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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa MA TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 649 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA Parte 1 (cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato a Castelbuono (PA), via Roma n. 59, presso lo studio dell'avv.
PI TE che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
ATTORE
E
C.F. 2 ), nato a [...] il [...], Controparte_1 (cf: elettivamente domiciliato a Castelbuono (PA), piazza Margherita n. 9, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Fiasconaro che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
Parte 2 (cf: C.F. 3 (), nata a [...]
l'11.9.1958, elettivamente domiciliata a Castelbuono (PA), via Cefalù n. 150, presso lo studio dell'avv. Claudia Leta che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti Parte 3 (cf: C.F. 4 ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Gagliano C.to (EN), piazza Matteotti n. 5, presso lo studio dell'avv. Simone Di Fini che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
CONVENUTI
avente ad oggetto: domanda di acquisto della proprietà per usucapione;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte 1 conveniva in giudizio [...]
Parte 2 al fine di essere riconosciuto CP 1 , Parte 3 e proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, delle unità immobiliari site nel
Comune di Castelbuono (PA), C.da Vucciria o San Paolo-Rametta e, segnatamente:
unità immobiliare a: censita al NCEU al foglio 20, particella 776, sub 12, categoria A/7,
classe 3, vani 5, porzione che forma unica unità immobiliare con la particella 776, sub 13, del foglio 20, categoria A/7, classe 3, vani 1;
unità immobiliare b: censita al NCEU al foglio 20, particella 776, sub 6, p.t., categoria C/2,
classe 8;
unità immobiliare c: censita al catasto al foglio 20, particella 776, sub 7, p.t., categoria C/2,
classe 8;
unità immobiliare d: censita al catasto al foglio 20, particella 776, sub 10, categoria A/7,
classe 3, vani 4,5, porzione che forma unica unità immobiliare con la particella 776, sub 11 del foglio 20, categoria A/7, classe 3, vani 1.
A sostegno della domanda, deduceva di aver interamente realizzato le predette unità immobiliari - consistenti in un fabbricato per civile abitazione costituito da piano terra, piano primo e due locali magazzini -, come peraltro affermato dal padre nella scheda testamentaria del 10.9.1993, delle quali era proprietario per la quota di 9/12, avendo in ogni caso esercitato il possesso uti dominus “pacifico, pubblico, ininterrotto e indisturbato” per oltre vent'anni sulla totalità del compendio.
Allegava, inoltre, di aver destinato il piano terra ad abitazione principale del proprio nucleo familiare dall'8.10.1992 al 3.1.2018, data a partire dalla quale si era trasferito al primo piano che fino a quel momento aveva concesso in locazione a terzi dal 2012 a giugno 2017 -, cedendo al figlio Pt 4 l'appartamento sottostante. La convenuta Parte 2 costituitasi con comparsa depositata il 26.6.2021, non contestava le deduzioni avversarie, associandosi anzi alle domande proposte dal fratello, delle quali chiedeva l'accoglimento.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.7.2021, Controparte_1 contestava la validità della scheda testamentaria prodotta dall'attore e l'idoneità della stessa a produrre effetti giuridici, non essendo sottoscritta dal solo testatore e non disponendo per il futuro.
Deduceva, ad ogni modo, che dal predetto documento emergeva un accordo tacito tra i fratelli CP 1 in base al quale i suddetti immobili sarebbero diventati di proprietà dell'attore "solo a compensazione ed eguale ripartizione tra fratelli e sorelle di tutto il patrimonio immobiliare" paterno, circostanza mai realizzatasi, essendo in corso iniziative volte allo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria tra le parti in causa.
Rilevava ancora, che il de cuius Persona 1 aveva continuato a recarsi presso gli immobili in oggetto e ad utilizzarli uti dominus, anche coltivandoli, fino al momento della sua morte avvenuta il 26.11.2001 –, senza mai chiedere il consenso al figlio Pt 1 , circostanza incompatibile con la sussistenza dell'animus domini e rem sibi abendi dell'attore.
Allegava, infine, che le unità immobiliari in questione erano state realizzate sul suolo di proprietà del defunto padre che dunque ne aveva acquistato la proprietà per accessione, non avendo la controparte dimostrato in alcun modo di aver proceduto alla costruzione a proprie spese. Domandava, quindi, il rigetto delle domande avversarie.
Parte 3Da parte sua, nella comparsa depositata il 6.7.2021, contestava la sussistenza dei presupposti dell'acquisto per usucapione non evincibili dalla scheda testamentaria -, non avendo l'attore fornito alcun valido elemento a supporto della asserita realizzazione del fabbricato a propria cura e spese.
Rimarcava piuttosto il mancato decorso del termine ventennale dal decesso del padre a supporto della (avvenuto il 26.11.2011) per l'acquisto a titolo originario, invocando propria tesi difensiva - la condotta stragiudiziale di Parte 1 e, segnatamente,
l'istanza di mediazione proposta dal medesimo per lo scioglimento della comunione ereditaria paterna e la comunicazione a mezzo mail trasmessa a tal fine dal suo difensore
1'8.3.2017.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande avversarie, affermando in ogni caso il proprio diritto di proprietà sul fabbricato oggetto di causa in forza dell'accessione, trattandosi di bene costruito su terreno ricompreso nell'asse ereditario del defunto padre.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e interrogatorio formale del convenuto Controparte_1 con ordinanza del 12.6.2025 emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 срс.
***********
Così prospettate le posizioni delle parti, va innanzitutto dato atto della procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale allegato all'atto introduttivo).
Ciò chiarito, deve osservarsi che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisce al titolare del diritto di proprietà (o del possesso) nell'utilizzazione del bene medesimo.
L'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del predetto - nel caso di beni immobili per vent'anni (art. 1158 cc) – vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in- capo al medesimo, con conseguente possibilità di acquistare il bene a titolo originario proprio in forza del possesso continuo ed ininterrotto.
Pertanto, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo - che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene può essere desunto in via
-
presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
In tali ipotesi, è allora il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr. Cass., n. 15755/2001).
L'onere probatorio gravante su chi agisce per l'accertamento dell'usucapione diventa più rigoroso nel caso in cui oggetto della domanda sia un bene in comproprietà tra il possessore e il proprietario "inerte", come nel caso sub iudice, in cui lo stesso Pt 1
[...] si è affermato proprietario del fabbricato per la quota di 9/12, in comunione coi fratelli.
Infatti, "Il compossessore che intenda usucapire l'intero bene deve manifestare il dominio esclusivo sull'intera "res" comune attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui" (così, Cass., n.
17512/2016; vedi anche Cass., n. 11903/2015: "L'interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva").
Ora, nel caso di specie, Parte 1 ha affidato la prova dell'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione sugli immobili siti in contrada “c. da Vucciria o San
Paolo-Rametta" alle prove testimoniali rese da Testimone 2 Testimone 1
Testimone 3 Testimone 4 Testimone 5 Testimone 6 ' Tes_7
[...] (cfr. verbale di udienza del 8.4.2024), i quali hanno in effetti confermato i capitoli di prova, essenzialmente aventi ad oggetto la realizzazione del fabbricato da parte sua, l'utilizzo dello stesso come abitazione familiare e la realizzazione di opere di manutenzione (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 cpc).
D'altra parte, ad avviso di chi giudica, in assenza di altri elementi dai quali desumere
(l'intenzione di esercitare) il potere di fatto sui beni uti dominus e, soprattutto, ad excludendum rispetto agli altri titolari del diritto di proprietà, le dichiarazioni testimoniali richiamate non sono idonee a suffragare il possesso idoneo all' acquisto della proprietà per usucapione.
Parte 1 infatti, non ha fornito elementi che consentono di affermare la signoria esclusiva sui beni in questione.
Invero, "L'uso della cosa comune, in quanto sottoposto dall'art. 1102. cod. civ. ai limiti consistenti nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non può estendersi all'occupazione di una parte del bene tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, all'usucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilità” (Cass. n. 4372/2015).
Peraltro, "In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva" (cass., n. 11903/2015).
Ad avviso di chi giudica, non è stato assolto il rigoroso onere probatorio che grava sul compossessore che agisce per l'acquisto della quota altrui in forza del possesso.
Infatti, l'aver provveduto alla realizzazione e manutenzione dell'immobile, l'avervi apportato migliorie nonché l'averlo concesso in locazione a terzi non costituiscono univoci segnali dell'esercizio del potere di fatto sui beni uti dominus e, soprattutto, ad excludendum rispetto agli altri contitolari del diritto di proprietà, dovendosi peraltro tenere conto anche delle ferme contestazioni mosse sul punto dai convenuti (ad eccezione di Parte 3
[...] ).
Tale assunto non intende sconfessare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova del possesso utile all'usucapione può essere fornita mediante la sola prova testimoniale (cfr. Cass., n. 20884/2023) -, che va però posto in raffronto col caso di specie, nel quale non può non tenersi conto che i testimoni si sono limitati a confermare le domande rivolte, senza fornire alcun ulteriore elemento o dato idoneo a corroborare la tesi attorea e a rafforzare la credibilità del dichiarante.
Peraltro, trattandosi di beni che secondo le stesse allegazioni attoree sono di titolarità pro quota delle odierne parti in causa, rilevanza pregnante assumono sia l'invito alla procedura di mediazione obbligatoria rivolto da Parte 1 ai fratelli in relazione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria paterna sia la missiva trasmessa a mezzo pec dal suo difensore l'8.3.2017 a tal fine (cfr. allegati alla comparsa di costituzione di Parte 3
[...] ). Si tratta, invero, di documenti che comprovano la consapevolezza, in capo all'attore, dell'altruità (pro quota) dei beni, circostanza che, ad avviso di chi giudica, si pone in netto contrasto con l'acquisto per usucapione dei medesimi cespiti, non cogliendo nel segno le deduzioni a tal fine svolte dall'attore nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc, inidonee a suffragare la sola inclusione dei terreni circostanti e non del fabbricato nell'asse, deponendo in senso contrario la documentazione relativa al procedimento di mediazione.
In forza delle argomentazioni svolte, la domanda proposta non è meritevole di accoglimento e va, dunque, rigettata, non essendo stato assolto l'onere probatorio che grava su colui che domanda l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà in forza del possesso esclusivo e ininterrotto.
Le spesedi lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri contenuti nel d.m. n. 55/2014, con pagamento in favore dell'erario per Parte 3
[...] , ammessa al patrocinio a spese dello stato - limitatamente alle somme relative le fasi istruttoria e decisoria, essendo la presentazione dell'istanza posteriore alla costituzione in giudizio -; quanto ai rapporti tra l'attore e la convenuta Parte 2
[...] , che si è associata alle domande proposte dal fratello Pt 1 , deve disporsi la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: Parte 1 nell'atto introduttivo;
rigetta le domande proposte da
Controparte 1 le spese di lite e le liquida in € 3.808,00, condanna l'attore a rifondere a oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attore a rifondere a Parte 3 le spese di lite e le liquida in € 3.808,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario per la somma di € 2.355,5 (fasi istruttoria e decisoria); dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attore e Parte 2
[...]
Termini Imerese, 31 ottobre 2025
Il Giudice
MA TA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa MA TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 649 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA Parte 1 (cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato a Castelbuono (PA), via Roma n. 59, presso lo studio dell'avv.
PI TE che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
ATTORE
E
C.F. 2 ), nato a [...] il [...], Controparte_1 (cf: elettivamente domiciliato a Castelbuono (PA), piazza Margherita n. 9, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Fiasconaro che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
Parte 2 (cf: C.F. 3 (), nata a [...]
l'11.9.1958, elettivamente domiciliata a Castelbuono (PA), via Cefalù n. 150, presso lo studio dell'avv. Claudia Leta che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti Parte 3 (cf: C.F. 4 ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Gagliano C.to (EN), piazza Matteotti n. 5, presso lo studio dell'avv. Simone Di Fini che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
CONVENUTI
avente ad oggetto: domanda di acquisto della proprietà per usucapione;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte 1 conveniva in giudizio [...]
Parte 2 al fine di essere riconosciuto CP 1 , Parte 3 e proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, delle unità immobiliari site nel
Comune di Castelbuono (PA), C.da Vucciria o San Paolo-Rametta e, segnatamente:
unità immobiliare a: censita al NCEU al foglio 20, particella 776, sub 12, categoria A/7,
classe 3, vani 5, porzione che forma unica unità immobiliare con la particella 776, sub 13, del foglio 20, categoria A/7, classe 3, vani 1;
unità immobiliare b: censita al NCEU al foglio 20, particella 776, sub 6, p.t., categoria C/2,
classe 8;
unità immobiliare c: censita al catasto al foglio 20, particella 776, sub 7, p.t., categoria C/2,
classe 8;
unità immobiliare d: censita al catasto al foglio 20, particella 776, sub 10, categoria A/7,
classe 3, vani 4,5, porzione che forma unica unità immobiliare con la particella 776, sub 11 del foglio 20, categoria A/7, classe 3, vani 1.
A sostegno della domanda, deduceva di aver interamente realizzato le predette unità immobiliari - consistenti in un fabbricato per civile abitazione costituito da piano terra, piano primo e due locali magazzini -, come peraltro affermato dal padre nella scheda testamentaria del 10.9.1993, delle quali era proprietario per la quota di 9/12, avendo in ogni caso esercitato il possesso uti dominus “pacifico, pubblico, ininterrotto e indisturbato” per oltre vent'anni sulla totalità del compendio.
Allegava, inoltre, di aver destinato il piano terra ad abitazione principale del proprio nucleo familiare dall'8.10.1992 al 3.1.2018, data a partire dalla quale si era trasferito al primo piano che fino a quel momento aveva concesso in locazione a terzi dal 2012 a giugno 2017 -, cedendo al figlio Pt 4 l'appartamento sottostante. La convenuta Parte 2 costituitasi con comparsa depositata il 26.6.2021, non contestava le deduzioni avversarie, associandosi anzi alle domande proposte dal fratello, delle quali chiedeva l'accoglimento.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.7.2021, Controparte_1 contestava la validità della scheda testamentaria prodotta dall'attore e l'idoneità della stessa a produrre effetti giuridici, non essendo sottoscritta dal solo testatore e non disponendo per il futuro.
Deduceva, ad ogni modo, che dal predetto documento emergeva un accordo tacito tra i fratelli CP 1 in base al quale i suddetti immobili sarebbero diventati di proprietà dell'attore "solo a compensazione ed eguale ripartizione tra fratelli e sorelle di tutto il patrimonio immobiliare" paterno, circostanza mai realizzatasi, essendo in corso iniziative volte allo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria tra le parti in causa.
Rilevava ancora, che il de cuius Persona 1 aveva continuato a recarsi presso gli immobili in oggetto e ad utilizzarli uti dominus, anche coltivandoli, fino al momento della sua morte avvenuta il 26.11.2001 –, senza mai chiedere il consenso al figlio Pt 1 , circostanza incompatibile con la sussistenza dell'animus domini e rem sibi abendi dell'attore.
Allegava, infine, che le unità immobiliari in questione erano state realizzate sul suolo di proprietà del defunto padre che dunque ne aveva acquistato la proprietà per accessione, non avendo la controparte dimostrato in alcun modo di aver proceduto alla costruzione a proprie spese. Domandava, quindi, il rigetto delle domande avversarie.
Parte 3Da parte sua, nella comparsa depositata il 6.7.2021, contestava la sussistenza dei presupposti dell'acquisto per usucapione non evincibili dalla scheda testamentaria -, non avendo l'attore fornito alcun valido elemento a supporto della asserita realizzazione del fabbricato a propria cura e spese.
Rimarcava piuttosto il mancato decorso del termine ventennale dal decesso del padre a supporto della (avvenuto il 26.11.2011) per l'acquisto a titolo originario, invocando propria tesi difensiva - la condotta stragiudiziale di Parte 1 e, segnatamente,
l'istanza di mediazione proposta dal medesimo per lo scioglimento della comunione ereditaria paterna e la comunicazione a mezzo mail trasmessa a tal fine dal suo difensore
1'8.3.2017.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande avversarie, affermando in ogni caso il proprio diritto di proprietà sul fabbricato oggetto di causa in forza dell'accessione, trattandosi di bene costruito su terreno ricompreso nell'asse ereditario del defunto padre.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e interrogatorio formale del convenuto Controparte_1 con ordinanza del 12.6.2025 emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 срс.
***********
Così prospettate le posizioni delle parti, va innanzitutto dato atto della procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale allegato all'atto introduttivo).
Ciò chiarito, deve osservarsi che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisce al titolare del diritto di proprietà (o del possesso) nell'utilizzazione del bene medesimo.
L'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio di dette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del predetto - nel caso di beni immobili per vent'anni (art. 1158 cc) – vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in- capo al medesimo, con conseguente possibilità di acquistare il bene a titolo originario proprio in forza del possesso continuo ed ininterrotto.
Pertanto, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus; quest'ultimo - che si sostanzia nella intenzione di comportarsi quale titolare del bene può essere desunto in via
-
presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
In tali ipotesi, è allora il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr. Cass., n. 15755/2001).
L'onere probatorio gravante su chi agisce per l'accertamento dell'usucapione diventa più rigoroso nel caso in cui oggetto della domanda sia un bene in comproprietà tra il possessore e il proprietario "inerte", come nel caso sub iudice, in cui lo stesso Pt 1
[...] si è affermato proprietario del fabbricato per la quota di 9/12, in comunione coi fratelli.
Infatti, "Il compossessore che intenda usucapire l'intero bene deve manifestare il dominio esclusivo sull'intera "res" comune attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui" (così, Cass., n.
17512/2016; vedi anche Cass., n. 11903/2015: "L'interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva").
Ora, nel caso di specie, Parte 1 ha affidato la prova dell'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione sugli immobili siti in contrada “c. da Vucciria o San
Paolo-Rametta" alle prove testimoniali rese da Testimone 2 Testimone 1
Testimone 3 Testimone 4 Testimone 5 Testimone 6 ' Tes_7
[...] (cfr. verbale di udienza del 8.4.2024), i quali hanno in effetti confermato i capitoli di prova, essenzialmente aventi ad oggetto la realizzazione del fabbricato da parte sua, l'utilizzo dello stesso come abitazione familiare e la realizzazione di opere di manutenzione (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 cpc).
D'altra parte, ad avviso di chi giudica, in assenza di altri elementi dai quali desumere
(l'intenzione di esercitare) il potere di fatto sui beni uti dominus e, soprattutto, ad excludendum rispetto agli altri titolari del diritto di proprietà, le dichiarazioni testimoniali richiamate non sono idonee a suffragare il possesso idoneo all' acquisto della proprietà per usucapione.
Parte 1 infatti, non ha fornito elementi che consentono di affermare la signoria esclusiva sui beni in questione.
Invero, "L'uso della cosa comune, in quanto sottoposto dall'art. 1102. cod. civ. ai limiti consistenti nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non può estendersi all'occupazione di una parte del bene tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, all'usucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilità” (Cass. n. 4372/2015).
Peraltro, "In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva" (cass., n. 11903/2015).
Ad avviso di chi giudica, non è stato assolto il rigoroso onere probatorio che grava sul compossessore che agisce per l'acquisto della quota altrui in forza del possesso.
Infatti, l'aver provveduto alla realizzazione e manutenzione dell'immobile, l'avervi apportato migliorie nonché l'averlo concesso in locazione a terzi non costituiscono univoci segnali dell'esercizio del potere di fatto sui beni uti dominus e, soprattutto, ad excludendum rispetto agli altri contitolari del diritto di proprietà, dovendosi peraltro tenere conto anche delle ferme contestazioni mosse sul punto dai convenuti (ad eccezione di Parte 3
[...] ).
Tale assunto non intende sconfessare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova del possesso utile all'usucapione può essere fornita mediante la sola prova testimoniale (cfr. Cass., n. 20884/2023) -, che va però posto in raffronto col caso di specie, nel quale non può non tenersi conto che i testimoni si sono limitati a confermare le domande rivolte, senza fornire alcun ulteriore elemento o dato idoneo a corroborare la tesi attorea e a rafforzare la credibilità del dichiarante.
Peraltro, trattandosi di beni che secondo le stesse allegazioni attoree sono di titolarità pro quota delle odierne parti in causa, rilevanza pregnante assumono sia l'invito alla procedura di mediazione obbligatoria rivolto da Parte 1 ai fratelli in relazione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria paterna sia la missiva trasmessa a mezzo pec dal suo difensore l'8.3.2017 a tal fine (cfr. allegati alla comparsa di costituzione di Parte 3
[...] ). Si tratta, invero, di documenti che comprovano la consapevolezza, in capo all'attore, dell'altruità (pro quota) dei beni, circostanza che, ad avviso di chi giudica, si pone in netto contrasto con l'acquisto per usucapione dei medesimi cespiti, non cogliendo nel segno le deduzioni a tal fine svolte dall'attore nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc, inidonee a suffragare la sola inclusione dei terreni circostanti e non del fabbricato nell'asse, deponendo in senso contrario la documentazione relativa al procedimento di mediazione.
In forza delle argomentazioni svolte, la domanda proposta non è meritevole di accoglimento e va, dunque, rigettata, non essendo stato assolto l'onere probatorio che grava su colui che domanda l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà in forza del possesso esclusivo e ininterrotto.
Le spesedi lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri contenuti nel d.m. n. 55/2014, con pagamento in favore dell'erario per Parte 3
[...] , ammessa al patrocinio a spese dello stato - limitatamente alle somme relative le fasi istruttoria e decisoria, essendo la presentazione dell'istanza posteriore alla costituzione in giudizio -; quanto ai rapporti tra l'attore e la convenuta Parte 2
[...] , che si è associata alle domande proposte dal fratello Pt 1 , deve disporsi la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: Parte 1 nell'atto introduttivo;
rigetta le domande proposte da
Controparte 1 le spese di lite e le liquida in € 3.808,00, condanna l'attore a rifondere a oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attore a rifondere a Parte 3 le spese di lite e le liquida in € 3.808,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, con pagamento in favore dell'erario per la somma di € 2.355,5 (fasi istruttoria e decisoria); dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attore e Parte 2
[...]
Termini Imerese, 31 ottobre 2025
Il Giudice
MA TA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.