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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9029 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/01/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Murgia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 03/05/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Messina, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 04/12/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04/12/1993 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato Pt_1 Controparte_1 civile del Comune di Carbonia, anno 1993, numero 38, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 04.12.1993 in Carbonia;
matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Carbonia al n. 38 p. I anno 1993 e ordinare al Comune di Carbonia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 3 a) disporre che il signor e la signora Parte_1 Controparte_1 versino ciascuno, direttamente alla figlia , studentessa
[...] Per_1 universitaria fuori sede, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di
€ 250,00 (cosi complessivamente euro 500,00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
b) Disporre che le spese straordinarie, che si renderanno necessarie per la cura della figlia , maggiore di età ma economicamente non Per_1 autosufficiente, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida vigenti del CNF, Protocollo famiglia.
Le medesime spese, ad eccezione di quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate e documentate da parte del genitore anticipatario;
le stesse andranno rimborsate direttamente alla figlia Per_1
, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, laddove sostenute
[...] in via anticipatoria dalla stessa.
c) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9029 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/01/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Murgia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 03/05/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Messina, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 04/12/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04/12/1993 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato Pt_1 Controparte_1 civile del Comune di Carbonia, anno 1993, numero 38, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 04.12.1993 in Carbonia;
matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Carbonia al n. 38 p. I anno 1993 e ordinare al Comune di Carbonia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 3 a) disporre che il signor e la signora Parte_1 Controparte_1 versino ciascuno, direttamente alla figlia , studentessa
[...] Per_1 universitaria fuori sede, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di
€ 250,00 (cosi complessivamente euro 500,00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
b) Disporre che le spese straordinarie, che si renderanno necessarie per la cura della figlia , maggiore di età ma economicamente non Per_1 autosufficiente, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida vigenti del CNF, Protocollo famiglia.
Le medesime spese, ad eccezione di quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate e documentate da parte del genitore anticipatario;
le stesse andranno rimborsate direttamente alla figlia Per_1
, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, laddove sostenute
[...] in via anticipatoria dalla stessa.
c) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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