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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26358 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni a cose da sinistro stradale vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello, dall'avv.
Gaetano Golisciani, presso il cui studio sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla piazza
B. Tanucci n. 2 ha eletto domicilio;
- APPELLANTE -
CONTRO già a Controparte_1 Controparte_2 seguito di riorganizzazione societaria del come da atto unico di Controparte_3 fusione e scissione del 21.06.2023 a rogito del notaio di Milano – rep. Persona_1
n. 59037 racc. n. 27767, C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notaio
[...] del 18.12.2014, rep. n. 186905, racc. n. 30367, dall'avv. Micaela Persona_2
Ottomano, presso il cui studio sito in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Ottaviano
n. 215 ha eletto domicilio;
- APPELLATA –
NONCHE' C.F. rappresentato e difeso da stesso ex CP_4 C.F._2 art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via
Epomeo n. 175;
- APPELLATO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 29/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 interposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3288/2023 datata 14.03.2023 e depositata in Cancelleria il 10.05.2023, non notificata alle controparti processuali, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da lui avanzata in primo grado, con compensazione integrale delle spese di lite.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione degli artt. 2043 c.c., 2054, I comma c.c. e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, evidenziando che quanto emerso dall'istruttoria svolta in primo grado era idoneo a fondare un giudizio di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata perché coerente con quanto descritto nell'atto di citazione e confermato dai testi escussi, in particolare dalla propria testimone , la quale aveva confermato la Testimone_1 collisione fra l'autovettura Smart di proprietà dell'appellato e CP_4 condotta da una donna ed il furgone Renault condotto dall'appellante, riferendo, quanto al motivo della collisione, che la Smart, ripartendo da una posizione di sosta, aveva causato danni al furgone. L'avvenuta collisione fra i veicoli era, del resto, stata confermata dalla deposizione della testimone indicata dalla controparte, Tes_2
, con conseguente carenza, sul punto, della motivazione spesa a sostegno della
[...] statuizione di rigetto della domanda, fondata sull'essere state rese deposizioni testimoniali “lacunose e generiche”.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato, in via gradata, la mancata applicazione dell'art. 2054, II comma c.c. “per non aver il giudice di primo grado, all'esito della verifica del reale intervento dell'evento dannoso dedotto in giudizio, posto a fondamento della propria decisione il criterio presuntivo di cui alla richiamata normativa in vigore”.
2 Con il terzo ed ultimo motivo di appello ha lamentato l'omessa ed errata applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost., per aver il giudice di prime cure motivato la propria decisione in modo meramente apparente.
Ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, le parti appellate fossero condannate, in solido, all'integrale risarcimento del danno da lui subito, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in subordine, ha chiesto dichiararsi il concorso di colpa ex art. 2054, II comma., c.c.; in via ulteriormente gradata, in accoglimento del terzo motivo di appello, ha chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata con conseguente rimessione della causa al primo giudice.
Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione appellata, eccependo la nullità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. nonché
l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e l'infondatezza nel merito, assumendo che il giudice di primo grado avesse correttamente deciso nonché avesse fatto buon governo di tutte le risultanze istruttorie.
Si è poi costituito in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto dell'atto di CP_4 appello perché infondato, stante l'inattendibilità dei testi di parte attrice.
Acquisito il fascicolo di primo grado, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e in data 29.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies
c.p.c.
2. In via preliminare, disattendendo l'eccezione formulata dalla compagnia di assicurazione appellata, va affermata l'ammissibilità dell'appello proposto, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dalla disciplina di cui agli artt. 342 e 348
c.p.c.
L'art. 342 c.p.c., nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 54, I comma, del d.l.
83/2012, convertito in legge 134/2012, richiede l'indicazione delle parti della sentenza che si è inteso appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come di recente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, non necessariamente l'atto di appello deve contenere l'indicazione della statuizione che il
3 giudice di appello dovrebbe adottare, con formulazione di un “progetto alternativo di sentenza”, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza appellata o di parti di essa (cfr Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Affinché un atto di appello possa essere dichiarato ammissibile, infatti, occorre che siano intellegibili - come nel caso di specie è avvenuto - i motivi di doglianza ed i punti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma, con specifica indicazione delle norme giuridiche che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione, oppure con specifica indicazione della erronea ricostruzione dei fatti di causa e della diversa ricostruzione degli stessi la quale, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere desunta dal materiale probatorio acquisito al processo.
Tale interpretazione della domanda si pone in linea con la finalità del processo, teso ad una pronuncia di merito e non già di mero rito (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n. 26242 del 12.12.2014), e con la strumentalità delle norme processuali rispetto alla “giustizia della decisione”, senza che le stesse possano essere ritenute “il fine stesso del processo”
(cfr Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Nella fattispecie l'appellante ha espressamente indicato le ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto errata la motivazione fondante la statuizione di inammissibilità della propria domanda, sicché non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c.
Deve, inoltre, rimarcarsi che: “l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata
(nella specie, condanna al risarcimento del danno per inadempimento), avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito (nella specie, rilievo del difetto di legittimazione attiva dell'attore), non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.” (cfr Cass. civ., sent. n. 13768 del 31.05.2018; in termini Cass. civ., ord.
n. 40833 del 20.12.2021 secondo cui “l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda condizionata di garanzia, ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha
l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo sufficiente all'uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice - tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure”).
4 Irrilevante è pertanto la mancata proposizione di specifici motivi di appello avverso il mancato accoglimento, nel merito, della domanda di risarcimento del danno, rimarcandosi che, nel formulare le proprie conclusioni, l'appellante ha reiterato la domanda di risarcimento del danno già spiegata in primo grado.
Alla luce di quanto esposto, va quindi affermata l'ammissibilità dell'appello spiegato da con il quale non solo sono state mosse specifiche censure Parte_1 avverso le motivazioni articolate dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione, ma è, altresì, stata enunciata la differente decisione ed i differenti criteri di interpretazione dei fatti e delle risultanze istruttorie che il Giudice di Pace avrebbe dovuto applicare.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. è assorbita dalla pronuncia della presente sentenza.
3. Nel merito, l'appello è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Il terzo motivo di appello, articolato dall'appellante per ultimo, ma dallo stesso ritenuto “potenzialmente assorbente” è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto dall'art. 111 della
Costituzione e dall'art. 132, II comma, n. 4, del codice di procedura civile, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
La motivazione apparente è dunque ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa: cioè in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e, perciò, per l'appunto sostanzialmente inesistente poiché astratto e non aderente al caso concreto (vedasi, sul punto, Cass. civ., ord. n. 13248 del 30.06.2020, secondo cui: “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente
5 alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.”; Cass. civ., ord. n.
9105 del 07.04.2017, secondo cui: “ricorre il vizio di omessa
o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”).
Nel caso di specie, benché la motivazione espressa dal giudice di prime cure risulti succinta e stringata, è comunque possibile comprendere quale sia stato l'iter logico seguito per giungere alla decisione adottata.
Il Giudice di Pace ha infatti fondato il proprio giudizio sul mancato accertamento del fatto storico determinato dalla scarsa attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese, che sono sembrate lacunose e contradditorie, e dalle foto del furgone versate in atti che, a suo parere, non avevano mostrato e quindi provato i danni lamentati dall'attore.
Il terzo motivo di appello è pertanto infondato.
Con i restanti due motivi di appello sono inammissibili, in quanto inidonei a far venire meno una delle due motivazioni poste a supporto della statuizione di rigetto della domanda formulata in primo grado.
Come visto il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria sia perché ha ritenuto non adeguatamente provato il fatto storico con le deposizioni testimoniali, da lui ritenute generiche e lacunose, che per non essere stati provati i danni riportati nell'occasione dal veicolo di parte appellante che, effettivamente, nelle fotografie in bianco e nero prodotte unitamente all'atto di appello non sono visibili, né sono stati descritti dalla testimone di parte attrice ascoltata in primo grado, la quale si è limitata a confermare che i danni fossero quelli rappresentati nelle fotografi ceche ha provveduto a sottoscrivere. La produzione documentale (fotografie a colori) effettuata unitamente alle note conclusionali da parte appellante è inammissibile perché tardiva.
Ciò posto, con i primi due motivi di appello è stata la prima delle due motivazioni spese nella sentenza di primo grado sulla scorta dei seguenti rilievi: la deposizione testimoniale della testimone indicata in primo grado da parte appellante era stata pienamente attendibile ed aveva dimostrato l'esclusiva responsabilità
6 dell'autovettura di proprietà dell'appellato avv. nella produzione del CP_4 danno;
l'avvenuta collisione fra i due veicoli non era stata negata dalle difesa delle parti convenute in primo grado, pur avendo la difesa di dette parti dedotto che il veicolo di proprietà del convenuto fosse fermo al momento della collisione;
anche a ritenere che lo scontro fosse imputabile a colpa concorrente delle parti in causa, occorreva applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, II comma,
c.c., con conseguente liquidazione del danno su base concorsuale.
I predetti motivi di appello, anche ove fossero accolti, non sono in grado di determinare una riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui, per come si è già detto, è stato ritenuto che non fosse stata fornita prova del danno subito, sicché il primo ed il secondo motivo di appello devono essere dichiarati inammissibili.
4. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/2022, riconoscendo i compensi in misura media e secondo lo scaglione di valore fino ad € 5.200,00 per le attività di studio, introduttiva e decisionale.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 26358/2023 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro e contro in persona del
[...] CP_4 Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
3288/2023 del Giudice di Pace di Barra, depositata in Cancelleria in data 10.05.2023, non notificata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il terzo motivo di appello e dichiara inammissibili i primi due motivi di appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_5
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_6 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
c) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Parte_1 CP_4 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
7 c) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico di Parte_1 dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 13 maggio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26358 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni a cose da sinistro stradale vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello, dall'avv.
Gaetano Golisciani, presso il cui studio sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla piazza
B. Tanucci n. 2 ha eletto domicilio;
- APPELLANTE -
CONTRO già a Controparte_1 Controparte_2 seguito di riorganizzazione societaria del come da atto unico di Controparte_3 fusione e scissione del 21.06.2023 a rogito del notaio di Milano – rep. Persona_1
n. 59037 racc. n. 27767, C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notaio
[...] del 18.12.2014, rep. n. 186905, racc. n. 30367, dall'avv. Micaela Persona_2
Ottomano, presso il cui studio sito in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Ottaviano
n. 215 ha eletto domicilio;
- APPELLATA –
NONCHE' C.F. rappresentato e difeso da stesso ex CP_4 C.F._2 art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via
Epomeo n. 175;
- APPELLATO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 29/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio ha Parte_1 interposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3288/2023 datata 14.03.2023 e depositata in Cancelleria il 10.05.2023, non notificata alle controparti processuali, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da lui avanzata in primo grado, con compensazione integrale delle spese di lite.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato l'erronea Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione degli artt. 2043 c.c., 2054, I comma c.c. e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, evidenziando che quanto emerso dall'istruttoria svolta in primo grado era idoneo a fondare un giudizio di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata perché coerente con quanto descritto nell'atto di citazione e confermato dai testi escussi, in particolare dalla propria testimone , la quale aveva confermato la Testimone_1 collisione fra l'autovettura Smart di proprietà dell'appellato e CP_4 condotta da una donna ed il furgone Renault condotto dall'appellante, riferendo, quanto al motivo della collisione, che la Smart, ripartendo da una posizione di sosta, aveva causato danni al furgone. L'avvenuta collisione fra i veicoli era, del resto, stata confermata dalla deposizione della testimone indicata dalla controparte, Tes_2
, con conseguente carenza, sul punto, della motivazione spesa a sostegno della
[...] statuizione di rigetto della domanda, fondata sull'essere state rese deposizioni testimoniali “lacunose e generiche”.
Con il secondo motivo di appello ha lamentato, in via gradata, la mancata applicazione dell'art. 2054, II comma c.c. “per non aver il giudice di primo grado, all'esito della verifica del reale intervento dell'evento dannoso dedotto in giudizio, posto a fondamento della propria decisione il criterio presuntivo di cui alla richiamata normativa in vigore”.
2 Con il terzo ed ultimo motivo di appello ha lamentato l'omessa ed errata applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost., per aver il giudice di prime cure motivato la propria decisione in modo meramente apparente.
Ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, le parti appellate fossero condannate, in solido, all'integrale risarcimento del danno da lui subito, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in subordine, ha chiesto dichiararsi il concorso di colpa ex art. 2054, II comma., c.c.; in via ulteriormente gradata, in accoglimento del terzo motivo di appello, ha chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata con conseguente rimessione della causa al primo giudice.
Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione appellata, eccependo la nullità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. nonché
l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e l'infondatezza nel merito, assumendo che il giudice di primo grado avesse correttamente deciso nonché avesse fatto buon governo di tutte le risultanze istruttorie.
Si è poi costituito in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto dell'atto di CP_4 appello perché infondato, stante l'inattendibilità dei testi di parte attrice.
Acquisito il fascicolo di primo grado, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e in data 29.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies
c.p.c.
2. In via preliminare, disattendendo l'eccezione formulata dalla compagnia di assicurazione appellata, va affermata l'ammissibilità dell'appello proposto, in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dalla disciplina di cui agli artt. 342 e 348
c.p.c.
L'art. 342 c.p.c., nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 54, I comma, del d.l.
83/2012, convertito in legge 134/2012, richiede l'indicazione delle parti della sentenza che si è inteso appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come di recente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, non necessariamente l'atto di appello deve contenere l'indicazione della statuizione che il
3 giudice di appello dovrebbe adottare, con formulazione di un “progetto alternativo di sentenza”, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza appellata o di parti di essa (cfr Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Affinché un atto di appello possa essere dichiarato ammissibile, infatti, occorre che siano intellegibili - come nel caso di specie è avvenuto - i motivi di doglianza ed i punti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma, con specifica indicazione delle norme giuridiche che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione, oppure con specifica indicazione della erronea ricostruzione dei fatti di causa e della diversa ricostruzione degli stessi la quale, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere desunta dal materiale probatorio acquisito al processo.
Tale interpretazione della domanda si pone in linea con la finalità del processo, teso ad una pronuncia di merito e non già di mero rito (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n. 26242 del 12.12.2014), e con la strumentalità delle norme processuali rispetto alla “giustizia della decisione”, senza che le stesse possano essere ritenute “il fine stesso del processo”
(cfr Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Nella fattispecie l'appellante ha espressamente indicato le ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto errata la motivazione fondante la statuizione di inammissibilità della propria domanda, sicché non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c.
Deve, inoltre, rimarcarsi che: “l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata
(nella specie, condanna al risarcimento del danno per inadempimento), avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito (nella specie, rilievo del difetto di legittimazione attiva dell'attore), non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.” (cfr Cass. civ., sent. n. 13768 del 31.05.2018; in termini Cass. civ., ord.
n. 40833 del 20.12.2021 secondo cui “l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda condizionata di garanzia, ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha
l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo sufficiente all'uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice - tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure”).
4 Irrilevante è pertanto la mancata proposizione di specifici motivi di appello avverso il mancato accoglimento, nel merito, della domanda di risarcimento del danno, rimarcandosi che, nel formulare le proprie conclusioni, l'appellante ha reiterato la domanda di risarcimento del danno già spiegata in primo grado.
Alla luce di quanto esposto, va quindi affermata l'ammissibilità dell'appello spiegato da con il quale non solo sono state mosse specifiche censure Parte_1 avverso le motivazioni articolate dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione, ma è, altresì, stata enunciata la differente decisione ed i differenti criteri di interpretazione dei fatti e delle risultanze istruttorie che il Giudice di Pace avrebbe dovuto applicare.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. è assorbita dalla pronuncia della presente sentenza.
3. Nel merito, l'appello è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Il terzo motivo di appello, articolato dall'appellante per ultimo, ma dallo stesso ritenuto “potenzialmente assorbente” è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto dall'art. 111 della
Costituzione e dall'art. 132, II comma, n. 4, del codice di procedura civile, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
La motivazione apparente è dunque ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa: cioè in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e, perciò, per l'appunto sostanzialmente inesistente poiché astratto e non aderente al caso concreto (vedasi, sul punto, Cass. civ., ord. n. 13248 del 30.06.2020, secondo cui: “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente
5 alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.”; Cass. civ., ord. n.
9105 del 07.04.2017, secondo cui: “ricorre il vizio di omessa
o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”).
Nel caso di specie, benché la motivazione espressa dal giudice di prime cure risulti succinta e stringata, è comunque possibile comprendere quale sia stato l'iter logico seguito per giungere alla decisione adottata.
Il Giudice di Pace ha infatti fondato il proprio giudizio sul mancato accertamento del fatto storico determinato dalla scarsa attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese, che sono sembrate lacunose e contradditorie, e dalle foto del furgone versate in atti che, a suo parere, non avevano mostrato e quindi provato i danni lamentati dall'attore.
Il terzo motivo di appello è pertanto infondato.
Con i restanti due motivi di appello sono inammissibili, in quanto inidonei a far venire meno una delle due motivazioni poste a supporto della statuizione di rigetto della domanda formulata in primo grado.
Come visto il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria sia perché ha ritenuto non adeguatamente provato il fatto storico con le deposizioni testimoniali, da lui ritenute generiche e lacunose, che per non essere stati provati i danni riportati nell'occasione dal veicolo di parte appellante che, effettivamente, nelle fotografie in bianco e nero prodotte unitamente all'atto di appello non sono visibili, né sono stati descritti dalla testimone di parte attrice ascoltata in primo grado, la quale si è limitata a confermare che i danni fossero quelli rappresentati nelle fotografi ceche ha provveduto a sottoscrivere. La produzione documentale (fotografie a colori) effettuata unitamente alle note conclusionali da parte appellante è inammissibile perché tardiva.
Ciò posto, con i primi due motivi di appello è stata la prima delle due motivazioni spese nella sentenza di primo grado sulla scorta dei seguenti rilievi: la deposizione testimoniale della testimone indicata in primo grado da parte appellante era stata pienamente attendibile ed aveva dimostrato l'esclusiva responsabilità
6 dell'autovettura di proprietà dell'appellato avv. nella produzione del CP_4 danno;
l'avvenuta collisione fra i due veicoli non era stata negata dalle difesa delle parti convenute in primo grado, pur avendo la difesa di dette parti dedotto che il veicolo di proprietà del convenuto fosse fermo al momento della collisione;
anche a ritenere che lo scontro fosse imputabile a colpa concorrente delle parti in causa, occorreva applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, II comma,
c.c., con conseguente liquidazione del danno su base concorsuale.
I predetti motivi di appello, anche ove fossero accolti, non sono in grado di determinare una riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui, per come si è già detto, è stato ritenuto che non fosse stata fornita prova del danno subito, sicché il primo ed il secondo motivo di appello devono essere dichiarati inammissibili.
4. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/2022, riconoscendo i compensi in misura media e secondo lo scaglione di valore fino ad € 5.200,00 per le attività di studio, introduttiva e decisionale.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 26358/2023 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro e contro in persona del
[...] CP_4 Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
3288/2023 del Giudice di Pace di Barra, depositata in Cancelleria in data 10.05.2023, non notificata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il terzo motivo di appello e dichiara inammissibili i primi due motivi di appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_5
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_6 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
c) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Parte_1 CP_4 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
7 c) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico di Parte_1 dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 13 maggio 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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