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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 59/25 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Scerrato Parte_1 Parte_2
Francesca giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: ricorso ex artt. 473-bis.29 e .51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.29 e .51 c.p.c. depositato in data 8/1/25
e hanno esposto di essere divorziati in forza Parte_1 Parte_2 della sentenza di questo Tribunale n. 98 del 12/2/19. Le condizioni del loro Per_ divorzio prevedevano l'affidamento esclusivo della FI minorenne , nata il
17/2/09, alla madre e il suo collocamento prevalente con quest'ultima in Torino, con diritti-doveri di visita per il ed obbligo in capo a quest'ultimo di Parte_1 versare – a titolo di contributo al mantenimento della FI – la somma mensile di
€ 350,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per la minore. Ultimamente le condizioni economiche delle parti sono peggiorate ed è intervenuta una nuova relazione more uxorio della le parti pertanto formulavano le seguenti Pt_2 conclusioni congiunte in ordine alla modifica delle condizioni del loro divorzio:
“CONDIZIONI: a) Affidare la comune FI minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna in Alatri(FR) alla via via Martiri Ungheresi n.
9. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla FI. b) Stabilire che la madre, compatibilmente con la sua collocazione nella città di Torino, ha facoltà di tenere con sé la FI minore quando vorrà, preventivamente avvertendola e rispettando gli impegni scolastici, familiari e ludici della stessa. Ulteriori periodi di visita / frequentazioni potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi della minore, nonché nel rispetto della volontà della stessa. c) Per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà il periodo dalla chiusura della scuola, al rientro a scuola con il padre, gestendo alcuni giorni consecutivi anche con la madre, preventivamente concordati con la minore e nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e così ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori. d) Relativamente alle vacanze pasquali, la minore trascorrerà alternativamente un anno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo viceversa, nel rispetto anche degli impegni scolastici. In ordine alle vacanze estive, la signora avrà la facoltà di trascorrere con la FI almeno 15 giorni anche consecutivi, nel periodo Pt_2 compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative delle parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno la minore. Resta inteso che è facoltà dei genitori svolgere vacanze congiunte con la minore, anche oltre il periodo di 15 giorni sopra detto. e) parimenti a quanto di fatto stabilito tra gli ex coniugi, le parti stabiliscono che nessun mantenimento sarà versato da parte della madre nei confronti del padre per la FI minore;
f) le parti stabiliscono che le spese straordinarie saranno tra loro suddivise nella misura del 50% ciascuno in ossequio al protocollo del Tribunale di Frosinone. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi. g) le parti che riconoscono che anche le statuizioni e l'accordo che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, anche a titolo di mantenimento, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo. h) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la minore nel proprio passaporto.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il Giudice rel. col decreto del 18/1/25 rilevava le seguenti criticità del ricorso “1) le parti non hanno depositato il ricorso - anche - in formato nativo digitale;
2) le parti non hanno rispettato il disposto di cui all'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. di depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3,
c.p.c. ( requisito di forma della domanda e come tale non derogabile dalle parti stesse ); 3) nelle condizioni b)
e c) le parti hanno operato riferimenti lessicali ad accordi diretti tra la madre, genitore non collocatario, e la minore in ordine ai tempi della frequentazione madre-FI ( siffatti accordi vanno invece presi con l'altro genitore della minore, sia pure orientandoli all'interesse ed ai desideri di quest'ultima ); 4) nella condizione e) le parti hanno concordato di non porre a carico della alcun contributo economico periodico per la Pt_2 minore nonostante la sua collocazione assolutamente prevalente presso il padre ( al fine di rimediare a tale criticità le parti possono alternativamente chiedere di porre al predetto titolo un assegno mensile a carico della Per oppure stabilire che l'a.u.u. a spettante in relazione alla loro FI minorenne venga attribuito Pt_2 Pt_3 interamente al genitore collocatario della stessa, id est a )” e fissava alle parti Parte_1 termine perentorio fino al 17/3/25 per il deposito di una memoria congiunta con la quale sanare le predette criticità.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 13/3/25 le parti sanavano tali criticità, insistevano nella loro domanda congiunta e per quanto riguarda i punti 3) e 4) precisavano quanto segue: “Sul punto 3 si rettifica la forma delle condizioni espresse alla lettera b) e c) del ricorso, come segue: b) Stabilire che la madre, compatibilmente con la sua collocazione nella città di Torino, ha facoltà di tenere con sé la FI minore quando vorrà, preventivamente avvertendo il sig. e rispettando gli impegni scolastici, Parte_1 familiari e ludici della minore. Ulteriori periodi di visita / frequentazioni potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi della minore, nonché nel rispetto della volontà della stessa. c) Per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà il periodo dalla chiusura della scuola, al rientro a scuola con il padre, gestendo alcuni giorni consecutivi anche con la madre, preventivamente concordati con il sig. e nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, Parte_1 ricreativi e così ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori. e nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e così ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori. 4) Sul punto 4 si elimina la condizione stabilita alla lettera e) del ricorso congiunto e si formula alternativamente tale richiesta: - e) Le parti chiedono di stabilire che l'assegno unico universale per figli a carico vada interamente in favore del sig.
.”. Parte_1
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 3/4/25, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò posto, il Collegio ritiene che nulla osta all'accoglibilità della domanda congiunta in oggetto, giustificata dalle predette sopravvenienze fattuali e ritenuto che le nuove condizioni divorzili si appalesano conformi all'interesse morale e Per_ materiale della loro FI minorenne .
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di modifica delle condizioni del divorzio delle parti oggetto di un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) in parziale modifica delle condizioni del divorzio inter partes di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 98 del 12/2/19, dispone l'affidamento condiviso ad Per_ entrambe le parti della FI minorenne e il suo collocamento prevalente, nonché residenza anagrafica, presso il padre in Alatri ( FR ), Via Martiri Ungheresi Per_ n. 9, ridetermina i diritti-doveri di visita della madre con come dettagliati in motivazione, dispone che le spese straordinarie per la minore siano ripartite al
50% tra i genitori, revoca l'obbligo posto a carico del di contribuire Parte_1
Per_ al mantenimento della FI , attribuisce integralmente a favore di l'A.U.U. spettante alle parti in relazione alla loro FI Parte_1
; Persona_2
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'8/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice rel. ( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 59/25 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Scerrato Parte_1 Parte_2
Francesca giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: ricorso ex artt. 473-bis.29 e .51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.29 e .51 c.p.c. depositato in data 8/1/25
e hanno esposto di essere divorziati in forza Parte_1 Parte_2 della sentenza di questo Tribunale n. 98 del 12/2/19. Le condizioni del loro Per_ divorzio prevedevano l'affidamento esclusivo della FI minorenne , nata il
17/2/09, alla madre e il suo collocamento prevalente con quest'ultima in Torino, con diritti-doveri di visita per il ed obbligo in capo a quest'ultimo di Parte_1 versare – a titolo di contributo al mantenimento della FI – la somma mensile di
€ 350,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, nonché oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per la minore. Ultimamente le condizioni economiche delle parti sono peggiorate ed è intervenuta una nuova relazione more uxorio della le parti pertanto formulavano le seguenti Pt_2 conclusioni congiunte in ordine alla modifica delle condizioni del loro divorzio:
“CONDIZIONI: a) Affidare la comune FI minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna in Alatri(FR) alla via via Martiri Ungheresi n.
9. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla FI. b) Stabilire che la madre, compatibilmente con la sua collocazione nella città di Torino, ha facoltà di tenere con sé la FI minore quando vorrà, preventivamente avvertendola e rispettando gli impegni scolastici, familiari e ludici della stessa. Ulteriori periodi di visita / frequentazioni potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi della minore, nonché nel rispetto della volontà della stessa. c) Per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà il periodo dalla chiusura della scuola, al rientro a scuola con il padre, gestendo alcuni giorni consecutivi anche con la madre, preventivamente concordati con la minore e nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e così ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori. d) Relativamente alle vacanze pasquali, la minore trascorrerà alternativamente un anno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo viceversa, nel rispetto anche degli impegni scolastici. In ordine alle vacanze estive, la signora avrà la facoltà di trascorrere con la FI almeno 15 giorni anche consecutivi, nel periodo Pt_2 compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative delle parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno la minore. Resta inteso che è facoltà dei genitori svolgere vacanze congiunte con la minore, anche oltre il periodo di 15 giorni sopra detto. e) parimenti a quanto di fatto stabilito tra gli ex coniugi, le parti stabiliscono che nessun mantenimento sarà versato da parte della madre nei confronti del padre per la FI minore;
f) le parti stabiliscono che le spese straordinarie saranno tra loro suddivise nella misura del 50% ciascuno in ossequio al protocollo del Tribunale di Frosinone. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi. g) le parti che riconoscono che anche le statuizioni e l'accordo che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, anche a titolo di mantenimento, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo. h) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la minore nel proprio passaporto.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il Giudice rel. col decreto del 18/1/25 rilevava le seguenti criticità del ricorso “1) le parti non hanno depositato il ricorso - anche - in formato nativo digitale;
2) le parti non hanno rispettato il disposto di cui all'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. di depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3,
c.p.c. ( requisito di forma della domanda e come tale non derogabile dalle parti stesse ); 3) nelle condizioni b)
e c) le parti hanno operato riferimenti lessicali ad accordi diretti tra la madre, genitore non collocatario, e la minore in ordine ai tempi della frequentazione madre-FI ( siffatti accordi vanno invece presi con l'altro genitore della minore, sia pure orientandoli all'interesse ed ai desideri di quest'ultima ); 4) nella condizione e) le parti hanno concordato di non porre a carico della alcun contributo economico periodico per la Pt_2 minore nonostante la sua collocazione assolutamente prevalente presso il padre ( al fine di rimediare a tale criticità le parti possono alternativamente chiedere di porre al predetto titolo un assegno mensile a carico della Per oppure stabilire che l'a.u.u. a spettante in relazione alla loro FI minorenne venga attribuito Pt_2 Pt_3 interamente al genitore collocatario della stessa, id est a )” e fissava alle parti Parte_1 termine perentorio fino al 17/3/25 per il deposito di una memoria congiunta con la quale sanare le predette criticità.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 13/3/25 le parti sanavano tali criticità, insistevano nella loro domanda congiunta e per quanto riguarda i punti 3) e 4) precisavano quanto segue: “Sul punto 3 si rettifica la forma delle condizioni espresse alla lettera b) e c) del ricorso, come segue: b) Stabilire che la madre, compatibilmente con la sua collocazione nella città di Torino, ha facoltà di tenere con sé la FI minore quando vorrà, preventivamente avvertendo il sig. e rispettando gli impegni scolastici, Parte_1 familiari e ludici della minore. Ulteriori periodi di visita / frequentazioni potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi della minore, nonché nel rispetto della volontà della stessa. c) Per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà il periodo dalla chiusura della scuola, al rientro a scuola con il padre, gestendo alcuni giorni consecutivi anche con la madre, preventivamente concordati con il sig. e nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, Parte_1 ricreativi e così ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori. e nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e così ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori. 4) Sul punto 4 si elimina la condizione stabilita alla lettera e) del ricorso congiunto e si formula alternativamente tale richiesta: - e) Le parti chiedono di stabilire che l'assegno unico universale per figli a carico vada interamente in favore del sig.
.”. Parte_1
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 3/4/25, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò posto, il Collegio ritiene che nulla osta all'accoglibilità della domanda congiunta in oggetto, giustificata dalle predette sopravvenienze fattuali e ritenuto che le nuove condizioni divorzili si appalesano conformi all'interesse morale e Per_ materiale della loro FI minorenne .
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di modifica delle condizioni del divorzio delle parti oggetto di un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) in parziale modifica delle condizioni del divorzio inter partes di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 98 del 12/2/19, dispone l'affidamento condiviso ad Per_ entrambe le parti della FI minorenne e il suo collocamento prevalente, nonché residenza anagrafica, presso il padre in Alatri ( FR ), Via Martiri Ungheresi Per_ n. 9, ridetermina i diritti-doveri di visita della madre con come dettagliati in motivazione, dispone che le spese straordinarie per la minore siano ripartite al
50% tra i genitori, revoca l'obbligo posto a carico del di contribuire Parte_1
Per_ al mantenimento della FI , attribuisce integralmente a favore di l'A.U.U. spettante alle parti in relazione alla loro FI Parte_1
; Persona_2
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'8/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice rel. ( dr. Fabrizio Fanfarillo )