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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4662/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2224/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 27/07/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 2224 del 2023 con la quale il primo Giudice ha accolto “ … il ricorso, proposto dal signor Nominativo_1' Resistente_1, onerando l'Ufficio a provvedere al rimborso dell'IRPEF spettante al ricorrente;
condanna l'Agenzia Fiscale al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 500…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'illegittimità della sentenza che ha quantificato “in lire” (non in “euro”) il rimborso da effettuare ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame va accolto.
Il Giudice di prima istanza ha condannato l'Ufficio a rimborsare al ricorrente il 90% delle ritenute versate dal datore di lavoro nella misura di euro 5.744,00 per l'anno 1990, euro 4.777,00 per l'anno 1991, euro
6.095,00 per l'anno 1992.
La quantificazione, operata dalla Corte di Giustizia Tributaria è
errata in quanto - come riscontrabile dai prospetti riepilogativi delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente nel triennio in questione e depositate dall'Agenzia - gli importi di che trattasi erano espressi in “migliaia di Lire” e non in “Euro”: come erroneamente deciso dalla
Corte (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ne discende che le ritenute realmente subita dal richiedente il rimborso nel triennio, sono le seguenti:
1990 – Lire 4.164.000 di cui il 90% pari a Lire 3.748.000 equivalenti ad Euro 1.944,77;
1991 – Lire 4.777.000 di cui il 90% pari a Lire 4.299.000 equivalenti ad Euro 2.220,40;
1992 – Lire 6.095.000 di cui il 90% pari a Lire 5.486.000 equivalenti ad Euro 2.833,02;
per un totale complessivo di Euro 6.988,20.
Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità e complessità delle questioni involte nella controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Determina le ritenute realmente subita dal richiedente il rimborso nel triennio 1990, 1991,1992 in euro
6.988,20 (seimilanovecentottantotto,20).
Spese compensate.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
ZI NA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4662/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2224/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 27/07/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato dinnanzi a questa Corte la sentenza n. 2224 del 2023 con la quale il primo Giudice ha accolto “ … il ricorso, proposto dal signor Nominativo_1' Resistente_1, onerando l'Ufficio a provvedere al rimborso dell'IRPEF spettante al ricorrente;
condanna l'Agenzia Fiscale al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 500…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'illegittimità della sentenza che ha quantificato “in lire” (non in “euro”) il rimborso da effettuare ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame va accolto.
Il Giudice di prima istanza ha condannato l'Ufficio a rimborsare al ricorrente il 90% delle ritenute versate dal datore di lavoro nella misura di euro 5.744,00 per l'anno 1990, euro 4.777,00 per l'anno 1991, euro
6.095,00 per l'anno 1992.
La quantificazione, operata dalla Corte di Giustizia Tributaria è
errata in quanto - come riscontrabile dai prospetti riepilogativi delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente nel triennio in questione e depositate dall'Agenzia - gli importi di che trattasi erano espressi in “migliaia di Lire” e non in “Euro”: come erroneamente deciso dalla
Corte (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ne discende che le ritenute realmente subita dal richiedente il rimborso nel triennio, sono le seguenti:
1990 – Lire 4.164.000 di cui il 90% pari a Lire 3.748.000 equivalenti ad Euro 1.944,77;
1991 – Lire 4.777.000 di cui il 90% pari a Lire 4.299.000 equivalenti ad Euro 2.220,40;
1992 – Lire 6.095.000 di cui il 90% pari a Lire 5.486.000 equivalenti ad Euro 2.833,02;
per un totale complessivo di Euro 6.988,20.
Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità e complessità delle questioni involte nella controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Determina le ritenute realmente subita dal richiedente il rimborso nel triennio 1990, 1991,1992 in euro
6.988,20 (seimilanovecentottantotto,20).
Spese compensate.
Palermo, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
ZI NA