Decreto cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 27/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Murgolo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Foggia, via Napoli, 8;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della determinazione dirigenziale della Regione Puglia - Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione - Sezione Formazione, prot. n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2025 (Registro determinazioni -OMISSIS-) codice cifra identificativo proposta -OMISSIS-, con la quale sono stati revocati i finanziamenti concessi alla ricorrente società, per due progetti, precisamente per il progetto -OMISSIS-, assegnato con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, (rettificata con determina dirigenziale n. -OMISSIS-), e per il progetto -OMISSIS-, assegnato con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, tutti a valere sull'avviso pubblico-OMISSIS- Regione Puglia n. 420 del 7 marzo 2024;
2) di tutti gli atti presupposti e connessi alla prefata determinazione regionale di revoca dei finanziamenti, ivi compresi: a) la determina regionale n. 208 del 1° gennaio 2025, recante gli esiti negativi delle istanze, tra cui quella della ricorrente; b) la nota datata 11 novembre 2025, recante il rigetto dell'istanza di riesame della ricorrente, prot. n. -OMISSIS-del 22 ottobre 2025; c) la nota prot. n.-OMISSIS- del 13 novembre 2025, di avvio del procedimento di revoca;
3) dell'atto dirigenziale n. 02800 datato 18 dicembre 2025 e prova dell'invio esclusivamente alla data del 13 novembre 2025 delle linee guida, con il quale la Regione Puglia - Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione - Sezione Formazione ha sospeso per 12 mesi l'accreditamento della ricorrente, per asserite irregolarità;
4) in parte qua , delle linee-guida regionali di cui alla delibera di G.R. n. 879 del 25 maggio 2018;
5) di tutti gli atti presupposti e connessi alla prefata determinazione di sospensione per 12 mesi dell'accreditamento della ricorrente, ancorché non conosciuti, ivi compresi eventuali provvedimenti di esclusione, decadenza, revoca, recupero somme, nonché le comunicazioni via p.e.c. o per altri canali che hanno preceduto l'adozione delle determine impugnate; nonché per il risarcimento del danno ingiusto causato dagli impugnati provvedimenti regionali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RE IU TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2026 e pervenuto in Segreteria in data 29 gennaio 2026, la società -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, impugnando due distinti provvedimenti regionali adottati nel dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e il risarcimento dei danni.
Il primo provvedimento era la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2025, con cui la Regione Puglia revocava i finanziamenti già concessi alla ricorrente per due progetti formativi afferenti al programma IFTS/GOL, ossia i progetti -OMISSIS- e -OMISSIS-, assegnati con precedenti determine.
Il secondo provvedimento era l'atto dirigenziale n. 2800 del 18 dicembre 2025, che disponeva la sospensione per dodici mesi dell'accreditamento regionale della -OMISSIS-, a causa di asserite irregolarità nello svolgimento di un corso autofinanziato per estetista.
Unitamente a tali atti, la ricorrente impugnava anche gli atti presupposti, tra cui la determina regionale n. 208 del 1º gennaio 2025 recante gli esiti istruttori negativi, la nota di rigetto dell'istanza di riesame dell'11 novembre 2025, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nonché, in parte qua , le linee-guida regionali di cui alla delibera di Giunta regionale n. 879 del 25 maggio 2018, ritenute lesive della libertà di formazione.
La ricorrente esponeva in fatto di essere un organismo formativo accreditato presso la Regione Puglia; di essere stata regolarmente accreditata nel 2024 e di aver partecipato all'avviso pubblico-OMISSIS-, ottenendo il finanziamento per i due progetti dopo una valutazione positiva.
Dopo la concessione, tuttavia, si erano verificate, in tesi, due ordini di criticità: da un lato, ritardi burocratici imputabili all'Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio di Foggia nel volturare i dati del nuovo amministratore, necessari per l'iscrizione della società nell'Elenco dei soggetti formatori; dall'altro, un disguido tecnico relativo all'indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente, che la Regione continuava a utilizzare in modo errato nonostante tempestiva segnalazione, causando la mancata ricezione di comunicazioni e richieste di integrazione documentale.
Solo in fase avanzata la ricorrente apprendeva dell'esito negativo dell'istruttoria e, pur chiedendo il riesame e successivamente una proroga per produrre documentazione, la Regione concludeva il procedimento con la revoca dei finanziamenti, motivata dalla mancata iscrizione nell'Elenco dei soggetti attuatori, requisito ritenuto essenziale.
Con riferimento alla sospensione dell'accreditamento, la ricorrente precisava che tale vicenda era del tutto distinta da quella della revoca dei finanziamenti, ma veniva trattata congiuntamente per economia processuale.
L'atto di sospensione traeva origine da un esposto del NAS di Foggia, il quale aveva accertato il rilascio di un attestato per un corso di estetista con il logo della Regione Puglia, senza che la ricorrente avesse richiesto autorizzazioni o seguito le procedure previste dalle linee-guida regionali per i corsi autofinanziati.
La ricorrente contestava la legittimità delle linee-guida stesse, sostenendo che esse, pretendendo di sottoporre ad autorizzazione anche i corsi non finanziati, violavano il principio costituzionale di libertà di formazione di cui all'articolo 33 della Costituzione e la normativa statale e regionale di settore, che riserva i controlli ai soli corsi finanziati con fondi pubblici.
In ogni caso, la ricorrente affermava di non aver mai ricevuto comunicazione né conoscenza di tali linee-guida, non menzionate nell'atto di accreditamento e di aver sempre operato in buona fede, ritenendo che i corsi autofinanziati non richiedessero alcuna autorizzazione.
Nel merito del ricorso, la -OMISSIS- articolava plurimi motivi di illegittimità.
Con riguardo alla revoca dei finanziamenti, deduceva la violazione del giusto procedimento per l'errata gestione delle comunicazioni via PEC, che aveva impedito alla ricorrente di partecipare attivamente e di regolarizzare tempestivamente la propria posizione, con conseguente violazione degli articoli 7 e 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione.
Rilevava altresì la contraddittorietà dell'azione amministrativa, poiché l'avviso pubblico consentiva la partecipazione quale "soggetto iscrivendo", e la stessa Regione aveva ammesso a finanziamento la ricorrente pur essendo a conoscenza della mancata iscrizione, salvo poi revocare il beneficio senza alcuna sopravvenienza di fatto o di diritto, in violazione dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 che richiede motivi di pubblico interesse sopravvenuti o mutamento della situazione di fatto.
Inoltre, la revoca ignorava le regolarizzazioni intervenute nel frattempo e il comportamento diligente della ricorrente, in contrasto con il principio di proporzionalità e di tutela dell'affidamento legittimo maturato in seguito alla concessione dei finanziamenti e all'avvio delle attività formative.
Con riguardo alla sospensione dell'accreditamento, oltre all'illegittimità derivata delle linee-guida n. 879 del 2018, la ricorrente eccepiva l'errata applicazione delle stesse, nonché il difetto di istruttoria e motivazione, in quanto la Regione non aveva considerato che il corso di estetista non rientrava tra quelli che rilasciano qualifiche regionali e che, comunque, la ricorrente non aveva mai ricevuto le linee-guida, né poteva conoscerle prima del novembre 2025, essendo state adottate nel 2018 quando essa non era ancora accreditata e non essendo mai state richiamate nell'atto di accreditamento.
La sospensione per dodici mesi appariva inoltre sproporzionata, in quanto la Regione avrebbe potuto adottare misure meno afflittive come una diffida o una prescrizione.
Infine, la ricorrente proponeva domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in via provvisionale in euro 578.898,00, e chiedeva la sospensione cautelare degli atti impugnati per il grave e irreparabile pregiudizio derivante, in tesi, dalla paralisi delle attività formative e dalla compromissione della sopravvivenza stessa della società.
Con memoria depositata il 20 febbraio 2026, la Regione Puglia si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso cumulativo, poiché con esso venivano impugnati due provvedimenti relativi a distinti procedimenti amministrativi, aventi oggetti diversi e presupposti differenti, senza che sussistesse quella connessione oggettiva richiesta dalla giurisprudenza per derogare alla regola dell'impugnazione singola.
In subordine, la Regione eccepiva la tardività e l'irricevibilità parziale del ricorso nella parte in cui impugnava le linee-guida regionali del 2018, pubblicate sul BURP nel giugno 2018, nonché la determina n. 208 del 1º ottobre 2025, pubblicata sul BURP nell'ottobre 2025, e la nota di rigetto dell'istanza di riesame dell'11 novembre 2025, notificata a mezzo PEC all'indirizzo corretto in pari data, atti che, secondo la Regione, avrebbero dovuto essere impugnati tempestivamente entro i termini di legge.
Nel merito, la Regione illustrava distintamente i due procedimenti, controargomentando analiticamente rispetto alle plurime censure svolte. La Regione concludeva quindi per l'integrale rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare e chiedeva la condanna della ricorrente alle spese di lite.
Con memoria di replica depositata il 22 febbraio 2026, la -OMISSIS- controdeduceva alle eccezioni regionali. Nel merito, la ricorrente ribadiva tutte le censure già articolate ed insisteva per l'accoglimento integrale delle domande, ivi comprese quella cautelare e quella risarcitoria.
All’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026, sentite le parti come da verbale, la causa era definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile, in parte tardivo e, comunque, ad abundantiam infondato nel merito.
Il ricorso proposto da -OMISSIS- s.r.l. avverso la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2025, recante revoca di due finanziamenti per percorsi IFTS, e avverso la determinazione dirigenziale n. 2800 del 18 dicembre 2025, di sospensione dell’accreditamento regionale per dodici mesi, nonché avverso gli atti presupposti e connessi, è inammissibile in via preliminare per violazione della regola del ricorso cumulativo.
La giurisprudenza consolidata richiede che l’impugnazione congiunta di più provvedimenti sia ammissibile solo allorché sussista una connessione oggettiva, quale la comunanza dei presupposti di fatto o di diritto, ovvero la riconducibilità delle pretese all’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale, non essendo sufficiente la mera identità soggettiva delle parti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2020, n. 6385).
Nel caso di specie, la stessa ricorrente ha esplicitamente riconosciuto, a pagina 22 del ricorso, che la vicenda della sospensione dell’accreditamento non ha alcuna attinenza con la parallela vicenda della revoca dei finanziamenti e che le due controversie sono state riunite nel medesimo atto introduttivo esclusivamente per ragioni di economia processuale e per la loro sostanziale contestualità temporale.
Tale ammissione esclude in radice ogni possibilità di configurare un collegamento oggettivo tra i due provvedimenti, i quali scaturiscono da procedimenti autonomi, separati e basati su presupposti istruttori e normativi del tutto distinti: l’uno attiene alla verifica dei requisiti di partecipazione a un avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi finanziati con fondi GOL, l’altro origina da un’attività ispettiva dei Carabinieri del NAS e riguarda lo svolgimento di un corso di estetica in regime di autofinanziamento, con contestato uso improprio del logo regionale.
La diversità degli oggetti e delle ragioni giustificative dei due atti impedisce di ravvisare quella connessione procedimentale o funzionale che sola può legittimare il cumulo, come costantemente ribadito dal Consiglio di Stato (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544).
Né vale a sostenere l’ammissibilità il generico richiamo, operato nella memoria di replica, a una presunta unitarietà del rapporto di accreditamento o alla circostanza che entrambi i provvedimenti riguardino la medesima società: tali elementi non integrano la richiesta connessione oggettiva, atteso che l’accreditamento costituisce lo status necessario per operare nel settore, ma non trasforma in unico rapporto le diverse relazioni giuridiche che da esso discendono, ciascuna delle quali fa capo a distinti obblighi e a differenti discipline.
Il decreto presidenziale n. 37 del 29 gennaio 2026, nel rigettare l’istanza cautelare monocratica, ha già chiaramente colto tale profilo, rilevando l’impugnazione di atti afferenti a distinte serie procedimentali e sottolineando la necessità di un approfondimento collegiale.
L’eccezione di inammissibilità merita pertanto integrale accoglimento.
In via subordinata, il ricorso è comunque parzialmente irricevibile per tardività in relazione ad alcuni degli atti impugnati.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, in parte qua , delle linee-guida regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 879 del 25 maggio 2018, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 25 giugno 2018.
Trattandosi di atto generale a contenuto normativo o comunque di indirizzo, la sua conoscenza legale si presume per effetto della pubblicazione, sicché l’onere di impugnazione sorge sin da quel momento, salvo che non si tratti di atto immediatamente lesivo; nella specie, la ricorrente sostiene di averne avuto conoscenza solo a novembre 2025, ma tale allegazione non supera la presunzione di conoscenza derivante dalla pubblicazione ufficiale, né è stata fornita prova di un impedimento oggettivo che abbia reso impossibile la tempestiva impugnazione.
In ogni caso, anche a voler considerare le linee-guida come atti presupposti, la loro lesività si è manifestata non appena la Regione ha avviato il procedimento di sospensione, e comunque la ricorrente avrebbe potuto impugnarle unitamente agli atti applicativi, ma nel termine decorrente dalla conoscenza di questi ultimi.
Orbene, la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione è stata inviata a mezzo p.e.c. in data 13 novembre 2025 e conteneva espresso richiamo alle linee-guida; il ricorso è stato notificato il 28 gennaio 2026, ben oltre il termine di sessanta giorni, sicché la relativa impugnazione è tardiva.
Parimenti tardiva è l’impugnazione della determinazione dirigenziale n. 208 del 1° ottobre 2025, recante gli esiti negativi delle istanze di ammissione ai finanziamenti, pubblicata sul BURP n. 83 del 16 ottobre 2025, nonché della nota prot. n. -OMISSIS-dell’11 novembre 2025, di rigetto dell’istanza di riesame, notificata alla ricorrente all’indirizzo p.e.c. corretto (demaconsultingsrl@pec.it) in pari data.
La ricorrente sostiene che tali atti sarebbero meramente endoprocedimentali e non autonomamente lesivi, ma la giurisprudenza è chiara nel ritenere che, quando un atto endoprocedimentale esprime una valutazione che determina in modo vincolante il successivo provvedimento finale, esso è immediatamente impugnabile unitamente a quest’ultimo, ma sempre nel rispetto del termine di decadenza decorrente dalla sua conoscenza.
Nella fattispecie, la determina n. 208/2025, ancorché istruttoria, ha definitivamente statuito l’esclusione della ricorrente dalla procedura, producendo un effetto lesivo che non necessitava di ulteriori atti per concretizzarsi, tanto che la successiva nota di rigetto del riesame ne ha costituito mera conferma.
La ricorrente ne ha avuto conoscenza legale mediante la pubblicazione sul BURP, e comunque la nota dell’11 novembre 2025 le è stata ritualmente notificata; il termine per impugnare decorreva da tale data e il ricorso, notificato a gennaio 2026, è irricevibile anche sotto questo profilo.
Nel merito, ad abundantiam , le censure dedotte sono comunque infondate.
Quanto alla revoca dei finanziamenti, la ricorrente lamenta un difetto di comunicazione dovuto all’utilizzo di un indirizzo p.e.c. errato, ma la documentazione versata in atti dimostra che la stessa amministratrice della società, con messaggio di posta elettronica del 12 febbraio 2024, segnalò alla dirigente regionale l’errata indicazione della p.e.c., ricevendo rassicurazioni sulla correzione.
Tuttavia, è onere del privato che richiede l’aggiornamento dei propri recapiti verificare che la modifica sia stata effettivamente recepita nei sistemi informatici dell’amministrazione, e non può invocare a propria discolpa un presunto inerte comportamento della Regione quando, per un lungo arco temporale, non si siano sollecitati ulteriori controlli né si sia riscontrata l’assenza di comunicazioni.
In ogni caso, la corrispondenza successiva all’avvio del procedimento di revoca (nota prot. n. 0640186 del 13 novembre 2025) è stata regolarmente inviata all’indirizzo p.e.c. corretto e ricevuta dalla ricorrente, che ha avuto modo di interloquire, seppur tardivamente.
Il nucleo della motivazione della revoca risiede nell’accertata carenza del requisito dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti attuatori delle misure e dei servizi per il lavoro e la formazione, requisito espressamente previsto dall’Avviso pubblico-OMISSIS- e dalle relative disposizioni attuative. La circostanza che la ricorrente avesse presentato domanda in qualità di “soggetto iscrivendo” non vale a esonerarla dal possesso effettivo dell’iscrizione al momento della definitiva concessione del finanziamento, poiché l’ammissione era condizionata al successivo perfezionamento della stessa entro i termini previsti dalla procedura, termini che sono ampiamente decorsi senza che la ricorrente provvedesse.
La mancata iscrizione non è imputabile a ritardi di altre amministrazioni, come sostenuto, bensì alla stessa ricorrente, che avrebbe dovuto attivarsi con maggiore sollecitudine; peraltro, la documentazione prodotta non dimostra un nesso causale diretto tra le lungaggini burocratiche denunciate e il mancato completamento dell’iscrizione, né esonera la società dal rispetto degli obblighi posti a suo carico.
La revoca, pertanto, non costituisce un illegittimo esercizio dell’autotutela, ma la fisiologica conseguenza della perdita di un requisito essenziale per la prosecuzione del rapporto, come previsto dall’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, che consente il ritiro del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto, quale è appunto il venir meno di una condizione soggettiva richiesta dalla lex specialis .
La motivazione dell’atto impugnato dà ampio conto delle ragioni che hanno condotto alla revoca, senza che possa configurarsi alcuna contraddittorietà: il riferimento alla qualità di “soggetto iscrivendo” era meramente descrittivo della posizione della ricorrente al momento della presentazione della manifestazione di interesse, ma non implicava la definitiva acquisizione del diritto al finanziamento in assenza del requisito finale.
Quanto al principio di proporzionalità, la scelta di revocare i finanziamenti, anziché adottare misure meno afflittive, è giustificata dalla natura essenziale del requisito mancante, che precludeva la regolare esecuzione dei progetti e l’erogazione delle risorse pubbliche secondo i canoni di legalità e trasparenza.
Con riguardo alla sospensione dell’accreditamento, le doglianze della ricorrente si appuntano sulla pretesa illegittimità delle linee-guida di cui alla D.G.R. n. 879/2018, che sottoporrebbero a previa autorizzazione anche i corsi autofinanziati, in violazione della libertà di formazione ex art. 33 Cost. e delle disposizioni della legge n. 845 del 1978.
Tuttavia, le linee-guida in questione non introducono un regime autorizzatorio generale per ogni attività formativa libera, ma dettano prescrizioni per i corsi che, pur non finanziati con fondi pubblici, rilasciano attestati o qualifiche aventi valenza regionale o utilizzano il logo dell’ente, al fine di garantire la trasparenza e l’affidamento degli utenti.
Nel caso concreto, la ricorrente ha organizzato un corso per estetista, rilasciando un attestato che riportava il logo e l’intestazione “Regione Puglia”, inducendo i partecipanti a ritenere che si trattasse di una qualifica riconosciuta dall’amministrazione regionale, mentre invece il corso non era stato né autorizzato né comunicato, e l’attestato difformava dal modello ufficiale.
Tale comportamento integra una violazione delle regole sull’accreditamento e sull’uso dei segni distintivi regionali, che le linee-guida del 2018 legittimamente disciplinano nell’ambito della potestà organizzativa e di controllo della Regione.
La ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto comunicazione di tali linee-guida, ma la loro pubblicazione sul BURP ne garantisce la conoscibilità, e l’atto di accreditamento del 2024 richiama espressamente le precedenti linee-guida (D.G.R. n. 1474/2018 e n. 358/2019), che costituiscono il quadro normativo di riferimento; la mancata menzione specifica della D.G.R. n. 879/2018 non esime l’operatore accreditato dall’obbligo di osservare la normativa regionale in materia di corsi autofinanziati, la cui esistenza era agevolmente conoscibile attraverso i canali ufficiali.
La ricorrente, inoltre, non ha offerto alcuna giustificazione plausibile per l’omessa richiesta di autorizzazione, limitandosi ad affermare che, se avesse conosciuto l’obbligo, vi avrebbe ottemperato, ma tale argomento non vale a scriminare la condotta già posta in essere.
La sospensione per dodici mesi, disposta ai sensi dell’art. 12, comma 4, punti 1 e 3, delle linee-guida approvate con D.G.R. n. 358/2019, e dell’art. 24 della legge regionale n. 15 del 2002, appare proporzionata alla gravità delle irregolarità accertate, che hanno messo in dubbio la correttezza e l’affidabilità dell’operato della ricorrente, potendo ingenerare confusione nel pubblico e ledere l’immagine dell’amministrazione regionale.
La scelta di non applicare misure alternative, come una semplice diffida, è motivata dalla necessità di preservare la credibilità del sistema di accreditamento e di prevenire ulteriori abusi, in linea con il principio di proporzionalità che non impone di privilegiare sempre la sanzione più mite, bensì di valutare caso per caso l’adeguatezza della risposta sanzionatoria rispetto all’illecito commesso.
Infondata è anche la domanda risarcitoria, proposta in via consequenziale. La ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un danno ingiusto e risarcibile, limitandosi a quantificare sommariamente le voci di pregiudizio sulla base di una perizia di parte che non tiene conto della legittimità dei provvedimenti impugnati. Ove si ritenga, come si ritiene, che gli atti regionali siano conformi a diritto, viene meno il presupposto stesso dell’illecito asseritamente causativo di danno e della stessa responsabilità civile della Pubblica Amministrazione.
Alla luce di tutte le considerazioni analiticamente esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cumulo di azioni non connesse, in parte irricevibile per tardività, e comunque infondato nel merito, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria.
Da ultimo, in considerazione della peculiarità in fatto della vicenda in esame e della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR NO, Presidente
RE IU TT, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IU TT | AR NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.