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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9295/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato CILONA Email_1 C.F._1
GRAZIA con studio in VIA ARGANINI, 22 20162 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI e LO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 09.01.2025)
Per parte attrice: insisto per l'accoglimento delle domande formulate in atti
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 19.07.2017 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A.2017 -N.1027 -P.
1-R.01)
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 09.03.2024 presso questo Tribunale in data
[...]
ha chiesto la pronuncia di separazione e, decorso il termine di legge, lo scioglimento Parte_1 del matrimonio;
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 09.10.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto ha proceduto all'esame della parte attrice che ha dichiarato: confermo la volontà di separarmi e, decorso il termine di legge, di ottenere la pronuncia di divorzio. La convivenza tra me e mio marito è cessata da oltre due anni e da allora non ho più nessuna notizia né nessun contatto
All'esito il giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione quanto alla domanda di separazione, ha invitato il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così Parte_1 CP_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 19.07.2017 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A.2017 -N.1027 -P.
1-R.01)
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 15/01/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato CILONA Email_1 C.F._1
GRAZIA con studio in VIA ARGANINI, 22 20162 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI e LO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 09.01.2025)
Per parte attrice: insisto per l'accoglimento delle domande formulate in atti
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 19.07.2017 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A.2017 -N.1027 -P.
1-R.01)
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 09.03.2024 presso questo Tribunale in data
[...]
ha chiesto la pronuncia di separazione e, decorso il termine di legge, lo scioglimento Parte_1 del matrimonio;
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 09.10.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto ha proceduto all'esame della parte attrice che ha dichiarato: confermo la volontà di separarmi e, decorso il termine di legge, di ottenere la pronuncia di divorzio. La convivenza tra me e mio marito è cessata da oltre due anni e da allora non ho più nessuna notizia né nessun contatto
All'esito il giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione quanto alla domanda di separazione, ha invitato il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così Parte_1 CP_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 19.07.2017 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano A.2017 -N.1027 -P.
1-R.01)
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 15/01/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato