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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8946/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 20/02/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8946/2023 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. D'AMBROGIO LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SECCHI DANIELA, elettivamente domiciliato in Seregno, via Palestro n.3.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Controparte_1 P.IVA_1 MATILDE e dell'avv. GAMBINO MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 26 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7 dicembre 2023, convenne Parte_1 in giudizio e ne chiese condanna alla restituzione della somma di € Controparte_2 36.748,52, oltre interessi legali, quale riscatto delle polizze di assicurazione sulla vita denominate “Carivita”, aventi i numeri 3204241, 3204260 e 320426.
evidenziò di aver sottoscritto, in data 6 ottobre 2000, con presso Parte_1 Controparte_3 la sede di di Giussano, le polizze di assicurazione sulla vita denominata Controparte_4
“Carivita”, aventi i numeri 3204241, 3204260 e 3204269, rispettivamente, per gli importi di lire 20.000.000, lire 10.000.000 e lire 10.000.000, aventi durata a vita intera e possibilità di riscatto prima della morte. Spiegò che, nell'aprile 2021, essendo rimasta infruttuosa la richiesta verbale di riscatto delle polizze, l'aveva formalmente chiesta tramite l'associazione Altroconsumo, con esito infruttuoso sul presupposto che il diritto si sarebbe prescritto. Aggiunse che la aveva CP_4 anche comunicato che i dati per il calcolo non erano più disponibili. Precisò di aver incaricato la dr.ssa per la quantificazione del valore attuale delle polizze, basandosi solo su dati Per_1 disponibili, ammontante, alla data del 26/10/2022, ad € 33.199,12. Si dichiarò disponibile alla restituzione degli originali delle polizze in suo possesso una volta avvenuto il pagamento delle somme richieste. si costituì ed affermò di non aver potuto dar seguito alla richiesta di Controparte_2 riscatto in quanto i suddetti contratti assicurativi risultavano cessati da venti anni. Spiegò che aveva già esercitato il riscatto delle polizze vita nel 2003 e la Compagnia aveva Parte_1 provveduto, a suo tempo, ad eseguire i relativi pagamenti. Evidenziò che, essendo trascorso un arco di tempo superiore a dieci anni, la Compagnia non aveva l'obbligo di conservazione dei documenti contabili, trattandosi, peraltro, di contratti sottoscritti dall'attore con una società ( non più esistente, essendo stata incorporata in a seguito di Controparte_3 Controparte_2 diverse operazioni straordinarie intervenute negli anni. Tuttavia, affermò di essere riuscita a ricostruire che i tre contratti assicurativi, identificati ai nn. 3204241, 3204260 e 3204269, risultavano essere stati liquidati in data 3 novembre 2003 ai seguenti valori di riscatto: euro
9.354,17 per la polizza n. 320421; euro 4.664,59 per la polizza 3204260 ed euro 4.664,59 per la polizza n. 3204269, per un importo complessivo di euro 18.683,35. Contestò, comunque, la pretesa avversaria anche sotto il profilo della sua quantificazione, indicando il diverso importo complessivo di euro 32.289,70.
Venne ordinato al terzo, filiale di Giussano, di esibire in giudizio Controparte_5 copia dell'estratto conto relativo al mese di novembre 2003 sul c/c dell'attore Parte_1 n.03001331508095113.
Precisate le conclusioni secondo la modalità della trattazione in forma scritta, la causa è stata trattenuta in decisione in data 13 febbraio 2025, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
--------
La domanda va respinta. Va osservato che aveva prodotto, all'atto della costituzione in Controparte_2 giudizio, un documento dichiarando di averlo ricavato “dall'interrogazione del proprio archivio dei flussi informatici storicizzati in forma anonima (in gergo “Congelatore”)” dal quale era emerso che “con riferimento ai tre contratti assicurativi identificati ai nn. 3204241, 3204260 e 3204269, risultano essere stati liquidati i tre capitali assicurati in data 3 novembre 2003 ai seguenti valori di riscatto: euro 9.354,17 per la polizza n. 320421; euro 4.664,59 per la polizza 3204260 ed euro 4.664,59 per la polizza n. 3204269, per un importo complessivo di euro 18.683,35 (doc. 2)”. A seguito dell'ordine di esibizione rivolto al terzo, ha trasmesso copia Controparte_2 dell'estratto di conto corrente intestato a , relativo al mese di novembre 2003, dal Parte_1 quale emerge che, in data 14 novembre 2003, quest'ultimo aveva ricevuto l'accredito da parte di IntesaVita s.p.a. degli importi sopra menzionati, a titolo di “liquidazione su [numero della rispettiva polizza] come da Vs. richiesta del 27 10 03”. Ciò a comprova che le relative descrizioni delle operazioni corrispondono agli ordini di bonifico pagina 2 di 3 prodotti sub doc. 5, che erano stati contestati dall'attore, ma che costituiscono il supporto documentale in base al quale aveva già reso le dichiarazioni di cui al doc. 6. CP_4
Del tutto inammissibile, del resto, come ammette anche lo stesso attore, è il preteso disconoscimento del documento acquisito, non potendo essere operato con riferimento a documento versato in atti da soggetto terzo non parte in causa.
Analogamente, è irrilevante la detenzione da parte di delle polizze dal momento Parte_1 che non si tratta di polizze emesse all'ordine dell'attore, ex art. 1889 cod. civ., per cui quest'ultimo non può ritenersi legittimato all'esazione del credito portato dalle stesse nei confronti dell'assicuratore in forza del mero possesso delle polizze stesse, non trattandosi di diritto cartolarizzato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna a rimborsare ad le spese di lite Parte_1 Controparte_2 che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva. Monza, 20 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 20/02/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8946/2023 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. D'AMBROGIO LUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SECCHI DANIELA, elettivamente domiciliato in Seregno, via Palestro n.3.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Controparte_1 P.IVA_1 MATILDE e dell'avv. GAMBINO MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 26 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7 dicembre 2023, convenne Parte_1 in giudizio e ne chiese condanna alla restituzione della somma di € Controparte_2 36.748,52, oltre interessi legali, quale riscatto delle polizze di assicurazione sulla vita denominate “Carivita”, aventi i numeri 3204241, 3204260 e 320426.
evidenziò di aver sottoscritto, in data 6 ottobre 2000, con presso Parte_1 Controparte_3 la sede di di Giussano, le polizze di assicurazione sulla vita denominata Controparte_4
“Carivita”, aventi i numeri 3204241, 3204260 e 3204269, rispettivamente, per gli importi di lire 20.000.000, lire 10.000.000 e lire 10.000.000, aventi durata a vita intera e possibilità di riscatto prima della morte. Spiegò che, nell'aprile 2021, essendo rimasta infruttuosa la richiesta verbale di riscatto delle polizze, l'aveva formalmente chiesta tramite l'associazione Altroconsumo, con esito infruttuoso sul presupposto che il diritto si sarebbe prescritto. Aggiunse che la aveva CP_4 anche comunicato che i dati per il calcolo non erano più disponibili. Precisò di aver incaricato la dr.ssa per la quantificazione del valore attuale delle polizze, basandosi solo su dati Per_1 disponibili, ammontante, alla data del 26/10/2022, ad € 33.199,12. Si dichiarò disponibile alla restituzione degli originali delle polizze in suo possesso una volta avvenuto il pagamento delle somme richieste. si costituì ed affermò di non aver potuto dar seguito alla richiesta di Controparte_2 riscatto in quanto i suddetti contratti assicurativi risultavano cessati da venti anni. Spiegò che aveva già esercitato il riscatto delle polizze vita nel 2003 e la Compagnia aveva Parte_1 provveduto, a suo tempo, ad eseguire i relativi pagamenti. Evidenziò che, essendo trascorso un arco di tempo superiore a dieci anni, la Compagnia non aveva l'obbligo di conservazione dei documenti contabili, trattandosi, peraltro, di contratti sottoscritti dall'attore con una società ( non più esistente, essendo stata incorporata in a seguito di Controparte_3 Controparte_2 diverse operazioni straordinarie intervenute negli anni. Tuttavia, affermò di essere riuscita a ricostruire che i tre contratti assicurativi, identificati ai nn. 3204241, 3204260 e 3204269, risultavano essere stati liquidati in data 3 novembre 2003 ai seguenti valori di riscatto: euro
9.354,17 per la polizza n. 320421; euro 4.664,59 per la polizza 3204260 ed euro 4.664,59 per la polizza n. 3204269, per un importo complessivo di euro 18.683,35. Contestò, comunque, la pretesa avversaria anche sotto il profilo della sua quantificazione, indicando il diverso importo complessivo di euro 32.289,70.
Venne ordinato al terzo, filiale di Giussano, di esibire in giudizio Controparte_5 copia dell'estratto conto relativo al mese di novembre 2003 sul c/c dell'attore Parte_1 n.03001331508095113.
Precisate le conclusioni secondo la modalità della trattazione in forma scritta, la causa è stata trattenuta in decisione in data 13 febbraio 2025, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
--------
La domanda va respinta. Va osservato che aveva prodotto, all'atto della costituzione in Controparte_2 giudizio, un documento dichiarando di averlo ricavato “dall'interrogazione del proprio archivio dei flussi informatici storicizzati in forma anonima (in gergo “Congelatore”)” dal quale era emerso che “con riferimento ai tre contratti assicurativi identificati ai nn. 3204241, 3204260 e 3204269, risultano essere stati liquidati i tre capitali assicurati in data 3 novembre 2003 ai seguenti valori di riscatto: euro 9.354,17 per la polizza n. 320421; euro 4.664,59 per la polizza 3204260 ed euro 4.664,59 per la polizza n. 3204269, per un importo complessivo di euro 18.683,35 (doc. 2)”. A seguito dell'ordine di esibizione rivolto al terzo, ha trasmesso copia Controparte_2 dell'estratto di conto corrente intestato a , relativo al mese di novembre 2003, dal Parte_1 quale emerge che, in data 14 novembre 2003, quest'ultimo aveva ricevuto l'accredito da parte di IntesaVita s.p.a. degli importi sopra menzionati, a titolo di “liquidazione su [numero della rispettiva polizza] come da Vs. richiesta del 27 10 03”. Ciò a comprova che le relative descrizioni delle operazioni corrispondono agli ordini di bonifico pagina 2 di 3 prodotti sub doc. 5, che erano stati contestati dall'attore, ma che costituiscono il supporto documentale in base al quale aveva già reso le dichiarazioni di cui al doc. 6. CP_4
Del tutto inammissibile, del resto, come ammette anche lo stesso attore, è il preteso disconoscimento del documento acquisito, non potendo essere operato con riferimento a documento versato in atti da soggetto terzo non parte in causa.
Analogamente, è irrilevante la detenzione da parte di delle polizze dal momento Parte_1 che non si tratta di polizze emesse all'ordine dell'attore, ex art. 1889 cod. civ., per cui quest'ultimo non può ritenersi legittimato all'esazione del credito portato dalle stesse nei confronti dell'assicuratore in forza del mero possesso delle polizze stesse, non trattandosi di diritto cartolarizzato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna a rimborsare ad le spese di lite Parte_1 Controparte_2 che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva. Monza, 20 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3