Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 207.
(Trattrici agricole con piano di carico)
1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
a) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' inferiore o uguale a ((1,35)) m:
a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;
a2) la lunghezza del veicolo non puo' superare 6,00 m;
a3) la massa a pieno carico della trattrice non puo' superare 3,5 t;
b) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' superiore a ((1,35)) m, la lunghezza del piano di carico non puo' superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.
2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o piu' assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di liberta' previsti per gli organi di agganciamento.
(Trattrici agricole con piano di carico)
1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
a) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' inferiore o uguale a ((1,35)) m:
a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;
a2) la lunghezza del veicolo non puo' superare 6,00 m;
a3) la massa a pieno carico della trattrice non puo' superare 3,5 t;
b) quando la carreggiata minima di uno degli assi e' superiore a ((1,35)) m, la lunghezza del piano di carico non puo' superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.
2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o piu' assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di liberta' previsti per gli organi di agganciamento.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Teramo, sentenza 28/11/2025, n. 1418Provvedimento: […] 7. Tanto premesso, tuttavia, CP_1 ha eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 141 D. Lgs 07 settembre 2005 n. 209, in ragione dell'irregolarità del trasporto dell'attrice sulla macchina seminatrice trainata dal CP_2 in quanto realizzato in violazione degli artt. 206, 208 e 209 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. Orbene, sul punto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ratione temporis applicabile, “ 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricoleLeggi di più...
- art. 141 D. Lgs. 209/2005·
- interessi compensativi·
- concorso di colpa·
- danno non patrimoniale·
- personalizzazione danno·
- tabelle risarcimento danno·
- spese mediche·
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- trasporto irregolare·
- rivalutazione monetaria·
- danno biologico·
- spese di CTU·
- art. 1227 c.c.