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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2373/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2373/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il giorno 26.07.1967, C.F. Parte_1 [...] lettivamente domiciliato presso il domicili C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Longo Email_1 orso congiunto
E
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Massa Lubrense (NA), , presso lo studio dell'avv. Teresa Pollio che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di cessazione Parte_1 CP_2 de l , esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Positano (SA) in data 22 ottobre 1995 e che, dalla loro unione, erano nate due figlie, (11.10.1997) e (26.07.1999). Per_1 Per_2
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi ata di compari dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n. 1286/2024 con la quale veniva ratificato l'accordo raggiunto dalle parti, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) come già richiamate ed omologate nella sentenza di separazione consensuale e dichiarare soddisfatte le condizioni omologate in ordine alle pretese economiche della sig. giusto l'avvenuto pagamento a titolo di contributo una tantum vita CP_1 natural durante di e 20.000,00 effettuato dal sig. mediante Parte_1 bonifici bancari;
2) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costruisce contributo in unica soluzione vita natural durante ed è stato effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 c. 8 della L. 898/ 1970, ed avente causa connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e che non vi sono ulteriori pattuizioni tra le parti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22 ottobre 1995 nel Comune di Positano (SA) tra , nato a [...] Parte_1
(SA) il giorno 26.07.1967, C.F. , nata a CodiceFiscale_1 CP_1
Napoli il 16.10.1970, C.F.: cr tro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di 5, Atto n. 5, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Positano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2373/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il giorno 26.07.1967, C.F. Parte_1 [...] lettivamente domiciliato presso il domicili C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Longo Email_1 orso congiunto
E
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Massa Lubrense (NA), , presso lo studio dell'avv. Teresa Pollio che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di cessazione Parte_1 CP_2 de l , esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Positano (SA) in data 22 ottobre 1995 e che, dalla loro unione, erano nate due figlie, (11.10.1997) e (26.07.1999). Per_1 Per_2
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi ata di compari dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n. 1286/2024 con la quale veniva ratificato l'accordo raggiunto dalle parti, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) come già richiamate ed omologate nella sentenza di separazione consensuale e dichiarare soddisfatte le condizioni omologate in ordine alle pretese economiche della sig. giusto l'avvenuto pagamento a titolo di contributo una tantum vita CP_1 natural durante di e 20.000,00 effettuato dal sig. mediante Parte_1 bonifici bancari;
2) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costruisce contributo in unica soluzione vita natural durante ed è stato effettuato a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 c. 8 della L. 898/ 1970, ed avente causa connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e che non vi sono ulteriori pattuizioni tra le parti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22 ottobre 1995 nel Comune di Positano (SA) tra , nato a [...] Parte_1
(SA) il giorno 26.07.1967, C.F. , nata a CodiceFiscale_1 CP_1
Napoli il 16.10.1970, C.F.: cr tro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di 5, Atto n. 5, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Positano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi