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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 922/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
nella qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola Belfiore Parte_1
Fabio, (cf ); C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Cirone e dall'Avv. Francesco de Pamphilis
appellante
contro
(p.I.V.A. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Di Giuseppe Ascanio;
appellata e appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 14 febbraio 2023.
All'udienza tenutasi in data 25 febbraio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, come in atto introduttivo:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza Voglia:
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 225/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, Giudice dott.ssa
P. Franceschelli, nell'ambito del giudizio RG 4338/2019 pubblicata in data 14.02.23, mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via principale , pertanto, in accoglimento del presente atto di appello, si insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con integrale accoglimento dell'atto di citazione in opposizione, integrale rigetto delle conclusioni avverse, e condanna della controparte al pagamento delle competenze , spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi ai sottoscritti difensori antistatari e condanna al pagamento delle spese di CTU.
In via del tutto subordinata nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere, invece, meritevoli di accoglimento le sole conclusioni e i relativi importi cui è pervenuto il CTU, revocare sempre il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando
l'importo dovuto nella minor somma di € 6.732,81 + iva, ma con totale compensazione delle spese di lite atteso che la pretesa creditoria fatta valere con il procedimento
pag. 2/15 monitorio sarebbe quasi del tutto azzerata e riconosciuta solo in minimissima parte, in
€ 6.732,81 + iva ( a fronte delle richieste avverse in € 48.000,00 circa ), il che determinerebbe una situazione di soccombenza reciproca che consentirebbe la compensazione totale delle spese processuali. Ciò in quanto la ripartizione delle spese dovrebbe essere effettuata, ad avviso della presente difesa, in relazione all'esito complessivo della lite”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e non modificate:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia
-- dichiarare inammissibile l'appello proposto da controparte, ovvero, in subordine, rigettare lo stesso nel merito, siccome infondato in fatto ed in diritto;
-- riformare la sentenza di prime cure nel capo relativo alle spese, secondo quanto indicato nei precedenti §§ 5 e 5A;
-- condannare l'appellante al rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore della società appellata, quale antistatario;
-- condannare, altresì, al risarcimento del danno per responsabilità Parte_1
aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 225/2023 pubblicata in data 14 febbraio 2023, il Tribunale di Pescara revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 1201/2019, emesso dal medesimo Tribunale in data 25 luglio 2019, con il quale era stato ingiunto nei confronti di il pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
somma di euro 48.000,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento, a titolo di saldo del corrispettivo per lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale.
Contestualmente, il Tribunale di Pescara condannava , in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima azienda agricola, al pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di euro 27.468,56, IVA inclusa, oltre interessi legali
[...]
pag. 3/15 dalla data della domanda fino al soddisfo, nonché alla rifusione parziale delle spese di giudizio sostenute dall'opposta e poneva definitivamente a suo carico le spese di CTU.
1.1 Istruita la causa a mezzo di produzione documentale, di prova orale e di Ctu, il primo giudice disattendeva, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'opponente, trovando invece applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., non rientrando il caso di specie tra quelli elencati negli artt. 2948 e 2949 c.c.
1.2. Nel merito, il giudice di primo grado riteneva che fosse onere del committente/opponente sopportare i costi della sicurezza - da distinguersi rispetto agli oneri della sicurezza – sostenuti dall'impresa appaltatrice relativamente al cantiere in questione, in quanto costi costituenti parte integrante del contratto di appalto perché costi legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal committente, dal suo progettista e rese applicative dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e stimate all'interno del PSC.
Inoltre, dal punto di vista probatorio, il primo giudice riscontrava che l'opponente non avesse fornito ideona prova dell'avvenuto pagamento dei detti costi, richiesti con fattura n. 3/2013 del 16 gennaio 2013 da parte della per un importo di euro CP_1
16.747,07.
1.3. In relazione alla fattura n. 4/2013 per un importo di euro 3.315,40, emessa dall'impresa appaltatrice e relativa alla fornitura, al trasporto e al piazzamento del monoblocco coibentato serie “Rapallo”, il giudice di primo grado, sulla base del contratto di appalto e delle dichiarazioni dei testi, accertava come dovuta la detta somma da parte del committente. Secondo il primo giudice, infatti, detto monoblocco era stato verosimilmente utilizzato come ripostiglio o magazzino per i prodotti dell'azienda agricola dell'opponente e non come spogliatoio e rimessaggio attrezzi da cantiere, come dallo stesso al contrario rappresentato.
1.4. Rispetto poi alla fattura n. 5/2013 per un importo di euro 33.500,87, oltre IVA, emessa dalla in a.s. per lavori eseguiti ma non previsti nel computo metrico, il CP_1
primo giudice, sulla base della prova testimoniale e della espletata CTU, accertava che pag. 4/15 per le lavorazioni extra eseguite dalla società appaltatrice, al netto di quanto già pagato per le stesse dal committente, il corrispettivo ancora da pagare ammontava a euro
6.732,81, vale a dire di euro 7.406,09 IVA al 10% inclusa.
In merito all'esecuzione di detti lavori, in particolare, il primo giudice riteneva che la somma richiesta fosse relativa a lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto inziale concordato tra le parti, ordinati dal committente ed eseguiti dall'impresa in corso d'opera e in un momento successivo rispetto al rilascio della quietanza liberatoria. Mai prima dell'instaurazione del giudizio, infatti, il committente aveva contestato all'impresa l'esecuzione di detti lavori in assenza di incarico, non avendone mai intimato la sospensione.
1.5. Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il Tribunale di Pescara accertava che l'ammontare del credito spettante alla in a.s. fosse di complessivi euro 27.468,56, CP_1
IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2. Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado ha proposto appello
[...]
, per il motivo di seguito riassunto: Pt_1
3.1 Motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al punto 5 (somma dovuta per oneri di sicurezza di cui alla fattura n. 3/2013), al punto 6 (somma dovuta per fornitura, trasporto e piazzamento del monoblocco coibentato serie “Rapallo” di cui alla fattura n.
4/2013) e al punto 7 (somma dovuta per i lavori extra di cui alla fattura n. 5/2013)”.
Con riferimento alla somma richiesta a titolo di oneri per la sicurezza, l'appellante ha dedotto che i lavori in oggetto sarebbero stati tutti interamente pagati dal committente, come da autocertificazione del 20 dicembre 2011 a firma dei contraenti e dichiarazione liberatoria della ditta del 18 gennaio 2012, presenti in atti. Nulla, pertanto, sarebbe dovuto alla ditta appaltatrice.
Rispetto agli importi richiesti con riguardo al monoblocco coibentato ed ai lavori extra, secondo l'appellante il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle prove testimoniali e della predetta liberatoria. Dalle prove orali sarebbe emersa, infatti, l'esecuzione ad pag. 5/15 opera della dei soli lavori di cui al computo metrico e al progetto CP_1
autorizzato.
La secondo l'appellante, avrebbe realizzato un unico lavoro extra, cioè un CP_1 massetto in un locale per l'abitazione, già pagato in contanti dal alla presenza Pt_1
del teste Tes_1
Ha evidenziato inoltre come le dichiarazioni dei testi nulla comproverebbero in relazione alle somme richieste con fattura n. 4/2013, dando invece la documentazione presente in atti (quietanze, liberatoria e pagamenti vari) conferma dell'avvenuto soddisfo della pretesa creditoria dell'impresa appaltatrice.
La CTU espletata nel primo grado di giudizio, inoltre, sarebbe stata del tutto esplorativa essendo stata eseguita a undici anni di distanza dal termine dei lavori, pervenendo a conclusioni che erano comunque da disattendere.
Infine, con riguardo al normale riparte dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., mentre l'opposta non avrebbe fornito prova della sussistenza del credito vantato, CP_1 avendo prodotto generiche fatture, al contrario, l'opponente avrebbe Parte_1 provato di aver provveduto all'integrale saldo dei lavori.
In conclusione, il primo giudice avrebbe errato nel riconoscere come dovuti i pagamenti di cui alle fatture nn. 3, 4 e 5/2013.
4. Si è costituita in grado di appello eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto gravame, e proponendo un unico motivo di appello incidentale riguardante la parziale compensazione delle spese effettuata in primo grado, compensazione che invece non avrebbe dovuto esserci o, comunque, non avrebbe dovuto superare il 10% o il 15%. Su tali basi, pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza soltanto con riferimento alle spese di lite, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
5. Motivi della decisione. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
pag. 6/15 5.1 Preliminarmente occorre rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellata in merito alla genericità delle censure mosse CP_1 dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata.
Invero, tali doglianze sono volte a contestare il merito della decisione e a fornire una diversa interpretazione dei documenti presenti in giudizio e delle dichiarazioni testimoniali rese, necessitandosi così un accertamento nel merito della fondatezza o meno di tali assunti.
5.2. Parzialmente fondato risulta essere l'unico motivo di appello principale inerente alla insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto ai punti della sentenza che hanno parzialmente accolto la pretesa creditoria dell'opposta ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione.
5.2.1. In primo luogo, fondata risulta la censura mossa dall'appellante in relazione alla sussistenza del credito richiesto con fattura n. 3/2013.
L'appellante, in particolare, si duole del fatto che l'autocertificazione del 20 dicembre
2011, a firma sia del committente che dell'impresa, e la dichiarazione liberatoria della ditta del 18 gennaio 2012 darebbero prova della liberazione del debitore dalla pretesa creditoria, avendo il primo interamente versato quanto dovuto.
Al riguardo, occorre in primo luogo procedere alla ricostruzione in fatto della vicenda in esame.
In virtù di contratto di appalto stipulato il 2 gennaio 2010 (si v. doc. all. n. 101 fascicolo primo grado di parte appellata), l' (committente) e Controparte_2
l'impresa (esecutrice) convenivano di procedere alla ristrutturazione di un CP_3
edificio rurale sito nel comune di Loreto Aprutino verso il pagamento del corrispettivo di euro 186.127,74 oltre iva, come da computo metrico ed elenco prezzi (si v. doc. all.
n. 103 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Successivamente, a lavori già iniziati, in data 12 aprile 2011, le stesse parti stipulavano contratto di “variazione al contratto di appalto” (si v. doc. all. n. 102 e doc. all. n. 105 fascicolo di primo grado di parte appellata), con il quale, premesso che “durante i lavori
pag. 7/15 di ristrutturazione (…) la Committente, in comune accordo con il proprio tecnico nonché direttore dei lavori Geom. , ha riscontrato di apportare delle Parte_2
modifiche realizzative, presentando una SCIA, a variante alla DIA n° 5427/2009, in data 12/04/2011 e che la committente ha comunicato alla Esecutrice i nuovi lavori da eseguirsi, documentati da nuovo computo metrico ed elaborati tecnici e grafici;
che la
Committente intende variare, aggiornando il contratto di appalto siglato in data
02/01/2010 per il completamento delle opere di ristrutturazione;
che l'Esecutrice si dichiara disposta ad accettare l'esecuzione dei lavori medesimi”, convenivano che
“l'importo complessivo dell'appalto viene regolato a misura sulla base del computo metrico e precisamente euro € 130.378,97 oltre iva in ragione di legge”.
Sulla base della successione di tali contratti, ad assumere rilievo, nel caso di specie è, pertanto, il contratto datato 12 aprile 2011, stipulato a variazione e a completa sostituzione del primo contratto di appalto, e il relativo computo metrico redatto a firma del Geom. Parte_2
Ciò posto, questa Corte ritiene che la pretesa creditoria, fatta valere dall'impresa sulla base della fattura n. 3/2013 (si v. doc. all. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellata), non abbia fondamento e ciò in quanto parte appellante ha fornito prova della sua liberazione dal pagamento di detto costo.
In primo luogo, è necessario, sul punto, richiamare la normativa di riferimento di cui al d.lgs. n. 81/2008.
Ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 100 del predetto decreto legislativo, rubricato “Piano di sicurezza e di coordinamento”, è previsto che “Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza
e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli
pag. 8/15 aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto”.
Dalla lettura del punto 4 dell'allegato XV a cui fa riferimento la norma, rubricato “stima dei costi della sicurezza”, inoltre, viene specificato che: “
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso”.
I costi della sicurezza, pertanto, sono costi che rientrano nel prezzo complessivamente pattuito per i lavori appaltati, che, nel caso di specie, a seguito della stipula del predetto contratto di variante del contratto di appalto, ammontano a complessivi € 130.378,97 oltre iva.
Pertanto, in virtù della normativa appena richiamata, in tale importo sono da computare anche i costi della sicurezza relativo al cantiere in oggetto.
Appare utile comunque precisare che, da un lato, tale disposizione non è stata derogata da un accordo tra le parti, dato che non è stato espressamente pattuito tra le stesse che tali costi fossero da computare separatamente e in aggiunta rispetto al corrispettivo individuato nel contratto e che, dall'altro, la previsione di tali oneri si evince dallo stesso computo metrico allegato al contratto in esame.
pag. 9/15 Infatti, dal computo metrico citato risulta che per ciascuna opera da realizzare sia ricompresa nella voce di costo “quanto altro occorre per dare il lavoro finito”.
Oltre a tale voce di chiusura, bisogna comunque osservare che rispetto a taluni lavori, per la cui esecuzione si richiede l'adozione di specifiche misure di sicurezza, è inoltre specificamente indicato che, nel costo, sono ricomprese “le opere provvisionali di sostegno e di protezione”, come da prezziario regionale. A titolo esemplificativo si possono richiamare le seguenti opere: “DEMOLIZIONE DI TETTO IN LEGNO: costituito da capriate, arcarecci, travicelli e pianelle in laterizio. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno;
il calo a te (cfr. terra) …preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione è eseguita a filo esterno dei muri perimetrali”; “DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di protezione;
il carico, il trasporto e lo scarico di rifiut (cfr. rifiuti) … le ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in legno o parquet”.
Pertanto, sia sulla base del contratto stipulato in variazione del precedente, in virtù della soprarichiamata normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, che sulla base di quanto evincibile e presumibile dal relativo computo metrico, questa Corte ritiene che i costi della sicurezza siano stati già versati dal committente rispetto alle fatture quietanzate di cui all'autocertificazione del 20 dicembre 2011, a cui è allegato - e debitamente sottoscritto - il computo metrico in parola comprensivo di tutte le opere (si v. doc. prodotto in primo grado da parte opponente in data 29 gennaio 2020), e di cui alla dichiarazione liberatoria della ditta del 18 gennaio 2012.
A fortiori, appare utile evidenziare che la ditta esecutrice ritiene di fondare la propria pretesa sulla base di documentazione non idonea a provare il titolo, non essendo stato allegato il PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento), dal quale dovrebbe emergere, secondo quanto sopra richiamato, tra l'altro, il costo della sicurezza in relazione ai lavori, ma soltanto un “computo metrico estimativo” che non risulta né timbrato, né firmato dal geometra che l'ha predisposto, nè allegato al predetto PSC, non potendo così assumere alcun valore probatorio.
pag. 10/15 In conclusione sul punto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, questa Corte ritiene che il credito vantato dalla ditta esecutrice con fattura n. 3/2013 non è dovuto dal committente.
5.2.2. Infondata, invece, risulta essere la censura mossa dall'appellante in relazione alla sussistenza del credito richiesto con fattura n. 4/2013 del 16 gennaio 2013 (si v. doc. all.
n. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
In primo luogo, occorre precisare che non risulta controverso tra le parti che l'impresa abbia fornito e collocato all'interno del cantiere il monoblocco coibentato CP_1 serie “Rapallo”, essendo controverso soltanto se lo stesso sia stato utilizzato per l'esecuzione dei lavori di appalto oppure se sia stato fornito al per una utilità Pt_1 sua o dell'omonima Azienda Agricola.
L'infondatezza di tale censura risulta innanzitutto dall'estraneità della predetta fornitura e posizionamento del container rispetto al contratto di appalto sottoscritto e poi variato, il cui oggetto è specificamente e unicamente quello di ristrutturazione di un edificio rurale sito nel Comune di Loreto Aprutino e da cui non risulta, neppure dal relativo computo metrico, che tra i lavori previsti vi sia quello di posizionamento di tale monoblocco, utile all'esecuzione della prestazione.
In aggiunta, il primo giudice ha correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dai testi e come da verbale di udienza del 17 dicembre Tes_1 Tes_2
2020.
Al riguardo, rispetto al capitolo di prova contraria “V) Vero che il manufatto indicato come “ venne sistemato Parte_3 all'interno della recinzione posta tutt'intorno all'abitazione di esso opponente?” il teste ex dipendente della al momento della dichiarazione Testimone_3 CP_1
e, quindi, attendibile, rispondeva “E' vera la circostanza. Noi operai non abbiamo mai usufruito di detto monoblocco”.
Il teste impiegato che ha seguito la pratica di finanziamento del Testimone_4
, del pari attendibile, rispetto al sopracitato capitolo di prova contraria Pt_1
pag. 11/15 rispondeva “E' vera la circostanza. Il monoblocco è ancora lì.” e rispetto all'ulteriore capitolo di prova contraria “VIII) Vero che il medesimo manufatto meglio descritto nei precedenti capitoli venne utilizzato dal come ripostiglio o magazzino per Parte_1
i prodotti della propria azienda agricola” chiariva che “E' vera la circostanza. Ci sono
i serbatoi del vino e depositi di prodotti finiti al piano terra e al primo piano un deposito per materiali da imballo oltre ad un piccolo ufficio”.
Da tali dichiarazioni testimoniali, non contrastate dalle altre rese in giudizio sui medesimi capitoli di prova (il teste Geom. dichiarava di nulla sapere al Parte_2
riguardo, così come il teste , ex dipendente della come da Testimone_5 CP_1
verbale di udienza del 5 novembre 2020), risulta quindi provato che il detto monoblocco, collocato all'interno della recinzione dell'abitazione di , non Parte_1
è stato fornito e posizionato a ragione dei lavori di ristrutturazione come da contratto di appalto, ma per cause estranee al predetto rapporto di appalto e, in particolare, per utilità dello stesso rispetto alla propria azienda agricola. Pt_1
Sulla base di quanto fin qui argomentato, pertanto, la sentenza di primo grado sul punto deve essere confermata, con condanna dell'appellante al pagamento della somma richiesta con fattura n. 4/2013 “per fornitura con trasporto e piazzamento in piano” del monoblocco coibentato serie “Rapallo”.
5.2.3. Infondata, in ultimo, risulta essere la doglianza sollevata dall'appellante in relazione alla sussistenza del credito richiesto con fattura n. 5/2013 del 16 gennaio 2013
(si v. doc. all. n. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
In primo luogo è necessario chiarire come la CTU espletata in primo grado non sia qualificabile come meramente esplorativa. Infatti, nonostante si tratti di lavori extracontrattuali, che non risultano essere stati autorizzati per iscritto dal committente, a sostegno della propria pretesa la ditta esecutrice allegava in giudizio documentazione, sia descrittiva che grafica, riguardante i lavori effettuati e non ricompresi nel computo metrico relativo al contratto di appalto, per cui si richiedeva un accertamento nel merito da parte dell'autorità giudiziaria, anche a seguito della valutazione delle dichiarazioni pag. 12/15 rese dai testi escussi, che avevano fornito elementi convergenti con quanto rappresentato dalla predetta ditta e oggetto di controversia.
Pertanto, anche sulla base delle risultanze testimoniali, che hanno confermato la realizzazione dei lavori vantati dall'impresa esecutrice, senza tuttavia specificare se fossero stati realizzati in esecuzione o meno del contratto di appalto, il primo giudice ha correttamente disposto l'espletamento di una CTU, non potendo la ricostruzione a posteriori del quantitativo di lavorazioni eseguite prescindere da un accertamento e da una valutazione da compiersi a mezzo di un ausiliario tecnico.
Ciò chiarito, nel merito della decisione resa dal primo giudice, è utile richiamare il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale il giudice del merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015;
Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass.,
n. 23637/2016).
Al riguardo, bisogna rilevare che, a seguito di operazioni di sopralluogo dei luoghi di cui è causa e, secondo quanto disposto dal giudice di prime cure, delle operazioni di verifica e di raffronto dei lavori vantati come “extra” dalla ditta esecutrice con quanto risultante dal computo metrico di cui al contratto di appalto, il CTU, dopo aver esaminato le osservazioni del CTU di parte opposta, ha depositato relazione integrativa con la quale ha rilevato l'esistenza delle seguenti lavorazioni extra: voce n.1 – demolizione di ex stalla, per un totale di euro 436,96; voce n. 2 – realizzazione di piccolo magazzino nel luogo della ex stalla, per un totale di euro 1.260,80; voce n. 3 – fornitura e posta in opera di Rete FiberNet, per un totale di euro 3.749,76; voce n. 4 – fornitura e posa in opera di cupolette tipo “Iglù” per vespaio areato, per un totale di euro
1.091,85. Complessivamente, pertanto, il CTU ha quantificato l'ammontare dei lavori pag. 13/15 extra realizzati in euro 6.732,81, cui è necessario aggiungere l'IVA al 10% per un importo totale di euro 7.406,09.
Rispetto a tali risultati peritali si deve inoltre osservare che, con il proprio atto di citazione in appello e le successive difese, parte appellante si è limitata unicamente a contestare la natura esplorativa della CTU espletata, senza contestare nel merito le conclusioni a cui è pervenuto il perito nominato, conclusioni correttamente condivise dal primo giudice.
Per tutte le considerazioni che precedono, pertanto, questa Corte ritiene di confermare la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il credito relativo a lavori extra per un totale di euro 7.406,09, IVA inclusa.
5.2.4. In ultimo, l'unico motivo di appello incidentale formulato dall'appellata impresa esecutrice, inerente alla parziale compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice, risulta assorbito a seguito del parziale accoglimento dell'appello proposto dal
Parte_4
6. Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel
[...]
presente grado di giudizio, compresa quella di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata impresa, deve essere parzialmente accolto.
In particolare, va dichiarato che nulla è dovuto dal committente nei Parte_1
confronti della impresa esecutrice in relazione alla Controparte_1
fattura n. 3/2013 del 16 gennaio 2013, azionata in sede monitoria.
Il committente è tuttavia tenuto al pagamento del corrispettivo per la Parte_1
fornitura e il posizionamento del monoblocco coibentato serie “Rapallo” e per l'esecuzione dei sopramenzionati lavori extra, per un importo complessivo di €
10.721,49, iva inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e, pertanto, si dichiarano compensate per un mezzo, il restante mezzo posto in capo all'appellante, nella misura indicata nel dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
pag. 14/15
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella qualità di Parte_1 titolare dell'omonima azienda agricola, avverso la sentenza n. 225/2023 del Tribunale di
Pescara, pubblicata il 14 febbraio 2022, nei confronti di Controparte_1
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ella somma di € 10.721,49, iva inclusa, a titolo di corrispettivo per le prestazioni
[...]
svolte, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) dichiara per un mezzo compensate le spese del presente grado di giudizio, liquidate nell'intero in € 6.948,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e pone per il restante mezzo a carico di , disponendone la Parte_1 distrazione in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 922/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
nella qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola Belfiore Parte_1
Fabio, (cf ); C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Attilio Cirone e dall'Avv. Francesco de Pamphilis
appellante
contro
(p.I.V.A. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Di Giuseppe Ascanio;
appellata e appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 14 febbraio 2023.
All'udienza tenutasi in data 25 febbraio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, come in atto introduttivo:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza Voglia:
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 225/2023 emessa dal Tribunale di Pescara, Giudice dott.ssa
P. Franceschelli, nell'ambito del giudizio RG 4338/2019 pubblicata in data 14.02.23, mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via principale , pertanto, in accoglimento del presente atto di appello, si insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con integrale accoglimento dell'atto di citazione in opposizione, integrale rigetto delle conclusioni avverse, e condanna della controparte al pagamento delle competenze , spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi ai sottoscritti difensori antistatari e condanna al pagamento delle spese di CTU.
In via del tutto subordinata nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere, invece, meritevoli di accoglimento le sole conclusioni e i relativi importi cui è pervenuto il CTU, revocare sempre il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando
l'importo dovuto nella minor somma di € 6.732,81 + iva, ma con totale compensazione delle spese di lite atteso che la pretesa creditoria fatta valere con il procedimento
pag. 2/15 monitorio sarebbe quasi del tutto azzerata e riconosciuta solo in minimissima parte, in
€ 6.732,81 + iva ( a fronte delle richieste avverse in € 48.000,00 circa ), il che determinerebbe una situazione di soccombenza reciproca che consentirebbe la compensazione totale delle spese processuali. Ciò in quanto la ripartizione delle spese dovrebbe essere effettuata, ad avviso della presente difesa, in relazione all'esito complessivo della lite”.
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e non modificate:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia
-- dichiarare inammissibile l'appello proposto da controparte, ovvero, in subordine, rigettare lo stesso nel merito, siccome infondato in fatto ed in diritto;
-- riformare la sentenza di prime cure nel capo relativo alle spese, secondo quanto indicato nei precedenti §§ 5 e 5A;
-- condannare l'appellante al rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore della società appellata, quale antistatario;
-- condannare, altresì, al risarcimento del danno per responsabilità Parte_1
aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 225/2023 pubblicata in data 14 febbraio 2023, il Tribunale di Pescara revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 1201/2019, emesso dal medesimo Tribunale in data 25 luglio 2019, con il quale era stato ingiunto nei confronti di il pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
somma di euro 48.000,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento, a titolo di saldo del corrispettivo per lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale.
Contestualmente, il Tribunale di Pescara condannava , in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima azienda agricola, al pagamento, in favore della Controparte_1
della somma di euro 27.468,56, IVA inclusa, oltre interessi legali
[...]
pag. 3/15 dalla data della domanda fino al soddisfo, nonché alla rifusione parziale delle spese di giudizio sostenute dall'opposta e poneva definitivamente a suo carico le spese di CTU.
1.1 Istruita la causa a mezzo di produzione documentale, di prova orale e di Ctu, il primo giudice disattendeva, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'opponente, trovando invece applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., non rientrando il caso di specie tra quelli elencati negli artt. 2948 e 2949 c.c.
1.2. Nel merito, il giudice di primo grado riteneva che fosse onere del committente/opponente sopportare i costi della sicurezza - da distinguersi rispetto agli oneri della sicurezza – sostenuti dall'impresa appaltatrice relativamente al cantiere in questione, in quanto costi costituenti parte integrante del contratto di appalto perché costi legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal committente, dal suo progettista e rese applicative dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e stimate all'interno del PSC.
Inoltre, dal punto di vista probatorio, il primo giudice riscontrava che l'opponente non avesse fornito ideona prova dell'avvenuto pagamento dei detti costi, richiesti con fattura n. 3/2013 del 16 gennaio 2013 da parte della per un importo di euro CP_1
16.747,07.
1.3. In relazione alla fattura n. 4/2013 per un importo di euro 3.315,40, emessa dall'impresa appaltatrice e relativa alla fornitura, al trasporto e al piazzamento del monoblocco coibentato serie “Rapallo”, il giudice di primo grado, sulla base del contratto di appalto e delle dichiarazioni dei testi, accertava come dovuta la detta somma da parte del committente. Secondo il primo giudice, infatti, detto monoblocco era stato verosimilmente utilizzato come ripostiglio o magazzino per i prodotti dell'azienda agricola dell'opponente e non come spogliatoio e rimessaggio attrezzi da cantiere, come dallo stesso al contrario rappresentato.
1.4. Rispetto poi alla fattura n. 5/2013 per un importo di euro 33.500,87, oltre IVA, emessa dalla in a.s. per lavori eseguiti ma non previsti nel computo metrico, il CP_1
primo giudice, sulla base della prova testimoniale e della espletata CTU, accertava che pag. 4/15 per le lavorazioni extra eseguite dalla società appaltatrice, al netto di quanto già pagato per le stesse dal committente, il corrispettivo ancora da pagare ammontava a euro
6.732,81, vale a dire di euro 7.406,09 IVA al 10% inclusa.
In merito all'esecuzione di detti lavori, in particolare, il primo giudice riteneva che la somma richiesta fosse relativa a lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto inziale concordato tra le parti, ordinati dal committente ed eseguiti dall'impresa in corso d'opera e in un momento successivo rispetto al rilascio della quietanza liberatoria. Mai prima dell'instaurazione del giudizio, infatti, il committente aveva contestato all'impresa l'esecuzione di detti lavori in assenza di incarico, non avendone mai intimato la sospensione.
1.5. Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il Tribunale di Pescara accertava che l'ammontare del credito spettante alla in a.s. fosse di complessivi euro 27.468,56, CP_1
IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2. Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado ha proposto appello
[...]
, per il motivo di seguito riassunto: Pt_1
3.1 Motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al punto 5 (somma dovuta per oneri di sicurezza di cui alla fattura n. 3/2013), al punto 6 (somma dovuta per fornitura, trasporto e piazzamento del monoblocco coibentato serie “Rapallo” di cui alla fattura n.
4/2013) e al punto 7 (somma dovuta per i lavori extra di cui alla fattura n. 5/2013)”.
Con riferimento alla somma richiesta a titolo di oneri per la sicurezza, l'appellante ha dedotto che i lavori in oggetto sarebbero stati tutti interamente pagati dal committente, come da autocertificazione del 20 dicembre 2011 a firma dei contraenti e dichiarazione liberatoria della ditta del 18 gennaio 2012, presenti in atti. Nulla, pertanto, sarebbe dovuto alla ditta appaltatrice.
Rispetto agli importi richiesti con riguardo al monoblocco coibentato ed ai lavori extra, secondo l'appellante il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle prove testimoniali e della predetta liberatoria. Dalle prove orali sarebbe emersa, infatti, l'esecuzione ad pag. 5/15 opera della dei soli lavori di cui al computo metrico e al progetto CP_1
autorizzato.
La secondo l'appellante, avrebbe realizzato un unico lavoro extra, cioè un CP_1 massetto in un locale per l'abitazione, già pagato in contanti dal alla presenza Pt_1
del teste Tes_1
Ha evidenziato inoltre come le dichiarazioni dei testi nulla comproverebbero in relazione alle somme richieste con fattura n. 4/2013, dando invece la documentazione presente in atti (quietanze, liberatoria e pagamenti vari) conferma dell'avvenuto soddisfo della pretesa creditoria dell'impresa appaltatrice.
La CTU espletata nel primo grado di giudizio, inoltre, sarebbe stata del tutto esplorativa essendo stata eseguita a undici anni di distanza dal termine dei lavori, pervenendo a conclusioni che erano comunque da disattendere.
Infine, con riguardo al normale riparte dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., mentre l'opposta non avrebbe fornito prova della sussistenza del credito vantato, CP_1 avendo prodotto generiche fatture, al contrario, l'opponente avrebbe Parte_1 provato di aver provveduto all'integrale saldo dei lavori.
In conclusione, il primo giudice avrebbe errato nel riconoscere come dovuti i pagamenti di cui alle fatture nn. 3, 4 e 5/2013.
4. Si è costituita in grado di appello eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto gravame, e proponendo un unico motivo di appello incidentale riguardante la parziale compensazione delle spese effettuata in primo grado, compensazione che invece non avrebbe dovuto esserci o, comunque, non avrebbe dovuto superare il 10% o il 15%. Su tali basi, pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza soltanto con riferimento alle spese di lite, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
5. Motivi della decisione. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
pag. 6/15 5.1 Preliminarmente occorre rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dall'appellata in merito alla genericità delle censure mosse CP_1 dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata.
Invero, tali doglianze sono volte a contestare il merito della decisione e a fornire una diversa interpretazione dei documenti presenti in giudizio e delle dichiarazioni testimoniali rese, necessitandosi così un accertamento nel merito della fondatezza o meno di tali assunti.
5.2. Parzialmente fondato risulta essere l'unico motivo di appello principale inerente alla insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto ai punti della sentenza che hanno parzialmente accolto la pretesa creditoria dell'opposta ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione.
5.2.1. In primo luogo, fondata risulta la censura mossa dall'appellante in relazione alla sussistenza del credito richiesto con fattura n. 3/2013.
L'appellante, in particolare, si duole del fatto che l'autocertificazione del 20 dicembre
2011, a firma sia del committente che dell'impresa, e la dichiarazione liberatoria della ditta del 18 gennaio 2012 darebbero prova della liberazione del debitore dalla pretesa creditoria, avendo il primo interamente versato quanto dovuto.
Al riguardo, occorre in primo luogo procedere alla ricostruzione in fatto della vicenda in esame.
In virtù di contratto di appalto stipulato il 2 gennaio 2010 (si v. doc. all. n. 101 fascicolo primo grado di parte appellata), l' (committente) e Controparte_2
l'impresa (esecutrice) convenivano di procedere alla ristrutturazione di un CP_3
edificio rurale sito nel comune di Loreto Aprutino verso il pagamento del corrispettivo di euro 186.127,74 oltre iva, come da computo metrico ed elenco prezzi (si v. doc. all.
n. 103 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Successivamente, a lavori già iniziati, in data 12 aprile 2011, le stesse parti stipulavano contratto di “variazione al contratto di appalto” (si v. doc. all. n. 102 e doc. all. n. 105 fascicolo di primo grado di parte appellata), con il quale, premesso che “durante i lavori
pag. 7/15 di ristrutturazione (…) la Committente, in comune accordo con il proprio tecnico nonché direttore dei lavori Geom. , ha riscontrato di apportare delle Parte_2
modifiche realizzative, presentando una SCIA, a variante alla DIA n° 5427/2009, in data 12/04/2011 e che la committente ha comunicato alla Esecutrice i nuovi lavori da eseguirsi, documentati da nuovo computo metrico ed elaborati tecnici e grafici;
che la
Committente intende variare, aggiornando il contratto di appalto siglato in data
02/01/2010 per il completamento delle opere di ristrutturazione;
che l'Esecutrice si dichiara disposta ad accettare l'esecuzione dei lavori medesimi”, convenivano che
“l'importo complessivo dell'appalto viene regolato a misura sulla base del computo metrico e precisamente euro € 130.378,97 oltre iva in ragione di legge”.
Sulla base della successione di tali contratti, ad assumere rilievo, nel caso di specie è, pertanto, il contratto datato 12 aprile 2011, stipulato a variazione e a completa sostituzione del primo contratto di appalto, e il relativo computo metrico redatto a firma del Geom. Parte_2
Ciò posto, questa Corte ritiene che la pretesa creditoria, fatta valere dall'impresa sulla base della fattura n. 3/2013 (si v. doc. all. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellata), non abbia fondamento e ciò in quanto parte appellante ha fornito prova della sua liberazione dal pagamento di detto costo.
In primo luogo, è necessario, sul punto, richiamare la normativa di riferimento di cui al d.lgs. n. 81/2008.
Ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 100 del predetto decreto legislativo, rubricato “Piano di sicurezza e di coordinamento”, è previsto che “Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza
e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli
pag. 8/15 aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto”.
Dalla lettura del punto 4 dell'allegato XV a cui fa riferimento la norma, rubricato “stima dei costi della sicurezza”, inoltre, viene specificato che: “
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso”.
I costi della sicurezza, pertanto, sono costi che rientrano nel prezzo complessivamente pattuito per i lavori appaltati, che, nel caso di specie, a seguito della stipula del predetto contratto di variante del contratto di appalto, ammontano a complessivi € 130.378,97 oltre iva.
Pertanto, in virtù della normativa appena richiamata, in tale importo sono da computare anche i costi della sicurezza relativo al cantiere in oggetto.
Appare utile comunque precisare che, da un lato, tale disposizione non è stata derogata da un accordo tra le parti, dato che non è stato espressamente pattuito tra le stesse che tali costi fossero da computare separatamente e in aggiunta rispetto al corrispettivo individuato nel contratto e che, dall'altro, la previsione di tali oneri si evince dallo stesso computo metrico allegato al contratto in esame.
pag. 9/15 Infatti, dal computo metrico citato risulta che per ciascuna opera da realizzare sia ricompresa nella voce di costo “quanto altro occorre per dare il lavoro finito”.
Oltre a tale voce di chiusura, bisogna comunque osservare che rispetto a taluni lavori, per la cui esecuzione si richiede l'adozione di specifiche misure di sicurezza, è inoltre specificamente indicato che, nel costo, sono ricomprese “le opere provvisionali di sostegno e di protezione”, come da prezziario regionale. A titolo esemplificativo si possono richiamare le seguenti opere: “DEMOLIZIONE DI TETTO IN LEGNO: costituito da capriate, arcarecci, travicelli e pianelle in laterizio. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno;
il calo a te (cfr. terra) …preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione è eseguita a filo esterno dei muri perimetrali”; “DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisionali di sostegno e di protezione;
il carico, il trasporto e lo scarico di rifiut (cfr. rifiuti) … le ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in legno o parquet”.
Pertanto, sia sulla base del contratto stipulato in variazione del precedente, in virtù della soprarichiamata normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, che sulla base di quanto evincibile e presumibile dal relativo computo metrico, questa Corte ritiene che i costi della sicurezza siano stati già versati dal committente rispetto alle fatture quietanzate di cui all'autocertificazione del 20 dicembre 2011, a cui è allegato - e debitamente sottoscritto - il computo metrico in parola comprensivo di tutte le opere (si v. doc. prodotto in primo grado da parte opponente in data 29 gennaio 2020), e di cui alla dichiarazione liberatoria della ditta del 18 gennaio 2012.
A fortiori, appare utile evidenziare che la ditta esecutrice ritiene di fondare la propria pretesa sulla base di documentazione non idonea a provare il titolo, non essendo stato allegato il PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento), dal quale dovrebbe emergere, secondo quanto sopra richiamato, tra l'altro, il costo della sicurezza in relazione ai lavori, ma soltanto un “computo metrico estimativo” che non risulta né timbrato, né firmato dal geometra che l'ha predisposto, nè allegato al predetto PSC, non potendo così assumere alcun valore probatorio.
pag. 10/15 In conclusione sul punto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, questa Corte ritiene che il credito vantato dalla ditta esecutrice con fattura n. 3/2013 non è dovuto dal committente.
5.2.2. Infondata, invece, risulta essere la censura mossa dall'appellante in relazione alla sussistenza del credito richiesto con fattura n. 4/2013 del 16 gennaio 2013 (si v. doc. all.
n. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
In primo luogo, occorre precisare che non risulta controverso tra le parti che l'impresa abbia fornito e collocato all'interno del cantiere il monoblocco coibentato CP_1 serie “Rapallo”, essendo controverso soltanto se lo stesso sia stato utilizzato per l'esecuzione dei lavori di appalto oppure se sia stato fornito al per una utilità Pt_1 sua o dell'omonima Azienda Agricola.
L'infondatezza di tale censura risulta innanzitutto dall'estraneità della predetta fornitura e posizionamento del container rispetto al contratto di appalto sottoscritto e poi variato, il cui oggetto è specificamente e unicamente quello di ristrutturazione di un edificio rurale sito nel Comune di Loreto Aprutino e da cui non risulta, neppure dal relativo computo metrico, che tra i lavori previsti vi sia quello di posizionamento di tale monoblocco, utile all'esecuzione della prestazione.
In aggiunta, il primo giudice ha correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dai testi e come da verbale di udienza del 17 dicembre Tes_1 Tes_2
2020.
Al riguardo, rispetto al capitolo di prova contraria “V) Vero che il manufatto indicato come “ venne sistemato Parte_3 all'interno della recinzione posta tutt'intorno all'abitazione di esso opponente?” il teste ex dipendente della al momento della dichiarazione Testimone_3 CP_1
e, quindi, attendibile, rispondeva “E' vera la circostanza. Noi operai non abbiamo mai usufruito di detto monoblocco”.
Il teste impiegato che ha seguito la pratica di finanziamento del Testimone_4
, del pari attendibile, rispetto al sopracitato capitolo di prova contraria Pt_1
pag. 11/15 rispondeva “E' vera la circostanza. Il monoblocco è ancora lì.” e rispetto all'ulteriore capitolo di prova contraria “VIII) Vero che il medesimo manufatto meglio descritto nei precedenti capitoli venne utilizzato dal come ripostiglio o magazzino per Parte_1
i prodotti della propria azienda agricola” chiariva che “E' vera la circostanza. Ci sono
i serbatoi del vino e depositi di prodotti finiti al piano terra e al primo piano un deposito per materiali da imballo oltre ad un piccolo ufficio”.
Da tali dichiarazioni testimoniali, non contrastate dalle altre rese in giudizio sui medesimi capitoli di prova (il teste Geom. dichiarava di nulla sapere al Parte_2
riguardo, così come il teste , ex dipendente della come da Testimone_5 CP_1
verbale di udienza del 5 novembre 2020), risulta quindi provato che il detto monoblocco, collocato all'interno della recinzione dell'abitazione di , non Parte_1
è stato fornito e posizionato a ragione dei lavori di ristrutturazione come da contratto di appalto, ma per cause estranee al predetto rapporto di appalto e, in particolare, per utilità dello stesso rispetto alla propria azienda agricola. Pt_1
Sulla base di quanto fin qui argomentato, pertanto, la sentenza di primo grado sul punto deve essere confermata, con condanna dell'appellante al pagamento della somma richiesta con fattura n. 4/2013 “per fornitura con trasporto e piazzamento in piano” del monoblocco coibentato serie “Rapallo”.
5.2.3. Infondata, in ultimo, risulta essere la doglianza sollevata dall'appellante in relazione alla sussistenza del credito richiesto con fattura n. 5/2013 del 16 gennaio 2013
(si v. doc. all. n. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
In primo luogo è necessario chiarire come la CTU espletata in primo grado non sia qualificabile come meramente esplorativa. Infatti, nonostante si tratti di lavori extracontrattuali, che non risultano essere stati autorizzati per iscritto dal committente, a sostegno della propria pretesa la ditta esecutrice allegava in giudizio documentazione, sia descrittiva che grafica, riguardante i lavori effettuati e non ricompresi nel computo metrico relativo al contratto di appalto, per cui si richiedeva un accertamento nel merito da parte dell'autorità giudiziaria, anche a seguito della valutazione delle dichiarazioni pag. 12/15 rese dai testi escussi, che avevano fornito elementi convergenti con quanto rappresentato dalla predetta ditta e oggetto di controversia.
Pertanto, anche sulla base delle risultanze testimoniali, che hanno confermato la realizzazione dei lavori vantati dall'impresa esecutrice, senza tuttavia specificare se fossero stati realizzati in esecuzione o meno del contratto di appalto, il primo giudice ha correttamente disposto l'espletamento di una CTU, non potendo la ricostruzione a posteriori del quantitativo di lavorazioni eseguite prescindere da un accertamento e da una valutazione da compiersi a mezzo di un ausiliario tecnico.
Ciò chiarito, nel merito della decisione resa dal primo giudice, è utile richiamare il consolidato orientamento del giudice di legittimità secondo il quale il giudice del merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015;
Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass.,
n. 23637/2016).
Al riguardo, bisogna rilevare che, a seguito di operazioni di sopralluogo dei luoghi di cui è causa e, secondo quanto disposto dal giudice di prime cure, delle operazioni di verifica e di raffronto dei lavori vantati come “extra” dalla ditta esecutrice con quanto risultante dal computo metrico di cui al contratto di appalto, il CTU, dopo aver esaminato le osservazioni del CTU di parte opposta, ha depositato relazione integrativa con la quale ha rilevato l'esistenza delle seguenti lavorazioni extra: voce n.1 – demolizione di ex stalla, per un totale di euro 436,96; voce n. 2 – realizzazione di piccolo magazzino nel luogo della ex stalla, per un totale di euro 1.260,80; voce n. 3 – fornitura e posta in opera di Rete FiberNet, per un totale di euro 3.749,76; voce n. 4 – fornitura e posa in opera di cupolette tipo “Iglù” per vespaio areato, per un totale di euro
1.091,85. Complessivamente, pertanto, il CTU ha quantificato l'ammontare dei lavori pag. 13/15 extra realizzati in euro 6.732,81, cui è necessario aggiungere l'IVA al 10% per un importo totale di euro 7.406,09.
Rispetto a tali risultati peritali si deve inoltre osservare che, con il proprio atto di citazione in appello e le successive difese, parte appellante si è limitata unicamente a contestare la natura esplorativa della CTU espletata, senza contestare nel merito le conclusioni a cui è pervenuto il perito nominato, conclusioni correttamente condivise dal primo giudice.
Per tutte le considerazioni che precedono, pertanto, questa Corte ritiene di confermare la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il credito relativo a lavori extra per un totale di euro 7.406,09, IVA inclusa.
5.2.4. In ultimo, l'unico motivo di appello incidentale formulato dall'appellata impresa esecutrice, inerente alla parziale compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice, risulta assorbito a seguito del parziale accoglimento dell'appello proposto dal
Parte_4
6. Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel
[...]
presente grado di giudizio, compresa quella di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata impresa, deve essere parzialmente accolto.
In particolare, va dichiarato che nulla è dovuto dal committente nei Parte_1
confronti della impresa esecutrice in relazione alla Controparte_1
fattura n. 3/2013 del 16 gennaio 2013, azionata in sede monitoria.
Il committente è tuttavia tenuto al pagamento del corrispettivo per la Parte_1
fornitura e il posizionamento del monoblocco coibentato serie “Rapallo” e per l'esecuzione dei sopramenzionati lavori extra, per un importo complessivo di €
10.721,49, iva inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e, pertanto, si dichiarano compensate per un mezzo, il restante mezzo posto in capo all'appellante, nella misura indicata nel dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella qualità di Parte_1 titolare dell'omonima azienda agricola, avverso la sentenza n. 225/2023 del Tribunale di
Pescara, pubblicata il 14 febbraio 2022, nei confronti di Controparte_1
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ella somma di € 10.721,49, iva inclusa, a titolo di corrispettivo per le prestazioni
[...]
svolte, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) dichiara per un mezzo compensate le spese del presente grado di giudizio, liquidate nell'intero in € 6.948,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e pone per il restante mezzo a carico di , disponendone la Parte_1 distrazione in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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