TAR Bari, sez. I, sentenza breve 27/02/2026, n. 259
TAR
Decreto cautelare 29 gennaio 2026
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TAR
Sentenza breve 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione della regola del ricorso cumulativo

    La Corte ha ritenuto che la stessa ricorrente abbia ammesso la mancanza di attinenza tra la revoca dei finanziamenti e la sospensione dell'accreditamento, escludendo la configurabilità di un collegamento oggettivo tra i due provvedimenti.

  • Accolto
    Violazione della regola del ricorso cumulativo

    La Corte ha ritenuto che la stessa ricorrente abbia ammesso la mancanza di attinenza tra la revoca dei finanziamenti e la sospensione dell'accreditamento, escludendo la configurabilità di un collegamento oggettivo tra i due provvedimenti.

  • Accolto
    Violazione della regola del ricorso cumulativo

    La Corte ha ritenuto che la stessa ricorrente abbia ammesso la mancanza di attinenza tra la revoca dei finanziamenti e la sospensione dell'accreditamento, escludendo la configurabilità di un collegamento oggettivo tra i due provvedimenti.

  • Accolto
    Violazione della regola del ricorso cumulativo

    La Corte ha ritenuto che la stessa ricorrente abbia ammesso la mancanza di attinenza tra la revoca dei finanziamenti e la sospensione dell'accreditamento, escludendo la configurabilità di un collegamento oggettivo tra i due provvedimenti.

  • Accolto
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto che la presunzione di conoscenza derivante dalla pubblicazione ufficiale non sia stata superata dalla ricorrente, e che l'impugnazione sia tardiva sia considerandole atto generale lesivo, sia come atti presupposti all'avvio del procedimento di sospensione.

  • Accolto
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla PEC corretta e ricevuta dalla ricorrente, abbia fatto decorrere il termine per impugnare, rendendo tardivo il ricorso notificato successivamente.

  • Accolto
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto che la determina n. 208/2025 abbia prodotto un effetto lesivo autonomo, e che la successiva nota di rigetto del riesame ne sia stata mera conferma, rendendo tardiva l'impugnazione successiva alla conoscenza legale dell'atto lesivo.

  • Accolto
    Tardività dell'impugnazione

    La Corte ha ritenuto che la nota dell'11 novembre 2025 sia stata ritualmente notificata alla ricorrente, e che il termine per impugnare decorresse da tale data, rendendo tardivo il ricorso notificato successivamente.

  • Accolto
    Infondatezza della domanda risarcitoria

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia provato il danno ingiusto e che, essendo gli atti regionali conformi a diritto, venga meno il presupposto stesso della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza breve 27/02/2026, n. 259
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 259
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo