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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD HE Presidente relatrice
CE AL GI
EA SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 17274/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Salò (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. RIZZI MICHELA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. ), elettivamente domiciliata a Salò (BS) presso lo Parte_2 C.F._2
studio dell'Avv. RIZZI MICHELA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di legge;
2) assegnare la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Corte Franca (BS), in Località Nigoline alla Via
Giovanni Casa n. 55, unitamente ai figli maggiorenni e , Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti ed ivi stabilmente conviventi;
1 3) dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, i ricorrenti chiedono reciprocamente alcun contributo al proprio mantenimento, stante l'autosostentamento economico di ciascuno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Palazzolo Sull'Oglio (BS) in data 18.4.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Palazzolo Sull'Oglio (BS) al n.5, parte II, serie A, anno
1998, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficenti. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla
Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma
1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
2 UD HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD HE Presidente relatrice
CE AL GI
EA SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 17274/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Salò (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. RIZZI MICHELA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. ), elettivamente domiciliata a Salò (BS) presso lo Parte_2 C.F._2
studio dell'Avv. RIZZI MICHELA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i rispettivi obblighi di legge;
2) assegnare la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Corte Franca (BS), in Località Nigoline alla Via
Giovanni Casa n. 55, unitamente ai figli maggiorenni e , Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti ed ivi stabilmente conviventi;
1 3) dato atto delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, i ricorrenti chiedono reciprocamente alcun contributo al proprio mantenimento, stante l'autosostentamento economico di ciascuno.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Palazzolo Sull'Oglio (BS) in data 18.4.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Palazzolo Sull'Oglio (BS) al n.5, parte II, serie A, anno
1998, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficenti. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla
Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma
1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
2 UD HE
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