Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del 19.2.2025 nella causa civile iscritta al n. 85/2023
RG e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] CF: , ivi residente in vico Parte_1 C.F._1
Nocelle n. 47, elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco al viale Alfa Romeo n.35 nello studio dell'avv. Roberto Oratino ( ) che lo difende e lo rapp.ta in virtù di C.F._2
mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], OP
c.f. - rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa C.F._3
di costituzione in appello, dall'avv. Stefano Russo ( ) con il quale C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli al viale A. Gramsci n. 16
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9.1.2023 ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 10656/2022, pubblicata il 28.11.2022, con cui: a) in accoglimento della domanda avanzata da il primo giudice ha dichiarato OP
definitivamente risolto, per fatto e colpa dell'odierno deducente, nella qualità di conduttore, il contratto di locazione di cui è causa, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli, al Vico
RG n° 85/2023 - sentenza -
canoni ed oneri impagati e la somma di € 16.840,97 all'attualità a titolo risarcitorio;
c) effettuata la compensazione impropria tra le reciproche poste di dare ed avere tra le parti - includendo tra queste il credito restitutorio accertato in capo all'esponente per la somma attualizzata di € 26.029,08 a titolo di differenze corrisposte in maggiorazione rispetto al canone indicato in contratto- ha condannato al pagamento, in favore OP dell'appellante, della somma complessiva di € 5.653,17, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo;
d) ha condannato il comparente alla refusione, in favore di controparte, delle spese di lite.
1.2 Con il primo motivo denunzia l'errore nel quale è incorso il giudice a Parte_1
quo nel dichiarare procedibile la domanda risarcitoria proposta dal locatore;
adduce che l'istanza di mediazione delegata dal giudicante con ordinanza dell'8.7.2019 è stata promossa soltanto dall'odierno esponente ed il relativo procedimento ha avuto esito negativo per la mancata ingiustificata adesione di controparte.
1.3 Con il secondo mezzo l'appellante censura la decisione nella parte in cui è stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione, sul presupposto del mancato pagamento dei canoni di cui all'atto di intimazione avversaria ex artt. 5 e 55 l. 392/1978; rimarca che dal gennaio 2009 (data di subingresso di nel contratto di locazione) OP fino al gennaio 2018 il comparente ha corrisposto la complessiva somma di € 48.600,00 per un canone mensile di € 450,00, maggiorata di € 23.397,24 rispetto a quella dovuta di €
25.202,76 secondo le previsioni contrattuali, ove era stato pattuito un rateo mensile di €
206,58; sostiene che, formulando in via riconvenzionale la domanda di ripetizione delle eccedenze rispetto al canone contrattualmente dovuto, egli ha inequivocabilmente contestato anche la sussistenza della morosità agli effetti della risoluzione contrattuale, posto che il credito vantato a titolo restitutorio va a compensare le somme poste dal locatore a fondamento dell'intimazione di sfratto.
1.4 Con il terzo mezzo si duole del capo della statuizione con cui è stata Parte_1
accolta la domanda risarcitoria avanzata da , essendosi ritenuta raggiunta OP la prova che l'odierno comparente abbia “rilasciato l'immobile in pessime condizioni di manutenzione, con un soppalco abusivo costruito al suo interno, una scala in ferro di collegamento al soppalco oltre alla eliminazione di un tramezzo ed altri abusi minori”; rimprovera al primo giudice di aver trascurato di considerare che il deducente ha sempre
RG n° 85/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda negato di essere stato l'autore delle modificazioni abusive denunziate dal locatore, assumendo di aver preso in locazione l'immobile nel medesimo stato di fatto in cui è stato rilasciato alla cessazione del rapporto e che, a fronte di siffatta negazione, alcuna prova è stata fornita da controparte circa la materiale esecuzione delle opere in questione da parte dell'odierno appellante;
evidenzia, in particolare, che il giudice a quo ha erroneamente valutato le risultanze della prova orale raccolta, omettendo di rilevare l'inattendibilità dei testi escussi per la genericità e contraddittorietà delle loro dichiarazioni.
1.5 Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il giudice a quo ha quantificato le spese di ripristino poste a suo carico a titolo risarcitorio sulla scorta della prospettazione della consulenza tecnica di controparte, che, come è noto, non è fonte di prova, integrando una mera allegazione difensiva.
1.6 Con il quinto motivo denunzia il vizio da cui è affetto il capo della Parte_1
sentenza con cui è stata fatta applicazione della compensazione “impropria” tra il credito restitutorio per eccedenze dei canoni versati, accertato a suo favore, con il credito risarcitorio vantato da controparte, evidenziando che non ha mai OP
formulato, nemmeno nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., una domanda risarcitoria e/o una richiesta di compensazione;
sostiene, inoltre, che contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nella specie non sussiste il presupposto di certezza del controcredito vantato dal locatore ai fini dell'operatività del meccanismo di compensazione sia pure “impropria”, trattandosi di voce di credito contestata sin da subito nell'an dall'odierno appellante.
1.7 Con il sesto mezzo il si duole della violazione dell'art. 1282 c.c., avendo il Pt_1
giudice a quo riconosciuto gli interessi legali sulla somma residuata a suo credito a far data dalla pubblicazione della statuizione impugnata e non già dalle singole scadenze dei ratei di canone versati in eccedenza, come avrebbe dovuto nel rispetto della suddetta previsione normativa secondo cui “i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente”.
1.8 Con il settimo motivo l'appellante censura il capo della statuizione con cui egli è stato condannato a rifondere alla controparte le spese di lite, sul presupposto del rifiuto della proposta effettuata in corso di causa dal GU di una somma superiore a quanto gli è stato poi riconosciuto in sede decisoria;
sostiene che in conseguenza della riforma della statuizione sollecitata con il presente gravame è destinata a venir meno la premessa dalla quale ha preso le mosse il ragionamento del primo giudice.
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1.9 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito , eccependo OP
l'infondatezza del gravame principale di cui ha chiesto il rigetto;
ha, a sua volta, interposto appello incidentale avverso il capo della statuizione con cui è stata accolta la domanda di alla restituzione delle somme asseritamente corrisposte a titolo di ratei Parte_1
maggiorati rispetto a quelli concordati.
1.10 Con un unico motivo censura l'omessa pronuncia sull'eccezione di OP difetto di legittimazione passiva all'azione restitutoria, da esso sollevata in primo grado;
adduce che il primo giudice ha travisato la sua impostazione difensiva, che non concerne l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal bensì propriamente la carenza Pt_1
della propria legittimazione passiva;
adduce che, una volta accertato che le somme in contestazione sono state versate a terzi, solo a costoro doveva essere rivolta la domanda di ripetizione di indebito;
soggiunge che alcuna prova è stata, comunque, fornita sul fatto che il versamento di ratei mensili di € 450,00 mediante i bollettini postali intestati a CP_2
e a sia stato autorizzato e/o tollerato dall'esponente.
[...] Controparte_3
1.11 All'udienza del 19.2.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
2. Il secondo motivo di gravame principale, di cui si anticipa la disamina per ragioni di priorità logico-giuridica, è infondato e va, pertanto, rigettato.
Costituisce ius receptum che l'obbligo di pagamento del canone ha il suo necessario presupposto nell'avvenuta consegna del bene da parte del locatore, atteso che il sinallagma contrattuale comporta un ineludibile rapporto di condizionamento fra l'adempimento dell'obbligazione del locatore di "consegnare al conduttore la cosa locata" (art. 1575, n. 1 cod. civ.) e l'obbligazione del conduttore di "prendere in consegna la cosa" e dare il corrispettivo nei termini convenuti (art. 1587, nn. 1 e 2 cod. civ.).
In coerenza con tale presupposto si pone la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che nega la legittimità della sospensione o dell'autoriduzione del canone a fronte di una residua utilità del bene, essendo tali pratiche consentite soltanto laddove venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore ovvero si verifichi un riduzione del godimento del bene locato, che alteri in maniera significativa ed apprezzabile l'equilibrio del sinallagma contrattuale (Cass. n. 13387/2011; Cass. n. 16918/2019).
Ebbene, nella specie, fermo che il ha sempre mantenuto la disponibilità del bene Pt_1
locato, usufruendo, perciò, regolarmente della prestazione gravante sul locatore,
RG n° 85/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda l'autosospensione del pagamento dei canoni a decorrere da una certa data, in forza di una compensazione unilateralmente operata dal conduttore con somme che egli assumeva aver corrisposto in eccedenza rispetto al canone concordato, non trova legittimo fondamento alla luce dei principi sopra richiamati.
E', invero, lo stesso appellante a sostenere, per quanto si dirà più diffusamente infra a proposito della domanda risarcitoria avanzata da controparte, che la compensazione, quand'anche “impropria”, siccome relativa a poste di dare ed avere originanti dallo stesso titolo, non opera per crediti privi del requisito della certezza, in quanto contestati nell'an.
Scrutinando, allora, il motivo di gravame alla luce della regola appena richiamata, risulta evidente che il conduttore non aveva alcun diritto di sospendere il pagamento dei ratei locatizi prima di aver ottenuto, in contraddittorio con il locatore che negava la circostanza, un accertamento sulla corresponsione di un canone maggiorato rispetto a quello indicato in contratto e sulla conseguente esistenza di un credito restitutorio delle differenze versate. Va, pertanto, confermata in parte qua la decisione, posto che, ritenuta ingiustificata l'unilaterale sospensione dell'esecuzione della prestazione principale gravante sul conduttore, il mancato pagamento dei canoni oggetto dell'intimazione di sfratto integra una “morosità” agli effetti di un inadempimento imputabile quale causa di risoluzione del vincolo contrattuale.
2.1 E', a sua volta, in parte infondato e in parte inammissibile l'appello incidentale, con cui ha attinto il capo della statuizione avente ad oggetto l'accoglimento OP
della domanda restitutoria delle differenze di canone maggiorato avanzata in via riconvenzionale da . Parte_1
Il primo giudice ha assegnato efficacia liberatoria ai pagamenti indebiti eseguiti dal mediante bollettini postali intestati a e a Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
reputando sussistere il presupposto della buona fede del solvens postulato a tal fine dall'art. 1189 c.c. In particolare, il Tribunale, dopo aver premesso che la succitata disposizione si applica, per identità di ratio, sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente sia all'ipotesi di pagamento eseguito a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, ha ravvisato, nel caso in esame, un legittimo affidamento tutelabile in capo al Pt_1
valorizzando la circostanza che e sono parenti del Controparte_2 Controparte_3 locatore, quest'ultima portando anche il suo stesso cognome;
ha soggiunto che la stessa evidenza che l'odierno appellato non avesse mai lamentato l'inadempimento del conduttore
RG n° 85/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda nel pagamento di tali mensilità di canone suffraga l'ipotesi che egli avesse effettivamente riscosso le corrispondenti somme.
Ciò posto, il motivo di gravame, con cui il a confutazione dell'iter logico- CP_1
motivazionale richiamato, sostiene che l'eccezione sollevata ed erroneamente non colta dal giudice a quo verte sul difetto di propria legittimazione passiva all'azione di ripetizione di indebito, profilo da mantenere distinto logicamente e giuridicamente da quello- sul quale si
è unicamente appuntato il ragionamento del Tribunale- dell'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti ai terzi, è destituito di fondamento, in quanto viziato da una intrinseca contraddittorietà.
Una volta, infatti, riconnessa efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal solvens al terzo, sul presupposto della ricorrenza delle specifiche condizioni a tal fine previste dall'art. 1189 c.c., siffatta efficacia non può che operare nei rapporti con il creditore, al quale quel pagamento è opponibile in quanto a lui giuridicamente imputabile.
Non è, dunque, sostenibile la tesi dell'appellante incidentale che vorrebbe, da un lato, confermare l'efficacia liberatoria dei pagamenti a lui destinati nella qualità di parte locatrice ed escludere, per altro verso, la sua legittimazione passiva all'azione di ripetizione delle rimesse di cui è stata accertata la natura indebita, discendendo proprio dalla prima affermazione il diritto del solvens di rivolgere la pretesa restitutoria a colui nei cui rapporti la riscossione ha prodotto effetti giuridici, in quanto destinatario del pagamento, sebbene non fisicamente coincidente con il materiale accipiens.
L'ulteriore profilo di censura, poi, con cui l'appellante incidentale protesta che non sia stata acquisita alcuna prova che le terze persone, intestatarie dei bollettini di pagamento, fossero state da lui autorizzate a riscuotere i canoni, si risolve in una acritica riproposizione delle deduzioni difensive di primo grado, senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni evidenziate dal primo giudice sull'esistenza di specifiche circostanze idonee a fondare una inferenza logico-giuridica sulla riferibilità al locatore dei pagamenti contestati.
2.2 Passando al vaglio della pretesa risarcitoria formulata da nella OP
memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., deve essere disatteso il primo motivo di appello principale, con cui si denuncia l'omessa declaratoria di improcedibilità della relativa domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma
1 bis D. Lgs. 28/2010.
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È, in realtà, lo stesso appellante ad evidenziare, a proposito di quanto si dirà nella trattazione del seguente mezzo di gravame, che la controparte non ha proposto alcuna domanda tesa all'accertamento dei danni per le trasformazioni abusive asseritamente realizzate da esso conduttore all'interno dell'unità immobiliare locata nonché alla condanna al ripristino dello status quo ante.
In assenza della proposizione di una domanda siffatta deve escludersi, allora, in radice la necessità di assolvere alla condizione di procedibilità pretesamente mancata.
2.3 E', invece, fondato il quinto motivo, con cui l'appellante principale contesta l'ammissibilità della compensazione operata dal primo giudice tra il credito restitutorio accertato a suo favore ed il controcredito vantato da a titolo risarcitorio. OP
La Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 23225/2016), risolvendo un contrasto interpretativo insorto sui requisiti prescritti dall'art. 1243 comma 1 c.c., ha affermato che i caratteri richiesti dalla succitata disposizione per la compensazione legale, e cioè
l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale. È stato chiarito, in particolare, che il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo;
ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, allora non è certo e, quindi, non è idoneo ad operare come “compensativo” sul piano sostanziale e l'eccezione di compensazione va respinta.
L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243
c.c., secondo comma, è, cioè, limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza lo espunge dalla compensazione giudiziale (in tal senso già Cass. 10352 del 1993).
Né rileva in senso contrario il fatto che la compensazione applicabile sia di natura impropria, sorgendo i crediti contrapposti dallo stesso titolo costitutivo. Ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è, infatti, il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (sul punto, vedi Cass. 23.3.2017, n. 7474; 35913/2023).
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Ciò posto, va segnalato che , sin dalla memoria difensiva del 17.1.2020, in Parte_1
replica all'assunto di controparte sulla realizzazione di interventi abusivi in costanza del rapporto di locazione, ha contestato di esserne stato l'autore, obiettando che lo stato di fatto rinvenuto al momento del rilascio era rimasto inalterato rispetto a quello presente alla data dell'1.9.1999, cui risale l'immissione nella detenzione dell'immobile de quo.
La contestazione nell'an del controcredito vantato dal locatore, in ossequio all'arresto nomofilattico richiamato, non può, perciò, considerarsi certo ai fini dell'operatività del meccanismo compensativo e la decisione del primo giudice di darvi corso è incorsa nella violazione denunciata.
2.4 Dai rilievi che precedono risulta assorbita la disamina del terzo e del quarto mezzo, che investe l'accertamento nel merito della fondatezza, nell'an e nel quantum, della pretesa risarcitoria vantata da , cui il primo giudice non poteva procedere in OP
assenza di specifica domanda.
2.5 In conclusione, in parziale riforma del capo 2) della statuizione impugnata va escluso il riconoscimento, in favore di , della somma di € 16.840,97 all'attualità a OP
titolo risarcitorio.
Espunta, quindi, tale voce dalle poste di “avere” spettanti al locatore e residuando in suo favore la sola somma di € 3.777,68 a titolo di canoni ed oneri impagati alla data di intimazione dello sfratto, in consequenziale riforma del capo 4) deve OP
essere condannato, all'esito dell'operazione di compensazione “impropria”, al pagamento, in favore di , della somma di € 22.251,40, pari alla differenza tra l'importo di Parte_1
€ 26.029,08, spettante all'appellante principale a titolo di ripetizione di differenze di canone, e quello di € 3.777,68, dovuto dal a titolo di canoni ed oneri impagati alla Pt_1
data di intimazione di sfratto.
2.6 Quanto agli accessori, non coglie nel segno la doglianza di sull'erroneo Parte_1
riconoscimento degli interessi legali dalla sola data della statuizione, posto che dalla decisione si evince che il saldo a credito in favore dell'appellante è stato ottenuto compensando le reciproche poste di dare ed avere nel loro rispettivo ammontare già attualizzato al tempo della statuizione, inclusivo, cioè, degli interessi legali maturati fino a quella data, sicché l'applicazione degli interessi su detto saldo dalle scadenze dei singoli ratei mensili avrebbe prodotto un effetto anatocistico fuori dalle ipotesi in cui esso è consentito dalla legge.
RG n° 85/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
3. La riforma della sentenza di primo grado impone la rideterminazione delle spese di lite, con conseguente assorbimento del settimo motivo di appello principale.
Esse, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca risultata all'esito della lite, trovando l'originaria domanda attorea accoglimento per la sola morosità persistente alla data di intimazione dello sfratto, vengono compensate nella misura di 2/3 (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 5.200,00, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale espletata.
4. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
RG n° 85/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 10656/2022, pubblicata in data 28.11.2022, così provvede: accoglie parzialmente l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
per l'effetto:
a) in parziale riforma del capo 2) della statuizione impugnata, riconosce a CP_1
la (sola) somma di € 3.777,68 a titolo di canoni ed oneri impagati;
[...]
b) in parziale riforma del capo 4), effettuata tra le reciproche poste di dare ed avere compensazione impropria, condanna al pagamento, in favore di OP
, della somma complessiva di € 22.251,40, oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della statuizione di primo grado al soddisfo;
c) compensa nella misura di 2/3 le spese del doppio grado e, per l'effetto, condanna alla refusione, in favore di , del restante 1/3, che in Parte_1 OP
tale ridotta misura liquida, per il primo grado, in € 80,00 per spese ed € 800,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in € 600,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Stefano Russo dichiaratosene anticipatario;
d) conferma per il resto la sentenza impugnata;
e) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio,
a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RG n° 85/2023 - sentenza - RG n° 85/2023 - sentenza -
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda