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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/10/2025, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4277 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dagli avv.ti FRIOZZI PASQUALE e IANNIELLO RAFFAELE presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PETRELLA VINCENZO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2025 la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Portico di Caserta (CE) in data 02.09.2021 dal quale erano nati due figli (il Per_1
3.06.2022) e (l'1.08.2024) e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta Persona_2 impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso di sé, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione di un assegno a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, il rimborso della quota pari ad € 51.320 versata dalla ricorrente a titolo di contributo all'acquisto dell'immobile, dei tendaggi e della cameretta dei bimbi nell'anno
2024/2025.
Si costituiva in data 13.10.2025 il resistente, il quale rappresentava di aver raggiunto un accordo con parte ricorrente.
All'udienza del 17.10.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma,
c.c., avendo parte ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito atteso l'accordo raggiunto.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo, così come integrato con note del 15.10.2025, che di seguito si trascrive:
1. Affidamento dei figli: I minori e sono affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Persona_2 regime di responsabilità genitoriale condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra
. Parte_1
2. Diritto di visita del padre: Il padre eserciterà il proprio diritto di visita per due weekend al mese, da comunicare anticipatamente alla madre, indicando altresì l'orario di prelievo e riaccompagnamento presso il domicilio materno, con pernottamento;
L'assenza di una regolamentazione degli incontri settimanali fissi tra il padre e i figli è giustificata dalla particolare situazione lavorativa del sig. , attualmente impiegato presso l'Aeronautica CP_1
Militare di Ferrara e con turni infrasettimanali di lavoro.
3. Festività e vacanze: Le festività natalizie saranno organizzate di volta in volta nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le principali ricorrenze alternativamente con ciascun genitore, così da garantire ad entrambi la possibilità di condividere con i figli un tempo paritario in occasione delle festività. Le vacanze pasquali saranno suddivise ad anni alterni: un anno il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre, l'anno successivo viceversa, e così di seguito. Nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé
i minori per un periodo di tre settimane non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, comunicando anticipatamente la località di vacanza. I minori trascorreranno la Festa della Mamma e del Papà con il rispettivo genitore;
per i compleanni dei genitori si seguirà la medesima regola, mentre per il compleanno dei figli si applicherà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo.
4. Ulteriori periodi di visita: Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, così come potranno essere concordate modifiche al proposto calendario secondo le necessità che di volta in volta si verificheranno;
5. Mantenimento dei figli: Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con € 250 (euro duecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative). Le detrazioni fiscali e l'assegno unico dei figli saranno ripartiti in misura pari al 50% tra i genitori.
6. Decisioni su attività straordinarie: Ogni decisione relativa ad attività sportive o formative, cure mediche o cambi scolastici sarà preventivamente concordata tra i genitori;
in caso di disaccordo, si ricorrerà all'Autorità Giudiziaria.
7. Regime patrimoniale e divisione dei beni: In relazione all'appartamento sito in Ferrara, attualmente in comproprietà tra i coniugi e gravato da mutuo, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di € 52.000,00, CP_1 Parte_1 quale contributo versato dalla per l'acquisto dell'immobile sito in Ferrara alla Via Parte_1
Pitteri n. 7G. Tale versamento dovrà essere effettuato in sede di rogito notarile, entro il 28 febbraio
2026. Alla sig.ra , inoltre, spetterà la somma di € 12.000,00 a titolo di rimborso per il Parte_1 mobilio acquistato per l'immobile.
La sig.ra avrà inoltre diritto al rimborso della somma di € 4.500,00 a titolo di arretrati per Parte_1 il contributo al mantenimento dei figli.
Pertanto, il IG. verserà in toto alla IG.ra , la somma di euro 68.500,00 per CP_1 Parte_1 le causali di cui al presente capo entro il 28/02/2026. Quanto alle modalità di godimento dell'immobile fino al trasferimento della quota, si conviene che la sig.ra potrà prelevare i Parte_1 restanti beni di sua proprietà presso l'abitazione di Ferrara, previo accordo sulle date.
8. Assegno tra coniugi: Nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento tra coniugi, avendo entrambe le parti dichiarato la propria autosufficienza economica.
9. Spese di lite: Le spese di lite saranno compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Atteso che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio con separata ordinanza.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portico di Caserta (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 11, parte II, serie A, anno 2021);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4277 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dagli avv.ti FRIOZZI PASQUALE e IANNIELLO RAFFAELE presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PETRELLA VINCENZO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2025 la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Portico di Caserta (CE) in data 02.09.2021 dal quale erano nati due figli (il Per_1
3.06.2022) e (l'1.08.2024) e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta Persona_2 impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso di sé, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione di un assegno a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, il rimborso della quota pari ad € 51.320 versata dalla ricorrente a titolo di contributo all'acquisto dell'immobile, dei tendaggi e della cameretta dei bimbi nell'anno
2024/2025.
Si costituiva in data 13.10.2025 il resistente, il quale rappresentava di aver raggiunto un accordo con parte ricorrente.
All'udienza del 17.10.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma,
c.c., avendo parte ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito atteso l'accordo raggiunto.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo, così come integrato con note del 15.10.2025, che di seguito si trascrive:
1. Affidamento dei figli: I minori e sono affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Persona_2 regime di responsabilità genitoriale condivisa, con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra
. Parte_1
2. Diritto di visita del padre: Il padre eserciterà il proprio diritto di visita per due weekend al mese, da comunicare anticipatamente alla madre, indicando altresì l'orario di prelievo e riaccompagnamento presso il domicilio materno, con pernottamento;
L'assenza di una regolamentazione degli incontri settimanali fissi tra il padre e i figli è giustificata dalla particolare situazione lavorativa del sig. , attualmente impiegato presso l'Aeronautica CP_1
Militare di Ferrara e con turni infrasettimanali di lavoro.
3. Festività e vacanze: Le festività natalizie saranno organizzate di volta in volta nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli possano trascorrere le principali ricorrenze alternativamente con ciascun genitore, così da garantire ad entrambi la possibilità di condividere con i figli un tempo paritario in occasione delle festività. Le vacanze pasquali saranno suddivise ad anni alterni: un anno il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre, l'anno successivo viceversa, e così di seguito. Nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé
i minori per un periodo di tre settimane non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, comunicando anticipatamente la località di vacanza. I minori trascorreranno la Festa della Mamma e del Papà con il rispettivo genitore;
per i compleanni dei genitori si seguirà la medesima regola, mentre per il compleanno dei figli si applicherà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo.
4. Ulteriori periodi di visita: Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, così come potranno essere concordate modifiche al proposto calendario secondo le necessità che di volta in volta si verificheranno;
5. Mantenimento dei figli: Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con € 250 (euro duecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative). Le detrazioni fiscali e l'assegno unico dei figli saranno ripartiti in misura pari al 50% tra i genitori.
6. Decisioni su attività straordinarie: Ogni decisione relativa ad attività sportive o formative, cure mediche o cambi scolastici sarà preventivamente concordata tra i genitori;
in caso di disaccordo, si ricorrerà all'Autorità Giudiziaria.
7. Regime patrimoniale e divisione dei beni: In relazione all'appartamento sito in Ferrara, attualmente in comproprietà tra i coniugi e gravato da mutuo, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di € 52.000,00, CP_1 Parte_1 quale contributo versato dalla per l'acquisto dell'immobile sito in Ferrara alla Via Parte_1
Pitteri n. 7G. Tale versamento dovrà essere effettuato in sede di rogito notarile, entro il 28 febbraio
2026. Alla sig.ra , inoltre, spetterà la somma di € 12.000,00 a titolo di rimborso per il Parte_1 mobilio acquistato per l'immobile.
La sig.ra avrà inoltre diritto al rimborso della somma di € 4.500,00 a titolo di arretrati per Parte_1 il contributo al mantenimento dei figli.
Pertanto, il IG. verserà in toto alla IG.ra , la somma di euro 68.500,00 per CP_1 Parte_1 le causali di cui al presente capo entro il 28/02/2026. Quanto alle modalità di godimento dell'immobile fino al trasferimento della quota, si conviene che la sig.ra potrà prelevare i Parte_1 restanti beni di sua proprietà presso l'abitazione di Ferrara, previo accordo sulle date.
8. Assegno tra coniugi: Nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento tra coniugi, avendo entrambe le parti dichiarato la propria autosufficienza economica.
9. Spese di lite: Le spese di lite saranno compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse dei minori.
Atteso che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio con separata ordinanza.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portico di Caserta (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 11, parte II, serie A, anno 2021);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio