Articolo 207 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 206Articolo 208
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 207.
(Trattrici agricole con piano di carico)
1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
a) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' inferiore o uguale a ((1,35)) m:
a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;
a2) la lunghezza del veicolo non puo' superare 6,00 m;
a3) la massa a pieno carico della trattrice non puo' superare 3,5 t;
b) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' superiore a ((1,35)) m, la lunghezza del piano di carico non puo' superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.
2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o piu' assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di liberta' previsti per gli organi di agganciamento.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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