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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1323 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] (CF ), rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Teresa Notaro
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempre, CF , rapp.ta e difesa P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 10.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata.
Va, nel caso di specie, applicata la normativa relativa al cd indebito previdenziale vertendo la controversia in materia di pensione.
Può pertanto essere applicato l'art 52 L 88 /89, che così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' ha ammesso che la liquidazione della maggiore somma è stata dovuta ad un errore procedurale, atteso che i database dell'istituto non sono riusciti per diverso tempo a collegare la posizione del coniuge della ricorrente a quello della ricorrente stessa.
Pertanto non appare configurabile nessun dolo in capo alla ricorrente, ritenuto che, per come sopra detto, l'erroneo calcolo dei ratei di pensione è derivato solo da un errore di
CP_
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali
Pagina 2 l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
Va condiviso, al riguardo, quanto già stabilito da una recente sentenza di merito laddove si afferma che “l'azione di ripetizione di indebito previdenziale è preclusa dall'omessa verifica annuale, da parte dell'ente, delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Il mancato accertamento da parte del soggetto erogatore della prestazione viola la disposizione dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 configurando, con tale condotta il vizio derivante da errore imputabile all'ente previdenziale, rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, l. n. 88/1989 ” (Tribunale Verona, 15/02/2023, n.82).
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott
Corrado Celeste:
Pagina 3 CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dalla ricorrente per le causali di cui ai provvedimenti del 5.7.2018 e del 17.9.2019 (relativi ai ratei di pensione n. 07018675)
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute dall'emissione dei provvedimenti di cui sopra
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 27.3.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1323 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] (CF ), rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Teresa Notaro
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempre, CF , rapp.ta e difesa P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 10.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata.
Va, nel caso di specie, applicata la normativa relativa al cd indebito previdenziale vertendo la controversia in materia di pensione.
Può pertanto essere applicato l'art 52 L 88 /89, che così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' ha ammesso che la liquidazione della maggiore somma è stata dovuta ad un errore procedurale, atteso che i database dell'istituto non sono riusciti per diverso tempo a collegare la posizione del coniuge della ricorrente a quello della ricorrente stessa.
Pertanto non appare configurabile nessun dolo in capo alla ricorrente, ritenuto che, per come sopra detto, l'erroneo calcolo dei ratei di pensione è derivato solo da un errore di
CP_
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali
Pagina 2 l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
Va condiviso, al riguardo, quanto già stabilito da una recente sentenza di merito laddove si afferma che “l'azione di ripetizione di indebito previdenziale è preclusa dall'omessa verifica annuale, da parte dell'ente, delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Il mancato accertamento da parte del soggetto erogatore della prestazione viola la disposizione dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 configurando, con tale condotta il vizio derivante da errore imputabile all'ente previdenziale, rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, l. n. 88/1989 ” (Tribunale Verona, 15/02/2023, n.82).
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott
Corrado Celeste:
Pagina 3 CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dalla ricorrente per le causali di cui ai provvedimenti del 5.7.2018 e del 17.9.2019 (relativi ai ratei di pensione n. 07018675)
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute dall'emissione dei provvedimenti di cui sopra
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 27.3.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4