Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01811/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2371 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Vinciprova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Martina Peano e Elena Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del parziale silenzio-rigetto formatosi sui punti A.4, A.5, A.6, A.7, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.17, A.18, A.19, A.20, A.21, B, B.1, B.2, dell’istanza di accesso, inoltrata in data -OMISSIS- all’indirizzo dell’A.S.L. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. Marco CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza a mezzo Pec del -OMISSIS-, successivamente protocollata, il ricorrente chiedeva all’Azienda sanitaria intimata l’ostensione della documentazione di seguito indicata:
“A - intero Fascicolo sulle vaccinazioni anti Covid-19, somministrate alla sottoscritta, in data -OMISSIS-, in data -OMISSIS- ed in data -OMISSIS-, inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:
A.1) Scheda anamnestica redatta in occasione dell’inoculazione della prima dose;
A.2) Modulo di consenso informato sottoscritto in occasione dell’inoculazione della prima dose;
A.3) Foglio illustrativo e/o scheda tecnica del vaccino, mostrato in occasione dell’inoculazione della prima dose;
A.4) Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco, numero di lotto, AIC, documento di trasporto, di consegna, di conservazione, di apertura e di utilizzazione del farmaco somministrato) in occasione della prima dose;
A.5) Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione della prima dose;
A.6) Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sul paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 somministrata ed ogni altra documentazione, prodotta dalla paziente ed acquista in occasione dell’inoculazione della prima dose;
A.7) Documentazione attestante l’identità del medicop vaccinatore e/o del personale sanitario intervenuto in occasione della somministrazione della prima dose (generalità, numero di iscrizione all’Albo professionale, numero di convenzione con il SSN, codice fiscale);
A.8) Scheda anamnestica redatta in occasione dell’inoculazione della seconda dose;
A.9) Modulo di consenso informato sottoscritto in occasione dell’inoculazione della seconda dose;
A.10) Foglio illustrativo e/o scheda tecnica del vaccino, mostrato in occasione dell’inoculazione della seconda dose;
A.11) Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco, numero di lotto, AIC, documento di trasporto, di consegna, di conservazione, di apertura e di utilizzazione del farmaco somministrato) in occasione della seconda dose;
A.12) Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione della seconda dose;
A.13) Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sul paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 somministrata ed ogni altra documentazione, prodotta dalla paziente ed acquista in occasione della seconda dose;
A.14) Documentazione attestante l’identità del medicop vaccinatore e/o del personale sanitario intervenuto in occasione della somministrazione della seconda dose (generalità, numero di iscrizione all’Albo professionale, numero di convenzione con il SSN, codice fiscale);
A.15) Scheda anamnestica redatta in occasione dell’inoculazione della terza dose;
A.16) Modulo di consenso informato sottoscritto in occasione dell’inoculazione della terza dose;
A.17) Foglio illustrativo e/o scheda tecnica del vaccino, mostrato in occasione dell’inoculazione della terza dose;
A.18) Indicazione di legge afferente la sicurezza e la tracciabilità del vaccino somministrato (nome del farmaco, numero di lotto, AIC, documento di trasporto, di consegna, di conservazione, di apertura e di utilizzazione del farmaco somministrato) in occasione della terza dose;
A.19) Prescrizione medica della vaccinazione anti SARS-CoV-2 acquisita in occasione della terza dose;
A.20) Documentazione clinica attestante le prove allergiche eseguite sul paziente, in relazione ai principi attivi, eccipienti e conservanti contenuti nel tipo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 somministrata ed ogni altra documentazione, prodotta dalla paziente ed acquista in occasione della terza dose;
A.21) Documentazione attestante l’identità del medicop vaccinatore e/o del personale sanitario intervenuto in occasione della somministrazione della terza dose (generalità, numero di iscrizione all’Albo professionale, numero di convenzione con il SSN, codice fiscale);
B - la documentazione (afferente i vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19), prescritta e prevista dall’art. 7, della Legge n. 210 del 1992 e ss. mm. ii., ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, ovverosia, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:
B.1) i progetti di informazione rivolti alla popolazione ed in particolare alle persone da vaccinare (contro il SARS-CoV-2/Covid-19) e alle persone a contatto sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione, vigenti alla data del -OMISSIS-, del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, incluse le prove di avvenuta pubblicazione e divulgazione;
B.2) i dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, raccolti e trasmessi alla Regione anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione” .
2. La documentazione veniva richiesta “al fine di tutelare le situazioni giuridiche rilevanti della medesima paziente, oltre che, al precipuo scopo di disporre della documentazione (...) ai fini dell’istruzione della domanda di indennizzo di cui alla Legge n. 210 del 1992 e s.m.i.” . La suddetta domanda ai sensi dell’art. 1 della L. n. 210/1992 veniva proposta nei giorni immediatamente successivi alla richiesta ostensiva e successivamente integrata dal richiedente (docc. 3 e 3a Asl).
3. L’Amministrazione, in ragione di pretese incertezze lessicali contenute nella domanda di accesso, con nota del -OMISSIS-, chiedeva alcune precisazioni al soggetto istante, che forniva riscontro in pari data.
4. L’Azienda sanitaria, con nota del -OMISSIS- (doc. 4 Asl), trasmetteva parte della documentazione richiesta (moduli di consenso informato e schede anamnestiche afferenti alle tre somministrazioni di vaccino ricevute dal ricorrente, nonché, limitatamente alla terza dose, un documento riportante “Dettagli operativi della vaccinazione”), affermando che quanto osteso costituiva “tutto quanto a quel tempo questa ASL produceva e archiviava alla luce delle indicazioni Ministeriali e Regionali ricevute” .
5. L’interessato, con missiva a mezzo Pec del -OMISSIS-(Doc. K ricorrente), ha lamentato l’incompletezza della documentazione trasmessagli, rilevando altresì lacune e abrasioni nel modulo di consenso della prima dose; ha quindi insistito per “La produzione dei documenti informatici afferenti al fascicolo vaccinale e, dunque, in via esemplificativa, quanto segue: A.1) la documentazione (nota AIFA) sottoposta al sottoscritto in occasione della vaccinazione ricevuta in data -OMISSIS-, A.2) la documentazione attestante che il sottoscritto, in relazione al farmaco ricevuto in somministrazione in data -OMISSIS-, ha prestato il proprio consenso informato in relazione allo specifico farmaco somministrato, B.1) la copia del tesserino di riconoscimento dipendente da cui si evince l’identità/foto dell’OSS -OMISSIS-, nonché la relativa qualifica professionale, B.2) la copia del tesserino di riconoscimento dipendente da cui si evince l’identità/foto dell’IP -OMISSIS-, nonché la relativa qualifica professionale, C.1) l’ostensione completa della documentazione, richiesta con l’istanza di accesso al fascicolo vaccinale e, segnatamente, di quanto richiesto ai punti A.3, A.4, A.5, A.6 e, per quanto sopra, A.7, nonché, di quanto richiesto nei punti A.10, A.11, A.12, A.13, A.17, A.18, A.19, A.20 e nei punti B., B.1 e B.2” .
6. L’Azienda sanitaria, a fronte della richiesta di chiarimenti ricevuta, ha fornito riscontro con nota del -OMISSIS-, recante i nominativi dei sanitari “presenti in seduta vaccinale” e il solo foglio illustrativo del farmaco Pfizer, somministrato in prima dose, nuovamente asserendo che “tutto ciò è quanto è stato possibile reperire negli archivi relativi all’attività di cui trattasi” .
7. Con l’epigrafato ricorso, notificato all’Amministrazione resistente il 27.09.2025 e depositato il 28.09.2025, l’interessato ha lamentato che “l’Amministrazione resistente non ha mai prodotto i documenti di cui ai numeri A.4, A.5, A.6, A.7, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.17, A.18, A.19, A.20, A.21, B, B.1, B.2, oltre a non aver fornito le richieste di cui ai numeri B.1 e B.2 della richiesta di chiarimenti (cfr. Doc. L), trasmessa in data -OMISSIS-(cfr. Doc. K). Pertanto, su tali documenti si è formato il silenzio-rigetto” ; ha quindi dedotto un unico motivo in diritto, rubricato “Silenzio-rigetto illegittimo per violazione degli articoli 22-26 della Legge 7 agosto 1990, N. 241– Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e all’art. 3 L. 241/1990 – Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. - Violazione di legge” .
8. Si è costituita l’Amministrazione intimata, eccependo preliminarmente all’infondatezza nel merito del ricorso la relativa inammissibilità, sotto plurimi profili; in primo luogo, secondo l’Asl, l’esponente avrebbe omesso di impugnare le note dell’Amministrazione comunicate il -OMISSIS-(doc. 4 Asl) e il -OMISSIS- (doc. 6 Asl), prima della notifica e del deposito del ricorso introduttivo; in secondo luogo, poiché la richiesta di chiarimenti inviata da controparte il -OMISSIS-va qualificata come autonoma richiesta di accesso, l’interessato avrebbe dovuto attendere 30 giorni prima di proporre ricorso giurisdizionale; in terzo luogo, in quanto la generica finalità difensiva addotta a fondamento della pretesa ostensiva non dimostrerebbe la strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e le agitate esigenze difensive.
9. Con successiva memoria depositata il 14.11.2025 (cui ha fatto seguito la nota di passaggio in decisione depositata il 24.11.2025) parte deducente ha insistito per la fondatezza nel merito del ricorso, nonché replicato alle eccezioni in rito di parte pubblica; in particolare, sotto quest’ultimo profilo, l’esponente ha affermato che le contestate note amministrative dell’Azienda sanitaria sarebbero prive di rilevanza, in quanto a contenuto parziale ed emesse quando il silenzio-rigetto sulla parte di istanza ostensiva rimasta inevasa si era già formato, sia computando il relativo termine ai sensi dell’art. 4 co. 2 della Legge n. 24/2017 (7 giorni) sia applicando il termine ordinario previsto dalla L. 241/1990 (30 giorni); la richiesta di chiarimenti inviata all’amministrazione il -OMISSIS-, poi, non sarebbe una nuova istanza di accesso, ma una ulteriore specificazione dell’originaria domanda, con sollecitazione all’ostensione dei documenti ancora mancanti; infine, sempre secondo la parte privata, neppure l’ultimo profilo di eccepita inammissibilità sarebbe accoglibile, in quanto la richiesta di accesso era sin dall’origine completa di tutti gli elementi richiesti dalla L. 241/1990 e correttamente motivata.
10. Alla camera di consiglio del 27.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Ai fini della decisione devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa resistente.
11.1. La dedotta inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle note di riscontro fornite dall’Amministrazione è fondata, nei sensi e limiti che seguono.
11.2. Con la nota del -OMISSIS- (doc. 4 Asl), l’Amministrazione non si è limitata a trasmettere solo una parte della documentazione richiesta (moduli di consenso informato e schede anamnestiche afferenti alle tre somministrazioni di vaccino ricevute dal ricorrente, nonché, limitatamente alla terza dose, un documento riportante “Dettagli operativi della vaccinazione”), ma ha altresì affermato che quanto osteso costituiva “tutto quanto a quel tempo questa ASL produceva e archiviava alla luce delle indicazioni Ministeriali e Regionali ricevute” . Parimenti, con la nota del -OMISSIS- l’Azienda sanitaria ha fornito i nominativi dei sanitari “presenti in seduta vaccinale” e copia del foglio illustrativo del farmaco Pfizer, somministrato in prima dose, nuovamente asserendo che “tutto ciò è quanto è stato possibile reperire negli archivi relativi all’attività di cui trattasi” .
11.3. Le trascritte risposte, quindi, vanno qualificate come dinieghi espliciti che, in quanto fondati su una motivazione espressa, non assumono le caratteristiche di atti meramente confermativi del precedente silenzio – rigetto, costituendo, invece, conferme a carattere rinnovativo e modificativo della realtà giuridica. Infatti, per ricostruzione giurisprudenziale condivisa dal Collegio, il “decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso (…) non consuma il potere della p.a., che può, quindi, sempre provvedere oltre il termine” (Cons. Stato, III, 18.5.2021, n. 3842). Avverso le suddette note, pertanto, doveva essere proposto ricorso giurisdizionale, non potendo, peraltro, accogliersi una ricostruzione della fattispecie in termini di silenzio-rigetto a carattere parziale (Cons. Stato, V, 6.9.2022, n. 7764).
11.4 Poiché il ricorso è stato notificato successivamente agli opposti dinieghi, lo stesso va dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, con la precisazione che, nella fattispecie di cui trattasi, la richiesta di chiarimenti inoltrata da parte ricorrente il -OMISSIS-si atteggia a mero sollecito all’evasione dell’originaria richiesta ostensiva del -OMISSIS-, il cui oggetto era individuato nel “intero Fascicolo sulle vaccinazioni anti Covid-19, somministrate (…), in data -OMISSIS-, in data -OMISSIS- ed in data -OMISSIS-, inclusi, a titolo esemplificativo, i (…) documenti” dalla parte poi analiticamente elencati. Orbene, una sì ampia formulazione era sin dall’origine idonea a ricomprendere ogni pertinente informazione riguardante l’interessato, ivi comprese quelle ulteriormente esplicitate nella citata nota di chiarimenti del -OMISSIS-, di talché non vi sono due istanze di accesso come ritiene l’Amministrazione ma una soltanto, quella del -OMISSIS-.
11.5. In ogni caso, anche accedendo alla non condivisa ricostruzione di parte resistente, che considera autonomamente la richiesta di chiarimenti del -OMISSIS-, l’esito in rito dell’impugnativa non muterebbe, poiché vi sarebbero due istanze ostensive (la prima del -OMISSIS-, la seconda del -OMISSIS-), entrambe riscontrate con il rispettivo, espresso diniego (il primo del -OMISSIS-, il secondo del -OMISSIS-), avverso i quali l’interessato non ha proposto impugnazione, qualificando erroneamente il contegno dell’Amministrazione quale parziale silenzio-rigetto, come visto non configurabile.
12. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
13. La particolarità della fattispecie dedotta e l’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN BE, Presidente
Marco CO, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CO | AN BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.