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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 93/2017
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 93/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO LUCIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCARANO CAROLINA RITA ( ) CORSO G. MATTEOTTI 125 C.F._2
71014 SAN MARCO IN LAMIS, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'AMICO LUCIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOCIOLA Controparte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA G.T. GIORDANI N. 19 71037 MONTE SANT'ANGELO presso il difensore avv. CIOCIOLA ANTONIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto con ricorso ex art. 703 cpc di essere reintegrata nel possesso dell'immobile Parte_1 sito in Monte Sant'Angelo (FG) alla Via Trapezio n. 12 deducendo:
- di essere comproprietaria di detto immobile e di averne il possesso per avervi stabilito la residenza fino al giorno 11 marzo 2016 ed ivi collocato vari oggetti ed effetti personali ancora presenti al suo interno.
- di essersi recata presso la citata abitazione nel mese di aprile del 2016 al fine di recuperare i propri beni e traslocare nella nuova residenza di San Giovanni Rotondo e di aver trovato il portone chiuso con una chiave che non possedeva;
- che l'autrice dello spoglio era sua sorella, . Controparte_1
Si costituiva in giudizio, la resistente eccependo la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, la quale non avrebbe dato prova della titolarità di una relazione di possesso tutelabile con il bene e della riconducibilità alla resistente della condotta di spoglio.
pagina 2 di 4 Il ricorso veniva rigettato con ordinanza del Tribunale di Foggia in data 28.09.2017 ed il reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto veniva accolto.
Veniva avanzata istanza di prosecuzione del giudizio ed espletata l'istruttoria processuale, la causa all'odierna udienza viene decisa.
L'istruttoria espletata ha consentito di acclarare che:
- con atto di compravendita del giorno 08.10.2015 e Controparte_2 CP_3 riservandosi l'usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento, hanno venduto a
[...]
, , e la nuda proprietà Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 dell'immobile sito nel Comune di Monte Sant'Angelo (Fg), ubicato alla Via Trapezio 12.
- il padre era deceduto nel 2015 mentre la madre era ricoverata presso una Rsa;
- la ricorrente sino alla morte del padre aveva fissato il proprio domicilio in quella casa sia perché non in possesso di altro immobile sia per assistere i genitori anziani;
- le chiavi della vetrina erano possedute da tutti i fratelli mentre quella del portone sino a quando era in vita il padre erano solo da questi custodite.
I testi univocamente hanno dato conto delle circostanze appena narrate e le stesse non sono oggetto di contestazione.
E' emerso che , oltre ad essere legittimata all'azione dalla sua qualifica di nuda Parte_1 proprietaria, ha posseduto personalmente (e non solo mediante i genitori usufruttuari), non essendo contestato che in detta unità immobiliare abbia stabilito la propria residenza, servendosi dell'immobile oggetto di causa almeno sino al mese di giugno del 2015 e che anche in epoca successiva abbia continuato ad occuparlo, lasciandovi i suoi beni ed effetti personali.
La teste ha dichiarato che in quell'appartamento vi era una stanza occupata solo Controparte_4 dalla sorella ove erano contenuti tutti gli effetti personali di questa. Pt_1
La teste ha anche riferito che presso l'immobile per cui è processo era stato affisso un cartello con la dicitura “Vendesi”; di aver fatto contattare la sorella da un'amica a mezzo telefono ricevendo la CP_1 conferma che l'immobile era in vendita al prezzo di euro 50.000,00. La teste ha chiarito di non aver visto la sorella apporre il cartello. CP_1
Le dichiarazioni di sono più di altre rilevanti poiché ricche di dovizia di Controparte_4 particolari e intrinsecamente attendibili. Il racconto della predetta teste sembra scevro da qualsiasi asperità nei confronti della sorella CP_1
L'istruttoria ha rafforzato quanto già affermato dal Tribunale con l'ordinanza di accoglimento del reclamo.
Gli elementi probatori raccolti depongono fortemente per una situazione di compossesso ed escludono recisamente che la ricorrente abbia avuto una relazione col bene da qualificarsi come mera detenzione per ragioni di ospitalità o servizio.
Indice significativo della situazione di compossesso è quello riferibile al fatto che le chiavi del portone dell'abitazione fossero nella disponibilità esclusiva del padre delle parti in causa, essendo stato dimostrato che tutti i figli facevano uso della casa quando ne avevano bisogno, il padre mettendo di volta in volta a disposizione la detta chiave, dando attuazione ad una situazione di compossesso coerente con la titolarità della nuda proprietà di ognuno.
Non va peraltro sottaciuto che conviveva con gli anziani genitori, circostanza questa Parte_1 sintomo evidente di un possesso o di una detenzione qualificata, in ogni caso legittimante l'azione di reintegra. pagina 3 di 4 Il possesso dell'immobile da parte della ricorrente non può dirsi interrotto per il sol fatto che nell'anno antecedente l'azione l'immobile non sia stato abitato, dal momento che non è contestato che comunque abbia continuato ad occuparlo con i suoi beni ed effetti personali che le è stato Parte_1 impedito di ritirare, anche questo essendo un modo di esercizio del possesso (o del compossesso con gli altri nudi proprietari) degno di tutela.
Si condividono a pieno le considerazioni del Collegio in sede di reclamo quanto alla riconducibilità della condotta di spoglio ad sia alla luce delle dichiarazioni di Controparte_1 Controparte_4 relative alla vendita dell'immobile che sembra essere stata curata dalla sorella sia per la qualifica CP_1 di amministratrice di sostegno della madre dalla medesima ricoperta che le ha certamente garantito una più agevole possibilità di accesso ai beni e all'immobile rimasto in usufrutto alla madre, ma anche perché a fronte della missiva del 18.10.2016, spedita dal procuratore della reclamante per contestare alla reclamata l'atto di spoglio, alcuna replica da parte di quest'ultima è seguita, segno questo del fatto che fino all'inizio del giudizio non fosse in discussione la commissione da parte sua dello spoglio;
non può, infine non osservarsi l'interesse della resistente ad impedire la reintegra e non semplicemente a contestare l'attribuibilità a sé dell'atto di spoglio.
L'aver impedito alla ricorrente di possedere l'immobile integra gli estremi dello spoglio violento, in quanto esercitato contro la sua volontà, e clandestino, perché avvenuto approfittando dell'assenza della ricorrente.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite del giudizio di merito, essendo già state liquidate nella fase di reclamo quelle relative ai doppi gradi della fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda di reintegra nel possesso e, per l'effetto, ordina ad l'immediata Controparte_1 reintegrazione di nel possesso dell'immobile ubicato a Monte Sant'Angelo (Fg), alla Parte_1
Via Trapezio n. 12, allibrato in catasto al foglio 189, p.lla 2539 sub 2, con immediata consegna delle chiavi del portone di ingresso;
condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro
3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali e contributo unificato, se dovuto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 93/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMICO LUCIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCARANO CAROLINA RITA ( ) CORSO G. MATTEOTTI 125 C.F._2
71014 SAN MARCO IN LAMIS, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'AMICO LUCIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOCIOLA Controparte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA G.T. GIORDANI N. 19 71037 MONTE SANT'ANGELO presso il difensore avv. CIOCIOLA ANTONIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto con ricorso ex art. 703 cpc di essere reintegrata nel possesso dell'immobile Parte_1 sito in Monte Sant'Angelo (FG) alla Via Trapezio n. 12 deducendo:
- di essere comproprietaria di detto immobile e di averne il possesso per avervi stabilito la residenza fino al giorno 11 marzo 2016 ed ivi collocato vari oggetti ed effetti personali ancora presenti al suo interno.
- di essersi recata presso la citata abitazione nel mese di aprile del 2016 al fine di recuperare i propri beni e traslocare nella nuova residenza di San Giovanni Rotondo e di aver trovato il portone chiuso con una chiave che non possedeva;
- che l'autrice dello spoglio era sua sorella, . Controparte_1
Si costituiva in giudizio, la resistente eccependo la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, la quale non avrebbe dato prova della titolarità di una relazione di possesso tutelabile con il bene e della riconducibilità alla resistente della condotta di spoglio.
pagina 2 di 4 Il ricorso veniva rigettato con ordinanza del Tribunale di Foggia in data 28.09.2017 ed il reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto veniva accolto.
Veniva avanzata istanza di prosecuzione del giudizio ed espletata l'istruttoria processuale, la causa all'odierna udienza viene decisa.
L'istruttoria espletata ha consentito di acclarare che:
- con atto di compravendita del giorno 08.10.2015 e Controparte_2 CP_3 riservandosi l'usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento, hanno venduto a
[...]
, , e la nuda proprietà Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 dell'immobile sito nel Comune di Monte Sant'Angelo (Fg), ubicato alla Via Trapezio 12.
- il padre era deceduto nel 2015 mentre la madre era ricoverata presso una Rsa;
- la ricorrente sino alla morte del padre aveva fissato il proprio domicilio in quella casa sia perché non in possesso di altro immobile sia per assistere i genitori anziani;
- le chiavi della vetrina erano possedute da tutti i fratelli mentre quella del portone sino a quando era in vita il padre erano solo da questi custodite.
I testi univocamente hanno dato conto delle circostanze appena narrate e le stesse non sono oggetto di contestazione.
E' emerso che , oltre ad essere legittimata all'azione dalla sua qualifica di nuda Parte_1 proprietaria, ha posseduto personalmente (e non solo mediante i genitori usufruttuari), non essendo contestato che in detta unità immobiliare abbia stabilito la propria residenza, servendosi dell'immobile oggetto di causa almeno sino al mese di giugno del 2015 e che anche in epoca successiva abbia continuato ad occuparlo, lasciandovi i suoi beni ed effetti personali.
La teste ha dichiarato che in quell'appartamento vi era una stanza occupata solo Controparte_4 dalla sorella ove erano contenuti tutti gli effetti personali di questa. Pt_1
La teste ha anche riferito che presso l'immobile per cui è processo era stato affisso un cartello con la dicitura “Vendesi”; di aver fatto contattare la sorella da un'amica a mezzo telefono ricevendo la CP_1 conferma che l'immobile era in vendita al prezzo di euro 50.000,00. La teste ha chiarito di non aver visto la sorella apporre il cartello. CP_1
Le dichiarazioni di sono più di altre rilevanti poiché ricche di dovizia di Controparte_4 particolari e intrinsecamente attendibili. Il racconto della predetta teste sembra scevro da qualsiasi asperità nei confronti della sorella CP_1
L'istruttoria ha rafforzato quanto già affermato dal Tribunale con l'ordinanza di accoglimento del reclamo.
Gli elementi probatori raccolti depongono fortemente per una situazione di compossesso ed escludono recisamente che la ricorrente abbia avuto una relazione col bene da qualificarsi come mera detenzione per ragioni di ospitalità o servizio.
Indice significativo della situazione di compossesso è quello riferibile al fatto che le chiavi del portone dell'abitazione fossero nella disponibilità esclusiva del padre delle parti in causa, essendo stato dimostrato che tutti i figli facevano uso della casa quando ne avevano bisogno, il padre mettendo di volta in volta a disposizione la detta chiave, dando attuazione ad una situazione di compossesso coerente con la titolarità della nuda proprietà di ognuno.
Non va peraltro sottaciuto che conviveva con gli anziani genitori, circostanza questa Parte_1 sintomo evidente di un possesso o di una detenzione qualificata, in ogni caso legittimante l'azione di reintegra. pagina 3 di 4 Il possesso dell'immobile da parte della ricorrente non può dirsi interrotto per il sol fatto che nell'anno antecedente l'azione l'immobile non sia stato abitato, dal momento che non è contestato che comunque abbia continuato ad occuparlo con i suoi beni ed effetti personali che le è stato Parte_1 impedito di ritirare, anche questo essendo un modo di esercizio del possesso (o del compossesso con gli altri nudi proprietari) degno di tutela.
Si condividono a pieno le considerazioni del Collegio in sede di reclamo quanto alla riconducibilità della condotta di spoglio ad sia alla luce delle dichiarazioni di Controparte_1 Controparte_4 relative alla vendita dell'immobile che sembra essere stata curata dalla sorella sia per la qualifica CP_1 di amministratrice di sostegno della madre dalla medesima ricoperta che le ha certamente garantito una più agevole possibilità di accesso ai beni e all'immobile rimasto in usufrutto alla madre, ma anche perché a fronte della missiva del 18.10.2016, spedita dal procuratore della reclamante per contestare alla reclamata l'atto di spoglio, alcuna replica da parte di quest'ultima è seguita, segno questo del fatto che fino all'inizio del giudizio non fosse in discussione la commissione da parte sua dello spoglio;
non può, infine non osservarsi l'interesse della resistente ad impedire la reintegra e non semplicemente a contestare l'attribuibilità a sé dell'atto di spoglio.
L'aver impedito alla ricorrente di possedere l'immobile integra gli estremi dello spoglio violento, in quanto esercitato contro la sua volontà, e clandestino, perché avvenuto approfittando dell'assenza della ricorrente.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite del giudizio di merito, essendo già state liquidate nella fase di reclamo quelle relative ai doppi gradi della fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda di reintegra nel possesso e, per l'effetto, ordina ad l'immediata Controparte_1 reintegrazione di nel possesso dell'immobile ubicato a Monte Sant'Angelo (Fg), alla Parte_1
Via Trapezio n. 12, allibrato in catasto al foglio 189, p.lla 2539 sub 2, con immediata consegna delle chiavi del portone di ingresso;
condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro
3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali e contributo unificato, se dovuto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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