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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il dott.ssa Annamaria Lazzara, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 05.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo generale lavoro n. 18357 dell'anno 2024
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dagli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Ernesto Maria Cirillo, Controparte_1 presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.08.2024 la società ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 26.06.2024, con il quale ha alla stessa intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 40.207,21, in virtù Controparte_1 della sentenza n. 6901/2023 emessa dal Tribunale – Sezione Lavoro in data 17.11.2023 a definizione del giudizio recante n. RG 20981/2021. A sostegno dell'opposizione la società ricorrente ha dedotto: 1) di essere stata condannata, in forza della predetta sentenza, a corrispondere al una somma pari ad € 2566,00 mensili CP_1
(corrispondente al 50% della retribuzione mensile globale di fatto) per il periodo dal 1.06.2010 al 17.11.2023, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) di aver provveduto tempestivamente a corrispondere al della somma CP_1 precettata;
3) che la somma precettata è stata erroneamente determinata, avendo l'opposto quantificato il risarcimento del danno considerando, nel relativo calcolo, in modo ultroneo, anche la tredicesima mensilità, il cui giudice estensore della sentenza 6901/2023 non ha mai fatto riferimento alla tredicesima mensilità; 4) che il risarcimento del danno è stato calcolato sulla base delle allegazioni fornite proprio dal e non vi è nessuna regola che impone al Giudice di tenere in CP_1 considerazione, nella quantificazione del danno non patrimoniale, anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità, non trattandosi, ad esempio, di differenze retributive o del calcolo del T.F.R. che impongono di considerare anche i ratei di tredicesima e quattordicesima. Ha pertanto concluso per sentire accogliere le seguenti domande: “a) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto intimato nei confronti della e qui opposto, per le causali di cui in narrativa;
b) per l'effetto, Parte_1 condannare il Sig. alla restituzione delle somme versate in ragione dell'intimazione Controparte_1 contenuta nell'atto di precetto quivi opposto”. Spese vinte. Nel resistere alla opposizione ne ha dedotto l'infondatezza chiedendone il rigetto, Controparte_1 con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. In particolare, ha evidenziato la corretta inclusione nel calcolo delle somme precettate degli importi dovuti a titolo di tredicesima mensilità, costituendo essa parte integrante della retribuzione normalmente erogata al lavoratore.
************* Al fine della preliminare delimitazione del thema decidendum deve rilevarsi che l'opposizione che ne occupa si fonda sull'unico e dirimente profilo del quantum debeatur, essendo in contestazione la base di calcolo dell'importo precettato con particolare riferimento alla quantificazione della somma calcolata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno professionale. In particolare, la società ha dedotto che, all'importo precettato a titolo di danno professionale in virtù della sentenza di condanna, è stata erroneamente aggiunta l'ulteriore voce a titolo di tredicesima mensilità. L'opposizione è fondata. Nelle motivazioni della sentenza posta in esecuzione si legge: ”Quanto alla misura della
dequalificazione, deve darsi conto della rapidità dell'evoluzione tecnologica del sistema, della
lontananza delle mansioni assegnate da contenuti di apporto professionale di alto profilo specialistico
al settore tecnologico e della durata decennale del demansionamento accertatosi. In considerazione
degli elementi indicati si ritiene equo quantificare nella misura del 50% della retribuzione globale di fatto
(pari a € 5.133,03 misura indicata e non contestata ) € 2566,00 dal 1.6.2010 ad oggi”, del pari nel dispositivo è scritto: “a) accerta(to) l'inadempimento datoriale dal 1° giugno 2010 ad oggi;
b)
condanna(to) la resistente ad adibire il ricorrente a mansioni riconducibili all'inquadramento
posseduto; c) condanna(to) la resistente al risarcimento del danno nella misura di 2556,00 mensili dal
1.6.2010 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione” ( cfr copia sentenza in atti).
Nella fattispecie in esame risulta per tabulas che l'importo spettante secondo le prescrizioni della pronuncia di condanna è stato determinato sulle indicazioni contabili allegate dalla stessa parte lavoratrice. Ne consegue che risulta erroneo il conteggio posto a base del precetto in questa sede opposto, in cui la tredicesima mensilità, nella percentuale del 50% riconosciuta dal Tribunale, è stata aggiunta alle mensilità su cui è stato calcolato il risarcimento spettante in via equitativa. Ed infatti la differenza tra quanto pagato dalla società in esecuzione del 'dictum' e quanto preteso con il precetto non è dovuta, non trovando espressamente titolo nella sentenza di condanna, in cui la retribuzione presa in considerazione dal Giudice del merito per procedere alla determinazione – in via equitativa – del danno professionale è stata espressamente indicata nel 50% di € 5.133,03. D'altro canto, assume particolare rilevanza proprio la circostanza che l'emolumento di cui qui si controverte è un risarcimento del danno professionale, quantificato in via equitativa, in cui i parametri di riferimento – tra cui la base di calcolo da utilizzare - sono liberamente valutati dal Giudice del merito, che nella fattispecie ha utilizzato un importo preciso (€ 2566,00 netti) da moltiplicare per un numero predeterminato di mensilità (dall'01.06.2010 al 07.11.2023). Pertanto, gli elementi da utilizzare per il calcolo, contenuti nel titolo esecutivo, sono specifici e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione o integrazione. Solo per completezza va condivisa la osservazione della difesa della società opponente circa la irrilevanza ai fini del decidere della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3411/2024 cui ha fatto riferimento l'opposto in memoria di costituzione, attesa la irretrattabilità nella odierna sede della statuizione contenuta nella sentenza n. 6901/2023. L'opposizione pertanto va accolta, accertandosi incidentalmente il diritto della parte opponente alla restituzione di quanto pagato in esecuzione del precetto opposto;
va invero all'uopo considerato che nell'atto di opposizione la società ha dedotto e documentato - senza contestazione alcuna da parte della società convenuta – di avere provveduto al tempestivo pagamento della somma precettata, senza in alcun modo avere inteso prestare acquiescenza alle pretese ivi avanzate, espressamente riservandosi di domandare la restituzione di quanto a tal fine corrisposto al . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1) Accoglie l'opposizione al precetto e per effetto dichiara che non ha diritto a Controparte_2 agire in forma esecutiva per la somma di € 40.207,21;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.629,00 oltre spese di C.U., spese generali IVA e CPA come per legge. Napoli 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Annamaria Lazzara
Il dott.ssa Annamaria Lazzara, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 05.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo generale lavoro n. 18357 dell'anno 2024
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dagli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Ernesto Maria Cirillo, Controparte_1 presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.08.2024 la società ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 26.06.2024, con il quale ha alla stessa intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 40.207,21, in virtù Controparte_1 della sentenza n. 6901/2023 emessa dal Tribunale – Sezione Lavoro in data 17.11.2023 a definizione del giudizio recante n. RG 20981/2021. A sostegno dell'opposizione la società ricorrente ha dedotto: 1) di essere stata condannata, in forza della predetta sentenza, a corrispondere al una somma pari ad € 2566,00 mensili CP_1
(corrispondente al 50% della retribuzione mensile globale di fatto) per il periodo dal 1.06.2010 al 17.11.2023, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) di aver provveduto tempestivamente a corrispondere al della somma CP_1 precettata;
3) che la somma precettata è stata erroneamente determinata, avendo l'opposto quantificato il risarcimento del danno considerando, nel relativo calcolo, in modo ultroneo, anche la tredicesima mensilità, il cui giudice estensore della sentenza 6901/2023 non ha mai fatto riferimento alla tredicesima mensilità; 4) che il risarcimento del danno è stato calcolato sulla base delle allegazioni fornite proprio dal e non vi è nessuna regola che impone al Giudice di tenere in CP_1 considerazione, nella quantificazione del danno non patrimoniale, anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità, non trattandosi, ad esempio, di differenze retributive o del calcolo del T.F.R. che impongono di considerare anche i ratei di tredicesima e quattordicesima. Ha pertanto concluso per sentire accogliere le seguenti domande: “a) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto intimato nei confronti della e qui opposto, per le causali di cui in narrativa;
b) per l'effetto, Parte_1 condannare il Sig. alla restituzione delle somme versate in ragione dell'intimazione Controparte_1 contenuta nell'atto di precetto quivi opposto”. Spese vinte. Nel resistere alla opposizione ne ha dedotto l'infondatezza chiedendone il rigetto, Controparte_1 con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. In particolare, ha evidenziato la corretta inclusione nel calcolo delle somme precettate degli importi dovuti a titolo di tredicesima mensilità, costituendo essa parte integrante della retribuzione normalmente erogata al lavoratore.
************* Al fine della preliminare delimitazione del thema decidendum deve rilevarsi che l'opposizione che ne occupa si fonda sull'unico e dirimente profilo del quantum debeatur, essendo in contestazione la base di calcolo dell'importo precettato con particolare riferimento alla quantificazione della somma calcolata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno professionale. In particolare, la società ha dedotto che, all'importo precettato a titolo di danno professionale in virtù della sentenza di condanna, è stata erroneamente aggiunta l'ulteriore voce a titolo di tredicesima mensilità. L'opposizione è fondata. Nelle motivazioni della sentenza posta in esecuzione si legge: ”Quanto alla misura della
dequalificazione, deve darsi conto della rapidità dell'evoluzione tecnologica del sistema, della
lontananza delle mansioni assegnate da contenuti di apporto professionale di alto profilo specialistico
al settore tecnologico e della durata decennale del demansionamento accertatosi. In considerazione
degli elementi indicati si ritiene equo quantificare nella misura del 50% della retribuzione globale di fatto
(pari a € 5.133,03 misura indicata e non contestata ) € 2566,00 dal 1.6.2010 ad oggi”, del pari nel dispositivo è scritto: “a) accerta(to) l'inadempimento datoriale dal 1° giugno 2010 ad oggi;
b)
condanna(to) la resistente ad adibire il ricorrente a mansioni riconducibili all'inquadramento
posseduto; c) condanna(to) la resistente al risarcimento del danno nella misura di 2556,00 mensili dal
1.6.2010 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione” ( cfr copia sentenza in atti).
Nella fattispecie in esame risulta per tabulas che l'importo spettante secondo le prescrizioni della pronuncia di condanna è stato determinato sulle indicazioni contabili allegate dalla stessa parte lavoratrice. Ne consegue che risulta erroneo il conteggio posto a base del precetto in questa sede opposto, in cui la tredicesima mensilità, nella percentuale del 50% riconosciuta dal Tribunale, è stata aggiunta alle mensilità su cui è stato calcolato il risarcimento spettante in via equitativa. Ed infatti la differenza tra quanto pagato dalla società in esecuzione del 'dictum' e quanto preteso con il precetto non è dovuta, non trovando espressamente titolo nella sentenza di condanna, in cui la retribuzione presa in considerazione dal Giudice del merito per procedere alla determinazione – in via equitativa – del danno professionale è stata espressamente indicata nel 50% di € 5.133,03. D'altro canto, assume particolare rilevanza proprio la circostanza che l'emolumento di cui qui si controverte è un risarcimento del danno professionale, quantificato in via equitativa, in cui i parametri di riferimento – tra cui la base di calcolo da utilizzare - sono liberamente valutati dal Giudice del merito, che nella fattispecie ha utilizzato un importo preciso (€ 2566,00 netti) da moltiplicare per un numero predeterminato di mensilità (dall'01.06.2010 al 07.11.2023). Pertanto, gli elementi da utilizzare per il calcolo, contenuti nel titolo esecutivo, sono specifici e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione o integrazione. Solo per completezza va condivisa la osservazione della difesa della società opponente circa la irrilevanza ai fini del decidere della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3411/2024 cui ha fatto riferimento l'opposto in memoria di costituzione, attesa la irretrattabilità nella odierna sede della statuizione contenuta nella sentenza n. 6901/2023. L'opposizione pertanto va accolta, accertandosi incidentalmente il diritto della parte opponente alla restituzione di quanto pagato in esecuzione del precetto opposto;
va invero all'uopo considerato che nell'atto di opposizione la società ha dedotto e documentato - senza contestazione alcuna da parte della società convenuta – di avere provveduto al tempestivo pagamento della somma precettata, senza in alcun modo avere inteso prestare acquiescenza alle pretese ivi avanzate, espressamente riservandosi di domandare la restituzione di quanto a tal fine corrisposto al . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1) Accoglie l'opposizione al precetto e per effetto dichiara che non ha diritto a Controparte_2 agire in forma esecutiva per la somma di € 40.207,21;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.629,00 oltre spese di C.U., spese generali IVA e CPA come per legge. Napoli 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Annamaria Lazzara