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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/12/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1519/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1519/2025 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FUSCA MANUELA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia parte resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv. FORNER EMANUELE
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte ricorrente: A) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
stabilendo che vivano separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove Parte_2 riterrà opportuno;
B) assegnarsi a quale genitore convivente con la prole, la casa coniugale (di cui è Parte_1 unica proprietaria) sita in Galliate (NO), Via Treves n. 7, completa di tutto il mobilio che l'arreda; Parte_2 preleverà i propri oggetti ed effetti personali, attualmente depositati nella taverna;
C) disporsi l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori in via condivisa, sia pur con collocazione prevalente presso la madre, prevedendosi che Persona_1 il padre possa vedere e stare con il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici di tutti gli interessati;
D) onerarsi di assegno mensile per il contributo al man - tenimento del figlio nella somma di € Parte_2
350,00.=, annualmente rivalutabile secondo gli Indici ISTAT, da corrispondere tramite bonifico bancario sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo Parte_1 in corso presso il Tribunale di Torino, il tutto dalla data della domanda;
E) disporsi che l'assegno unico universale per il figlio sia integralmente percepito dalla madre dalla data della domanda;
F) darsi atto che provvederà entro Parte_2 il 15/12/2025 a trasferire altrove la propria residenza e stato di famiglia al fine di permettere a di Parte_1 presentare tempestivamente la documentazione ISEE ai fini della percezione dell'assegno unico per il figlio;
G) darsi atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere in ordine al mantenimento;
H) darsi atto che i coniugi non intendono riconciliarsi;
I) darsi atto che i coniugi dichiarano di essere stati messi a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, nonché della possibilità di sostituire tale udienza con il deposito di note scritte e di avere pertanto optato per tale ultima soluzione, per la quale formulano espressa richiesta;
J) darsi atto che le spese di giudizio s'intendono interamente compensate fra le Parti e che i rispettivi Procuratori, col deposito della presente memoria, dichiarano di rinunziare alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L. 247/2012;
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale.
In particolare, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con in data 3/9/2005 (atto trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune Parte_2 al nr. 14, Parte II, Seria A, anno 2005). Dalla loro unione è nato in data [...]. Per_1
Quindi, rappresentando l'erosione della loro relazione e dell'affectio coniugalis, chiedeva la separazione alle seguenti condizioni riportate nell'atto introduttivo: “CONCLUSIONI - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- Disporre l'affidamento esclusivo rinforzato di Per_1 alla madre, abilitata anche ad adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore, nulla disponendo sui diritti di visita padre-figlio, visto il grave comportamento paterno tenuto dal resistente in questi anni e considerata l'età del figlio, quasi maggiorenne;
- disporre che la casa coniugale, di proprietà della ricorrente e sita in Galliate Via Treves nr. 7/a venga assegnata alla signora completa di tutto il mobilio che la arreda (di proprietà della stessa), in quanto Parte_1 genitore convivente con la prole. Il marito asporterà i propri oggetti e effetti personali, attualmente in taverna;
- per quanto riguarda il contributo al mantenimento di Voglia il Tribunale, dichiarare tenuto il sig. a contribuire al Per_1 Pt_2 mantenimento del minore con la corresponsione della somma mensile pari a euro 400, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, ovvero altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia ( non inferiore a euro 350,00) nonché a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% con la ricorrente, come da Protocollo d'intesa fra i magistrati e avvocati sulle spese per i figli presso il Tribunale di Torino. Assegno unico universale alla madre”.
Si è costituto nei termini il quale ha chiesto: “
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco Parte_2 rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga;
2. la casa familiare viene assegnata alla Sig.ra (che ne è, peraltro, unica proprietaria);
3. il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori Parte_1 Persona_1 in via condivisa, sia pur con collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere e stare con il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici di tutti gli interessati;
il padre, inoltre, verserà mensilmente alla madre la somma di € 350,00.=, annualmente rivalutabile secondo gli Indici ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio;
per le spese straordinarie che si rendessero necessarie, ciascun genitore concorrerà in parte uguale all'altro, previo accordo;
l'assegno unico universale per il figlio sia integralmente versato alla madre;
4. per se stessi, i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere in ordine al mantenimento”. In data 2/12/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto procedersi in trattazione scritta;
con ordinanza resa in data 3/12/2025, il Giudice relatore ha autorizzato il deposito di note conclusive, disponendo la celebrazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Quindi, con ordinanza del 9/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ritiene il Collegio di dover ratificare le ulteriori condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettano il benessere di tutelano il diritto alla bigenitorialità dei genitori e non sono contrarie alle norme di Per_1 legge.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone l'affido condiviso di alla madre, con collocazione anagrafica prevalente presso di lei;
Per_1
3) assegna a la casa coniugale completa di tutto il mobilio che l'arreda e prende Parte_1 atto che preleverà i propri oggetti ed effetti personali, attualmente depositati nella Parte_2 taverna;
4) dispone che il padre possa tenere con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi e scolastici delle parti e del minore;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto di Parte_2 Per_1 versando alla madre la somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) prende atto che provvederà entro il 15/12/2025 a traferire altrove la propria Parte_2 residenza e stato di famiglia al fine di permettere a di presentare tempestivamente la Parte_1 documentazione ISEE ai fini della percezione dell'assegno unico per il figlio;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere in ordine al mantenimento e che non intendono riconciliarsi;
10) compensa le spese di lite, con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 18 c. 8 L. 247/2012;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara dell'11/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1519/2025 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FUSCA MANUELA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia parte resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv. FORNER EMANUELE
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte ricorrente: A) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
stabilendo che vivano separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove Parte_2 riterrà opportuno;
B) assegnarsi a quale genitore convivente con la prole, la casa coniugale (di cui è Parte_1 unica proprietaria) sita in Galliate (NO), Via Treves n. 7, completa di tutto il mobilio che l'arreda; Parte_2 preleverà i propri oggetti ed effetti personali, attualmente depositati nella taverna;
C) disporsi l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori in via condivisa, sia pur con collocazione prevalente presso la madre, prevedendosi che Persona_1 il padre possa vedere e stare con il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici di tutti gli interessati;
D) onerarsi di assegno mensile per il contributo al man - tenimento del figlio nella somma di € Parte_2
350,00.=, annualmente rivalutabile secondo gli Indici ISTAT, da corrispondere tramite bonifico bancario sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo Parte_1 in corso presso il Tribunale di Torino, il tutto dalla data della domanda;
E) disporsi che l'assegno unico universale per il figlio sia integralmente percepito dalla madre dalla data della domanda;
F) darsi atto che provvederà entro Parte_2 il 15/12/2025 a trasferire altrove la propria residenza e stato di famiglia al fine di permettere a di Parte_1 presentare tempestivamente la documentazione ISEE ai fini della percezione dell'assegno unico per il figlio;
G) darsi atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere in ordine al mantenimento;
H) darsi atto che i coniugi non intendono riconciliarsi;
I) darsi atto che i coniugi dichiarano di essere stati messi a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, nonché della possibilità di sostituire tale udienza con il deposito di note scritte e di avere pertanto optato per tale ultima soluzione, per la quale formulano espressa richiesta;
J) darsi atto che le spese di giudizio s'intendono interamente compensate fra le Parti e che i rispettivi Procuratori, col deposito della presente memoria, dichiarano di rinunziare alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L. 247/2012;
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale.
In particolare, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con in data 3/9/2005 (atto trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune Parte_2 al nr. 14, Parte II, Seria A, anno 2005). Dalla loro unione è nato in data [...]. Per_1
Quindi, rappresentando l'erosione della loro relazione e dell'affectio coniugalis, chiedeva la separazione alle seguenti condizioni riportate nell'atto introduttivo: “CONCLUSIONI - Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- Disporre l'affidamento esclusivo rinforzato di Per_1 alla madre, abilitata anche ad adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore, nulla disponendo sui diritti di visita padre-figlio, visto il grave comportamento paterno tenuto dal resistente in questi anni e considerata l'età del figlio, quasi maggiorenne;
- disporre che la casa coniugale, di proprietà della ricorrente e sita in Galliate Via Treves nr. 7/a venga assegnata alla signora completa di tutto il mobilio che la arreda (di proprietà della stessa), in quanto Parte_1 genitore convivente con la prole. Il marito asporterà i propri oggetti e effetti personali, attualmente in taverna;
- per quanto riguarda il contributo al mantenimento di Voglia il Tribunale, dichiarare tenuto il sig. a contribuire al Per_1 Pt_2 mantenimento del minore con la corresponsione della somma mensile pari a euro 400, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici Istat, ovvero altra somma minore o maggiore ritenuta di giustizia ( non inferiore a euro 350,00) nonché a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% con la ricorrente, come da Protocollo d'intesa fra i magistrati e avvocati sulle spese per i figli presso il Tribunale di Torino. Assegno unico universale alla madre”.
Si è costituto nei termini il quale ha chiesto: “
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco Parte_2 rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga;
2. la casa familiare viene assegnata alla Sig.ra (che ne è, peraltro, unica proprietaria);
3. il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori Parte_1 Persona_1 in via condivisa, sia pur con collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere e stare con il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici di tutti gli interessati;
il padre, inoltre, verserà mensilmente alla madre la somma di € 350,00.=, annualmente rivalutabile secondo gli Indici ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio;
per le spese straordinarie che si rendessero necessarie, ciascun genitore concorrerà in parte uguale all'altro, previo accordo;
l'assegno unico universale per il figlio sia integralmente versato alla madre;
4. per se stessi, i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere in ordine al mantenimento”. In data 2/12/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto procedersi in trattazione scritta;
con ordinanza resa in data 3/12/2025, il Giudice relatore ha autorizzato il deposito di note conclusive, disponendo la celebrazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Quindi, con ordinanza del 9/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ritiene il Collegio di dover ratificare le ulteriori condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettano il benessere di tutelano il diritto alla bigenitorialità dei genitori e non sono contrarie alle norme di Per_1 legge.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone l'affido condiviso di alla madre, con collocazione anagrafica prevalente presso di lei;
Per_1
3) assegna a la casa coniugale completa di tutto il mobilio che l'arreda e prende Parte_1 atto che preleverà i propri oggetti ed effetti personali, attualmente depositati nella Parte_2 taverna;
4) dispone che il padre possa tenere con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi e scolastici delle parti e del minore;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto di Parte_2 Per_1 versando alla madre la somma mensile di € 350,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
6) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
7) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
8) prende atto che provvederà entro il 15/12/2025 a traferire altrove la propria Parte_2 residenza e stato di famiglia al fine di permettere a di presentare tempestivamente la Parte_1 documentazione ISEE ai fini della percezione dell'assegno unico per il figlio;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere in ordine al mantenimento e che non intendono riconciliarsi;
10) compensa le spese di lite, con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 18 c. 8 L. 247/2012;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara dell'11/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO