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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente
dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere
dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 761/2024 R.G.;
PROMOSSA DA
avente codice fiscale con il patrocinio CP_1 Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Letizia Cavalli, avente pec nonché dell'Avv. Paolo Email_1
Righini, avente pec Email_2
NEI CONFRONTI DI
avente partita iva , rappresentata e difesa CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Andrea Giussani, avente pec Email_3
E NEI CONFRONTI DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della Controparte_4
avente codice fiscale;
P.IVA_1
1
Con sentenza n. 33/2024, pubblicata il 17 aprile 2024, il Tribunale di Parma, su istanza della ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_5 CP_3
della sul presupposto dell'esistenza delle condizioni Controparte_4
soggettive, dei limiti dimensionali e dello stato d'insolvenza.
*
Con ricorso tempestivamente presentato il 15.5.2024, Controparte_4
proponeva reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Deduceva l'insussistenza dei limiti dimensionali, depositando a riprova ampia documentazione.
*
Costituendosi in giudizio, il creditore istante chiedeva il rigetto del reclamo.
*
Nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, non si costituiva la liquidazione giudiziale.
*
Il curatore trasmetteva, piuttosto, una sua relazione, successivamente integrata a seguito di richiesta di questo Ufficio.
*
In relazione all'udienza cartolare del 15.10.2024, parte reclamante e la società resistente, con le rispettive note, insistevano nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va, anzitutto, evidenziato, per esigenze di chiarezza, scaturenti dalle argomentazioni difensive della che la non ha CP_2 Controparte_3 Controparte_4
dedotto, affatto, la nullità della sentenza, per carenza di regolare notifica eseguita nei suoi confronti, ma piuttosto ha spiegato le ragioni, per le quali non ne aveva avuto conoscenza, peraltro riconoscendone la regolarità.
2 2)Va, inoltre, evidenziato, sempre per esigenze di chiarezza, scaturenti dalle argomentazioni difensive della creditrice resistente, che, nel procedimento instaurato con reclamo avvero la sentenza che ha disposto la liquidazione giudiziale, possono essere prodotti documenti nuovi e dunque anche documentazione tesa a dimostrare l'insussistenza dei requisiti dimensionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) C.C.I.I.
Ed invero, per consolidata giurisprudenza, elaborata dopo la riforma di cui al d.lgs n.
169/2007, che aveva modificato l'art. 18 della l.fall., ridenominando tale mezzo come
"reclamo" in luogo del precedente "appello", non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c. Ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali…>.
Resta da evidenziare che il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ha mantenuto, al riguardo l'impostazione del 2007, sicché non vengono in considerazione le preclusioni previste per l'appello.
3)L'insussistenza dei requisiti dimensionali, dedotta dalla reclamante, risulta confermata dalla relazione del curatore, da cui si apprende, anzitutto:
-che lo stato passivo ammonta ad € 117.821,20;
-che la sede legale della società risulta in Strada delle Repubblica n. 21/A CP_4
presso uno studio professionale;
-che ivi non sono stati rinvenuti beni;
-che non risultano altre sedi operative;
-che la società non risulta proprietaria di beni mobili registrati;
-che l'ultimo bene mobile registrato non è più nella disponibilità della società dal 28
Marzo 2021;
-che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 4/12/2019 -
31/12/2020.
Tale bilancio è stato così valutato dal curatore:
3 <"Immobilizzazioni immateriali" non risultano esservi allo stato beni immateriali
alienabili, essendo la presente posta composta principalmente da capitalizzazione di costi aventi natura pluriennale;
"Immobilizzazioni materiali" queste sono composte principalmente da automezzi ed autocarri, i quali come precedentemente riportato, allo stato attuale non rientrano nelle disponibilità della società;
"crediti che non costituiscono immobilizzazioni", con l'aiuto del bilancio di verifica inviato dal consulente della società (allegato 3), in tale posta risultano essere inseriti crediti commerciali nei confronti di terzi, per i quali il sottoscritto sta procedendo ad una più puntuale valutazione delle poste, crediti iva di dubbia esigibilità in considerazione di avviso bonario giunto sulla pec della procedura e crediti verso soci ancora da analizzare;
"disponibilità liquide", al momento non ne risultano>.
4)Con riguardo ai crediti, indicati in bilancio, comunque non elevati, il curatore specifica che non rappresentano il loro presumibile valore di realizzo
5) Allega, poi, il prospetto patrimoniale al 31.12.2020 ed il conto economico alla medesima data, i quali non consentono di ritenere i requisiti dimensionali a tale data,
5)Non resta, in conclusionale, che accogliere il reclamo, apparendo, alla luce delle evidenziate circostanze, che fanno peraltro protendere per una cessazione dell'attività di impresa, altamente probabile l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
6)Occorre, in conclusione, disporre la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, disponendo le prescritte comunicazioni, oltre che l'integrale compensazione delle spese di lite, in quanto non sarebbe stata dichiarata se la società oggetto di liquidazione giudiziale si fosse costituita in primo grado.
P.Q.M.
4 La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1745/2024, in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca la dichiarazione di fallimento della compensando Controparte_4
interamente fra le parti le spese.
Dispone che assolva, sotto la vigilanza del curatore e fino al passaggio in giudicato dell'odierna sentenza, agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con comunicazioni a cadenza bimestrale.
Dispone che, con la medesima cadenza, depositi una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Così deciso in data 11.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. Giovanni Salina
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