destinata a operare solo quando il cliente si trovi privo di qualsiasi contratto (supra, § 7.4); e questo, nella sostanza, ha ribadito EL BU nella comunicazione da ultimo esaminata (doc. 4 . CP_1
Desta dunque gravi perplessità che non l'abbia fatto, nonostante che in tal CP_1 modo avrebbe, addirittura, superato l'impasse creato da , oltre che conseguire il risultato CP_4 che si era ripromessa al momento del recesso.
7.6.c.iv lamenta la violazione del suo diritto a vedere liberati i suoi POD dopo CP_1 la cessazione del contratto e questo solo può lamentare, dal momento che la pregressa sospensione della fornitura da parte di era ampiamente giustificata dalla morosità del CP_4 somministrato;
e, in ogni caso, l'inadempimento di è stato dedotto in questa causa non CP_4 già sul piano della sospensione della fornitura, ma su quello della mancata liberazione dei
POD (nel gergo del settore, il non averli resi nuovamente contendibili) dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
Il danno, tuttavia, non consiste nella lesione in sé di quel diritto (a vedere liberati i
POD), ma nel mancato approvvigionamento di energia elettrica, evento dal quale dipendono poi tutti i nocumenti conseguenti, variamente dedotti.
Questo danno, tuttavia, poteva essere molto agevolmente evitato, nella sua integralità, dal danneggiato sol che questi avesse posto in essere un'attività che, lungi CP_1 dall'esporlo a operazioni per lui sfavorevoli, gravose, eccezionali, implicanti rischi e rilevanti sacrifici (Cass. sez. 3^ civ.
5.7.2007 n. 15231 rv 598303; Cass. sez. lav. 24.7.2024 n. 20589 rv
672073-01), avrebbe costituito nient'altro che il fisiologico svolgersi degli intenti che aveva pagina 27 di 30 manifestato al momento del recesso. La stipulazione di un contratto con un nuovo operatore del mercato libero, dunque, non solo era idonea a evitare il danno (appunto perché il nuovo operatore avrebbe potuto autonomamente, sulla sola base del nuovo contratto, accedere ai
POD a dispetto dell'inerzia di ), ma deve anche essere considerata quale “condotta CP_4 attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza” esigibile dal creditore (Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 15.10.2018 n. 25750 rv 651371-01). ha attribuito ad , ancorché col beneficio della mera colpa, un fine CP_1 CP_4 oggettivamente estorsivo, inteso cioè a forzare al pagamento dei corrispettivi CP_1 inevasi, strumentalizzando il suo potere contrattuale di bloccare i POD (appello, pag. 33: «[…]
Quanto all'infondata opposizione della morosità, a parte che, come evidenziato in primo grado (p. 12 della memoria conclusiva) essa denota un inammissibile atteggiamento estorsivo del danneggiante, che traspariva già dalle comunicazioni inoltrate dal legale interno di (doc. 18, pag. 9), […]»). Con analogo criterio di giudizio, d'altra parte, si CP_4 dovrebbe qui concludere che somministrato moroso, anziché stipulare un nuovo CP_1 contratto con un nuovo operatore, che avrebbe dovuto pagare, abbia preferito lasciare che il danno si producesse, per poterlo poi imputare ad . CP_4
Il collegio, ovviamente, non intende seguire queste linee di pensiero: né in danno di
, né del ma non può che constatare che semplicemente dando CP_4 CP_1 CP_1 seguito agli intenti espressi al momento del recesso, avrebbe evitato qualsiasi danno e che, dunque, l'art. 1227 co. 2^ c.c. trova senz'altro applicazione.
7.6.c.v Né varrebbe sostenere che aveva maturato, nelle more fra il recesso e la CP_1 cessazione del contratto, una sua convenienza a passare al mercato di salvaguardia: anche in tale ipotesi, la stipulazione – pur, a quel punto, forzata – di un contratto sul libero mercato dell'energia avrebbe costituito pur sempre una condotta attiva che in alcun modo potrebbe definirsi gravosa o eccezionale;
e i cui eventuali maggiori costi ed oneri, ovviamente, avrebbero potuto essere messi in conto, quale danno risarcibile, ad . CP_4
che non aveva nei confronti di alcun diritto a essere immessa nel servizio CP_1 CP_4 di salvaguardia, è comunque restata frustrata, dall'omessa liberazione dei POD (che CP_4 avrebbe dovuto effettuare per il diverso obbligo scaturente dalla cessazione del contratto al
1.3.2014, funzionale allo switch), nel suo intento di accedere al servizio di salvaguardia.
pagina 28 di 30 Tuttavia, come già ormai più volte chiarito, è ovvio che, fermo restando l'inadempimento di (all'obbligo di liberare i POD), avrebbe potuto in concreto eludere CP_4 CP_1
l'ostruzionismo della controparte con una operazione quanto mai semplice, ossia la stipulazione di un nuovo contratto con altro fornitore.
7.6.d In conclusione, le doglianze contenute nell'appello incidentale che si sono individuate in precedenza (supra, § 7.6.a), le quali, in diritto, attengono all'eccezione dell'art. 1227 co. 2^ c.c. e non al tema pregresso della responsabilità, si rivelano fondate.
ON Proprio come denunciato da non era stata fatta la procedura di switching verso il nuovo fornitore (appello incidentale, pag. 47) ed è stata questa omissione che ha generato il ON danno. Essa non incide, secondo l'errata ricostruzione in diritto da parte di sulla responsabilità di (ossia sulla violazione dell'obbligo di liberare i POD), ma incide CP_4 senz'altro – e in misura anche maggiore rispetto al mancato uso dei generatori supplementari
– sulla produzione del danno, trattandosi di una inerzia manifestamente rimproverabile al
CP_1
L'appello incidentale, pertanto, va accolto sui temi qui trattati e la decisione assunta dal
Tribunale deve essere confermata anche sulla applicazione dell'art. 1227 co. 2^ per la autonoma ragione qui indicata.
7.8 Le istanze istruttorie reiterate da devono essere nuovamente respinte. CP_1
7.8.a In primo luogo, nell'atto di appello – e anche nelle conclusioni finali rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.11.2024 – sono stati indicati testimoni ( Tes_1
diversi da quelli a suo tempo indicati in primo grado. Tes_2
7.8.b In secondo luogo, nessuno dei capitoli mira a dimostrare fatti che riguardino le ragioni del rigetto della domanda, come qui già enunciate.
8. Le spese del grado, secondo soccombenza, sono a carico di CP_1
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma richiesta (scaglione fra uno e due milioni di euro: ex art. 6 D.M. gli aumenti dovuti sono del 15%, ritenuto congruo).
pagina 29 di 30 Pertanto: € 5.804,00 fase 1, € 3.374,00 fase 2, € 3.888,00 (così dimezzato il paramento medio per la modestia dell'attività di trattazione svolta), € 9.650,00 fase 4 ed € 3.624,00 fase della negoziazione, in tutto € 26.340,00, oltre accessori di legge.
Sussistono nei confronti del solo appellante principale le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da titolare della impresa CP_1 individuale , e, in parziale accoglimento ONroparte_2 dell'appello incidentale di , conferma la decisione assunta con l'impugnata sentenza CP_3
n. 404/2020 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26/05/2020 anche per l'ulteriore ragione esposta in motivazione;
2. condanna rimborsare a le spese processuali del presente CP_1 CP_3 grado, che liquida in complessivi € 26.340,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al
15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti di le condizioni per il raddoppio CP_1 del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio dell'8 settembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1456/2020 promossa da:
(cf: , titolare della impresa individuale CP_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO ONroparte_2
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO GHISIGLIERI, CP_3 P.IVA_1 letto DREA ROMAGNOLI;
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 404/2020 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26/05/2020.
CONCLUSIONI
In data 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
pagina 1 di 30 A) riformare la sentenza n. 404/2020, in data 26 maggio 2020, pubblicata il 27 maggio 2020 (RG n. 1008/2016; rep. n. 865/2020), pronunziata dal Tribunale di Lucca nella persona del Dr. Michele Fornaciari, non notificata, nelle parti e per le motivazioni, tutte, indicate in narrativa;
B) conseguentemente, accertare e quantificare tutti i danni subiti dal Sig. per CP_1
i motivi come esposti negli atti del Giudizio e la responsabilità di (già CP_3 CP_4
nella causazione di tali danni;
[...]
C) per l'effetto, in via principale, condannare la convenuta (già CP_3 CP_4
al pagamento, in favore del Sig. quale titolare dell'omonima impresa
[...] CP_1 uale , dell'importo di € 1.729.062,34#, dei ONroparte_2 quali:
i. €.1.353.057,20# quale danno economico patrimoniale determinato dal C.T.U Dr. Per_1
all'esito delle operazioni peritali svolte (€.1.323.781,20 quale mancato guadagno
[...] per ordinativi di piante non evasi oltre ad €.29.276,00 quale mancato guadagno per piante non ordinate);
ii. €.371.096,12# quale danno all'immagine determinato con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto dei criteri e dei parametri indicati dalla perizia di parte avvalorati dal CTP Dr nelle sue osservazioni alla CTU integrativa del CTU Dr. Per_2
; Persona_1
iii. €.4.909,02# quale danno non patrimoniale sulla base delle risultanze della CTU Dr.
- oltre rivalutazione monetaria del danno non patrimoniale. Persona_3
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sull'intero importo dovuto e sino al saldo effettivo;
D) per l'effetto, in via subordinata - formulata soltanto per la prospettazione di una ipotesi alternativa da parte del CTU Dr. circa il danno economico patrimoniale Persona_1 subito dalla essa quantificazione, da parte sua, del ONroparte_2 danno all'immagine subito da quest'ultima - condannare la convenuta (già CP_3 [...]
al pagamento, in favore del Sig. titolare a i CP_4 CP_1 individuale , dell'importo, maggiore o minore, rispetto a quello ONroparte_2 richiesto in via principale, che sarà ritenuto di giustizia, previa valutazione equitativa per la determinazione del danno all'immagine, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria del danno non patrimoniale dal dovuto al saldo. Il tutto oltre interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sull'intero importo dovuto dal dovuto e sino al saldo effettivo;
E) condannare la convenuta (già al pagamento, in favore del CP_3 ONroparte_4
Sig. titolare a i , CP_1 ONroparte_2 del risarcimento dei danni, tutti, da questo subiti in conseguenza dei fatti come descritti, provati e quantificati nel presente Giudizio. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sull'intero importo dovuto dal dovuto e sino al saldo effettivo;
F) in ogni caso, con condanna di (già alla rifusione integrale CP_3 ONroparte_4 delle spese e competenze del pre zio, iudizio di primo grado, con maggiorazione del rimborso spese forfettario nella misura del 15% (od in quella eventualmente diversa che sia applicabile ratione temporis), oltre CNP ed IVA nella misura di legge e tutte le successive occorrende e con rimborso delle spese, tutte, sostenute dalla comparente in entrambi i gradi di Giudizio, ivi comprese le spese di CTU. pagina 2 di 30 X) Produzioni documentali e richieste istruttorie 1. Si richiamano le produzioni documentali già in atti, tutte.
Si reiterano le istanze istruttorie già formulate con l'atto di citazione in appello. L'attore chiede di essere autorizzato al deposito su supporto informatico digitale (CD-Rom) dei n. 11 filmati già prodotti in primo grado, previa analoga istanza, e che costituiscono l'allegato 11 del doc. 30.
2. Il Sig. per quanto occorrer possa e qualora ritenuto necessario e/o CP_1 opportuno da parte dell'Ecc.ma Corte di Appello adita, chiede inoltre che siano ammessi i capitoli di prova richiesti con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. non ammessi con l'ordinanza del 22.4.2017 (Dott. e quelli successivamente revocati all'udienza del Tes_1
23.3.2018 (Dott. e, pertanto, i capitoli: Tes_2
a) da cap. 1 a cap. 13 ed i capp. 19, 42, 43, 91 (Dott. , nonché quelli dal: Tes_1
b) da 97 al 104 (Dott. . Tes_2
Per la parte appellata:
Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio ritenute;
- respingere l'Appello ed i motivi di gravame proposti da confermando ONroparte_2 la sentenza del Tribunale di Lucca in punto irrisarcibilità del danno per fatto colposo del creditore.
In via di appello incidentale:
- dichiarare che il Tribunale di Lucca era incompetente a decidere la causa essendo competente esclusivamente il Tribunale di La Spezia;
- riformare in forza dell'appello incidentale proposto la sentenza del Tribunale di Lucca n. 404/2020 nella parte in cui ha statuito che l'operato di sarebbe stato illegittimo;
CP_4
- respingere comunque tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
- in via del tutto gradata e subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità di oggi , per aver sospeso ONroparte_4 CP_3 la somministrazione di energia elettrica alla accertare e dichiarare, ONroparte_2
l'esclusiva colpa o il quasi esclusivo concors e ex art. 1227 cod. civ., nella misura che risulterà in corso di causa, per le ragioni esposte in narrativa.
- vinte le spese di lite oltre spese generali, cpa ed iva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 404/2020 pubblicata il 26/05/2020, ha così deciso: respinge la domanda;
condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 35.000,00 pagina 3 di 30 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
1.1 titolare dell'impresa individuale , aveva CP_1 ONroparte_2 convenuto in giudizio (di qui innanzi anche solo ), e, ONroparte_4 CP_4
1.1.a premesso che:
1.1.a.i era un imprenditore leader a livello nazionale nel settore agricolo e florovivaistico per la produzione di piante in vaso;
1.1.a.ii disponeva di svariati terreni, nonché di serre, ognuno dei quali dotato di POD
(point of delibvery) per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, in difetto della quale l'attività sarebbe stata impossibile;
1.1.a.iii nel 2013, quattro di tali POD (presso i punti di Barbantine, Pt_1
e Palagi) erano riforniti da;
Parte_2 CP_4
1.1. aveva comunicato, con raccomandata dell'11.11.2013, recesso da quei CP_5 contratti, a far data dal 1.3.2014;
1.1. aveva sospeso la fornitura in tre dei POD il 27.2.2014 e nell'ultimo il CP_6
3.3.2014, senza ripristinarla, né liberando (in gergo rendendo contendibili) i POD, così impedendo la presa in carico della fornitura da parte di altro fornitore o del servizio di salvaguardia: solo a seguito di azione ex art. 700 c.p.c., aveva acconsentito a liberare i CP_4
POD e l'approvvigionamento era ripreso il 5.4.2014;
1.1.a.vi la mancanza di energia elettrica nei quattro stabilimenti nel periodo dal 1.3.2014 al 5.4.2014 aveva determinato gravissimi danni alla produzione (€ 1.470.822,00), all'immagine commerciale (€ 371.096,12) e alla persona, anche per danno esistenziale (€
57.753,00);
1.1.b deducendo che:
1.1.b.i il danno era conseguenza della indebita interruzione della fornitura di energia elettrica, da ascriversi ad;
CP_4
1.1.b.ii infatti, come risultava da specifica comunicazione di EL BU spa
(gestore della rete), il ripristino dell'erogazione presso i quattro POD era impossibile perché quest'ultima non li “riteneva e non rendeva contendibili” (atto di citazione di primo grado, pag. 17);
pagina 4 di 30
1.1.c aveva chiesto: accertati i fatti di cui alla narrativa del presente atto, dichiarata l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione degli stessi nonché ONroparte_4 dei danni conseguenti e derivati, respinta ogni eccezione, deduzione e/o domanda ex adverso spiegata, condannare la società nella persona del proprio ONroparte_4 amministratore legale rappresentante pro tempore al pagamento nei confronti del signor
quale titolare, legale rappresentante, della , della CP_1 ONroparte_2 complessiva somma pari ad € 1.841.918, 12 ( di cui € 1.470.822, 00 per danni subiti alla produzione aziendale ed Euro 371.096, 2 per danni subiti all'immagine e alla reputazione commerciale) per le motivazioni e le ragioni così come esposte nel presente atto che qui sono da intendersi integralmente richiamate e ribadite, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria.
Voglia altresì condannare la medesima società al pagamento in ONroparte_4 favore del sig in proprio, della somma di € 57.753,00 per danni subiti alla CP_1 propria persona in conseguenza dei fatti descritti e documenti nella narrativa del presente atto, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria, nonché di tutti gli ulteriori danni di natura non patrimoniale subiti dal comparente conseguenti ai fatti indicati così come sopra esposto il tutto oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo con riserva di agire ai sensi dell'articolo 96 cpc e con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio
1.2 si era costituita per resistere. ONroparte_4
1.2.a In rito, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca, essendo competente quello della Spezia, in quanto in ciascun singolo contratto di fornitura era stata stipulata valida clausola di deroga del seguente identico tenore: “Art. 14 Foro Competente – 1.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al ONratto, sarà competente il
Foro della Spezia”.
1.2.b Nel merito, era gravemente moroso nel pagamento dei corrispettivi, CP_1 sicché la sospensione della fornitura aveva trovato giustificazione sia in base alle regole codicistiche (art. 1460 c.c.), sia della normativa di settore, sia di quella contrattuale (essendo previsto dall'art. 11 dei contratti).
Tanto è vero che nella stessa nota 7.3.2014 di EL BU, depositata dall'attrice
(suo doc. 4), era stato espressamente dichiarato, con riferimento ai quattro POD oggetto di pagina 5 di 30 lite: “Evidenziamo che, ad oggi, non ci risultano nuove richieste di switching (successione di un fornitore ad un altro sullo stesso punto di prelievo) da parte di altri esercenti operanti nell'ambito del mercato elettrico …”.
1.2.c Il processo doveva essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.c., in attesa della definizione del processo pendente dinanzi al Tribunale della avente a oggetto la pretesa Pt_3 di di pagamento dei corrispettivi dovuti (causa iniziata con ingiunzione ottenuta da CP_4
e opposizione interposta da . CP_4 CP_1
1.2.d I danni esposti non sussistevano, né erano provati.
1.2.e Sussisteva il fatto colposo del creditore, per non essersi dotato di CP_1 generatori di energia elettrica che sopperissero alle sue esigenze.
ON 1.3 Si era costituita, per la prosecuzione del giudizio, (anche solo , in CP_3 quanto , con atto di fusione stipulato per atto pubblico rogato dal Notaio CP_4 Per_4
ON il 21.11.2016 rep n. 24995, si era fusa per incorporazione in
[...]
La società aveva fatto proprie le precedenti difese e conclusioni della convenuta.
1.4 Il Tribunale, esperita solo parzialmente l'istruttoria orale richiesta, svolte c.t.u. medico-legale e altra avente a oggetto il danno aziendale, ha respinto ogni domanda, ragionando come segue.
1.4.a L'eccezione di inc0mpetenza per territorio era infondata, perché, a tacere della eccezione di di non avere sottoscritto le clausole derogatorie ai sensi degli artt. 1341 e CP_1
1342 c.c., il Foro della non era previsto come esclusivo ai sensi dell'art. 29 co. 2^ c.p.c.- Pt_3
Concorrevano dunque i fori alternativi dell'art. 20 c.p.c., che individuavano in un CP_1 foro senz'altro competente.
1.4.b si era comportata in modo illegittimo, perché, dinanzi al recesso di CP_4 CP_1
(il quale non era onerato di indicare il nuovo fornitore), avrebbe dovuto darvi seguito, in particolare rendendo contendibili i POD e permettendo così, secondo la normativa di settore, il passaggio al servizio di salvaguardia.
La questione della morosità, a sua volta, era del tutto distinta e indipendente: «[…] non Parte si comprende su quale base, in caso di interruzione della fornitura per morosità, i , a fronte di una comunicazione di recesso, non dovrebbero essere liberati. In questione sono infatti, manifestamente, due profili diversi fra loro e reciprocamente autonomi: da un lato la
pagina 6 di 30 morosità, che legittima l'interruzione della fornitura;
dall'altro il recesso, che, impregiudicato il credito per le forniture non pagate, impone al venditore di mettere a disposizione i POD (ciò che a maggior ragione vale laddove, come nella fattispecie, il recesso medesimo sia anteriore all'interruzione). Non esiste, detto in altri termini, alcun diritto di ritenzione dei POD in capo al venditore che vanti un credito per le passate forniture. Né, per altro verso, risulta pertinente il riferimento di al proprio non obbligo di attivare il CP_4 servizio di salvaguardia. L'attivazione di quest'ultimo non dipende infatti in alcun modo dal precedente venditore, ma, come detto, avviene automaticamente in conseguenza della mancata scelta di un venditore. […]».
1.4.c Il danno, tuttavia, non era riconoscibile, per come richiesto, perché esso, ai sensi dell'art. 1227 co. 2^ c.c., avrebbe potuto essere per intero evitato da utilizzando CP_1 generatori di emergenza, se del caso da acquistare o noleggiare;
ogni costo dei quali sarebbe stato sì un danno risarcibile, qui però non liquidabile per difetto di sufficienti elementi in merito.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche CP_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito CP_3 anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza.
L'appello è articolato nel modo seguente.
dopo una sintesi - abbastanza estesa, invero - dei temi di causa e del giudizio di CP_1 primo grado, ha affrontato il merito, non senza premettere, secondo un modulo espositivo scarsamente concentrato, che «[…] come si evince dalla mera lettura della stessa, il
Tribunale di Lucca ha riconosciuto in toto le ragioni dell'attore in merito alla illegittimità della condotta di , sicché la comparente si astiene in questa sede dal riportare CP_4 integralmente le difese svolte in primo grado sotto tale profilo, rappresentando unicamente come tali motivazioni siano pienamente in linea con le argomentazioni in fatto e in diritto svolte da ultimo nella memoria conclusiva dell'attore del 22.5.2020, alle quali integralmente si rinvia per economia di lettura del presente elaborato, riservandosi di svolgere più approfondite considerazioni in replica ad una eventuale impugnazione incidentale promossa da . […]» (appello, pag. 14); e non senza dolersi che il giudice «[…] ha CP_4 trattato la comparente, una azienda di grandi dimensioni che opera a livello internazionale, alla stregua di una micro impresa, in relazione alla quale, forse, la motivazione resa sarebbe pagina 7 di 30 potuta in qualche modo risultare comprensibile […]» (ivi, pag. 17).
Le critiche del investono il rigetto della domanda e denunciano la violazione (o CP_1 falsa applicazione) dell'art. 1227 co. 2^ c.c., la omessa (o apparente) motivazione e la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 co. 2^ e 116 c.p.c. (appello, pag. 16).
L'appellante ha osservato che ciascuno dei quattro stabilimenti era fornito da un apposito POD, a dimostrazione che il livello di energia elettrica necessaria per la produzione era estremamente elevata, come si desumeva, del resto, dalla stessa grandezza dell'impresa esercitata.
Sicché, il primo giudice avrebbe dovuto – al contrario di quanto ha fatto - tener conto del tempo necessario per far giungere in loco i generatori aggiuntivi, di quello per installarli e portarli a regime;
così come avrebbe dovuto considerare che il tempo del distacco energetico è stato complessivamente superiore a un mese.
Peraltro, la società convenuta non aveva neppure contestato l'inidoneità di tutte le complesse attività poste in essere da secondo diligenza e buona fede, per sopperire CP_1 alla mancanza di energia;
attività che erano state allegate nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^
c.p.c. e che non erano state contestate (e che, comunque, erano state dimostrate), senza che il giudice ne tenesse conto.
Indi, l'appello prosegue ripercorrendo nuovamente gli elementi della fattispecie e soffermandosi sul danno e sulla sua prova.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, previo accoglimento delle istanze istruttorie non sfogate, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_3 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e ha, a sua volta, proposto appello incidentale per i seguenti motivi:
ON 3.1 In primo luogo, a chiesto nuovamente la sospensione del processo ex art. 295
c.p.c.-
3.2 Il secondo mezzo ripropone la eccezione di incompetenza territoriale.
pagina 8 di 30 3.3 Il terzo motivo contesta l'affermata illegittimità del comportamento di e mira CP_4
a sostenere che esso fu legittimo, in ragione del fatto che era moroso, non aveva CP_1 inviato un recesso conforme a legge (perché non aveva indicato il nuovo fornitore) e che non aveva effettuato il cambio di fornitore.
Ha concluso come in epigrafe.
4. Con ordinanza dell'8.10.2021, la Corte ha disposto mediazione delegata, che è stata svolta con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale è infondato e quello incidentale parzialmente fondato, così che la decisione di primo grado va confermata sia per le ragioni esposte nella sentenza di primo grado, come rafforzate dalla motivazione che segue, sia per le ulteriori ragioni dedotte col ONr secondo motivo dell'impugnazione di
5. La istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.c., oggetto del primo motivo dell'appello incidentale, è assorbita dalla circostanza che il processo asseritamente ON pregiudicante è stato definito in via definitiva, tanto che non ha insistito sul motivo, da considerarsi dunque ormai inammissibile perché abbandonato e, comunque, non più sorretto da interesse.
È opportuno, peraltro, dare brevemente conto dell'oggetto e dell'andamento di quel processo, sia perché il tema della morosità di ivi trattato è questione dedotta anche CP_1
ON qui (infra, § 7.2.b); sia perché ntende avvalersi di quel giudicato in punto di eccezione di incompetenza per territorio (infra, § 6).
5.1 aveva ottenuto decreto ingiuntivo (emesso il 5.5.2015 e notificato il 20.5.2015) CP_4 nei confronti di per il pagamento di € 207.340,59, a titolo di corrispettivi inevasi CP_1
pagina 9 di 30 delle forniture di energia elettrica presso i suoi stabilimenti, ivi compresi quelli che interessano anche questo processo.
5.2 Il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 203/2019 pubblicata il 5.4.2019, ha definito il giudizio d'opposizione introdotto da confermando l'ingiunzione. CP_1
Per quanto interessi, il Tribunale, dopo avere rigettato eccezione di incompetenza per territorio di (il quale aveva eccepito l'invalidità ex artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole CP_1 sul Foro della ), ha disatteso anche le ragioni di merito del debitore opponente, il quale Pt_3 aveva depositato un accordo di rateizzazione stipulato il 22.10.2012 tra e CP_4 CP_1 facendolo valere quale transazione. Secondo il giudice, tuttavia, tale atto non era qualificabile come transazione e, comunque, era irrilevante.
5.3 La Corte d'Appello di Genova, adita da ha, con sentenza n. 1227/2021 CP_1
ON pubblicata il 22.12.2021 e prodotta da l 31.3.2022, parzialmente riformato la decisione di primo grado.
La Corte, in particolare, disattesa ogni altra censura, ha, per quanto interessi in questa sede:
5.3.a qualificato l'accordo del 22.10.2012 come transazione, nei seguenti termini: sono chiare e pacifiche concessioni che le parti si sono reciprocamente fatte.
[...] ha rinunciato ad un credito certamente superiore (cfr. fattura n.20318022, ove CP_4 sono indicati i pagamenti insoluti del periodo precedente all'accordo, pari ad oltre €
100.000,00) a quella data e portato dalle fatture già emesse nei confronti dell'azienda agricola, accettando per gli “ulteriori consumi, nonché le ulteriori somme ad oggi dovute”
l'importo di € 45.981,35, da pagarsi in tre rate (€ 15.245,00 entro il 31.10.2012; € 15.245,00 entro il 30.11.2012 ed € 15.941,35 entro il 31.12.2012), mentre la ditta individuale, a sua volta, si è impegnata al pagamento entro un termine di poco superiore a due mesi, ottenendo una riduzione della pregressa morosità per la meta del debito e con riserva di conseguire eventualmente un'ulteriore riduzione, nonché evitando la sospensione della fornitura.
5.3.b e ne ha ritenuto la rilevanza, nei seguenti termini:
E' indubbio che trattandosi di un rapporto continuato nel tempo parti comporta che, alla data della con l'emissione mensile di numerose fatture (minimo due al mese) l'accordo intercorso tra le sottoscrizione della scrittura e cioè del 22 ottobre 2012, il credito residuo pagina 10 di 30 fino a quel momento di fosse certo e determinato in € 45.981,35, visto che l'importo CP_3 riguardava tutti i punti pod misurazione da parte di EN) e tutte le ulteriori somme fino ad allora maturate, a prescindere dalle fatture già emesse (punto c)), con il solo obbligo dell'azienda agricola di “pagare le fatture relative ai consumi medio termine accertati” (punto
h)), evitando così la sospensione della fornitura (punto i)).
In sostanza, tenuto conto che non sono stati oggetto di contestazione i versamenti effettuati dall'appellante dalla data della scrittura in avanti, e cioè l'importo complessivo di
€ 253.150,35, e che da tali somme va detratto l'importo di € 45.981 135, come concordato in scrittura, per la morosità pregressa al 22 ottobre 2012, è corretto affermare che CP_2
ha versato in acconto delle successive forniture/fatture il complessivo
[...] importo di € 207.169,00.
ON
5.3.c Il credito di è stato dunque rideterminato, riducendo l'importo ingiunto, in complessivi € 123.715,96.
5.4 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34233/2023 pubblicata il 6.12.2023 ON (prodotta da l 2.7.2024), ha confermato, tranne che per le spese, la decisione d'appello.
6. Segue, in ordine logico, il secondo motivo dell'appello incidentale, poiché con ON esso è reiterata da parte di l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Lucca, fondata sull'art. 14 dei contratti di somministrazione (supra, § 1.2.a), in favore di quello della . Pt_3
Il mezzo, se non inammissibile, è manifestamente infondato.
Al Tribunale, che – lasciando impregiudicata la questione della validità della clausola
(sentenza, pag. 2: «[…] A prescindere da ogni ulteriore questione (l'attore ha replicato che la clausola non era stata specificamente approvata), […]») – ha osservato che non era pattuita l'esclusività del Foro della , così che, in base alle regole alternative dell'art. 20 c.p.c., era Pt_3 ben radicata la competenza di l'appellante incidentale si limita a opporre, in sostanza, CP_1 che il giudicato scaturito nel processo introdotto dinanzi al Tribunale della Spezia, in quanto ha rigettato la analoga eccezione di incompetenza per territorio formulata da (senza CP_1 gravame sul punto), che aveva denunciato la invalidità delle clausole, copre il tema qui controverso e attribuisce la competenza anche di questa lite al Tribunale ligure.
pagina 11 di 30 Si potrebbe, dunque, predicare l'inammissibilità del motivo, perché esso non attinge la ratio della decisione, ossia la questione della (non) esclusività del foro pattizio, nella sostanza ON non trattata da
Poiché, peraltro, il motivo fa leva sul giudicato e, dunque, su una questione che potrebbe prevalere per sua autonoma forza sulla motivazione del Tribunale, lo si esamina nel merito, per rilevarne, però la manifesta infondatezza.
Il Tribunale della Spezia, infatti, si è ritenuto competente sulla base delle clausole negoziali pattizie, che, disattendendo gli argomenti di che ne predicava l'invalidità CP_1 per non averle validamente sottoscritte, dovevano considerarsi valide ed efficaci.
ON La questione che sta alla base della odierna eccezione di al contrario, è diversa: essa attiene alla idoneità delle clausole a rendere il Tribunale della Spezia non semplicemente competente, ma competente in via esclusiva, avuto riguardo all'art. 29 co. 2^ c.p.c. (L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.).
Tale questione, come ovvio, non solo non è stata affrontata nel giudizio dinanzi al
Tribunale della Spezia e, dunque, non formava parte del dedotto di quel processo;
ma neppure costituiva elemento logico giuridico indispensabile per risolvere l'eccezione di incompetenza per come ivi formulata, così che neppure costituiva, rispetto alla res ivi giudicata, il c.d. deducibile.
Sicché, il giudicato rinveniente dal processo asseritamente pregiudicante è limitato alla validità delle clausole, nel senso che, in effetti, su quello specifico tema la sentenza del
Tribunale della Spezia fa stato, così che inutilmente persiste con l'affermare invalide CP_1 le clausole (sua comparsa conclusionale, pagg. 37-38).
Ma la mancanza, nelle clausole, di qualsiasi patto sulla esclusività del foro ligure non è in alcun modo, diretto o indiretto, imposto dall'altra sentenza, che, anzi, totalmente ne prescinde.
Le clausole, a loro volta, hanno un tenore, già trascritto (supra, § 1.2.a), del tutto cristallino nel rendere il foro della competente per qualsiasi controversia inerente i Pt_3 contratti;
senza però alcuna esclusività, nei termini stabiliti dall'art. 29 co. 2^ c.p.c.-
pagina 12 di 30 Ne segue che, condivise in pieno le argomentazioni del primo giudice sulla applicazione ON dei criteri alternativi dell'art. 20 c.p.c. (argomentazioni non specificamente contestate da , va confermata la competenza per territorio del Tribunale di Lucca.
7. Si può adesso passare al merito della controversia.
Si procede a esame congiunto, perché le questioni sollevate sono fra sé strettamente e intimamente collegate, sia dell'appello principale, nel suo unico articolato motivo, sia del terzo motivo dell'appello incidentale.
7.1 Occorre innanzitutto dare atto che il Tribunale di Lucca, prima di esaminare la questione del danno risarcibile (escludendo quello richiesto ai sensi dell'art. 1227 co. 2^ c.c.), non ha eseguito una disamina analitica di tutti gli elementi tipici (inadempimento, nesso causale, danno) che, a suo avviso, fondavano la responsabilità di , essendosi limitato a CP_4 sostenere che il suo comportamento era stato illegittimo laddove non aveva liberato i POD alla scadenza del contratto, scadenza che si era determinata al 1.3.2014 per effetto del recesso comunicato da che, al contrario di quanto sostenuto da era validamente CP_1 CP_7 esercitato anche senza indicazione del nuovo fornitore;
questione in alcun modo interessata dal tema della morosità di né dal tema della mancata indicazione di un nuovo CP_1 fornitore, dovendo comunque fruire del servizio di salvaguardia. CP_1
ON La responsabilità di (l'an debeatur) non è coperta da giudicato, perché ha CP_4 proposto sul punto l'appello incidentale;
del pari impregiudicato è ancora il tema del danno risarcibile ex art. 1227 co. 2^ c.c., che è oggetto del gravame principale;
a fortiori priva di accertamento stabile, infine, è la misura dell'eventuale ristoro dovuto, tema assorbito in prime cure.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la responsabilità contrattuale di debba essere, CP_4 nei limiti in cui è stata prospettata, ossia della violazione dell'obbligo di liberare i POD alla scadenza, affermata, così precisando la sentenza del Tribunale;
ma che non abbia CP_1 diritto al risarcimento che ha chiesto sia per la ragione esposta dal Tribunale, sia perché, in aggiunta, la mancata stipulazione di un nuovo contratto con un nuovo fornitore del libero ON mercato, che ha qui sotto più profili riproposto per contraddire l'accertamento sulla illegittimità del comportamento di , integra, se rettamente qualificato, un ulteriore e CP_4 autonomo fatto idoneo all'applicazione dell'art. 1227 co. 2^ c.c.-
pagina 13 di 30 Gli argomenti che sostengono la presente tesi saranno esposti in dettaglio nel prosieguo, essendo qui necessario solo premettere che nell'opera di giusta qualificazione delle difese ed eccezioni delle parti, la Corte non è limitata da alcun giudicato interno formatosi sul punto, dal momento che, come si è premesso, nulla del merito (an e quantum debeatur) è oggetto di giudicato interno, dal momento che nessuna parte di sentenza ex art. 329 c.p.c. (identificata dalla sequenza fatto, norma, conseguenza giudica: cfr Cass. sez. 6^ civ. ord.
8.10.2018 n.
24783; conf.: Cass. sez. 2^ ord. 17.4.2019 n. 10760 rv 653408-01) è restata priva di gravame.
In particolare, la circostanza che abbia, fra l'altro, resistito alla domanda di CP_7 deducendo la mancata indicazione del nuovo fornitore e la mancata stipulazione di CP_1 un nuovo contratto con un nuovo fornitore quale ragione idonea a escludere la illegittimità del suo comportamento e il fatto che il primo giudice, acriticamente (e, dunque, senza procedere a una sua esplicita qualificazione), abbia valutato tale eccezione per come proposta, anziché quale ulteriore profilo rilevante ex art. 1227 co. 2^ c.c., non impediscono ora una diversa qualificazione delle difese, perché il tema della illegittimità della condotta di è CP_4 restata priva, anche nella sentenza, di una esatta categorizzazione (se, cioè, incidente sulla esistenza dell'inadempimento, se sul nesso causale o sul danno risarcibile, essendo mancata una analisi degli elementi tipici della fattispecie e una espressa qualificazione delle eccezioni), così che, in definitiva, la decisione negativa di merito è da considerarsi indipendente dalla qualificazione stessa e determinata da nient'altro se non dall'accertamento che quei temi non escludevano la illegittimità delle condotte di , illegittimità contestata con l'appello CP_4 incidentale.
Quel che conta, come ovvio e tanto più in quanto l'eccezione ex art. 1227 co. 2^ c.c. è in mera disponibilità di parte, è che abbia sin dalla tempestiva costituzione di primo CP_7 grado inteso avvalersi del fatto che sostanzia l'eccezione per resistere alla domanda;
e che abbia persistito a farlo con una impugnazione incidentale;
spettando invece al giudice - anche d'appello, in difetto di un giudicato interno sulla qualificazione – dare la giusta veste a quel fatto, se cioè trattarlo a sé ovvero quale ulteriore ragione a sostegno della eccezione ex art. 1227 co. 2^ c.c.; operazione che, consistendo in una mera qualificazione di fatti e difese ampiamente discusse, neppure implica l'applicazione dell'art. 101 co. 2^ c.p.c.-
7.2 Merita anche brevemente soffermarsi - onde evitare confusioni, che spesso le difese, ON principalmente, ma non esclusivamente, quella di hanno tentato di indurre – sulla posizione delle parti in relazione alla disciplina di settore per quanto concerne i due temi pagina 14 di 30 rilevanti, ossia quello del recesso del cliente finale di un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato sul libero mercato e quello del sistema di salvaguardia;
in particolare, sull'Allegato A alla deliberazione del 25.6.2007 n. 144/07 dell'ARG (di seguito anche solo delibera 144/2007) e sul Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n.
73/07 (di seguito anche solo Testo integrato).
ON I due testi sono stati depositati anche da el testo ratione temporis applicabile.
7.2.a Quella di è, per dato incontestato, una impresa di grandi dimensioni, tale CP_1 da rendere applicabile nei suoi confronti, ove non stipuli contratti sul mercato libero, il sistema di salvaguardia (artt. 4 e 28 e segg. Testo integrato).
Il servizio di salvaguardia (come l'analogo servizio di maggior tutela, riservato a tipologie di soggetti diversi da ha la funzione di non lasciare privo di fornitura di CP_1 energia chi al momento della liberalizzazione del mercato ovvero in seguito si trovi privo di un fornitore/venditore del libero mercato, nei termini stabiliti dall'art.
4.3 del Testo integrato:
Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:
a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma
8.2;
b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 28.2
e a darne tempestiva comunicazione, attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, rispettivamente all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia.
7.2.b Il cliente finale che abbia stipulato un contratto sul libero mercato ha sempre il diritto di recedere, purché lo faccia per scritto: sia nel caso in cui il recesso preluda al cambio di fornitore/venditore, sia nel caso in cui coincida con la dismissione definitiva della fornitura.
Rilevano, a questi fini, gli artt.
5.2bis e 5.3 della deliberazione n. 144/2007. pagina 15 di 30 La prima disposizione, che riguarda specificatamente i clienti soggettivamente equiparabili a stabilisce: CP_1
5.2bis Qualora il cliente finale non domestico di cui ai commi 3.1 o 4.2 titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si può avvalere del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Nel caso in cui il cliente finale non si avvalga del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore, la comunicazione di recesso dovrà specificare che lo stesso viene esercitato per cambio esercente.
La seconda disposizione, indistintamente relativa a qualsiasi cliente finale, prevede:
5.3 Qualora il cliente finale titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra direttamente il recesso al proprio fornitore.
ON 7.3 Può allora innanzitutto essere confutata una serie di argomenti che a esposto in sede di appello incidentale.
7.3.a Non è vero, prima di tutto, che il recesso di sarebbe inefficace perché CP_1 privo di indicazione del nuovo fornitore di energia elettrica, destinato a subentrare ad CA.
Infatti, l'art.
5.2bis della deliberazione n. 144/2007 prescrive, al primo periodo, che il cliente può avvalersi della facoltà di delegare il nuovo fornitore per la comunicazione del recesso e che, altrimenti, “Nel caso in cui il cliente finale non si avvalga del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore, la comunicazione di recesso dovrà specificare che lo stesso viene esercitato per cambio esercente.” (secondo periodo); nessun obbligo o onere esiste di indicazione del nuovo fornitore, essendo sufficiente, ai fini dell'efficacia del recesso, la indicazione che essa avviene (non per la cessazione totale del servizio, ma) per cambio esercente.
Nel caso di specie, nel comunicare il recesso (suo doc. 3), specificò che il CP_1 recesso era esercitato “per cambio fornitore” e tanto è sufficiente al rispetto delle forme dell'art.
5.2bis citato.
7.3.b Neppure è vero che possa avere qui un qualche ruolo la morosità di CP_1
7.3.b.i è stato senz'altro – e anche per i POD che qui interessano – un cliente CP_1 moroso, come si ricava dall'accertamento irrevocabile rinveniente dal giudizio presso il
Tribunale della Spezia e la Corte d'Appello di Genova (supra, § 5). pagina 16 di 30 È vero che in quella sede si è ritenuto che fosse intervenuta una transazione fra le parti;
ma essa, nell'accertamento giudiziale, lungi dal lasciare incerta l'esistenza di una morosità,
l'ha per espresso affermata, dichiarandola esistente già nel 2012 nella misura di circa 45mila euro;
aumentata in seguito e nonostante la transazione, sino a € 123.715,96 al momento della ingiunzione, emessa il 5.5.2015 e notificata il 20.5.2015 (per i dettagli, supra, §§ 5.3.a e 5.3b).
7.3.b.ii Tuttavia, la morosità di legittimava , in via di autotutela, a CP_1 CP_4 sospendere la fornitura (ex artt. 1460 e 1565 c.c., nonché ex art. 11 contratti), come essa ha fatto dal 27.2.2014; beninteso, però, sin quando il contratto fosse stato in essere, sicché solo sino al 1.3.2014, data di decorrenza dell'effetto risolutorio del recesso.
Dopo di allora, venuta meno la fornitura (ed essendo a quel punto la sua sospensione neppure astrattamente pensabile), aveva un diverso obbligo, che era quello di liberare i CP_4
POD oggetto del contratto;
ferma, ovviamente la autonoma facoltà di agire per il pagamento.
Nessuna norma o regola stabilisce il contrario o istituisce un qualche collegamento fra morosità del cliente e obbligo del vecchio fornitore di liberare i POD.
L'esigenza di garantire i fornitori da clienti che, approfittandosi del sistema del recesso, diano luogo a quello che taluno ha definito un indebito turismo energetico, ossia la prassi (di mala fede) di alcuni clienti di eludere le conseguenze della propria morosità semplicemente stipulando nuovi contratti, non era, al momento dei fatti, attuata nei confronti dei clienti della tipologia del (ossia destinati, in difetto di contratto, al servizio di salvaguardia), ma CP_1 solo per gli altri utenti (ai quali l'accesso al servizio di maggior tutela era inibito se morosi: art. 7 deliberazione n. 144/2007). Ed è pur vero che la delibera ARG/elt 191/09 («Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali») aveva istituito un sistema indennitario (c.d. CMOR), che, fra l'altro, prevedeva anche la possibilità di una sospensione della somministrazione da parte del nuovo fornitore in dipendenza di morosità relativa al contratto cessato col vecchio fornitore, ma tale sistema non risulta recepito nei contratti de quibus e, comunque, non è stato in alcun modo oggetto di dibattito processuale, sicché il tema non può rilevare. Sicché, persino nell'ipotesi in cui si sostenesse che stava agendo in mala fede, non per questo si CP_1 potrebbe giustificare la mancata liberazione dei POD da parte di CA dopo il 28.2.2014.
7.4 Ne discende che è responsabile (non già della sospensione della fornitura, che CP_4 fu legittima, ma che non è posta a base della domanda;
e che, del resto, è stata limitata a pagina 17 di 30 pochissimi giorni e come tale improduttiva di qualsiasi reale danno), ma della violazione della distinta e autonoma obbligazione che su di lei incombeva di liberare, a far data dal 1.3.2014
(ossia dalla cessazione del contratto), i POD in questione, affinché essi fossero messi a disposizione del nuovo fornitore.
È il caso di precisare che che era un cliente che a suo tempo aveva optato per il CP_1 mercato libero, non aveva nei confronti di il diritto a essere, per così dire, trasferito o CP_4 immesso al servizio di salvaguardia, bensì il diritto alla liberazione dei POD in funzione del subentro di un nuovo fornitore.
Il citato art.
4.3 del Testo integrato, infatti, è del tutto chiaro nel configurare, per i clienti provenienti dal libero mercato, l'accesso al servizio di salvaguardia (come anche a quello di maggior tutela) non già come un diritto la cui soddisfazione corrisponda a un obbligo del vecchio fornitore;
ma, più semplicemente, come un effetto automatico di legge (e non di contratto) in caso di mancanza di un contratto con un venditore del libero mercato, ossia come un meccanismo di tutela inteso a scongiurare sempre e comunque una situazione di carenza di approvvigionamento energetico.
La liberazione dei POD era, cioè, imposta ad quale obbligo nei confronti del cliente CP_4 finale di accedere a nuovi venditori di energia del libero mercato;
non anche quale obbligo di permettergli l'accesso al servizio di salvaguardia, che era invece una misura di sicurezza prevista dal sistema.
La distinzione potrebbe apparire del tutto irrilevante, poiché la conseguenza dell'agire di
è stata comunque, nella prospettazione dell'attore, la perdita della fornitura di energia CP_4 da parte di CP_1
Ritiene però il collegio opportuna, anche in relazione a quanto seguirà, la precisazione:
ha violato in via diretta il diritto di a far subentrare il nuovo fornitore (ma, CP_4 CP_1 poiché non ha stipulato alcun nuovo contratto, questa ipotesi è priva di rilievo in CP_1 causa); e solo in via mediata ha determinato la impossibilità di di accedere al servizio CP_1 di salvaguardia.
7.5 Va, a questo punto, confermata la decisione del Tribunale di applicare l'art. 1227 co.
2^ c.c. in relazione al mancato utilizzo di generatori supplementari.
7.5.a obietta, in sintesi: CP_1
pagina 18 di 30
7.5.a.i di avere dedotto sin dalla 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. quali misure d'emergenza aveva posto in essere e che tali fatti, non contestati e comunque provati (fermo ON restando che l'onere della prova dell'eccezione era di , dimostravano ampiamente che qualsiasi condotta esigibile ex art. 1227 c.c. era stata posta in essere;
7.5.a.ii che, comunque, il Tribunale non aveva tenuto conto che altri generatori furono in effetti usati, e che l'utilizzo di ulteriori generatori ancora, in considerazione della mole delle strutture, avrebbe necessitato tempi significativi di trasporto e messa in uso.
7.5.b Non si può concordare.
7.5.b.i Nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. ha dedotto di avere: CP_1
(-) ridislocato le piante in altri stabilimenti (pag. 24: «[…] La produzione presente nei 4 stabilimenti disalimentati veniva spostata, nei giorni immediatamente successivi al
27.02.2014, in altri stabilimenti della comparente non disalimentati ed in tutti gli spazi aziendali disponibili. […]»);
(-) utilizzato minitunnel, ossia rivestimenti in tessuto non tessuto che hanno limitato il danno;
(-) spostato piante in altre serre;
(-) effettuato anche spostamenti in campo aperto, ove possibile;
(-) spostato 150.000 ortensie (necessitanti di temperatura controllata), mediante camion frigoriferi, presso l'azienda (con la quale c'era collaborazione) per 10.000 di CP_8 esse, le altre in campo aperto, dove alla fine o erano marcite o s'erano irrimediabilmente sciupate
Si tratta senz'altro di attività utili, ma che non toccano il punto centrale della decisione del Tribunale, il quale ha posto l'accento su ciò che aveva eccepito nella sua comparsa di CP_4 costituzione, ossia che «[…] ben avrebbe potuto dotarsi di generatori di energia CP_1 elettrica per tutte le serre in sua disponibilità, evitando, in tal modo, il perimento di piante e fiori […]» (ivi, pag. 18); e, ha aggiunto il Tribunale, i costi tutti relativi sarebbero a quel punto senz'altro stati posti a carico di , che li aveva resi necessari. CP_4
La decisiva differenza che passa fra un intervento, oggetto dell'eccezione, che risolve il problema alla radice, ripristinando l'energia elettrica in loco, e quelli, posti in essere da che si sono limitati, pur lodevolmente, a misure parziali a valle, è francamente CP_1
pagina 19 di 30 autoevidente e, dunque, non è possibile, come pure pretende l'appellante principale, rigettare l'eccezione di solo sulla base dell'argomento – che dovrebbe essere assorbente, ma che, CP_4 per quanto appena notato, assorbente non è – che le misure poste in essere costituivano di per sé sole tutto quanto esigibile dal creditore.
7.5.b.ii L'appellante sostiene poi di avere anche fornito prova documentale e orale «[…] sia che generatori di energia elettrica erano già presenti in azienda sia che gruppi elettrogeni furono effettivamente noleggiati dalla (doc. 30, all. 10), ONroparte_2 come è stato anche confermato da tutti i testimoni [supra, sub III), 7.]. […]» (appello, pag.
30); condotta che, valutata ex post, aveva salvato «[…] quasi il 70% del valore della produzione coltivata nelle serre interessate dal distacco energetico […]» (ivi, pag. 31), contribuendo a evitare un danno di almeno due milioni e mezzo (ivi, pag. 24).
L'allegato 10 del documento n. 30 contiene le seguenti fatture:
(-) la n. 13 del 31.3.2014 emessa da per ONroparte_9
“noleggio di generatore dal 28.2.2014 al 7.3.2014 più tre giorni” per € 1.073,00 compresa iva;
(-) la n. 306 del 22.4.2014 emessa da Toscomeccanica srl per noleggio generatore
ME LC da 50 kW dal 31/3/2014 al 4/4/2014 per € 317,00 iva compresa;
(-) la n. 224 del 31.3.2014 emessa da Toscomeccanica srl per noleggio stesso generatore dal 14/3/2014 al 31/3/2014 per € 854,00 oltre iva;
(-) la n. 141 del 31.3.2014 emessa da per sostituzione dell'alternatore di gruppo CP_10 elettrogeni per una spesa di € 4.210,00;
(-) la n. 14100 del 28.3.2014 emessa da GEI Energia srl per un interruttore magnetotermico per € 1.714,00 iva compresa;
(-) la n. 93 del 28.2.2014 emessa da er montaggio di un pulsante di emergenza CP_10 per una spesa di € 238,73 iva compresa;
(-) la n. 22 del 31.3.2014 emessa da per un alternatore Iveco-Laverda- Parte_5
Aifo per € 229,86 iva compresa;
(-) la n. 23 del 31.3.2014 emessa da per un alternatore Bosh per € Parte_5
580,00 iva compresa.
In realtà, questo compendio di prova attesta che l'utilizzo di generatori ausiliarî era ben possibile e che avendone noleggiati solo due (da ONroparte_9
pagina 20 di 30 snc e da Toscomeccanica srl) e per un periodo inferiore a quello di mancata erogazione (dal
28.2.2014 al 7.3.2014 e dal 14.3.2014 al 4.4.2014) è stato possibile evitare un danno valutabile in milioni, affrontando costi, compresi quelli per i pezzi di ricambio e simili, di importo incomparabilmente inferiore rispetto al beneficio ottenuto.
È legittimo presumere, dai fatti documentati, che il mercato avrebbe permesso di disporre a costi bassi di ulteriori generatori, sì da colmare il fabbisogno.
Nella perizia di parte dell'Arch. (doc. 30 , alla Persona_5 CP_1 quale le fatture sono state allegate, non è indicata alcuna ragione ostativa all'utilizzo di più generatori.
Anzi, il perito dà atto che i generatori di emergenza già presenti in azienda, di per sé destinati a funzionare solo per brevi periodi, erano stati immediatamente usati a pieno regime
(con maggior usura e necessità dei modesti costi di ricambio documentati dalle fatture già esaminate): «[…] I gruppi elettrogeni degli apprestamenti non sono in grado di assicurare la completa copertura del fabbisogno di energia elettrica ed assicurano l'alimentazione dei servizi minimi indispensabili in caso di emergenza quando dovesse occasionalmente mancare, per brevi periodi, la fornitura dalla rete elettrica urbana. Questo ha determinato
l'immediata messa in atto di interventi d'emergenza volti a minimizzare le conseguenze dell'interruzione di energia elettrica. In questa ottica, al fine di assicurare l'assoluta disponibilità di combustibile gasolio ai gruppi elettrogeni, l'azienda ha posizionato n.4 cisterne a ridosso degli stessi per garantire la disponibilità di combustibile in gran quantità così da assicurare l'impiego continuativo dei gruppi elettrogeni. […]» (perizia, pag. 6).
Sicché, esisteva già una dotazione emergenziale di base che, messa in opera continuativamente (con l'unica conseguenza di una maggiore usura di scarso impatto economico), garantiva i servizi minimi, il che avvalora l'ipotesi che una adeguata integrazione con generatori esterni sarebbe stata possibile e esaustiva.
Il perito indica in apposita tabella (intercalata a pagina 7 del suo elaborato) la potenza massima dei gruppi elettrogeni presenti e la potenza massima richiesta dalle apparecchiature.
Ne risultano differenze colmabili con gruppi aggiuntivi: per la serra Barbantine, ove si registra il deficit maggiore, il generatore presente garantiva 200 kW su 270 necessari. Se si tiene conto che il solo generatore noleggiato da Toscomeccanica srl era da 50 kW è agevole concludere che, con pochi altri generatori, il danno sarebbe stato evitato.
pagina 21 di 30 In definitiva, ciò che in realtà si trae dalla perizia di parte e dalle fatture allegate è che che già disponeva di generatori di emergenza, avrebbe potuto disporne, CP_1 noleggiandoli, in misura maggiore di quanto ha fatto e tale da sopperire al fabbisogno.
È infine anche evidente (in particolare dalla fattura di ONroparte_9
che aveva posto mano all'intervento sin dal 28.2.2014, ossia in una
[...] CP_1 data in cui la mancanza di energia elettrica dipendeva dalla sua morosità (la sospensione era del 27.2.2014), il che rimarca che la sua impresa fosse, pur se per un'altra ragione, già predisposta ad affrontare il problema energetico.
7.5.b.iii L'appellante prosegue sostenendo che aveva formulato una eccezione (ex CP_4 art. 1227 co. 2^ c.c.) generica, perché non aveva indicato quanti e quali generatori supplementari sarebbero occorsi;
e, in ogni caso, infondata, perché spettava all'eccipiente dimostrare che l'intervento era tecnicamente possibile;
laddove il Tribunale, sbagliando, aveva in sostanza fatto indebito ricorso al fatto notorio.
Su quest'ultimo aspetto, l'appellante deduce che il primo giudice, per reputare possibile l'intervento dei generatori aggiuntivi, si è basato sul fatto notorio, che qui non può avere diritto di cittadinanza: «[…] di recente Cass., 21 febbraio 2020, n. 4661, la quale ha chiarito che «Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, mentre restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio»; nello stesso senso: Cass., 20 settembre
2019, n. 23546) come quello indispensabile per valutare l'esistenza di generatori idonei ad eguagliare la potenza erogata dall'impresa di fornitura dell'energia elettrica, la loro effettiva reperibilità sul mercato senza eccessivo sacrificio o rischio, nonché la loro idoneità
a limitare le conseguenze del protrarsi della mancanza di energia elettrica. Elementi, questi ultimi, tutti prettamente tecnici e quindi non qualificabili come fatti notori, sui quali il giudice non poteva certo esprimersi in assenza di valutazioni, ovviamente anch'esse tecniche, rimaste del tutto estranee al Giudizio in quanto non allegate dalla parte appellata che si è limitata a dedurre eccezioni svolte solo genericamente. […]» (appello, pag. 32).
pagina 22 di 30 E aggiunge che, prima ancora, l'eccezione avversaria è da considerarsi generica, in quanto in sostanza limitata alla deduzione che avrebbe dovuto “dotarsi di generatori CP_1 di energia elettrica per tutte le serre in sua disponibilità”.
7.5.b.iii.1 L'allegazione non è generica, perché indica in modo preciso quale attività – fra quelle di ordinaria diligenza ex art. 1227 co. 2^ c.c. - si imputa al danneggiato di non avere posto in essere, ossia quella di alimentare tutti i quattro stabilimenti con generatori ausiliari.
La circostanza che non si sia tenuto conto, nel formulare l'eccezione, dell'esatto fabbisogno degli stabilimenti, può determinare, a valle, la mancanza di prova dell'eccezione
(sotto il profilo della possibilità o della esigibilità della condotta), non anche, a monte, la genericità della allegazione, che è sufficientemente determinata purché consenta la difesa della controparte, difesa qui ampiamente permessa, come lo stesso motivo di appello rivela.
Altrimenti, il concetto di specificità della eccezione verrebbe eccessivamente esteso sino a limiti del tutto irragionevoli. ha opposto che si potevano utilizzare generatori esterni, CP_4 che avrebbero sopperito alle esigenze energetiche e tanto basta a indicare l'attività omessa e a permettere alla controparte una difesa di merito;
l'eventuale impossibilità tecnica dell'intervento attiene invece alla prova.
7.5.b.iii.2 Il Tribunale, quantunque la sua motivazione sia senz'altro carente sul punto, non ha fatto ricorso al fatto notorio, né ha disatteso la regola che pone l'onere probatorio dell'eccezione a carico di chi la solleva, ma, più semplicemente, ha valutato gli atti e le prove emersi in causa, come già qui vagliati al precedente § 7.5.b.ii.
L'esistenza della possibilità di sopperire in modo adeguato con generatori sostitutivi non
è stata tratta dal fatto notorio, ma, presuntivamente, dai fatti che la stessa ha CP_1 documentato.
Si è infatti osservato che sia gli elementi offerti dalla perizia di parte, sia i fatti storici documentati dalle fatture, legittimano la conclusione che sopperire con generatori aggiuntivi era possibile, sia sul piano tecnico, sia sul piano economico, esistendo un valido mercato per il noleggio.
Se, insomma, è stato possibile, nonostante i tempi stretti, prevenire notevoli danni con soli due generatori aggiuntivi, è corretto desumere, in difetto di elementi contrarî, che sarebbe stato possibile e, a quel punto decisivo, aumentare gli strumenti energetici succedanei sino a colmare il fabbisogno.
pagina 23 di 30
7.5.b.iv Resta da valutare se l'intervento aggiuntivo omesso da possa rientrare CP_1 nell'ambito di operatività dell'art. 1227 co. 2^ c.c.: la risposta è positiva.
Al di là dell'enfasi che l'appellante ha dato alle attività poste in essere, è evidente che il noleggio di due generatori di emergenza non ha comportato alcun impegno (noto) che possa dirsi fuoriuscire dall'ordinaria diligenza, la quale è, ai presenti fini, nozione relativa, nel senso che la astratta formula di legge necessita d'essere calata nella fattispecie concreta, soprattutto in un caso, come il presente, in cui il soggetto della cui diligenza si discute è un imprenditore e l'oggetto della sua condotta attiene, per l'appunto, all'impresa (art. 1176 co. 2^ c.c.).
Conferma questa conclusione la evidente sproporzione che, come si è già riscontrato, sussiste fra i costi del noleggio sostenuti per i due generatori in concreto usati (contenuti nell'ambito di poche migliaia di euro) e i danni evitati (misurabili nell'ordine del milione di euro).
Ritiene, dunque, il collegio che l'imprenditore avrebbe potuto e dovuto, CP_1 secondo l'ordinaria diligenza da lui esigibile nella situazione data, incrementare il numero dei generatori aggiuntivi, senza per questo esporsi a un impegno qualificabile, rispetto alla sua struttura imprenditoriale, come gravoso.
7.6 Occorre a questo punto aggiungere, riprendendo temi già accennati (supra, § 7.1), che sussiste una autonoma e ulteriore ragione, fatta valere ab origine da ancorché CP_7 senza una esatta e precisa qualificazione), per applicare l'art. 1227 co. 2^ c.c.-
Essa scaturisce dalla ricezione delle difese - una volta che si sia data loro la giusta qualificazione e, dunque, il giusto posto nell'ordine logico delle questioni – con le quali ha dedotto che il recesso fu comunicato in modo inefficace, perché privo di CP_7 indicazione del nuovo fornitore di energia;
e che, soprattutto, a è rimproverabile di CP_1 non avere effettuato lo switch, ossia, appunto, il cambio di operatore.
7.6.a Tali questioni sono state riproposte in seno all'appello incidentale e, in particolare:
7.6.a.i la prima, al § B.
2.c) di pag. 41 della comparsa di costituzione contenente l'impugnazione incidentale, ove si deduce che non esiste un diritto di passare al servizio di salvaguardia e che il cliente che receda deve, a pena di inefficacia, indicare il nuovo operatore
(ivi, in particolare pag. 43, enfasi della parte: «[…] sebbene nella ONroparte_2 lettera di recesso abbia richiamato la disciplina di cui alla delibera n. 144/07 dell'Aeeg sopra riportata, ometteva di comunicare ad le ONroparte_4
pagina 24 di 30 generalità del nuovo fornitore, con la conseguenza che il recesso non è stato effettuato con i requisiti prescritti dalla normativa vigente. […]»;
7.6.a.ii la seconda, per negare che sia ascrivibile ad la mancata liberazione dei CP_4
POD: «[…] A ben leggere la pec di EN prodotta da controparte quale doc. n. 18 “Le forniture indicate risultano sospese da altro venditore e pertanto non è possibile procedere con i subentri. Avete la facoltà di inserire degli swiching” emerge che non stava CP_4 ritenendo i pod, che la fornitura era sospesa per morosità e che comunque a tale data non era stata fatta la procedura di switching verso il nuovo fornitore, onere che non incombeva ad e che non era in corso in quanto come detto sopra CP_4 il nuovo fornitore non era stato ancora individuato. […]» (ivi, pag. 47, enfasi della parte).
7.6.b Si è già motivato che le questioni, in realtà, non pertengono al tema della responsabilità di e che, dunque, sono ex se inani a fondare, in quella parte, l'appello CP_4 incidentale (supra, § 7.3).
Ma si è anche aggiunto che le deduzioni, così come la parte le ha introdotte nella causa, attengono proprio all'applicazione dell'art. 1227 co. 2^ c.c., così che esse, previa legittima riqualificazione della Corte, devono essere valorizzate per rafforzare la decisione di prime cure
(supra, § 7.1).
7.6.c La lamentata mancanza del cambio di fornitore, infatti, non riguarda né la validità
e l'efficacia del recesso (delle quali non costituisce un requisito, come già motivato), né
l'obbligo di liberazione dei POD da parte di al momento della cessazione dei contratti CP_4
(del tutto autonomo e indipendente, anche rispetto al tema della morosità, come pure già motivato), ma integra, per l'appunto, quella condotta diligente e di buona fede che avrebbe permesso a di evitare la mancanza di approvvigionamento di energia elettrica e che, CP_1 dunque, era da lui massimamente esigibile ai sensi dell'art. 1227 co. 2^ c.c.-
7.6.c.i Dallo scambio di posta contenuto nel doc. 18 di si ricava che: CP_1
(-) il 6.3.2014 l'avvocato di segnalò a (che gestiva il servizio di CP_1 CP_11 salvaguardia) la mancanza di energia elettrica presso i POD de quibus, chiedendo l'immediato ripristino;
(-) il 18.3.2014 dall'account (da attribuire, per quanto si Email_1 comprenda, a EN BU;
che era stata interessata da con lettera del CP_11
pagina 25 di 30 giorno prima, pure contenuta nel doc. 18), fu risposto che “Le forniture indicate risultano sospese da altro venditore e pertanto non è possibile procedere con i subentri. Avete la facoltà di inserire degli switching.”.
7.6.c.ii È dunque corretto concludere che in qualsiasi momento (e sin dal CP_1 momento della cessazione della fornitura di ), avrebbe potuto agevolmente ottenere CP_4
l'erogazione di energia elettrica effettuando il c.d. switch, ossia stipulando un nuovo contratto con un diverso operatore, il quale, al contrario di non avrebbe incontrato il benché CP_1 minimo ostacolo nel subentrare ad nella fornitura dei POD di cui si discute. CP_4
A differenza di infatti, il nuovo fornitore di energia, sulla scorta del nuovo CP_1 contratto, aveva la facoltà di - per così dire - scalzare dai POD. Il nuovo fornitore di CP_4 energia, addirittura, è il soggetto che il cliente finale può delegare per la comunicazione del recesso (art. 5.2bis primo periodo deliberazione 144/2007: “
5.2bisQualora il cliente finale non domestico di cui ai commi 3.1 o 4.2 titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si può avvalere del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore.”); esso, dunque, una volta legittimato da un contratto di fornitura, può in autonomia – e, se del caso, superando qualsiasi contraria attività del vecchio somministrante - ottenere di subentrare nella fornitura presso il POD.
È per questo che il gestore della rete, nella risposta del 18.3.2014, ha spiegato che, se allo stato non era possibile, sulla base della sola richiesta di riattivare la fornitura, CP_1 perché l'aveva sospesa (Le forniture indicate risultano sospese da altro venditore e CP_4 pertanto non è possibile procedere con i subentri), era invece possibile rivolgersi a un altro fornitore del libero mercato (Avete la facoltà di inserire degli switching).
Analogamente EL BU aveva risposto a quando questi aveva CP_1 chiesto l'accesso al servizio di salvaguardia.
In particolare, nella lettera prodotta da al suo doc. 4, la società aveva affermato CP_1 sì che i quattro POD oggetto di lite risultavano ancora in carico ad , il che di fatto CP_4 precludeva il passaggio al servizio di salvaguardia (riservato a chi fosse privo di un fornitore del libero mercato); ma aveva anche rimarcato che per nessuno di essi risultava effettuato il c.d. switch (che avrebbe ovviamente ripristinato l'erogazione da parte del nuovo fornitore, superando l'ostruzionismo di ) e che EL BU, in quanto mera distributrice, CP_4
“… è tenuta esclusivamente a eseguire le richieste di successione di un fornitore a un altro sullo stesso punto di prelievo (switching) …”. pagina 26 di 30 dunque, non aveva la capacità – in difetto di una attività di - di accedere CP_1 CP_4 al servizio di salvaguardia, ma poteva ricevere energia elettrica da un altro fornitore del libero mercato, non incontrando sul punto il benché minimo ostacolo.
7.6.c.iii comunicò il recesso manifestando l'intenzione di cambiare fornitore di CP_1 energia elettrica e mai, né nella corrispondenza anteriore alla causa, né in atti di causa, ha sostenuto che, in realtà, il suo reale intendimento fosse quello di accedere al servizio di salvaguardia, così che deve qui tenersi per fermo che l'obiettivo di era, per l'appunto, CP_1 quello dichiarato, ossia di stipulare un contratto con un diverso operatore del mercato libero.
Del resto, si è già avuto modo di precisare che non esiste nei confronti del vecchio fornitore un diritto del somministrato a essere immesso nel servizio di salvaguardia, ma solo di essere messi in grado di fruire di un nuovo fornitore;
e che l'inserimento nel servizio di salvaguardia è una misura di legge destinata a operare solo quando il cliente si trovi privo di qualsiasi contratto (supra, § 7.4); e questo, nella sostanza, ha ribadito EL BU nella comunicazione da ultimo esaminata (doc. 4 . CP_1
Desta dunque gravi perplessità che non l'abbia fatto, nonostante che in tal CP_1 modo avrebbe, addirittura, superato l'impasse creato da , oltre che conseguire il risultato CP_4 che si era ripromessa al momento del recesso.
7.6.c.iv lamenta la violazione del suo diritto a vedere liberati i suoi POD dopo CP_1 la cessazione del contratto e questo solo può lamentare, dal momento che la pregressa sospensione della fornitura da parte di era ampiamente giustificata dalla morosità del CP_4 somministrato;
e, in ogni caso, l'inadempimento di è stato dedotto in questa causa non CP_4 già sul piano della sospensione della fornitura, ma su quello della mancata liberazione dei
POD (nel gergo del settore, il non averli resi nuovamente contendibili) dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
Il danno, tuttavia, non consiste nella lesione in sé di quel diritto (a vedere liberati i
POD), ma nel mancato approvvigionamento di energia elettrica, evento dal quale dipendono poi tutti i nocumenti conseguenti, variamente dedotti.
Questo danno, tuttavia, poteva essere molto agevolmente evitato, nella sua integralità, dal danneggiato sol che questi avesse posto in essere un'attività che, lungi CP_1 dall'esporlo a operazioni per lui sfavorevoli, gravose, eccezionali, implicanti rischi e rilevanti sacrifici (Cass. sez. 3^ civ.
5.7.2007 n. 15231 rv 598303; Cass. sez. lav. 24.7.2024 n. 20589 rv
672073-01), avrebbe costituito nient'altro che il fisiologico svolgersi degli intenti che aveva pagina 27 di 30 manifestato al momento del recesso. La stipulazione di un contratto con un nuovo operatore del mercato libero, dunque, non solo era idonea a evitare il danno (appunto perché il nuovo operatore avrebbe potuto autonomamente, sulla sola base del nuovo contratto, accedere ai
POD a dispetto dell'inerzia di ), ma deve anche essere considerata quale “condotta CP_4 attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza” esigibile dal creditore (Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 15.10.2018 n. 25750 rv 651371-01). ha attribuito ad , ancorché col beneficio della mera colpa, un fine CP_1 CP_4 oggettivamente estorsivo, inteso cioè a forzare al pagamento dei corrispettivi CP_1 inevasi, strumentalizzando il suo potere contrattuale di bloccare i POD (appello, pag. 33: «[…]
Quanto all'infondata opposizione della morosità, a parte che, come evidenziato in primo grado (p. 12 della memoria conclusiva) essa denota un inammissibile atteggiamento estorsivo del danneggiante, che traspariva già dalle comunicazioni inoltrate dal legale interno di (doc. 18, pag. 9), […]»). Con analogo criterio di giudizio, d'altra parte, si CP_4 dovrebbe qui concludere che somministrato moroso, anziché stipulare un nuovo CP_1 contratto con un nuovo operatore, che avrebbe dovuto pagare, abbia preferito lasciare che il danno si producesse, per poterlo poi imputare ad . CP_4
Il collegio, ovviamente, non intende seguire queste linee di pensiero: né in danno di
, né del ma non può che constatare che semplicemente dando CP_4 CP_1 CP_1 seguito agli intenti espressi al momento del recesso, avrebbe evitato qualsiasi danno e che, dunque, l'art. 1227 co. 2^ c.c. trova senz'altro applicazione.
7.6.c.v Né varrebbe sostenere che aveva maturato, nelle more fra il recesso e la CP_1 cessazione del contratto, una sua convenienza a passare al mercato di salvaguardia: anche in tale ipotesi, la stipulazione – pur, a quel punto, forzata – di un contratto sul libero mercato dell'energia avrebbe costituito pur sempre una condotta attiva che in alcun modo potrebbe definirsi gravosa o eccezionale;
e i cui eventuali maggiori costi ed oneri, ovviamente, avrebbero potuto essere messi in conto, quale danno risarcibile, ad . CP_4
che non aveva nei confronti di alcun diritto a essere immessa nel servizio CP_1 CP_4 di salvaguardia, è comunque restata frustrata, dall'omessa liberazione dei POD (che CP_4 avrebbe dovuto effettuare per il diverso obbligo scaturente dalla cessazione del contratto al
1.3.2014, funzionale allo switch), nel suo intento di accedere al servizio di salvaguardia.
pagina 28 di 30 Tuttavia, come già ormai più volte chiarito, è ovvio che, fermo restando l'inadempimento di (all'obbligo di liberare i POD), avrebbe potuto in concreto eludere CP_4 CP_1
l'ostruzionismo della controparte con una operazione quanto mai semplice, ossia la stipulazione di un nuovo contratto con altro fornitore.
7.6.d In conclusione, le doglianze contenute nell'appello incidentale che si sono individuate in precedenza (supra, § 7.6.a), le quali, in diritto, attengono all'eccezione dell'art. 1227 co. 2^ c.c. e non al tema pregresso della responsabilità, si rivelano fondate.
ON Proprio come denunciato da non era stata fatta la procedura di switching verso il nuovo fornitore (appello incidentale, pag. 47) ed è stata questa omissione che ha generato il ON danno. Essa non incide, secondo l'errata ricostruzione in diritto da parte di sulla responsabilità di (ossia sulla violazione dell'obbligo di liberare i POD), ma incide CP_4 senz'altro – e in misura anche maggiore rispetto al mancato uso dei generatori supplementari
– sulla produzione del danno, trattandosi di una inerzia manifestamente rimproverabile al
CP_1
L'appello incidentale, pertanto, va accolto sui temi qui trattati e la decisione assunta dal
Tribunale deve essere confermata anche sulla applicazione dell'art. 1227 co. 2^ per la autonoma ragione qui indicata.
7.8 Le istanze istruttorie reiterate da devono essere nuovamente respinte. CP_1
7.8.a In primo luogo, nell'atto di appello – e anche nelle conclusioni finali rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.11.2024 – sono stati indicati testimoni ( Tes_1
diversi da quelli a suo tempo indicati in primo grado. Tes_2
7.8.b In secondo luogo, nessuno dei capitoli mira a dimostrare fatti che riguardino le ragioni del rigetto della domanda, come qui già enunciate.
8. Le spese del grado, secondo soccombenza, sono a carico di CP_1
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma richiesta (scaglione fra uno e due milioni di euro: ex art. 6 D.M. gli aumenti dovuti sono del 15%, ritenuto congruo).
pagina 29 di 30 Pertanto: € 5.804,00 fase 1, € 3.374,00 fase 2, € 3.888,00 (così dimezzato il paramento medio per la modestia dell'attività di trattazione svolta), € 9.650,00 fase 4 ed € 3.624,00 fase della negoziazione, in tutto € 26.340,00, oltre accessori di legge.
Sussistono nei confronti del solo appellante principale le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da titolare della impresa CP_1 individuale , e, in parziale accoglimento ONroparte_2 dell'appello incidentale di , conferma la decisione assunta con l'impugnata sentenza CP_3
n. 404/2020 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 26/05/2020 anche per l'ulteriore ragione esposta in motivazione;
2. condanna rimborsare a le spese processuali del presente CP_1 CP_3 grado, che liquida in complessivi € 26.340,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al
15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti di le condizioni per il raddoppio CP_1 del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio dell'8 settembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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