Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alle apposite clausole del Protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alle apposite clausole del Protocollo stesso.