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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2486 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con ordinanza del 21.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., vertente
TRA
, con l'avv. IN VE Parte_1
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l'avv. Leonardo Pallotta
CONVENUTO
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Paolo Gelli
TE CH
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ha convenuto, dinanzi al Giudice di pace Parte_1
di Tivoli, la società esponendo che: in data 7.5.2013 il Controparte_1
si trovata all'interno della struttura della società in Pt_1 Controparte_1
Tivoli, via Tiburtina km. 22.700; mentre l'odierno attore era seduto nella predetta struttura su di una sedia, la stessa si rompeva;
il cadeva a terra e riportava Pt_1
postumi dannosi;
la compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi della società provvedeva indi Controparte_1
ad inviare offerta di euro 7.746,00, trattenuta in acconto sul maggior avere da
. Parte_1
2. Il Giudice di pace di Tivoli ha dichiarato la propria incompetenza per valore.
3. Riassunto il processo dinanzi all'intestato Tribunale, l'attore ha articolato le seguenti domande: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare e dichiarare che il danno fisico riportato dal sig. Parte_1
in conseguenza dell'incidente del 07 maggio 2013 e con le modalità descritte in premessa è da ascriversi alla responsabilità esclusiva della società proprietaria della struttura di CP_1
via Tiburtina Km 22,700 località Tivoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore; b) condannare i convenuti a corrispondere all'attore sig. a titolo di risarcimento per il Parte_1
danno subito, l'ulteriore somma di euro 5100,00 consistente in inabilità temporanea totale, inabilità temporanea parziale, inabilità permanente, danno morale, danno non patrimoniale e patrimoniale e spese mediche, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché al risarcimento del danno esistenziale ex art. 2043 c.c. come da tabelle, o la diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale, riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre
I.V.A E C.P.A., oltre spese generali 15%.”.
4. Si è costituita dinanzi al Tribunale la società deducendo Controparte_1
l'insussistenza della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. nonché l'erronea quantificazione del danno. Parte convenuta ha altresì svolto chiamata in causa del terzo HDI Assicurazioni S.p.A.
2 Acque Albule S.p.A. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. In via preliminare in rito, differire la prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa del terzo HDI S.P.A., in personale del rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, Va Abruzzi n. 10, dalla quale la pretende di essere Controparte_1
manlevata in caso di soccombenza nei confronti dell'attore;
2. in via principale nel merito: rigettare le avverse domande, poiché infondate in fatto ed in diritto e prive di idoneo supporto probatorio circa la responsabilità della 3. in via subordinata: nella Controparte_1
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda e dove venisse accertata qualsivoglia responsabilità della nella causazione dei danni per cui è causa, Controparte_1
ritenere la HDI Assicurazioni SpA tenuta a manlevare la stessa e per l'effetto condannarla direttamente a pagare tutte le somme che eventualmente la fosse tenuta a Controparte_1
riconoscere in favore del Sig. a qualsiasi titolo in relazione ai fatti dedotti in Parte_1
giudizio, rifondendo le spese di lite che la convenuta dovrà sostenere a causa dell'inadempimento all'obbligo contrattuale della “tutela legale”.
4. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”.
5. Differita la prima udienza ai sensi dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., si è costituita in giudizio la società HDI Assicurazioni S.p.A., contestando la pretesa attorea e, quanto al rapporto di garanzia, ha asserito che la società convenuta, in violazione dell'art.
5.2 delle condizioni generali di contratto, non ha posto la compagnia nelle condizioni di gestire la lite, con la dedotta conseguenza che “non potranno essere riconosciute le “spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati””.
La compagnia di assicurazione ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale rigettare la domanda attorea siccome sfornita di prova ed infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine accertare e dichiarare la congruità della somma offerta da questa difesa nella fase stragiudiziale (€ 7.746,00 di cui € 1.010,00 per onorari) ovvero, nella denegata
3 ipotesi in cui tale somma fosse ritenuta dal Giudice non idonea a soddisfare le avverse pretese, previa sua detrazione, contenere la misura della deprecata condanna della odierna concludente nei limiti di cui alle condizioni, alle franchigie, agli scoperti e al massimale di polizza inter partes pattuiti. In ogni caso accertare e dichiarare la intervenuta violazione da parte della Assicurata chiamante in causa del patto di gestione della lite con ogni conseguenza che ne deriva in merito alle spese di lite, che, pertanto, non andranno riconosciute non potendovi essere quindi condanna della
Compagnia in tal senso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA,
CPA e spese generali.”.
6. Esperita attività istruttoria ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 21.2.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in primo luogo il Tribunale che i tratti salienti della fattispecie di responsabilità per cose in custodia possono essere così compendiati: da un lato la natura oggettiva della responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia concausa con un elemento esterno, dall'altro la necessità che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
1.1. Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale e dottrinale, inoltre, la custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata, con esclusione quindi della detenzione per ragioni di ospitalità e servizio, sulla scia del (dell'art. 1384 Code Napoléon) e del (p. 854 Per_1 Per_2
B.G.B.).
1.2. Responsabile del danno proveniente dalla cosa non è il proprietario, come nei casi di responsabilità oggettiva di cui agli artt. 2052, 2053 e 2054, u.c., cod. civ., ma il custode della cosa.
4 1.3. Quanto al riparto dell'onere probatorio, val bene rammentare che, in tema di danno cagionato da cosa in custodia di cui all'articolo 2051 cod. civ., mentre all'attore danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, il convenuto custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno, che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o del danneggiato stesso, che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
1.4. In altri termini, la prova del nesso causale si sostanzia nell'onere gravante sul danneggiato di provare la connessione causale tra la cosa in custodia ed il danno e, dunque, di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia;
accertata la sussistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la "res" ed il nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso, resta, pertanto, a carico del custode l'onere di provare il caso fortuito, ovvero il fatto estraneo alla sua custodia, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità ed avente efficienza causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento lesivo danno (cfr., ex aliis, Cass. Sez. III n
7062 del 5/04/2005; Cass. sez. II 25243 del 29/11/2006; per la giurisprudenza di merito, Tribunale Mantova, 11/01/2023, n. 15).
1.5. Inoltre, allorché il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa (dunque la “res”) e il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (v. Cass. sez. III n. 11227/2008; n. 10641/2002 rv
556028; n. 2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911).
2. Ebbene, nel caso di specie, all'udienza del 26.9.2023 è stato esaminato il teste che ha dichiarato quanto segue: “Sul capitolo 1, sì, lui tutti Testimone_1
gli anni faceva terapie tra cui aerosol e per il naso ed andavamo sempre insieme. Sul capitolo 2, è
5 vero, io stavo quattro o cinque metri fuori dalla porta a verto, dentro non si può entrare, la sedia si è rotta e si è fatta a mille pezzi, ho visto quanto avvenuto dalla vetrata ADR Mio marito aveva appena finito di fare l'aerosol e si stava quasi per alzare quando la seggiola si è fatta in mille pezzi;
quelle sedie sono tutte rotte, dopo le hanno cambiate e le hanno messe nuove per far vedere che non era successo niente”.
2.1. Posto che non è sostanzialmente contestato tra le parti il fatto della rottura della sedia (di “rottura accidentale della sedia” si discorre nella comparsa conclusionale di parte convenuta), occorso mentre in data 7.5.2013 era sulla Parte_1
stessa seduto all'interno della struttura della società in Tivoli, Controparte_1
via Tiburtina km. 22.700, alla luce dell'istruttoria testimoniale effettuata è emerso il nesso eziologico intercedente tra la cosa e il danno, conseguente al materiale cedimento della sedia e dunque alla caduta dell'odierno attore.
2.2. Del pari, deve ritenersi provato il rapporto di custodia, atteso che il sinistro è occorso mentre il recatosi in loco per lo svolgimento di terapie, era seduto Pt_1
su di una sedia all'interno della struttura ove la società svolge Controparte_1
attività imprenditoriale, avendo dunque la convenuta la detenzione qualificata del ridetto bene strumentale, incluso nella relativa sfera di controllo e responsabilità.
2.3. Ancora, parte convenuta non ha specificamente allegato e vieppiù asseverato la sussistenza di alcun evento fortuito idoneo ad elidere il nesso di derivazione causale tra la cosa e il danno, né un uso improprio del bene da parte dell'attore tale da eliminare o ridurre l'efficacia produttiva del danno riferibile alla cosa in custodia.
2.4. D'altro canto, non sono state svolte deduzione in grado di infirmare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste.
3. Deve essere dunque accertata la responsabilità della società Controparte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa.
6 4. Con riguardo agli eventuali esiti invalidanti subiti dall'attore a Parte_1
cagione del sinistro, è stata espletata C.T.U. medico legale che, all'esito di un percorso argomentativo approfondito, ha così risposto ai quesiti formulati:
“Sulla base dell'esame degli atti e dei documenti sanitari ritualmente prodotti e dalle risultanze della visita clinica, si può così rispondere ai quesiti dell'Ill.mo Giudice:
1. Il Periziato riferisce dolore alla spalla destra che si acuisce ai movimenti dell'arto superiore ed interferisce con il riposo notturno, riferisce inoltre ipostenia arto superiore destro.
2. a) In conseguenza dell'infortunio patito il sig. ha riportato: Frattura composta del trochite omerale a destra. b) L' Parte_1
inabilità temporanea conseguente alle lesioni riportate può essere cosi ripartita: giorni 25
(venticinque) al 75% (settantacinque percento), giorni 30 (trenta) al 50% (cinquanta percento) e giorni 20 (venti) al 25% (venticinque percento). Il grado di sofferenza psico-fisica può essere indicato con un valore di 2-3 (due-tre) in una scala da 1 a 5. c) I postumi permanenti costituenti un danno biologico possono essere valutati nella misura del 6% (sei percento) secondo le indicazioni tratte dalle “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni ed. 2016”. Il grado di sofferenza psico-fisica può essere indicato con un valore di 1 (uno) in una scala da 1 a 5.
d) Risultano documentate e da ritenersi necessarie e congrue spese mediche per un totale di
Euro 324,98. Non risultano prevedibile spese mediche future.”.
4.1. La consulenza tecnica d'ufficio, coerente ed immune da vizi logici, merita di essere condivisa dal Tribunale.
4.2. Al fine di assicurare la necessaria parità di trattamento per casi analoghi e tenuto conto delle più recenti elaborazioni emerse in sede giuridica e medico- legale, si ritiene, quindi, di dover procedere alla quantificazione monetaria del danno biologico, riconoscendo un importo variabile (secondo la natura e la gravità della malattia) per ogni giorno di inabilità temporanea (assoluta e temporanea) e attribuendo ad ogni punto di inabilità permanente un valore progressivamente crescente, con applicazione di un coefficiente di riduzione in funzione dell'età del danneggiato. Si ricorda, inoltre, che la Suprema Corte “ha già avuto modo di affermare
7 che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
che tale uniformità di trattamento è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (confr. Cass. civ. 7 giugno 2011, n.
12408; Cass. civ. 30 giugno 2011, n. 14402)” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza 08.11.2012
n. 19376).
4.3. Osserva il Tribunale che nella relazione peritale si è stimato che Parte_1
, nato in data [...], ha subito in conseguenza del sinistro per cui è
[...]
causa una riduzione permanente dell'integrità psicofisica complessivamente pari al
6%.
4.3.1. Rammenta, anzitutto, il Tribunale il consolidato principio secondo cui alla determinazione della invalidità nella responsabilità civile non può procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento - illogico, rispetto alla valutazione di una "residua" capacità biologica del soggetto - del grado massimo di invalidità del 100% corrispondente all'annullamento di detta capacità, dovendo procedersi ad una sintesi valutativa idonea ad esprimere una percentualizzazione della invalidità coerente con la complessiva residua capacità biologica della persona danneggiata (cfr., da ultimo, Cass. 30/10/2018, n. 27482).
4.3.2. La stima operata dal C.T.U. circa la quantificazione del danno biologico pari al 6% è coerente, argomentata e priva di vizi logici.
8 4.4. Deve essere altresì riconosciuto al un periodo di inabilità temporanea Pt_1
relativa al 75% di giorni 25, di inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 30, di inabilità temporanea relativa al 25% di giorni 20.
4.5. Dunque, per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico subito da
, sulla base della documentazione in atti confortata dalle Parte_2
conclusioni cui è giunto il C.T.U., si liquidano, in via equitativa, ex art.1226 cod. civ.:
A) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla complessiva lesione all'integrità psicofisica (invalidità permanente) la somma di euro 8.597,00 importo determinato tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, e dell'entità dei postumi permanenti (individuati dal C.T.U. nel
6%), nonché della necessaria personalizzazione derivante dalla percezione costante e rinnovata nel tempo della propria inabilità fisica, utilizzando la tabella adottata dal Tribunale di Milano, aggiornata al 2024, avente come noto valore nazionale, considerato il principio di legittimità secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema
“tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano
l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del
“punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza
13.12.2016, n. 25485, Rv. 603826 - 01);
9 B) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla invalidità temporanea, appare equo liquidare all'attrice le somme di euro 4.456,25 per i periodi di invalidità temporanea come sopra indicati.
4.6. Alla stregua degli atti di causa e delle verifiche del C.T.U., sono ritenute dal
Tribunale congrue spese mediche per euro 324,98.
4.7. Deve essere quindi liquidato in favore dell'attore il complessivo importo di euro 13.378,23 al valore attuale.
4.8. È inoltre pacifico che ha già ricevuto dalla compagnia di Parte_1
assicurazione la somma di euro 7.746,00, dallo stesso trattenuta in acconto sul maggiore avere.
Orbene, essendo il credito dell'attore un'obbligazione di valore, non trova applicazione il principio di cui all'art. 1194 cod. civ. Ne consegue che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (Cass. 1982/90; Cass. 11014/91;
Cass. 6228/'94; Cass. 2117/'96), la somma già versata va rivalutata in base all'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai relativo all'anno del pagamento parziale e sottratta dal credito come sopra liquidato.
Deve in proposito rilevarsi che nessuna parte dimostra, né peraltro allega, la data in cui siffatto pagamento è stato eseguito, limitandosi le parti ad asserire che lo stesso
è avvenuto anteriormente all'instaurazione del presente giudizio.
Tuttavia, alla luce dei documenti allegati alla comparsa di risposta della società si rinviene lettera raccomandata sottoscritta dal procuratore Controparte_1
di VE IN e indirizzata all'odierna convenuta, datata 8 maggio 2015, ove si dà atto che ha conferito incarico di comunicare “che trattiene in Parte_1
acconto sul maggiore avere l'offerta di euro 7746,00 in quanto insufficiente a risarcire il danno fisico, in base alla documentazione prodotta”.
Tale data del 8 maggio 2015, in difetto di più accurata allegazione e asseverazione ad opera delle parti, deve assumersi quale parametro ai fini della rivalutazione;
l'importo rivalutato già corrisposto all'attore è dunque pari ad euro 9.380,41.
10 4.9. Il credito risarcitorio di risulta così ammontare ad euro Parte_1
3.997,82 (euro 13.378,23 meno euro 9.380,41).
5. A va, inoltre, attribuita un'ulteriore somma a titolo di Parte_1
risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056, primo comma, cod. civ., secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:
- a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
- su tale importo vanno applicati, anche in via equitativa, gli interessi al tasso legale;
- tali interessi vanno computati sull'intero importo del danno, per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso alla corresponsione dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dalla corresponsione dell'acconto ad oggi.
5.1. Sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza.
6. Conclusivamente, deve essere accertata la responsabilità esclusiva della società nella causazione del sinistro per cui è causa e per le Controparte_1
conseguenze lesive dallo stesso derivate nei confronti di;
la società Parte_1
deve pertanto essere condannata, in qualità di custode della Controparte_1
cosa che ha prodotto il danno e a titolo di risarcimento dei danni subiti, come sopra indicati, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
3.997,82, oltre interessi come sopra calcolati.
6.1. Beninteso, non può essere accolta la domanda, proposta da parte attrice nelle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., volta ad ottenere la
11 condanna solidale della società convenuta e del terzo chiamato, atteso che, al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge o dal contratto, non è data al danneggiato azione diretta nei confronti dell'assicuratore, a fronte di polizza assicurativa intercorrente tra l'assicuratore e beneficiario diverso dal danneggiato.
6.2. La società HDI Assicurazioni S.p.A. deve essere condannata a tenere indenne la società rispetto alle somme da corrispondere a Controparte_1 Parte_1
in dipendenza dal sinistro per chi è causa, in virtù della polizza assicurativa
[...]
stipulata e prodotta in copia in atti.
7. Per quanto dipoi concerne la questione, controversa tra la società convenuta e la compagnia di assicurazione, circa la sussistenza dell'obbligazione in capo a HDI
Assicurazioni S.p.A. a rifondere “le spese di lite che la convenuta dovrà sostenere a causa dell'inadempimento all'obbligo contrattuale della “tutela legale”” (così le conclusioni sul punto di , il Tribunale osserva che l'art.
5.2. delle condizioni Controparte_1
generali di polizza afferma quanto segue:
7.1. Emerge, dunque, dal tenore della disposizione contrattuale, che, da un lato, nei limiti del previsto massimale, la compagnia di assicurazione è obbligata a tenere indenne l'assicurato dalle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato, mentre, dall'altro lato, per quanto concerne le spese sostenute dall'assicurato per la propria difesa e i propri tecnici, il relativo rimborso non è a carico dell'assicuratore, fuorché nell'ipotesi in cui i predetti soggetti siano stati designati dalla compagnia, essendo nel caso di specie è incontestato che il procuratore di parte convenuta non sia stato designato dalla compagnia terza chiamata.
7.2. Conseguentemente, atteso che non vi è dubbio che il sinistro oggetto di causa rientri nell'alveo del rischio garantito, in quanto l'evento dannoso è stato
12 provocato nell'esercizio dell'attività della società per come Controparte_1
descritta nell'oggetto della polizza, la società HDI Assicurazioni S.p.A. è obbligata a tenere indenne il convenuto rispetto alle somme da corrispondere all'attore, anche per quanto concerne le spese del giudizio e di C.T.U., da ciò all'evidenza esulando la diversa questione afferente alle competenze dovute dalla società convenuta al proprio procuratore.
8. Il carattere dirimente delle considerazioni svolte supra, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
9. Esistono giusti motivi, considerata la notevole differenza tra il petitum e quanto liquidato, nonché la soccombenza di parte attrice in ordine alla domanda di condanna solidale di convenuto e terzo chiamato, per compensare per il 50% le spese del presente giudizio, che per il resto seguono nei rapporti tra attore e convenuto la soccombenza e vengono liquidate, per l'intero, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta, come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
9.1. Le spese del giudizio, considerate le posizioni rispettivamente assunte e la suesaminata questione controversa tra le stesse relativa al rapporto di garanzia, sono poi compensate nei rapporti tra convenuta e società terza chiamata.
9.2. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico della società convenuta richiamato quanto Controparte_1
osservato supra al punto 7 in ordine ai rapporti con la compagnia di assicurazione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. - dichiara la responsabilità esclusiva della società in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nella causazione del sinistro per cui è
13 causa e per le conseguenze lesive dallo stesso derivate nei confronti di
; Parte_1
2. - condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 3.997,82, oltre interessi calcolati come in motivazione;
3. - condanna la società in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di del 50% delle Parte_1
spese di giudizio, che liquida nel totale in euro 2.552,00 per compensi, in euro 125,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
4. - pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della società in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.;
5. - condanna la società HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., dagli oneri economici relativi ai danni accertati e alle spese del presente giudizio, quantificati come ai punti 2), 3) e 4);
6. - compensa le spese del giudizio nei rapporti tra parte convenuta e la società terza chiamata.
7. - respinge ogni altra domanda.
Così deciso in data 21 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
14