CASS
Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2024, n. 37657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37657 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RS ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente con nomina depositata in aula e revoca dell'avv STRIPPOLI CARMELA foro ROMA, l'avv NASO IPPOLITA FORO ROMA. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37657 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 26/09/2024 RITEN UTO I N FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 19 ottobre 2023, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma che aveva condannato PE ND alla pena di anni sette di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, dichiarandolo responsabile del reato di cui all'art. 589 bis, commi 2 e 3 cod. pen, commesso nei confronti di ER ON, appena ventenne all'epoca del sinistro (fatto del 24 agosto 2022, alle ore 4.02 del mattino). 2. All'imputato era stata contestato che, alla guida del proprio veicolo Opel Meriva, in stato di ebbrezza alcolica nonché di alterazione psico fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, in violazione delle norme sulla circolazione stradale e per di più titolare di una patente di guida scaduta sin dal 2018 e non rinnovata, percorrendo la via Prenestina, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra pmetteva di dare la precedenza ed impattava violentemente con il motociclo Honda SH 300 condotto da ON ER, cagionandone l'immediata morte. 3. I giudici della Corte d'appello confermavano la ricostruzione, in fatto, della dinamica del sinistro e ribadivano esclusiva riconducibilità della responsabilità dell'evento all'imputato. Ritenevano accertato che il ER aveva violato le norme sulla circolazione stradale, nonch0-a.e-!- segnaletica orizzontale esistente in loco, che imponeva di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, svoltando invece repentinamente a sinistra e collidendo così con il motociclo condotto dalla vìttima. I giudici di merito confermavano altresì il giudizio del primo giudice in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza alcolica (2,34 g/I di etanolo) e di alterazione conseguente alla assunzione di stupefacenti, nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato per tre motivi. 2.1. Con un primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 589 bis , comma 2, cod. pen, e 360 cod. proc. pen. I giudici di merito avevano affermato che l'imputato si era posto alla guida in stato di ebbrezza e di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti nonostante la nullità delle analisi effettuate sui campioni biologici. I giudici di merito non avevano considerato che, qualora le analisi sui campioni biologi siano eseguite ai sensi dell'art. 589 bis cod.pen, è tassativamente previsto, a pena di nullità, che siano raccolte tre aliquote di matrice ematica per i test di alcolemia, tre di matrice ematica per i test di droghe e tre per l'accertamento circa la presenza delle droghe di abuso. In sede di appello era stato evidenziato che non erano state generate le aliquote che avrebbero consentito le cd analisi riservate alla difesa, poiché erano stati raccolti solo due reperti, di cui uno di sangue e uno di urine. Era da rilevare, inoltre, che il difensore d'ufficio nominato, pur avvisato, non aveva preso parte all'atto eseguito ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. Le sommarie informazioni acquisite da parte dei sanitari che avevano eseguito il prelievo al Policlinico Umberto I avevano confermato quanto sopra esposto per di più aggiungendo che, all'epoca di confezionamento delle cd aliquote, erano stati inseriti tappi di colore diverso rispetto a quelli convenzionali. Sul punto, la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta, limitandosi a ribadire che, all'esito del primo screening con risultato " non negativo" e della seconda analisí positiva quanto alla presenza di alcool e droga, i esami di secondo livello condotto dal CT del PM avevano dato esito positivo. Nulla era stato osservato con riferimento al diritto della difesa di eseguire le controanalisi. Non era inoltre sufficiente il riferimento alle ammissioni dell'imputato rese nella immediatezza del proprio arresto, in quanto espresse in un momento di evidente confusione e sconforto. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di víolazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della attenuante speciale di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. proc. pen. I giudici d'appello avevano del tutto omesso di considerare che la vittima non era abilitata alla guida del mezzo condotto, di cilindrata elevata rispetto alla tipologia di patente in possesso del giovane ON ER, considerando altresì irrilevante l'accertamento della velocità tenuta dal motociclista. 2.3. Con il terzo motivo infine lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e in particolare in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La motivazione era illogica, essendo stata, da un lato, non considerata la mancanza della titolarità, da parte della vittima, della patente idonea alla conduzione del motociclo di cilindrata 300 e, dall'altro, essendo stato invece valutato, quale elemento ostativo alla concessione del beneficio, il fatto che il ricorrente si fosse posto alla guida con la patente scaduta. CONSIDERATO IN DIRITrO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo si lamenta la nullità degli accertamenti eseguiti suí campioni ematici del PE e si deduce che sarebbe stata violata la procedura prescritta in ordine alle modalità di esecuzione del prelievo, a dire del ricorrente stabilita a pena di nullità. Secondo la predetta procedura, a fronte della necessità d custodire tre campioni designati con le lettere A, B, C (il primo destinato al primo screening, il secondo alla conferma, il terzo alle cd controanalisi in casi di contestazione del risultato sul campione B) , non sarebbe stata esattamente eseguita la campionatura, con conseguente impossibilità di effettuare le controanalisi al fine di contestare i risultati dell'accertamento. Invero, erano statí raccolti, per ogni aliquota, solo due campioni, di cui uno dí sangue e uno di urine, mentre la raccolta avrebbe dovuto essere eseguita mediante la campionatura di tre reperti ematici per i test di alcolemia, tre reperti ematici per i test di droghe e tre reperti ematici per le droghe di abuso. La tipologia di raccolta eseguita aveva comportato che, in sede di accertamento ex art. 360 cod proc pen, il CT del Pm aveva dovuto utilizzare l'unico campione ematico prelevato con aliquota C), e non era rimasto altro campione per eseguire le cd. controanalisi. 3. Orbene,la Corte di appello contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - ha compiutamente vagliato la doglianza, già proposta in sede di gravame, ed ha rilevato @ l'assenza di norme di rango primario che prevedano detti adempimenti a pena di nullità (le prescrizioni scaturiscono infatti da un Protocollo Operativo della Regione Lazio per gli accertamenti necessari in caso di omicidio stradale). Questa Corte, peraltro, ha già affermato che la legge non stabilisce forme determinate per le modalità di campionatura e verifica dei liquidi biologici, lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da usare purchè sia scientificamente corretto (Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018, Bagordo, Rv. 272600 01; Sez. 4 - , n. 8165 del 13/02/2020, Calabrò, Rv. 278969 - 01). Oltre al rilievo assorbente di tale considerazione (che esclude si possa ipotizzare una nullità riguardo al procedimento di esecuzione dei test tossicologici), non è stata mai contestata la regolarità del procedimento di accertamento tecnico preventivo eseguito dal Pubblico ministero ai sensi dell'art 360 cod_proc, pert, ritualmente acquisito agli atti in ragione della scelta del giudizio abbreviato. Come ampiamente evidenziato nelle sentenze di merito, in sede di accertamento urgente il CT del Pm ha analizzato i campioni ematici del PE, già esaminati in ospedale a seguito del sinistro secondo il procedimento di cui all'art. 186 e 187 CdS, rilevando un tasso di etanolo pari a 2,43 g/I, nonché la presenza di cocaina e dei metaboliti nel sangue ( risultato confermato anche dalla analisi delle urine eseguita presso il Policlinico Umberto I ove il PE era stato trasportato nella immediatezza del fatto). A fronte di tale procedimento che, come esposto, risulta essersi svolto nel pieno rispetto delle garanzie difensive dell'imputato, non consta neppure che l'imputato predetto abbia mai mosso rilievi o contestazioni, chiedendo tempestivamente l'espletamento della cd controanalisi del terzo campione, di cui si è genericamente limitato a lamentare l'assenza soltanto in sede di proposizione dell' atto di appello e quindi dopo diversi mesi dall'accaduto. Per di più, tutto il materiale probatorio compiutamente ed esaustivamente esaminato dai giudici di merito fornisce, secondo un logico apprezzamento incensurabile nella presente sede, il quadro certo dello stato di alterazione del PE, senza che, dunque, possano assumere rilievo decisivo diverse ed ulteriori controanalisi. Militano in tal senso, come correttamente rilevato dai giudici di merito, non solo ampia deposizione del soccorritore intervenuto nella immediatezza dei fatti, che ha riferito come l'imputato si presentasse in stato di evidente alterazione, con alito vinoso, ma anche le ammissioni espressamente rese dal PE in sede di arresto, ove egli ha dichiarato di aver assunto, poco prima di mettersi alla guida, diverse birre nonché cocaina. Va in proposito ribadito che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel valorizzare gli elementi sintomatici se corroborati da ulteriori elementi tecnici ( è questo il caso della misurazione alcolimetrica effettuata una sola volta, anziché due ): cfr. Sez.
4 - n. 4633 del 04/12/2019, Carrara, Rv. 278291 - 01; Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017,Rv. 269979;Sez. 4 - , n. 35933 del 24/04/2019 U d. (dep. 09/08/2019 ) Rv. 276674 - 01. Allo stesso modo, in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici (Sez, 4, n. 5890 del 25/01/2023 , De Rosa, Rv. 284099 - 01). 4. Il secondo motivo, relativo al riconoscimento dell'attenuane di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod proc pen, non risulta essere stato proposto in sede di appello. Con l'atto di appello il ricorrente si è infatti limitato e sollecitare una rilettura della dinamica del sinistro (puntualmente ricostruita dai giudici di merito con il riferimento alla deposizione resa dal teste oculare, ai rilievi della PG intervenuta in loco, ai danni presenti sui veicoli) insistendo perché fosse verificata l'andatura tenuta dalla vittima, anche alla luce della grossa cilindrata del mezzo che non era abilitato a guidare. Mai, comunque, il ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado chiedendo l'applicazione, in proprio favore, della circostanza attenuante citata. Va dunque ribadito che non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2 , a n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 5, n. 10982 del 05/12/2022, Macchi, Rv. 284672 - 02). 5. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla questione relativa al diniego delle attenuanti generiche. La prospettata censura non tiene conto della compiuta motivazione della sentenza di primo grado, cui si riporta la sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi atti a giustificarne l'applicazione. Il giudice di appello invero può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado quando - come nel caso di specie - l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche (Sez. 6, 17912 del 7 marzo 2013, Rv. 255392; sez. 6 , n. 5224 del 02/10/2019, Rv. 278611 - 01). Va allora rammentato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Rv. . 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01). Nel caso di specie, la Corte ha fatto pertinente riferimento al precedente penale specifico per guida in stato di ebbrezza e alla estrema gravità del comportamento dell'imputato, postosi alla guida ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti. 6. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 26settembre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente con nomina depositata in aula e revoca dell'avv STRIPPOLI CARMELA foro ROMA, l'avv NASO IPPOLITA FORO ROMA. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37657 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 26/09/2024 RITEN UTO I N FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 19 ottobre 2023, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma che aveva condannato PE ND alla pena di anni sette di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, dichiarandolo responsabile del reato di cui all'art. 589 bis, commi 2 e 3 cod. pen, commesso nei confronti di ER ON, appena ventenne all'epoca del sinistro (fatto del 24 agosto 2022, alle ore 4.02 del mattino). 2. All'imputato era stata contestato che, alla guida del proprio veicolo Opel Meriva, in stato di ebbrezza alcolica nonché di alterazione psico fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, in violazione delle norme sulla circolazione stradale e per di più titolare di una patente di guida scaduta sin dal 2018 e non rinnovata, percorrendo la via Prenestina, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra pmetteva di dare la precedenza ed impattava violentemente con il motociclo Honda SH 300 condotto da ON ER, cagionandone l'immediata morte. 3. I giudici della Corte d'appello confermavano la ricostruzione, in fatto, della dinamica del sinistro e ribadivano esclusiva riconducibilità della responsabilità dell'evento all'imputato. Ritenevano accertato che il ER aveva violato le norme sulla circolazione stradale, nonch0-a.e-!- segnaletica orizzontale esistente in loco, che imponeva di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, svoltando invece repentinamente a sinistra e collidendo così con il motociclo condotto dalla vìttima. I giudici di merito confermavano altresì il giudizio del primo giudice in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza alcolica (2,34 g/I di etanolo) e di alterazione conseguente alla assunzione di stupefacenti, nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato per tre motivi. 2.1. Con un primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen., vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 589 bis , comma 2, cod. pen, e 360 cod. proc. pen. I giudici di merito avevano affermato che l'imputato si era posto alla guida in stato di ebbrezza e di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti nonostante la nullità delle analisi effettuate sui campioni biologici. I giudici di merito non avevano considerato che, qualora le analisi sui campioni biologi siano eseguite ai sensi dell'art. 589 bis cod.pen, è tassativamente previsto, a pena di nullità, che siano raccolte tre aliquote di matrice ematica per i test di alcolemia, tre di matrice ematica per i test di droghe e tre per l'accertamento circa la presenza delle droghe di abuso. In sede di appello era stato evidenziato che non erano state generate le aliquote che avrebbero consentito le cd analisi riservate alla difesa, poiché erano stati raccolti solo due reperti, di cui uno di sangue e uno di urine. Era da rilevare, inoltre, che il difensore d'ufficio nominato, pur avvisato, non aveva preso parte all'atto eseguito ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. Le sommarie informazioni acquisite da parte dei sanitari che avevano eseguito il prelievo al Policlinico Umberto I avevano confermato quanto sopra esposto per di più aggiungendo che, all'epoca di confezionamento delle cd aliquote, erano stati inseriti tappi di colore diverso rispetto a quelli convenzionali. Sul punto, la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta, limitandosi a ribadire che, all'esito del primo screening con risultato " non negativo" e della seconda analisí positiva quanto alla presenza di alcool e droga, i esami di secondo livello condotto dal CT del PM avevano dato esito positivo. Nulla era stato osservato con riferimento al diritto della difesa di eseguire le controanalisi. Non era inoltre sufficiente il riferimento alle ammissioni dell'imputato rese nella immediatezza del proprio arresto, in quanto espresse in un momento di evidente confusione e sconforto. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di víolazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della attenuante speciale di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. proc. pen. I giudici d'appello avevano del tutto omesso di considerare che la vittima non era abilitata alla guida del mezzo condotto, di cilindrata elevata rispetto alla tipologia di patente in possesso del giovane ON ER, considerando altresì irrilevante l'accertamento della velocità tenuta dal motociclista. 2.3. Con il terzo motivo infine lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e in particolare in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La motivazione era illogica, essendo stata, da un lato, non considerata la mancanza della titolarità, da parte della vittima, della patente idonea alla conduzione del motociclo di cilindrata 300 e, dall'altro, essendo stato invece valutato, quale elemento ostativo alla concessione del beneficio, il fatto che il ricorrente si fosse posto alla guida con la patente scaduta. CONSIDERATO IN DIRITrO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo si lamenta la nullità degli accertamenti eseguiti suí campioni ematici del PE e si deduce che sarebbe stata violata la procedura prescritta in ordine alle modalità di esecuzione del prelievo, a dire del ricorrente stabilita a pena di nullità. Secondo la predetta procedura, a fronte della necessità d custodire tre campioni designati con le lettere A, B, C (il primo destinato al primo screening, il secondo alla conferma, il terzo alle cd controanalisi in casi di contestazione del risultato sul campione B) , non sarebbe stata esattamente eseguita la campionatura, con conseguente impossibilità di effettuare le controanalisi al fine di contestare i risultati dell'accertamento. Invero, erano statí raccolti, per ogni aliquota, solo due campioni, di cui uno dí sangue e uno di urine, mentre la raccolta avrebbe dovuto essere eseguita mediante la campionatura di tre reperti ematici per i test di alcolemia, tre reperti ematici per i test di droghe e tre reperti ematici per le droghe di abuso. La tipologia di raccolta eseguita aveva comportato che, in sede di accertamento ex art. 360 cod proc pen, il CT del Pm aveva dovuto utilizzare l'unico campione ematico prelevato con aliquota C), e non era rimasto altro campione per eseguire le cd. controanalisi. 3. Orbene,la Corte di appello contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - ha compiutamente vagliato la doglianza, già proposta in sede di gravame, ed ha rilevato @ l'assenza di norme di rango primario che prevedano detti adempimenti a pena di nullità (le prescrizioni scaturiscono infatti da un Protocollo Operativo della Regione Lazio per gli accertamenti necessari in caso di omicidio stradale). Questa Corte, peraltro, ha già affermato che la legge non stabilisce forme determinate per le modalità di campionatura e verifica dei liquidi biologici, lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da usare purchè sia scientificamente corretto (Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018, Bagordo, Rv. 272600 01; Sez. 4 - , n. 8165 del 13/02/2020, Calabrò, Rv. 278969 - 01). Oltre al rilievo assorbente di tale considerazione (che esclude si possa ipotizzare una nullità riguardo al procedimento di esecuzione dei test tossicologici), non è stata mai contestata la regolarità del procedimento di accertamento tecnico preventivo eseguito dal Pubblico ministero ai sensi dell'art 360 cod_proc, pert, ritualmente acquisito agli atti in ragione della scelta del giudizio abbreviato. Come ampiamente evidenziato nelle sentenze di merito, in sede di accertamento urgente il CT del Pm ha analizzato i campioni ematici del PE, già esaminati in ospedale a seguito del sinistro secondo il procedimento di cui all'art. 186 e 187 CdS, rilevando un tasso di etanolo pari a 2,43 g/I, nonché la presenza di cocaina e dei metaboliti nel sangue ( risultato confermato anche dalla analisi delle urine eseguita presso il Policlinico Umberto I ove il PE era stato trasportato nella immediatezza del fatto). A fronte di tale procedimento che, come esposto, risulta essersi svolto nel pieno rispetto delle garanzie difensive dell'imputato, non consta neppure che l'imputato predetto abbia mai mosso rilievi o contestazioni, chiedendo tempestivamente l'espletamento della cd controanalisi del terzo campione, di cui si è genericamente limitato a lamentare l'assenza soltanto in sede di proposizione dell' atto di appello e quindi dopo diversi mesi dall'accaduto. Per di più, tutto il materiale probatorio compiutamente ed esaustivamente esaminato dai giudici di merito fornisce, secondo un logico apprezzamento incensurabile nella presente sede, il quadro certo dello stato di alterazione del PE, senza che, dunque, possano assumere rilievo decisivo diverse ed ulteriori controanalisi. Militano in tal senso, come correttamente rilevato dai giudici di merito, non solo ampia deposizione del soccorritore intervenuto nella immediatezza dei fatti, che ha riferito come l'imputato si presentasse in stato di evidente alterazione, con alito vinoso, ma anche le ammissioni espressamente rese dal PE in sede di arresto, ove egli ha dichiarato di aver assunto, poco prima di mettersi alla guida, diverse birre nonché cocaina. Va in proposito ribadito che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel valorizzare gli elementi sintomatici se corroborati da ulteriori elementi tecnici ( è questo il caso della misurazione alcolimetrica effettuata una sola volta, anziché due ): cfr. Sez.
4 - n. 4633 del 04/12/2019, Carrara, Rv. 278291 - 01; Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017,Rv. 269979;Sez. 4 - , n. 35933 del 24/04/2019 U d. (dep. 09/08/2019 ) Rv. 276674 - 01. Allo stesso modo, in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici (Sez, 4, n. 5890 del 25/01/2023 , De Rosa, Rv. 284099 - 01). 4. Il secondo motivo, relativo al riconoscimento dell'attenuane di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod proc pen, non risulta essere stato proposto in sede di appello. Con l'atto di appello il ricorrente si è infatti limitato e sollecitare una rilettura della dinamica del sinistro (puntualmente ricostruita dai giudici di merito con il riferimento alla deposizione resa dal teste oculare, ai rilievi della PG intervenuta in loco, ai danni presenti sui veicoli) insistendo perché fosse verificata l'andatura tenuta dalla vittima, anche alla luce della grossa cilindrata del mezzo che non era abilitato a guidare. Mai, comunque, il ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado chiedendo l'applicazione, in proprio favore, della circostanza attenuante citata. Va dunque ribadito che non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2 , a n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 5, n. 10982 del 05/12/2022, Macchi, Rv. 284672 - 02). 5. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla questione relativa al diniego delle attenuanti generiche. La prospettata censura non tiene conto della compiuta motivazione della sentenza di primo grado, cui si riporta la sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi atti a giustificarne l'applicazione. Il giudice di appello invero può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado quando - come nel caso di specie - l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche (Sez. 6, 17912 del 7 marzo 2013, Rv. 255392; sez. 6 , n. 5224 del 02/10/2019, Rv. 278611 - 01). Va allora rammentato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Rv. . 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01). Nel caso di specie, la Corte ha fatto pertinente riferimento al precedente penale specifico per guida in stato di ebbrezza e alla estrema gravità del comportamento dell'imputato, postosi alla guida ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti. 6. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 26settembre 2024