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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2601/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2601 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentate e difese come in atti dall'Avv. SPONGA TIZIANA e dall'Avv. GANCI FABIO;
Avv. MICELI WALTER;
Avv. ZAMPIERI NICOLA;
Avv. RINALDI GIOVANNI, con domicilio eletto VIA DOZZA 5 - BOLOGNA
RICORRENTI
E
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 24/07/2024 e Parte_1 [...]
hanno convenuto a giudizio il chiedendo al Parte_2 Controparte_2 Tribunale, accertato e dichiarato il proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, di condannare il al pagamento in suo Controparte_2 favore della somma di € 500,00 per il servizio prestato a tempo determinato negli a. s. 2019/2020 per e 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per Parte_1 [...]
, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale Parte_2 subito.
In fatto hanno dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il , ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_3
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. - Risulta ex actis che la ricorrente ha svolto attività di docenza Parte_1 in supplenza su posto normale, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e con orario settimanale di 24 ore, nell'a. s. 2019/2020 (cfr contratto all. 1.2). Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che la ricorrente, alla data odierna, è dipendente a tempo indeterminato del convenuto, essendo stata immessa in ruolo CP_2 nell'a.s. 2020/2021.
La ricorrente ha invece svolto attività di docenza in supplenza Parte_2 su posto normale o sostegno, annuale con cessazione al 31/08 o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e con orario settimanale completo, negli a. s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (cfr. stato matricolare all. 1.4). Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che la ricorrente, alla data odierna, è dipendente a tempo indeterminato del convenuto, essendo stata immessa in ruolo CP_2 nell'a. s. 2023/2024, con decorrenza giuridica 01.09.2022.
___________________________________________________________________ 2
N . 2601/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
___________________________________________________________________ 3
N . 2601/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, fino al termine delle attività didattiche e alla permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche delle ricorrenti (entrambe di ruolo), in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit.
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., comprensivi della maggiorazione ex art. 4, co. 2 e 4, co. 1bis, secondo i minimi tariffari ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire alla ricorrente Controparte_2 Pt_1
per l' a. s. 2019/2020 nonché alla ricorrente per gli aa.ss.
[...] Parte_2 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, € 49 per C.U., I.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 17/04/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N . 2601/2024 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2601 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentate e difese come in atti dall'Avv. SPONGA TIZIANA e dall'Avv. GANCI FABIO;
Avv. MICELI WALTER;
Avv. ZAMPIERI NICOLA;
Avv. RINALDI GIOVANNI, con domicilio eletto VIA DOZZA 5 - BOLOGNA
RICORRENTI
E
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 24/07/2024 e Parte_1 [...]
hanno convenuto a giudizio il chiedendo al Parte_2 Controparte_2 Tribunale, accertato e dichiarato il proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, di condannare il al pagamento in suo Controparte_2 favore della somma di € 500,00 per il servizio prestato a tempo determinato negli a. s. 2019/2020 per e 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per Parte_1 [...]
, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale Parte_2 subito.
In fatto hanno dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti, senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il , ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_3
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. - Risulta ex actis che la ricorrente ha svolto attività di docenza Parte_1 in supplenza su posto normale, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e con orario settimanale di 24 ore, nell'a. s. 2019/2020 (cfr contratto all. 1.2). Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che la ricorrente, alla data odierna, è dipendente a tempo indeterminato del convenuto, essendo stata immessa in ruolo CP_2 nell'a.s. 2020/2021.
La ricorrente ha invece svolto attività di docenza in supplenza Parte_2 su posto normale o sostegno, annuale con cessazione al 31/08 o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e con orario settimanale completo, negli a. s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (cfr. stato matricolare all. 1.4). Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che la ricorrente, alla data odierna, è dipendente a tempo indeterminato del convenuto, essendo stata immessa in ruolo CP_2 nell'a. s. 2023/2024, con decorrenza giuridica 01.09.2022.
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N . 2601/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
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N . 2601/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, fino al termine delle attività didattiche e alla permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche delle ricorrenti (entrambe di ruolo), in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit.
La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., comprensivi della maggiorazione ex art. 4, co. 2 e 4, co. 1bis, secondo i minimi tariffari ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire alla ricorrente Controparte_2 Pt_1
per l' a. s. 2019/2020 nonché alla ricorrente per gli aa.ss.
[...] Parte_2 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, € 49 per C.U., I.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 17/04/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N . 2601/2024 R.G.S.L.