TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti LETIZIA DOMENICO, LUISA CACCIAPUOTI e CARMINE
BERNARD, presso i quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] l' 08/06/1970, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PICCIRILLO TRENTASEI
MASSIMILIANO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni come da udienza del 24/09/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo – abuso di alcool, allontanamento dalla casa coniugale, atteggiamento ostile e intimidatorio- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 500,00; vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva di aver subito il comportamento disinteressato della ricorrente, la quale, da ultimo aveva trascorso le ferie in autonomia.
Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
disporre che la casa coniugale rimanga nella disponibilità della ricorrente, con obbligo esclusivo in capo alla stessa di versare il relativo canone di locazione;
rigettare la domanda di mantenimento spiegata dalla ricorrente, la quale lavorava a tempo pieno;
vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del procuratore.
All'udienza del 24/02/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente nulla disponeva sulla casa familiare, atteso che dall'unione non erano nati figli;
poneva a carico del resistente (in ragione della maggiore capacità economica dello stesso, considerata l'oggettiva e significativa disparità reddituale derivante unicamente da lavoro dipendente delle parti e alla luce della documentazione fiscale allegata in atti – CUD delle parti-, nonché delle stesse dichiarazioni rese in sede presidenziale, posto che entrambi devono provvedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove vivono e non hanno altre fonti di reddito) l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Infine. sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
In sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente ha insistito nella domanda di addebito della separazione all'altro coniuge. Pertanto, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati, dall'uno o dall'altro coniuge, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando, altresì, la sussistenza del nesso di causalità tra questi e il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito spiegata da parte ricorrente abbia trovato adeguato riscontro.
Non è contestato che nel mese di settembre dell'anno 2020, a causa dei continui litigi, il resistente si allontanò dalla casa coniugale.
Il teste escusso ha assistito alle minacce e alle aggressioni subite dalla ricorrente, la quale si rifugiava dalla madre per timore. Ha riferito di aver visto il resistente ubriaco e la casa a soqquadro, come indicato dalla ricorrente, la quale fece intervenir i militi. Peraltro, i comportamenti denunciati sono avvalorati dal comportamento successivo alla separazione teso a negare l'assegno di mantenimento, che costituisce espressione di violenza morale ed economica. Non è contestato che il resistente abbia abbandonato la casa coniugale. I comportamenti indicati dal resistente - disinteresse affettivo della ricorrente- non sono stati provati e non sono comparabili. Invero, secondo il condivisibile orientamento della Suprema
Corte “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. Appare, dunque, evidente come le condotte violente del resistente abbiano acquisito rilievo determinante nel senso della intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che, comunque, le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento della ricorrente che possa integrare violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo al resistente. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che possa essere accolta la richiesta della ricorrente di imposizione a carico del coniuge di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della stessa. E' noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista la differenza di reddito tra i coniugi”. Non sono emersi elementi per ritenere che la ricorrente svolga attività a tempo pieno e la richiesta di indagini di polizia tributaria è esplorativa. Inoltre, attesa la differente natura dell'assegno di mantenimento, teso alla conservazione del potenziale tenore di vita pregresso, rispetto a quello divorzile, e la non ravvisabilità, in concreto, di occasioni di lavoro maggiormente remunerative per la ricorrente, va confermato l'assegno di mantenimento in suo favore e a carico del resistente. Riguardo al quantum, considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione e la documentazione in atti -la ricorrente ha percepito il reddito lordo di circa € 8000,00 -CUD anno 2019- e di € 896,00 - cud anno 2020-, mentre il resistente il reddito lordo annuo di circa € 11978,00 -cud anno 2019- e di € 25.000,00 cud 2020; tenuto conto della durata del matrimonio e delle ragioni della separazione, pare equo confermare in € 300,00 l'assegno a carico del resistente per il contributo al mantenimento della ricorrente.
Detta somma sarà versta dal datore di lavoro, come già disposto e rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito esclusivo al sig. ; Controparte_1
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 a titolo di
[...] contributo al mantenimento della moglie. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• Ordina al datore di lavoro del sig. , società CZETA spa via A. Meucci 46 Controparte_1
Arcugnano (VI), di pagare direttamente alla beneficiaria, sig.ra , l'assegno di Parte_1 mantenimento mensile di € 300,00, distraendolo dalla retribuzione del lavoratore mediante bonifico sul conto corrente iban [...] 229082729095;
• condanna il sig. alla refusione in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 del procedimento che liquida in € 150,00 per spese e in € 2.600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 20/12/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dagli avv.ti LETIZIA DOMENICO, LUISA CACCIAPUOTI e CARMINE
BERNARD, presso i quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] l' 08/06/1970, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PICCIRILLO TRENTASEI
MASSIMILIANO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni come da udienza del 24/09/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo – abuso di alcool, allontanamento dalla casa coniugale, atteggiamento ostile e intimidatorio- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 500,00; vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva di aver subito il comportamento disinteressato della ricorrente, la quale, da ultimo aveva trascorso le ferie in autonomia.
Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
disporre che la casa coniugale rimanga nella disponibilità della ricorrente, con obbligo esclusivo in capo alla stessa di versare il relativo canone di locazione;
rigettare la domanda di mantenimento spiegata dalla ricorrente, la quale lavorava a tempo pieno;
vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del procuratore.
All'udienza del 24/02/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente nulla disponeva sulla casa familiare, atteso che dall'unione non erano nati figli;
poneva a carico del resistente (in ragione della maggiore capacità economica dello stesso, considerata l'oggettiva e significativa disparità reddituale derivante unicamente da lavoro dipendente delle parti e alla luce della documentazione fiscale allegata in atti – CUD delle parti-, nonché delle stesse dichiarazioni rese in sede presidenziale, posto che entrambi devono provvedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove vivono e non hanno altre fonti di reddito) l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Infine. sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
In sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente ha insistito nella domanda di addebito della separazione all'altro coniuge. Pertanto, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati, dall'uno o dall'altro coniuge, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando, altresì, la sussistenza del nesso di causalità tra questi e il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito spiegata da parte ricorrente abbia trovato adeguato riscontro.
Non è contestato che nel mese di settembre dell'anno 2020, a causa dei continui litigi, il resistente si allontanò dalla casa coniugale.
Il teste escusso ha assistito alle minacce e alle aggressioni subite dalla ricorrente, la quale si rifugiava dalla madre per timore. Ha riferito di aver visto il resistente ubriaco e la casa a soqquadro, come indicato dalla ricorrente, la quale fece intervenir i militi. Peraltro, i comportamenti denunciati sono avvalorati dal comportamento successivo alla separazione teso a negare l'assegno di mantenimento, che costituisce espressione di violenza morale ed economica. Non è contestato che il resistente abbia abbandonato la casa coniugale. I comportamenti indicati dal resistente - disinteresse affettivo della ricorrente- non sono stati provati e non sono comparabili. Invero, secondo il condivisibile orientamento della Suprema
Corte “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. Appare, dunque, evidente come le condotte violente del resistente abbiano acquisito rilievo determinante nel senso della intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che, comunque, le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento della ricorrente che possa integrare violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo al resistente. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che possa essere accolta la richiesta della ricorrente di imposizione a carico del coniuge di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della stessa. E' noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista la differenza di reddito tra i coniugi”. Non sono emersi elementi per ritenere che la ricorrente svolga attività a tempo pieno e la richiesta di indagini di polizia tributaria è esplorativa. Inoltre, attesa la differente natura dell'assegno di mantenimento, teso alla conservazione del potenziale tenore di vita pregresso, rispetto a quello divorzile, e la non ravvisabilità, in concreto, di occasioni di lavoro maggiormente remunerative per la ricorrente, va confermato l'assegno di mantenimento in suo favore e a carico del resistente. Riguardo al quantum, considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione e la documentazione in atti -la ricorrente ha percepito il reddito lordo di circa € 8000,00 -CUD anno 2019- e di € 896,00 - cud anno 2020-, mentre il resistente il reddito lordo annuo di circa € 11978,00 -cud anno 2019- e di € 25.000,00 cud 2020; tenuto conto della durata del matrimonio e delle ragioni della separazione, pare equo confermare in € 300,00 l'assegno a carico del resistente per il contributo al mantenimento della ricorrente.
Detta somma sarà versta dal datore di lavoro, come già disposto e rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con addebito esclusivo al sig. ; Controparte_1
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 a titolo di
[...] contributo al mantenimento della moglie. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• Ordina al datore di lavoro del sig. , società CZETA spa via A. Meucci 46 Controparte_1
Arcugnano (VI), di pagare direttamente alla beneficiaria, sig.ra , l'assegno di Parte_1 mantenimento mensile di € 300,00, distraendolo dalla retribuzione del lavoratore mediante bonifico sul conto corrente iban [...] 229082729095;
• condanna il sig. alla refusione in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 del procedimento che liquida in € 150,00 per spese e in € 2.600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 20/12/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso