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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 403/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO P.IVA_1 ( ) VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._3 GIUNIO BAZZONI 3 00192 ROMApresso il difensore avv. MANNUCCI LUIGI
Parte resistente
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 31 gennaio 2025 , lavoratore Parte_1 dipendente di , assunto con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento come operaio livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria ha chiesto la condanna della datrice convenuta al pagamento della tredicesima mensilità dell'anno 2022 ( sulla base dell'accordo a latere firmato il
25 gennaio 2022) e di quella dell' anno 2024, della retribuzione fissa dovuta per il periodo da aprile 2024 a dicembre 2024 , delle ferie e dei permessi non goduti maturati fino a dicembre
2021, nell'anno 2022 e nell'anno 2024 per l'importo totale di €. 40897,19.
Ha inoltre allegato che la società datrice ha smesso di versare a partire da luglio 2022 le quote
1 del TFR ( sia quelle a carico del lavoratore che quelle a carico dell'azienda) al e CP_2 CP_2 quindi ha chiesto la condanna della datrice al versamento in favore del della CP_2 CP_2 complessiva somma di € 7893,94
regolarmente costituitasi ha Controparte_1 contestato la fondatezza della domanda, assumendo l'inesistenza dell'obbligazione retributiva poiché il rapporto sinallagmatico era stato interrotto dallo stato di occupazione del sito produttivo, con totale estromissione del datore di lavoro, situazione che aveva impedito il proficuo impiego dei lavoratori in attività produttive.
Ha contestato, inoltre, il diritto alla tredicesima 2022 in quanto ricompresa nel trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art 3 D.lgs. 148/2015 e ha sostenuto l'inefficacia dell' accordo a latere del 25.01.2022, poiché lo stesso riguardava esclusivamente la richiesta di relativa al periodo 10.01.2022-20.03.2022, richiesta poi rigettata da . Pt_2 CP_3
Ha concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
All' udienza del 14 maggio 2025, la difesa del ricorrente dava atto che il rapporto di lavoro era cessato in data 1 aprile 2024.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a specificare.
E' pacifico in atti che tra la convenuta e il ricorrente sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno cessato in data 1 aprile 2025 e che il ( Parte_1 come tutti i dipendenti della convenuta) abbia usufruito del trattamento CIGS a rotazione da gennaio 2022 sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio del lavoratore rispetto al diritto alla retribuzione fissa dovuta per il periodo da aprile 2024 a dicembre 2024, alla tredicesima 2024, alle ferie e permessi maturati nel corso dell'anno 2024.
Ciò alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione
(anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo (
2 cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020).
Nel caso di specie parte datoriale ha allegato l'esistenza di uno stato di occupazione del sito produttivo successivo alla cessazione della produzione (avvenuta pacificamente a luglio 2021) quale causa di forza maggiore rispetto alla concreta possibilità di utilizzo della prestazione. Ne consegue che - essendo l' allegato evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale la prestazione non veniva resa per esclusiva volontà datoriale- , l' onere probatorio a carico del datore resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente. In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore ( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore, che - si ribadisce aveva cessato , per propria autonoma scelta, di utilizzare la prestazione del lavoratore ben prima dell'allegato stato di occupazione. Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta. Nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione o descrizione delle specifiche attività nell'ambito delle quali la prestazione del lavoratore avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di cassa integrazione e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito. Parte resistente si è limitata ad affermare che la mancata realizzazione del progetto di riconversione industriale sarebbe stato impedito dallo stato di occupazione senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa ( primo fra tutti l'esistenza delle risorse economiche e materiali idonee a rendere fattibile il piano industriale) .
Non solo.
Come sottolineato dai ricorrenti nelle loro difese, non è contestato e, comunque, è documentale
(v domanda CIGS doc 12; e diffide accertative doc 13,) che, nel corso degli anni 2022 e 2023
(ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di guardiania, prestazioni che la società datrice di lavoro ha retribuito, contraddicendo così - nei fatti-
l'allegata perdita di controllo delle attività svolte all'interno del sito produttivo.
Quanto alla tredicesima 2022 si osserva che è pacifico in atti nell'arco dell'anno 2022 il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
3 Ne consegue che ai sensi del chiaro disposto dell'art 3 D.lgs. 148/2015 il diritto alla tredicesima rientra nella base di calcolo del trattamento di integrazione salariale e quindi è ricompresa nel suddetto trattamento, salvo la prova – a carico del ricorrente- dell'esistenza di una fonte regolatrice del rapporto che preveda una disciplina più favorevole.
Nel caso di specie l'accordo aziendale del 25 gennaio 2022 riconosce il diritto azionato.
Ed in effetti il suddetto accordo prevede alla lett d che “ durante il periodo di cassa integrazione saranno maturati integralmente i ratei di tredicesima, ferie, par e la cosiddetta quattordicesima mensilità”( ( cfr doc 7 ric). La pattuizione, inizialmente prevista con riguardo ad un'ipotesi di Gigo di sole 10 settimane a partire dal 10 gennaio 2022, risulta comunque estesa ad altri ammortizzatori “adottati” da nel 2022 ( cfr lett m “in caso di adozione di altri Parte_3 ammortizzatori con nel 2022 le parti si danno reciproco affidamento di Parte_4 confermare almeno tutte le condizioni del presente accordo” )
Il riconoscimento del diritto non può dirsi condizionato al raggiungimento degli accordi con il sindacato per l'attivazione dell'ammortizzatore sociale, come sostenuto dalla convenuta: la condizione non emerge né dalla lettera delle pattuizioni ma nemmeno può desumersi dal contenuto dell'accordo quadro del 19 gennaio 2022 ove le parti si limitano a prevedere l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e la pattuizione di accordi a latere ( quale quello in esame) “che prevedano anticipo, rotazione, maturazione integrale dei ratei e eventuale integrazione, anche avendo a riferimento la consuetudine degli accordi siglati precedentemente dalla Rsu e dalle
OO.SS”.
L'esistenza di ferie e dei permessi maturati fino a dicembre 2021 ( quindi prima dell'avvio della
Cassa integrazione) e nel corso dell'anno 2022 ( nell'ambito della attività lavorativa svolta a rotazione) e non goduti risulta dalle buste paga emesse dalla datrice (vedi allegazioni non contestate).
Tanto basta motivare il riconoscimento del diritto del lavoratore a percepire, per i titoli suindicati, la complessiva somma di €. 40897,19 come da conteggi non contestati.
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni retributive al saldo.
Le allegazioni di parte ricorrente circa l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di versamento delle somme mensili sulla posizione del Parte_1 all'interno del Fondo non sono state in alcun modo contestate. CP_2
Ne consegue l'accoglimento della richiesta di condanna al versamento della somma di € 7893,94 come da conteggi non contestati
4 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della complessiva la somma di 40897,19., nonché in favore del Parte_1
Fondo Moneta della complessiva somma di €. 7893,94, e da imputarsi alla posizione del suddetto
, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo. Parte_1
Condanna altresì a rimborsare Controparte_1 al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3850, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali,
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO P.IVA_1 ( ) VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._3 GIUNIO BAZZONI 3 00192 ROMApresso il difensore avv. MANNUCCI LUIGI
Parte resistente
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2
contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 31 gennaio 2025 , lavoratore Parte_1 dipendente di , assunto con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento come operaio livello C2 del CCNL Metalmeccanici Industria ha chiesto la condanna della datrice convenuta al pagamento della tredicesima mensilità dell'anno 2022 ( sulla base dell'accordo a latere firmato il
25 gennaio 2022) e di quella dell' anno 2024, della retribuzione fissa dovuta per il periodo da aprile 2024 a dicembre 2024 , delle ferie e dei permessi non goduti maturati fino a dicembre
2021, nell'anno 2022 e nell'anno 2024 per l'importo totale di €. 40897,19.
Ha inoltre allegato che la società datrice ha smesso di versare a partire da luglio 2022 le quote
1 del TFR ( sia quelle a carico del lavoratore che quelle a carico dell'azienda) al e CP_2 CP_2 quindi ha chiesto la condanna della datrice al versamento in favore del della CP_2 CP_2 complessiva somma di € 7893,94
regolarmente costituitasi ha Controparte_1 contestato la fondatezza della domanda, assumendo l'inesistenza dell'obbligazione retributiva poiché il rapporto sinallagmatico era stato interrotto dallo stato di occupazione del sito produttivo, con totale estromissione del datore di lavoro, situazione che aveva impedito il proficuo impiego dei lavoratori in attività produttive.
Ha contestato, inoltre, il diritto alla tredicesima 2022 in quanto ricompresa nel trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art 3 D.lgs. 148/2015 e ha sostenuto l'inefficacia dell' accordo a latere del 25.01.2022, poiché lo stesso riguardava esclusivamente la richiesta di relativa al periodo 10.01.2022-20.03.2022, richiesta poi rigettata da . Pt_2 CP_3
Ha concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_2
All' udienza del 14 maggio 2025, la difesa del ricorrente dava atto che il rapporto di lavoro era cessato in data 1 aprile 2024.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a specificare.
E' pacifico in atti che tra la convenuta e il ricorrente sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno cessato in data 1 aprile 2025 e che il ( Parte_1 come tutti i dipendenti della convenuta) abbia usufruito del trattamento CIGS a rotazione da gennaio 2022 sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio del lavoratore rispetto al diritto alla retribuzione fissa dovuta per il periodo da aprile 2024 a dicembre 2024, alla tredicesima 2024, alle ferie e permessi maturati nel corso dell'anno 2024.
Ciò alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione
(anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo (
2 cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020).
Nel caso di specie parte datoriale ha allegato l'esistenza di uno stato di occupazione del sito produttivo successivo alla cessazione della produzione (avvenuta pacificamente a luglio 2021) quale causa di forza maggiore rispetto alla concreta possibilità di utilizzo della prestazione. Ne consegue che - essendo l' allegato evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale la prestazione non veniva resa per esclusiva volontà datoriale- , l' onere probatorio a carico del datore resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente. In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore ( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore, che - si ribadisce aveva cessato , per propria autonoma scelta, di utilizzare la prestazione del lavoratore ben prima dell'allegato stato di occupazione. Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta. Nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione o descrizione delle specifiche attività nell'ambito delle quali la prestazione del lavoratore avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di cassa integrazione e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito. Parte resistente si è limitata ad affermare che la mancata realizzazione del progetto di riconversione industriale sarebbe stato impedito dallo stato di occupazione senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa ( primo fra tutti l'esistenza delle risorse economiche e materiali idonee a rendere fattibile il piano industriale) .
Non solo.
Come sottolineato dai ricorrenti nelle loro difese, non è contestato e, comunque, è documentale
(v domanda CIGS doc 12; e diffide accertative doc 13,) che, nel corso degli anni 2022 e 2023
(ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di guardiania, prestazioni che la società datrice di lavoro ha retribuito, contraddicendo così - nei fatti-
l'allegata perdita di controllo delle attività svolte all'interno del sito produttivo.
Quanto alla tredicesima 2022 si osserva che è pacifico in atti nell'arco dell'anno 2022 il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
3 Ne consegue che ai sensi del chiaro disposto dell'art 3 D.lgs. 148/2015 il diritto alla tredicesima rientra nella base di calcolo del trattamento di integrazione salariale e quindi è ricompresa nel suddetto trattamento, salvo la prova – a carico del ricorrente- dell'esistenza di una fonte regolatrice del rapporto che preveda una disciplina più favorevole.
Nel caso di specie l'accordo aziendale del 25 gennaio 2022 riconosce il diritto azionato.
Ed in effetti il suddetto accordo prevede alla lett d che “ durante il periodo di cassa integrazione saranno maturati integralmente i ratei di tredicesima, ferie, par e la cosiddetta quattordicesima mensilità”( ( cfr doc 7 ric). La pattuizione, inizialmente prevista con riguardo ad un'ipotesi di Gigo di sole 10 settimane a partire dal 10 gennaio 2022, risulta comunque estesa ad altri ammortizzatori “adottati” da nel 2022 ( cfr lett m “in caso di adozione di altri Parte_3 ammortizzatori con nel 2022 le parti si danno reciproco affidamento di Parte_4 confermare almeno tutte le condizioni del presente accordo” )
Il riconoscimento del diritto non può dirsi condizionato al raggiungimento degli accordi con il sindacato per l'attivazione dell'ammortizzatore sociale, come sostenuto dalla convenuta: la condizione non emerge né dalla lettera delle pattuizioni ma nemmeno può desumersi dal contenuto dell'accordo quadro del 19 gennaio 2022 ove le parti si limitano a prevedere l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e la pattuizione di accordi a latere ( quale quello in esame) “che prevedano anticipo, rotazione, maturazione integrale dei ratei e eventuale integrazione, anche avendo a riferimento la consuetudine degli accordi siglati precedentemente dalla Rsu e dalle
OO.SS”.
L'esistenza di ferie e dei permessi maturati fino a dicembre 2021 ( quindi prima dell'avvio della
Cassa integrazione) e nel corso dell'anno 2022 ( nell'ambito della attività lavorativa svolta a rotazione) e non goduti risulta dalle buste paga emesse dalla datrice (vedi allegazioni non contestate).
Tanto basta motivare il riconoscimento del diritto del lavoratore a percepire, per i titoli suindicati, la complessiva somma di €. 40897,19 come da conteggi non contestati.
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni retributive al saldo.
Le allegazioni di parte ricorrente circa l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di versamento delle somme mensili sulla posizione del Parte_1 all'interno del Fondo non sono state in alcun modo contestate. CP_2
Ne consegue l'accoglimento della richiesta di condanna al versamento della somma di € 7893,94 come da conteggi non contestati
4 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della complessiva la somma di 40897,19., nonché in favore del Parte_1
Fondo Moneta della complessiva somma di €. 7893,94, e da imputarsi alla posizione del suddetto
, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo. Parte_1
Condanna altresì a rimborsare Controparte_1 al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3850, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali,
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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