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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
n. 1524/2023 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 28/10/2025, che viene riaperto alle ore 14.20 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 14.20, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa MO DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa MO Di LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1524 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2023, promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Francesco Cupini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Frosinone, via SR
214 per Casamari n. 49, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_2
Giudizio Lazio e procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Scimè ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via Innocenzo XI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
FATTO E DIRITTO 1. La società ha opposto il documento informatico recante un Controparte_1 elenco di cartelle di pagamento, sostenendo l'omessa notifica di queste ultime e, conseguentemente, la prescrizione dei crediti da esse portati. Ha dedotto che in data 30 maggio 2023 la liquidatrice della società si è recata allo sportello di ed è venuta a conoscenza per la prima volta dell'esistenza di tale debitoria. Ha CP_3 pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento del provvedimento impugnato emesso da in data 30.05.2023, nonché di tutte le cartelle e degli avvisi ivi Controparte_4 elencati. Con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità Controparte_4 della domanda, in quanto l'attrice non avrebbe impugnato un avviso di intimazione bensì un documento qualificabile come estratto di ruolo;
in secondo luogo, il difetto di giurisdizione su talune delle cartelle e sull'avviso di accertamento indicati nel documento, in quanto aventi ad oggetto tributi;
nonché l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace ovvero del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e contributi previdenziali;
infine, il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alla notifica degli CP_3 avvisi di addebito e di accertamento, instando affinché venga ordinato a controparte di integrare il CP_ contraddittorio nei confronti di e dell'Amministrazione Finanziaria Direzione Prov.le di Frosinone. Con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e rigettata l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice;
assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
ritenuta la causa di natura documentale, questa è stata rinviata all'udienza del 28.10.2025 per la discussione orale, all'esito della quale è decisa come segue.
2. Difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
Il riscossore eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'avviso di addebito
34720230000090580000 e dell'avviso di accertamento 64722017660186002000, instando per CP_ l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti creditori e Amministrazione CP_6
Direzione Provinciale CP_7
L'eccezione è infondata.
Parte opponente fa valere, tra i motivi di opposizione proposti, il difetto di notifica delle cartelle e degli avvisi riportati nel documento informatico allegato. Sotto tale profilo, si ritiene che la legittimazione passiva spetti in ogni caso all'agente della riscossione, salva la facoltà/onere di questi di chiamare in causa gli enti impositori, ciò che nella specie difetta (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. I, 13/12/2022, n. 36390:
“Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui”).
Quanto al motivo di opposizione all'esecuzione spiegato dall'attrice, afferente alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi, l'opponente sembrerebbe riferirla ad omissione imputabile all'agente della riscossione. Ciò che, anche per tale altro verso, corrobora la posizione processuale del OR.
3. Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.
Parte attrice spiega due motivi di opposizione, dolendosi dell'omessa notifica dell'atto opposto e delle cartelle ad esso sottese (motivo di opposizione agli atti esecutivi) e della conseguente prescrizione dei crediti da queste portati (motivo di opposizione all'esecuzione).
L'opposizione è inammissibile sotto diversi profili.
Si rileva innanzitutto che il documento opposto da parte attrice non è qualificabile come intimazione di pagamento né, in generale, quale atto dotato di efficacia esecutiva e, pertanto, impugnabile dal suo destinatario.
Esso sembrerebbe invero essere una mera riproduzione informatica di un estratto di ruolo e, in quanto tale, come già rilevato, è privo in sé di efficacia esecutiva. L'opponente avrebbe potuto impugnare l'intimazione di pagamento, ove effettivamente notificata, lamentando l'omessa notifica delle cartelle presupposte, in un'ottica recuperatoria del rimedio oppositivo avverso gli atti esecutivi prodromici asseritamente non notificati. In specie, tuttavia, manca del tutto un atto impositivo dotato di efficacia esecutiva che incida pregiudizievolmente sulla sfera giuridica del contribuente e che lo legittimi pertanto a ricorrere all'autorità giudiziaria.
dal canto suo, qualifica tale documento come estratto di ruolo. Controparte_4
Ebbene, anche volendo aderire a tale qualificazione, gli esiti della controversia sarebbero i medesimi.
Invero, l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, prevedendo al suo comma 4-bis che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il comma è stato ulteriormente novellato per effetto del d.lgs
110/2024, in vigore dal 08.08.2024, il quale conferma la non impugnabilità del ruolo in via autonoma, precisando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata siano “suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472”. Come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, “la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (S.U.
Cass. n. 26283/2022).
Sulla questione si sono espresse anche le Sezioni Unite nel 2022, le quali hanno affermato che “La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19). […] Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. […] Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: < questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte Cost. n.
113/63)>> in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost”. (S.U. Cass. n.
26283/2022; nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Napoli, sez. XIV, 05/10/2023, n. 9028: “Con la modifica dell 'art. 12 comma 4-bis del d.p.r. n. 602 del 1973 è stato definitivamente confermato l'indirizzo giurisprudenziale già consolidato che escludeva l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire in capo al contribuente, allorché alla cartella esattoriale già notificata non avesse fatto seguito alcuna iniziativa da parte del concessionario per il recupero coatto del credito sotteso alla cartella. In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non è più ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un conflitto riconoscibile come tale”).
La norma, dunque, ammette l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo in specifici casi e, precisamente, in quelli ivi indicati, esemplificativi di un pregiudizio concreto e attuale che derivi al debitore dall'iscrizione a ruolo e che costui è tenuto a dimostrare. Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non deduce né dimostra un pregiudizio riconducibile alle ipotesi di cui al comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/73 ratione temporis applicabile.
In secondo luogo, si osserva che è la stessa parte opponente a eccepire l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e di accertamento elencati nel documento impugnato, deducendo di aver appreso delle debitorie soltanto in occasione di un accesso presso gli uffici di effettuato dalla CP_3 liquidatrice della società opponente in data 30.05.2023, ricevendo il documento poi impugnato in questa sede.
Sotto questo profilo, dunque, l'opponente difetta di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., laddove questi, da un lato, non è stato raggiunto da nessun atto impositivo/esecutivo che potesse essere validamente opposto, eventualmente anche in funzione recuperatoria del rimedio oppositivo avverso atti esecutivi prodromici di cui il debitore eccepisce l'omessa notifica. Meglio detto, l'opponente lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento elencate nel documento informatico in atti, ma non ha mai ricevuto alcun atto esecutivo successivo a tali cartelle, asseritamente non notificate, quale una intimazione di pagamento, attraverso la quale il
OR manifestasse la volontà di agire esecutivamente per il recupero coattivo delle somme.
Come è stato osservato “Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada , conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore)” (Cassazione civile, sez. III, 12/09/2024, n. 24552); e “Con la modifica dell 'art. 12 comma 4-bis del d.p.r. n. 602 del 1973 è stato definitivamente confermato l'indirizzo giurisprudenziale già consolidato che escludeva l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire in capo al contribuente, allorché alla cartella esattoriale già notificata non avesse fatto seguito alcuna iniziativa da parte del concessionario per il recupero coatto del credito sotteso alla cartella. In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non è più ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un conflitto riconoscibile come tale”
(Tribunale Napoli, sez. XIV, 05/10/2023, n. 9028).
Secondo la ricostruzione proposta dall'opponente, egli ha conosciuto solo incidentalmente delle cartelle di pagamento emesse a suo carico, a fronte di un accesso presso gli uffici del riscossore.
Non v'è dunque riscontro di alcun pregiudizio concreto e attuale della sfera giuridica di parte attrice, che ben avrebbe potuto avanzare istanza direttamente al OR per far valere la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento, ottenendone lo sgravio, ovvero per presentare eventuale domanda di definizione agevolata/rottamazione al ricorrere dei presupposti. Peraltro, alcun pregiudizio allega la stessa parte opponente, che non chiarisce mai quale sia l'interesse giuridico leso dalla sola esistenza di importi iscritti a ruolo, in assenza di atti esecutivi successivamente notificati e, quindi, di un'azione esecutiva concretamente coltivata dal riscossore;
né allega fatti sopravvenuti in corso di causa idonei a concretizzare tale interesse.
Sicché, non può che giungersi alle medesime conclusioni anche all'esito di un'indagine volta a valutare la sussistenza di un interesse diretto, personale, concreto e attuale, alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza a tal riguardo.
Invero, l'attrice, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., si limita genericamente a dedurre la necessità di conoscere se il debito esattoriale sussiste o meno, attesa l'esigenza di espletare tutte le formalità previste per la procedura di liquidazione della società. A ben vedere, tuttavia, il ricorso all'autorità giudiziaria non è l'unico mezzo esperibile ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una debitoria e non può ritenersi che l'esigenza palesata dall'opponente non sia conseguibile se non con lo strumento processuale.
Né tantomeno l'opponente deduce e dimostra un pregiudizio riconducibile alle ipotesi di cui al comma
4-bis dell'art. 12 DPR 602/73 ratione temporis applicabile. La circostanza che parte opponente, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., affermi di impugnare
“(anche) gli estratti di ruolo e tutti gli atti di esecuzione esattoriale (mai notificati da controparte) allegati da con la propria memoria di costituzione nel presente giudizio”, depositando atti già versati nel fascicolo CP_3 telematico dal OR con propria comparsa di costituzione, non muta l'esito della lite. Invero, se da un lato si riscontra un ampliamento della causa petendi qualificabile come inammissibile mutatio LL (peraltro, tenuto conto che, attraverso tale integrazione, parte opponente estende la domanda anche al preavviso di fermo n. 04780202000002797000, non menzionato nel documento impugnato dall'attrice), dall'altro ciò non consente di superare il rilievo in ordine al difetto di interesse ad agire di parte opponente, che comunque non allega né dimostra il pregiudizio concreto e attuale subito e a subirsi dalla sola iscrizione a ruolo delle somme cui, per sua stessa affermazione, non ha mai fatto seguito la notifica – e quindi la ricezione da parte del destinatario - di alcun atto esecutivo.
Analogamente, le allegazioni effettuate da a prova della notifica delle Controparte_4 cartelle di pagamento sottese al documento/estratto di ruolo impugnato (con eccezione delle cartelle nn.
04720230003583248000; 04720230007700118000; 04720230007700219000;
04720230010755164000; 04720230010755265000, per cui la pec risulta rifiutata dal sistema e non consegnata all'indirizzo del destinatario;
nonché dell'avviso di accertamento esecutivo n.
64722017660186002000, per cui non v'è in atti il relativo file della notifica) non mutano i termini della contesa, difettando in ogni caso, e come già rilevato, l'interesse ad agire dell'opponente, il quale non ha ricevuto la notifica di atti esecutivi (quali intimazioni di pagamento) successivi alle cartelle e che manifestassero la volontà del riscossore di proseguire con la propria iniziativa esecutiva.
Per tali ragioni, la domanda di parte attrice è inammissibile.
4. Condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. chiede la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., senza Controparte_2 specificare se ai sensi del primo o del terzo comma.
Osservato che “la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria trova applicazione in due diverse ipotesi: allorquando l'attore, agendo con malafede o colpa grave, intraprenda o coltivi un giudizio destinato ad un esito sfavorevole rivendicando pretese insussistenti oppure qualora il convenuto, pur essendo cosciente della fondatezza delle pretese avversarie, si opponga in modo irragionevole alla domanda di controparte ostacolando la tutela dell'altrui diritto. In entrambi i casi, controparte e giudice sono costretti a svolgere attività processuali evitabili aggravate da un dispendio di tempo, mezzi e risorse. In assenza di parametri di riferimento normativi, la somma da liquidare deve essere ricavata dall'intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
dalle modalità attraverso le quali si realizza l'abuso del processo e dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate” (Tribunale Pisa, sez. I, 09/01/2023, n. 31); osservato che il comma primo del richiamato articolo richiede che vi sia una soccombenza totale e completa ai fini della condanna, non essendo sufficiente una soccombenza soltanto parziale o virtuale, né potendosi pronunciare tale condanna in caso di vittoria totale della parte contro cui la domanda è stata proposta;
osservato che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé
l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U., 9912/2018; Cass. 19948/2023; Cass.
Civ., sez. I, 27/10/2023, n.29831); osservato in ogni caso che la responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost. (Cass. civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19948); osservato che “ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non occorre necessariamente la consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda da parte dell'attore (ipotesi, peraltro, prevista dal citato articolo con l'espresso riferimento alla "mala fede") ma è sufficiente la "colpa grave", la quale si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza, che consenta di avvertire facilmente l'ingiustizia della propria domanda. L'accertamento di tale "colpa grave", implicando un apprezzamento di mero fatto, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. civ. n.
10097/2023); osservato altresì che, nella giurisprudenza di merito, l'accertamento in ordine alla responsabilità aggravata ai fini della condanna comminabile d'ufficio debba svolgersi sulla scorta di una valutazione oggettiva della condotta processuale, qualificabile in termini di abuso del processo (“La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell' allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. , di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria - Corte App. Napoli, sez. IV, 19/07/2025, n. 3863; “L' art. 96, comma 3, c.p.c. stabilisce una misura sanzionatoria di natura pubblicistica volta a punire l'utilizzo abusivo dello strumento processuale ad opera della parte soccombente. Tale strumentalizzazione si configura mediante la proposizione di domande, eccezioni o difese grossolanamente inammissibili o manifestamente infondate. L'accertamento che il giudice è chiamato a effettuare si fonda esclusivamente sull'analisi oggettiva della condotta processuale, indipendentemente dall'elemento soggettivo” - Tribunale Palermo, sez. V, 11/02/2025); osservato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
tanto premesso, ritenuto che non possa darsi luogo a condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 1
c.p.c., non essendo stata fornita prova degli elementi costitutivi della fattispecie, e in particolare dell'elemento soggettivo in capo a parte attrice ovvero del danno subito dalla controparte;
ritenuto tuttavia che, ai fini della condanna d'ufficio ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, non sia necessaria la prova del danno, essendo sufficiente il riscontro della violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria istanza, ovvero, secondo la giurisprudenza di merito già citata, la valutazione della condotta processuale in termini oggettivi e di abusività della stessa;
rilevato che in specie parte opponente ha introdotto il giudizio opponendo un documento privo dei requisiti formali e sostanziali dell'atto esecutivo e osservato che la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo è sancita dalla stessa legge, oltre che ribadita da copiosa e consolidata giurisprudenza, anche a sezioni unite;
rilevato altresì che l'opponente non ha allegato né dimostrato il pregiudizio derivante dalla mera iscrizione a ruolo di crediti a suo carico e, conseguentemente, l'interesse all'azione spiegata;
rilevato che la domanda si è risolta in una declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire e che la parte avrebbe potuto agevolmente avvedersene - al più tardi, nella fase delle verifiche preliminari, ove la questione è stata posta alle parti e l'istanza di sospensione è stata rigettata - e rivolgere le proprie istanze direttamente all'ente interessato;
osservato inoltre che ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”;
La sanzione pecuniaria dell'istanza di inibitoria inammissibile o manifestamente infondata è irrogata in favore dell allo scopo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale, come in altre ipotesi Controparte_8 del codice. Si tratta certamente di una pena come esplicitamente previsto dalla norma e come ricava altresì dall'indicazione della forbice dell'ammontare tipico del carattere punitivo e non conciliabile con una diversa funzione compensativa di un pregiudizio arrecato alla controparte. In tal senso, esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 cod. proc. civ., l'ammontare inflitto a titolo di sanzione ex art. 283 cod. proc. civ. non può essere restituito dalla controparte, a cui non è certamente corrisposto. condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. la società al pagamento Controparte_1 della somma equitativamente liquidata in dispositivo in misura corrispondente alle spese processuali liquidate in favore di nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 500 in favore Controparte_4 della cassa delle ammende.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, sui valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000, tenuto conto del valore della causa (€
244.385,39 come da importo risultante dal documento impugnato) e delle seguenti riduzioni: a) riduzione della metà della fase decisionale non avendo le parti depositato note scritte conclusive;
b) riduzione di 2/3 delle fase istruttoria e di trattazione atteso che ha depositato esclusivamente la seconda memoria CP_3 integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.c.; c) riduzione della metà dell'importo complessivamente liquidato attesa la definizione in rito della controversia. Le spese sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1524 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa da Controparte_1
in persona del l.r.p.t., nei confronti di
[...] Controparte_9 in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio e procuratore p.t., e avente ad oggetto
[...]
“opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi”, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione;
- ND parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.098,25 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
- ND parte opponente a rifondere all'opposta la somma di € 4.098,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge;
- ND parte opponente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa MO Di LA
SEZIONE CIVILE
n. 1524/2023 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 28/10/2025, che viene riaperto alle ore 14.20 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 14.20, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'odierna udienza, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa MO DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa MO Di LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 1524 del Ruolo Generale Affari Conteziosi Civili dell'anno 2023, promossa da:
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Francesco Cupini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Frosinone, via SR
214 per Casamari n. 49, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- parte attrice/opponente -
Contro
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_2
Giudizio Lazio e procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Scimè ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via Innocenzo XI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta/opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025 le parti hanno discusso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto).
FATTO E DIRITTO 1. La società ha opposto il documento informatico recante un Controparte_1 elenco di cartelle di pagamento, sostenendo l'omessa notifica di queste ultime e, conseguentemente, la prescrizione dei crediti da esse portati. Ha dedotto che in data 30 maggio 2023 la liquidatrice della società si è recata allo sportello di ed è venuta a conoscenza per la prima volta dell'esistenza di tale debitoria. Ha CP_3 pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento del provvedimento impugnato emesso da in data 30.05.2023, nonché di tutte le cartelle e degli avvisi ivi Controparte_4 elencati. Con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità Controparte_4 della domanda, in quanto l'attrice non avrebbe impugnato un avviso di intimazione bensì un documento qualificabile come estratto di ruolo;
in secondo luogo, il difetto di giurisdizione su talune delle cartelle e sull'avviso di accertamento indicati nel documento, in quanto aventi ad oggetto tributi;
nonché l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace ovvero del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e contributi previdenziali;
infine, il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alla notifica degli CP_3 avvisi di addebito e di accertamento, instando affinché venga ordinato a controparte di integrare il CP_ contraddittorio nei confronti di e dell'Amministrazione Finanziaria Direzione Prov.le di Frosinone. Con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Eseguite le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. e rigettata l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice;
assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
ritenuta la causa di natura documentale, questa è stata rinviata all'udienza del 28.10.2025 per la discussione orale, all'esito della quale è decisa come segue.
2. Difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
Il riscossore eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'avviso di addebito
34720230000090580000 e dell'avviso di accertamento 64722017660186002000, instando per CP_ l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti creditori e Amministrazione CP_6
Direzione Provinciale CP_7
L'eccezione è infondata.
Parte opponente fa valere, tra i motivi di opposizione proposti, il difetto di notifica delle cartelle e degli avvisi riportati nel documento informatico allegato. Sotto tale profilo, si ritiene che la legittimazione passiva spetti in ogni caso all'agente della riscossione, salva la facoltà/onere di questi di chiamare in causa gli enti impositori, ciò che nella specie difetta (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. I, 13/12/2022, n. 36390:
“Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui”).
Quanto al motivo di opposizione all'esecuzione spiegato dall'attrice, afferente alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi, l'opponente sembrerebbe riferirla ad omissione imputabile all'agente della riscossione. Ciò che, anche per tale altro verso, corrobora la posizione processuale del OR.
3. Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.
Parte attrice spiega due motivi di opposizione, dolendosi dell'omessa notifica dell'atto opposto e delle cartelle ad esso sottese (motivo di opposizione agli atti esecutivi) e della conseguente prescrizione dei crediti da queste portati (motivo di opposizione all'esecuzione).
L'opposizione è inammissibile sotto diversi profili.
Si rileva innanzitutto che il documento opposto da parte attrice non è qualificabile come intimazione di pagamento né, in generale, quale atto dotato di efficacia esecutiva e, pertanto, impugnabile dal suo destinatario.
Esso sembrerebbe invero essere una mera riproduzione informatica di un estratto di ruolo e, in quanto tale, come già rilevato, è privo in sé di efficacia esecutiva. L'opponente avrebbe potuto impugnare l'intimazione di pagamento, ove effettivamente notificata, lamentando l'omessa notifica delle cartelle presupposte, in un'ottica recuperatoria del rimedio oppositivo avverso gli atti esecutivi prodromici asseritamente non notificati. In specie, tuttavia, manca del tutto un atto impositivo dotato di efficacia esecutiva che incida pregiudizievolmente sulla sfera giuridica del contribuente e che lo legittimi pertanto a ricorrere all'autorità giudiziaria.
dal canto suo, qualifica tale documento come estratto di ruolo. Controparte_4
Ebbene, anche volendo aderire a tale qualificazione, gli esiti della controversia sarebbero i medesimi.
Invero, l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, prevedendo al suo comma 4-bis che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il comma è stato ulteriormente novellato per effetto del d.lgs
110/2024, in vigore dal 08.08.2024, il quale conferma la non impugnabilità del ruolo in via autonoma, precisando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata siano “suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472”. Come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, “la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (S.U.
Cass. n. 26283/2022).
Sulla questione si sono espresse anche le Sezioni Unite nel 2022, le quali hanno affermato che “La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento
(sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19). […] Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. […] Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: < questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte Cost. n.
113/63)>> in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost”. (S.U. Cass. n.
26283/2022; nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Napoli, sez. XIV, 05/10/2023, n. 9028: “Con la modifica dell 'art. 12 comma 4-bis del d.p.r. n. 602 del 1973 è stato definitivamente confermato l'indirizzo giurisprudenziale già consolidato che escludeva l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire in capo al contribuente, allorché alla cartella esattoriale già notificata non avesse fatto seguito alcuna iniziativa da parte del concessionario per il recupero coatto del credito sotteso alla cartella. In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non è più ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un conflitto riconoscibile come tale”).
La norma, dunque, ammette l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo in specifici casi e, precisamente, in quelli ivi indicati, esemplificativi di un pregiudizio concreto e attuale che derivi al debitore dall'iscrizione a ruolo e che costui è tenuto a dimostrare. Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non deduce né dimostra un pregiudizio riconducibile alle ipotesi di cui al comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/73 ratione temporis applicabile.
In secondo luogo, si osserva che è la stessa parte opponente a eccepire l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e di accertamento elencati nel documento impugnato, deducendo di aver appreso delle debitorie soltanto in occasione di un accesso presso gli uffici di effettuato dalla CP_3 liquidatrice della società opponente in data 30.05.2023, ricevendo il documento poi impugnato in questa sede.
Sotto questo profilo, dunque, l'opponente difetta di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., laddove questi, da un lato, non è stato raggiunto da nessun atto impositivo/esecutivo che potesse essere validamente opposto, eventualmente anche in funzione recuperatoria del rimedio oppositivo avverso atti esecutivi prodromici di cui il debitore eccepisce l'omessa notifica. Meglio detto, l'opponente lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento elencate nel documento informatico in atti, ma non ha mai ricevuto alcun atto esecutivo successivo a tali cartelle, asseritamente non notificate, quale una intimazione di pagamento, attraverso la quale il
OR manifestasse la volontà di agire esecutivamente per il recupero coattivo delle somme.
Come è stato osservato “Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada , conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore)” (Cassazione civile, sez. III, 12/09/2024, n. 24552); e “Con la modifica dell 'art. 12 comma 4-bis del d.p.r. n. 602 del 1973 è stato definitivamente confermato l'indirizzo giurisprudenziale già consolidato che escludeva l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire in capo al contribuente, allorché alla cartella esattoriale già notificata non avesse fatto seguito alcuna iniziativa da parte del concessionario per il recupero coatto del credito sotteso alla cartella. In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non è più ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un conflitto riconoscibile come tale”
(Tribunale Napoli, sez. XIV, 05/10/2023, n. 9028).
Secondo la ricostruzione proposta dall'opponente, egli ha conosciuto solo incidentalmente delle cartelle di pagamento emesse a suo carico, a fronte di un accesso presso gli uffici del riscossore.
Non v'è dunque riscontro di alcun pregiudizio concreto e attuale della sfera giuridica di parte attrice, che ben avrebbe potuto avanzare istanza direttamente al OR per far valere la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento, ottenendone lo sgravio, ovvero per presentare eventuale domanda di definizione agevolata/rottamazione al ricorrere dei presupposti. Peraltro, alcun pregiudizio allega la stessa parte opponente, che non chiarisce mai quale sia l'interesse giuridico leso dalla sola esistenza di importi iscritti a ruolo, in assenza di atti esecutivi successivamente notificati e, quindi, di un'azione esecutiva concretamente coltivata dal riscossore;
né allega fatti sopravvenuti in corso di causa idonei a concretizzare tale interesse.
Sicché, non può che giungersi alle medesime conclusioni anche all'esito di un'indagine volta a valutare la sussistenza di un interesse diretto, personale, concreto e attuale, alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza a tal riguardo.
Invero, l'attrice, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., si limita genericamente a dedurre la necessità di conoscere se il debito esattoriale sussiste o meno, attesa l'esigenza di espletare tutte le formalità previste per la procedura di liquidazione della società. A ben vedere, tuttavia, il ricorso all'autorità giudiziaria non è l'unico mezzo esperibile ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una debitoria e non può ritenersi che l'esigenza palesata dall'opponente non sia conseguibile se non con lo strumento processuale.
Né tantomeno l'opponente deduce e dimostra un pregiudizio riconducibile alle ipotesi di cui al comma
4-bis dell'art. 12 DPR 602/73 ratione temporis applicabile. La circostanza che parte opponente, con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., affermi di impugnare
“(anche) gli estratti di ruolo e tutti gli atti di esecuzione esattoriale (mai notificati da controparte) allegati da con la propria memoria di costituzione nel presente giudizio”, depositando atti già versati nel fascicolo CP_3 telematico dal OR con propria comparsa di costituzione, non muta l'esito della lite. Invero, se da un lato si riscontra un ampliamento della causa petendi qualificabile come inammissibile mutatio LL (peraltro, tenuto conto che, attraverso tale integrazione, parte opponente estende la domanda anche al preavviso di fermo n. 04780202000002797000, non menzionato nel documento impugnato dall'attrice), dall'altro ciò non consente di superare il rilievo in ordine al difetto di interesse ad agire di parte opponente, che comunque non allega né dimostra il pregiudizio concreto e attuale subito e a subirsi dalla sola iscrizione a ruolo delle somme cui, per sua stessa affermazione, non ha mai fatto seguito la notifica – e quindi la ricezione da parte del destinatario - di alcun atto esecutivo.
Analogamente, le allegazioni effettuate da a prova della notifica delle Controparte_4 cartelle di pagamento sottese al documento/estratto di ruolo impugnato (con eccezione delle cartelle nn.
04720230003583248000; 04720230007700118000; 04720230007700219000;
04720230010755164000; 04720230010755265000, per cui la pec risulta rifiutata dal sistema e non consegnata all'indirizzo del destinatario;
nonché dell'avviso di accertamento esecutivo n.
64722017660186002000, per cui non v'è in atti il relativo file della notifica) non mutano i termini della contesa, difettando in ogni caso, e come già rilevato, l'interesse ad agire dell'opponente, il quale non ha ricevuto la notifica di atti esecutivi (quali intimazioni di pagamento) successivi alle cartelle e che manifestassero la volontà del riscossore di proseguire con la propria iniziativa esecutiva.
Per tali ragioni, la domanda di parte attrice è inammissibile.
4. Condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. chiede la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., senza Controparte_2 specificare se ai sensi del primo o del terzo comma.
Osservato che “la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria trova applicazione in due diverse ipotesi: allorquando l'attore, agendo con malafede o colpa grave, intraprenda o coltivi un giudizio destinato ad un esito sfavorevole rivendicando pretese insussistenti oppure qualora il convenuto, pur essendo cosciente della fondatezza delle pretese avversarie, si opponga in modo irragionevole alla domanda di controparte ostacolando la tutela dell'altrui diritto. In entrambi i casi, controparte e giudice sono costretti a svolgere attività processuali evitabili aggravate da un dispendio di tempo, mezzi e risorse. In assenza di parametri di riferimento normativi, la somma da liquidare deve essere ricavata dall'intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
dalle modalità attraverso le quali si realizza l'abuso del processo e dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate” (Tribunale Pisa, sez. I, 09/01/2023, n. 31); osservato che il comma primo del richiamato articolo richiede che vi sia una soccombenza totale e completa ai fini della condanna, non essendo sufficiente una soccombenza soltanto parziale o virtuale, né potendosi pronunciare tale condanna in caso di vittoria totale della parte contro cui la domanda è stata proposta;
osservato che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé
l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U., 9912/2018; Cass. 19948/2023; Cass.
Civ., sez. I, 27/10/2023, n.29831); osservato in ogni caso che la responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell' art. 24 Cost. (Cass. civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19948); osservato che “ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non occorre necessariamente la consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda da parte dell'attore (ipotesi, peraltro, prevista dal citato articolo con l'espresso riferimento alla "mala fede") ma è sufficiente la "colpa grave", la quale si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza, che consenta di avvertire facilmente l'ingiustizia della propria domanda. L'accertamento di tale "colpa grave", implicando un apprezzamento di mero fatto, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. civ. n.
10097/2023); osservato altresì che, nella giurisprudenza di merito, l'accertamento in ordine alla responsabilità aggravata ai fini della condanna comminabile d'ufficio debba svolgersi sulla scorta di una valutazione oggettiva della condotta processuale, qualificabile in termini di abuso del processo (“La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché dell' allegazione e dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna d' ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. , di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria - Corte App. Napoli, sez. IV, 19/07/2025, n. 3863; “L' art. 96, comma 3, c.p.c. stabilisce una misura sanzionatoria di natura pubblicistica volta a punire l'utilizzo abusivo dello strumento processuale ad opera della parte soccombente. Tale strumentalizzazione si configura mediante la proposizione di domande, eccezioni o difese grossolanamente inammissibili o manifestamente infondate. L'accertamento che il giudice è chiamato a effettuare si fonda esclusivamente sull'analisi oggettiva della condotta processuale, indipendentemente dall'elemento soggettivo” - Tribunale Palermo, sez. V, 11/02/2025); osservato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
tanto premesso, ritenuto che non possa darsi luogo a condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 1
c.p.c., non essendo stata fornita prova degli elementi costitutivi della fattispecie, e in particolare dell'elemento soggettivo in capo a parte attrice ovvero del danno subito dalla controparte;
ritenuto tuttavia che, ai fini della condanna d'ufficio ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, non sia necessaria la prova del danno, essendo sufficiente il riscontro della violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria istanza, ovvero, secondo la giurisprudenza di merito già citata, la valutazione della condotta processuale in termini oggettivi e di abusività della stessa;
rilevato che in specie parte opponente ha introdotto il giudizio opponendo un documento privo dei requisiti formali e sostanziali dell'atto esecutivo e osservato che la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo è sancita dalla stessa legge, oltre che ribadita da copiosa e consolidata giurisprudenza, anche a sezioni unite;
rilevato altresì che l'opponente non ha allegato né dimostrato il pregiudizio derivante dalla mera iscrizione a ruolo di crediti a suo carico e, conseguentemente, l'interesse all'azione spiegata;
rilevato che la domanda si è risolta in una declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire e che la parte avrebbe potuto agevolmente avvedersene - al più tardi, nella fase delle verifiche preliminari, ove la questione è stata posta alle parti e l'istanza di sospensione è stata rigettata - e rivolgere le proprie istanze direttamente all'ente interessato;
osservato inoltre che ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”;
La sanzione pecuniaria dell'istanza di inibitoria inammissibile o manifestamente infondata è irrogata in favore dell allo scopo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale, come in altre ipotesi Controparte_8 del codice. Si tratta certamente di una pena come esplicitamente previsto dalla norma e come ricava altresì dall'indicazione della forbice dell'ammontare tipico del carattere punitivo e non conciliabile con una diversa funzione compensativa di un pregiudizio arrecato alla controparte. In tal senso, esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 cod. proc. civ., l'ammontare inflitto a titolo di sanzione ex art. 283 cod. proc. civ. non può essere restituito dalla controparte, a cui non è certamente corrisposto. condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. la società al pagamento Controparte_1 della somma equitativamente liquidata in dispositivo in misura corrispondente alle spese processuali liquidate in favore di nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 500 in favore Controparte_4 della cassa delle ammende.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo, applicati i parametri di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, sui valori medi previsti per lo scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000, tenuto conto del valore della causa (€
244.385,39 come da importo risultante dal documento impugnato) e delle seguenti riduzioni: a) riduzione della metà della fase decisionale non avendo le parti depositato note scritte conclusive;
b) riduzione di 2/3 delle fase istruttoria e di trattazione atteso che ha depositato esclusivamente la seconda memoria CP_3 integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.c.; c) riduzione della metà dell'importo complessivamente liquidato attesa la definizione in rito della controversia. Le spese sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1524 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa da Controparte_1
in persona del l.r.p.t., nei confronti di
[...] Controparte_9 in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio e procuratore p.t., e avente ad oggetto
[...]
“opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi”, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così decide:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione;
- ND parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.098,25 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
- ND parte opponente a rifondere all'opposta la somma di € 4.098,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge;
- ND parte opponente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa MO Di LA