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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 302 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Iglesias, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Federico Melis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica,
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, aveva domandato che venisse accertata e Parte_1
dichiarata la natura professionale della discoartrosi lombare L4-L5, L5-S1 da cui era affetto e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo in rendita o in CP_1
capitale, previsto dalla legge per il danno biologico subito, oltre accessori e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di avere lavorato, dal 1985 alla data di introduzione del giudizio, alle dipendenze della società Portovesme s.r.l., già Enirisorse
S.p.A., presso lo stabilimento di Portovesme, in qualità di operaio addetto al reparto elettrolisi.
In particolare, aveva precisato il ricorrente, dal 1985 al 2003 aveva svolto le mansioni di
“strappatore” o “conduttore di strappacatodi”.
Nel detto periodo, aveva proseguito il ricorrente, egli era stato addetto ad un macchinario che spellava le lastre di zinco, le quali nel processo elettrolitico si appiccicavano ai grossi catodi.
Il ricorrente aveva, quindi, evidenziato che il suo compito, nel detto periodo, era stato quello di indirizzare le lastre, che pesavano circa 50 kg, con l'uso di un ferro, verso il macchinario,
affinché la spellatura fosse completa, operazione che comportava l'utilizzo di una certa forza fisica che si ripercuoteva sulle braccia e sulle spalle.
aveva, inoltre, aggiunto che nel corso di una giornata lavorativa operava anche Parte_1
su 30 catodi.
A partire dal 2003, aveva poi riferito il ricorrente, egli aveva svolto le mansioni di “quadrista”,
controllando tutti i reparti dell'impianto, salendo sulle rampe di scale sino a 10 mt. di altezza e preparando i reagenti con sacche di carbonato del peso di kg. 25 ciascuna, le quali venivano da lui tagliate e svuotate all'interno dei serbatoi.
Il ricorrente aveva, quindi, sostenuto di essere stato esposto per lungo tempo, per la qualità e quantità del lavoro prestato, al rischio di contrarre la discoartrosi lombare da cui era affetto e aveva riferito di avere, quindi, presentato all' , in data 26 novembre 2021, la relativa CP_1
domanda amministrativa, la quale, come anche la successiva opposizione, era stata rigettata,
cosicché egli aveva maturato l'interesse ad agire in giudizio.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
2 L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, precisando che la patologia era stata CP_1
riscontrata soltanto nel marzo 2022, dopo, quindi, la presentazione della domanda amministrativa e che, comunque, appariva del tutto evidente che il trasporto di sacchi di 25 Kg
per meno di un'ora al giorno, anche ammessa per ipotesi la frequenza quotidiana, non costituiva una valida e sufficiente esposizione al rischio di movimentazione manuale dei carichi, oltretutto in soggetto ultrasessantenne.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1148 del 5 agosto 2024, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di TU medico legale, in adesione alle conclusioni del consulente nominato, aveva escluso il diritto all'indennizzo richiesto dal ricorrente, non risultando soddisfatti “i criteri di nesso causale per poter
riconoscere l'eziologia lavorativa alle patologie denunciate”.
Il TU nominato in primo grado aveva, infatti, in particolare, osservato che “Il quadro
patologico rilevato a carico della colonna lombo-sacrale nel Sig. , vista Parte_1
l'assenza ad una esposizione - quantitativamente adeguata - a rappresentare un rischio
lavorativo specifico e l'attuale età del ricorrente (62 anni), ritengo – non possa considerarsi di
origine professionale - ma sia essenzialmente riconducibile a fattori dismetabolici- degenerativi
conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose di frequente
riscontro nella popolazione lavorativa e non (60-80% dei soggetti > 50 anni e circa il 100% di
quelli > 60 anni) e rientrano tra quelle patologie ad eziologia multifattoriale, nella quale
ricorrono fattori costituzionali, anagrafici, metabolici, endocrini, etc., rispetto alle quali
l'ambiente di lavoro può assumere, talvolta, il ruolo di concausa diretta ed efficiente (“work-
related diseases”)”.
Quanto alla idoneità del rischio, l'ausiliare aveva poi precisato che “il Sig. dal Parte_1
2003 è esposto ad una movimentazione manuale dei carichi estremamente limitata (circa un'ora
al giorno) e la malattia ha dato segno di sé solo recentemente (marzo 2022) in occasione
3 dell'esecuzione di una RM lombo-sacrale”, cosicché, aveva concluso il TU, deve reputarsi che
“… l'attività di quadrista” configuri “un'esposizione - quantitativamente inadeguata - a
rappresentare il rischio lavorativo specifico sopra richiamato;
pertanto le prove prodotte dal
ricorrente circa la natura professionale della patologia denunciata (discopatia lombo-sacrale)
non sono in grado di soddisfare i criteri medico-legali di accertamento del nesso di causalità in
tema di tecnopatie”.
Il Tribunale, inoltre, aveva ritenuto non condivisibili le censure formulate dal ricorrente, nelle note di trattazione del 6 giugno 2024, avverso gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, non avendo l'attuale appellante tenuto conto del fatto che il consulente aveva valorizzato la circostanza che le mansioni più pesanti erano state da lui svolte solo fino al 2003, né del fatto che la prova testimoniale, stante la genericità sul punto della capitolazione, non aveva consentito di appurare la frequenza con la quale egli si era trovato a dover sollevare le sacche di da Parte_2
25 Kg, cosicché l'unico riferimento sul punto era risultato essere quello contenuto nella documentazione menzionata dal TU. CP_1
Il Tribunale aveva, quindi, rigettato la domanda proposta da nulla disponendo Parte_1
in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“…l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
impugnata, voglia:
1. Accertare e dichiarare che è affetto da spondiloartrosi del tratto lombo- Parte_1
sacrale associata a discopatie multiple di natura professionale.
4
2. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore del ricorrente la rendita prevista dall'art. 13 CP_1
co. 2 sub 2) del d.lgs. n°38/2000 ove risulti una menomazione conseguente pari o superiore al
16%; in subordine: dichiarare l convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per CP_1
il danno biologico come previsto nel comma 2 sub a).
3. Condannare lo stesso istituto al pagamento dei ratei di rendita maturati o, in subordine,
l'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali.
4. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre IVA e Cassa
Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di
avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
5. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di soccombenza,
non essendo il ricorrente titolare di redditi familiari, imponibili IRPEF, superiori ai limiti di cui
all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva che si produce anche in questa sede.”
Nell'interesse dell' appellato: CP_1
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza, rigettare l'appello perché infondato e
confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato l'erroneità e la lacunosità delle risultanze peritali poste alla base della sentenza impugnata.
In primo luogo, ha sostenuto che il TU avesse omesso di rispondere al Parte_1
quesito posto dal giudice, visto che, pur avendo ritenuto sussistente la patologia del tratto lombo-
sacrale, non aveva quantificato il danno biologico e aveva ecceduto i limiti del proprio incarico,
trattando la materia del nesso di causalità e dell'anamnesi lavorativa, che competevano, invece,
alle parti e al giudicante.
Inoltre, ha evidenziato l'appellante, l'ausiliare aveva preso in considerazione solo ed esclusivamente le produzioni (DVR e questionario), tralasciando, invece, la prova CP_1
testimoniale, formatasi nel contraddittorio delle parti, dalla quale era emersa in maniera evidente
5 la gravosità delle mansioni a lui affidate, anche nel periodo in cui aveva svolto, in aggiunta alle mansioni di strappatore o conduttore di strappacatodi, che aveva sempre mantenuto, anche se in maniera ridotta, mansioni di quadrista.
Nello specifico, ha sostenuto l'appellante, i testimoni avevano confermato che lui, nel periodo decorrente dal 2003, aveva dovuto trasportare a spalle, per oltre 10 rampe di scale, in assenza di ausili, la cui presenza non era stata, infatti, riferita dai testi, le sacche di reagenti da 25 kg ciascuna, ripetendo l'operazione per più volte al giorno, ciò che aveva determinato una sollecitazione, sia della colonna, sia delle articolazioni insistenti sulla medesima.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, il TU aveva tralasciato alcuni dati molto rilevanti risultanti dal questionario sulla movimentazione manuale dei carichi presente in atti: in particolare, nel detto documento, erano descritte le mansioni che lui aveva svolto e la relativa durata ed emergeva che la movimentazione manuale dei carichi era compresa nelle mansioni a lui affidate, che le sacche dei reagenti venivano scaricate manualmente dai pallet, che le movimentazioni consistevano nel prendere il sacco con le braccia dalla pedana, trasportarlo nella tramoggia, deporlo nella tramoggia e scaricarlo nella miscelazione, mentre il questionario taceva sul fatto che i sacchi dovevano essere trasportati a mani a diversi metri di altezza.
L'altezza di 50 cm delle mani da terra per prendere il sacco, risultante dal questionario indicato,
ha proseguito l'appellante, evidenziava, inoltre, come egli, durante il sollevamento, si fosse dovuto chinare con rotazione del busto e, ancora, l'attività in discussione era indicata con la frequenza di una volta al giorno per sei sacchi di media, mentre nel questionario veniva indicato il pallet da 12 sacchi.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, egli nel 2021 aveva presentato un episodio di lombalgia da sforzo e da anni lamentava episodi di lombalgia a carattere ingravescente, mentre dal 2015 gli era stato prescritto l'utilizzo del plantare.
Da quanto sopra, ha sostenuto si evinceva che la sua attività di lavoro si era svolta Pt_1
prevalentemente in piedi e con movimentazione dei carichi e, quindi, anche la veridicità di
6 quanto dichiarato dai testimoni, i quali avevano espressamente riferito che i sacchi dei reagenti venivano portati a spalla anche ad altezze importanti senza utilizzo di alcun paranco, come invece descritto nel questionario.
Tra l'altro, ha evidenziato l'appellante, l' non aveva prodotto i questionari relativi al periodo CP_1
anteriore al 2013, periodo in relazione al quale dalle prove testimoniali emergeva lo svolgimento da parte sua di un lavoro gravoso, eseguito in posizioni incongrue, con particolari sollecitazioni alla colonna vertebrale, tanto che, come risultava dal documento di idoneità alla mansione con limitazioni del 2015, egli, già da allora, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal TU,
il quale aveva affermato che la patologia era emersa solo nel 2022, aveva manifestato problematiche di lombalgia.
Ciò premesso, ha, quindi, sostenuto che la tipologia di lavoro da lui svolto Parte_1
avesse determinato un rischio sufficiente, per intensità e durata, in un soggetto di oltre 60 anni, a determinare le alterazioni degenerative documentate, le quali si discostavano dai segni di usura comunemente riscontrabili in soggetti di pari età.
In ogni caso, ha osservato l'appellante, è noto che il rischio di malattia derivante da un fattore predisponente, quale, nel caso, l'età, non valeva ad escludere del tutto il rischio professionale, in quanto il ruolo di concausa deve essere attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione o aggravamento della patologia ove se ne riconosca l'incidenza negativa, nel caso in esame assai probabile alla stregua del sovraccarico biomeccanico della colonna cui egli era stato esposto in tanti anni di lavoro.
L'appellante ha, quindi, insistito nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e ha formulato espressa richiesta di rinnovo della TU, domandando che il nuovo incarico fosse conferito a medico specialista in ortopedia.
***
L'appello è infondato.
Nel caso di specie, la Corte, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie, ha ritenuto di
7 non dover procedere al rinnovo della TU recepita dal giudice di primo grado, risultando la stessa adeguatamente motivata e non contraddittoria e l'iter logico-giuridico nella medesima seguito del tutto condivisibile.
Il TU nominato in primo grado, in particolare, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, aveva accertato che risulta affetto da Parte_1
“spondilodiscoartrosi del tratto lombo-sacrale associata a multiple discopatie”.
L'ausiliare aveva ritenuto la predetta patologia di natura non professionale, ma “essenzialmente
riconducibile a fattori dismetabolici-degenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento
delle strutture articolari e legamentose di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non
(60/80 % dei soggetti > 50 anni e circa il 100% di quelli > 60 anni)”.
Il giudizio espresso era scaturito dalla valutazione del rischio lavorativo cui Parte_1
era stato esposto negli oltre diciotto anni precedenti la presentazione, nel 2021, della domanda amministrativa.
Infatti, aveva osservato il TU, il quale dal 1985 al 2003, quando era adibito Parte_1
allo svolgimento di mansioni di “strappatore” o “conduttore di strappacatodi“, era stato esposto a diversi rischi tecnopatici, quali movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci e sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, invece, dal 2003 al 2023 era stato inquadrato come quadrista in sala analisi, occupandosi di controllare visivamente tutti i reparti, prelevando presso gli stessi, ogni due ore, campioni di sostanze chimiche da analizzare, percorrendo al detto fine lunghi tratti a piedi e salendo rampe di scale sino a 10 metri di altezza, e, infine, occupandosi una o due volte al giorno, per circa 60 minuti, della movimentazione manuale dei reagenti contenuti in sacche da 25 Kg che venivano aperte e svuotate all'interno dei serbatoi.
La movimentazione manuale dei carichi cui l'assicurato era stato esposto nello svolgimento della mansione di quadrista, aveva, quindi, concluso sul punto l'ausiliare, era stata estremamente limitata e il rischio lavorativo specifico, quindi, quantitativamente inadeguato a soddisfare i criteri medico-legali di accertamento del nesso causale in tema di tecnopatie.
8 Ebbene, a differenza di quanto sostenuto da nell'atto di appello, gli elementi Parte_1
di valutazione sulla base dei quali il TU aveva formulato le sue logiche e condivisibili conclusioni appaiono del tutto coerenti con le risultanze processuali.
Occorre, innanzitutto, evidenziare il fatto che l'attuale appellante mai aveva allegato, prima della presente fase di appello, e comunque certamente non nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, e tantomeno aveva chiesto di provare, che, anche dopo l'assegnazione di mansioni di quadrista, avesse continuato a svolgere, in maniera ridotta o meno, anche le precedenti mansioni di strappatore o conduttore di strappacatodi (nel ricorso egli aveva espressamente allegato, nel capo 7, che “dal settembre 2003 il ricorrente è stato inquadrato come quadrista e svolge le
seguenti mansioni: controlla tutti i reparti dell'impianto, sale sulle rampe di scale sino a mt 10
di altezza, prepara i reagenti con sacche di carbonato del peso di kg 25 ciascuna che vengono
tagliate dallo stesso e vuotate all'interno dei serbatoi”).
Per altro verso, nemmeno risponde al vero che i testimoni escussi in primo grado avessero confermato che l'attuale appellante doveva portare le sacche di reagenti da 25 Kg ciascuna, a spalle, per dieci rampe di scale ovvero lungo rampe di scale poste sino a 10 metri di altezza,
trattandosi di circostanza che non era stata allegata dal ricorrente - il quale, nel capo 7 sopra riportato, l'unico dedicato nel ricorso alla descrizione dell'attività lavorativa svolta a decorrere dal 2003, aveva rappresentato le due fasi di attività, cioè la salita delle rampe di scale e la movimentazione delle sacche di reagenti, come tra loro autonome - e che non era stata, quindi,
sottoposta ai testi, i quali si erano limitati a confermare il capo 7 sopra riportato.
D'altronde, il fatto che la movimentazione delle sacche non avvenisse lungo le rampe di scale emerge, coerentemente, da tutte le altre risultanze del procedimento di primo grado, non solo da quanto dichiarato dal datore di lavoro nei questionari prodotti in giudizio dall' , nei quali si CP_1
legge che le “sacche di reagenti da 25 Kg vengono scaricate manualmente da pallet posizionati
nelle immediate vicinanze di tramogge tramite le quali il contenuto del sacco viene scaricato
dentro apposite tine di miscelazione. Le movimentazioni principali sono: 1) presa del sacco con
9 le braccia dalla pedana 2) Trasporto del sacco alla tramoggia o pedana di caricamento posta a
circa un metro dalla pedana 3) Deposizione del sacco sulla tramoggia o pedana e scaricamento
del materiale a seguito dell'apertura del sacco” (così nel punto 6. del questionario per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi del 10 dicembre 2021, prodotto dall' in CP_1
primo grado), ma anche da quanto dichiarato al TU dallo stesso il quale, in sede di Pt_1
anamnesi, aveva riferito che le rampe di scale venivano da lui percorse quando effettuava il giro dei prelievi dei campioni delle sostanze chimiche da analizzare, mentre aveva descritto quella della movimentazione delle sacche di reagenti come fase di lavoro differente e autonoma dalla precedente, analogamente a quanto, d'altronde, aveva fatto, come già evidenziato, anche nel capo 7 del ricorso.
Inoltre, sotto altro profilo, se è vero, come è detto nell'atto di appello, che nel questionario sopra richiamato si era dato atto del fatto che tra le attività che svolgeva come quadrista ve ne Pt_1
era una, appunto il caricamento delle sacche, che comportava la movimentazione manuale dei carichi, è anche vero che il datore di lavoro aveva limitato la durata dell'attività di caricamento delle sacche sulle tramogge a 0,5 ore per turno di lavoro e la durata dell'attività di sollevamento in generale a meno di un'ora per turno, indicando una media di sei sacchi movimentati al giorno.
Dato che, non solo non era stato smentito dai testi escussi in primo grado, i quali, come già in precedenza osservato, si erano limitati a confermare il capo 7 del ricorso, nel quale la frequenza e la durata delle attività di movimentazione delle sacche non erano state in alcun modo indicate,
ma che, nella sostanza, era stato confermato dallo stesso al TU in sede di anamnesi, in Pt_1
occasione della quale aveva dichiarato che una o due volte al giorno si era occupato, per circa 60
minuti (ed era stato questo poi il dato utilizzato dal TU nel suo ragionamento), della movimentazione manuale dei reagenti (carbonato di stronzio) contenuti nelle sacche da 25 Kg
più volte menzionate.
Né, infine, risulta fondata la censura formulata dall'appellante in ordine al fatto che il TU
avrebbe, a suo dire, errato nell'escludere la presenza della patologia lombare in epoca precedente
10 alla presentazione, nel 2021, della domanda amministrativa.
In realtà, infatti, la documentazione medica anteriore al 2021 presente in atti (si vedano i certificati di idoneità del 7 gennaio 2013, del 24 novembre 2014, del 29 aprile 2016 e del 19
gennaio 2018, tutti accompagnati dal relativo referto della visita medica, prodotti dall' in CP_1
primo grado) evidenzia l'esistenza di un'ipoacusia e la prescrizione di apposito plantare, senza che mai venga fatta menzione della patologia oggetto del giudizio o anche di meri sintomi alla stessa ricollegabili.
Deve, infine, precisarsi che il TU nominato in primo grado, in coerenza con il ruolo assegnatogli dal codice di rito e con i quesiti sottopostigli dal Tribunale, si era giustamente espresso, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, anche in ordine all'origine professionale o meno della patologia denunciata e, quindi, in ordine alla sussistenza o meno del necessario nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dall'appellante e la patologia medesima,
trattandosi di valutazione di natura tecnica e medico-legale che allo stesso competeva.
In definitiva, alla stregua di tutte le motivazioni indicate, deve escludersi, come, appunto,
correttamente affermato dall'ausiliare, che in tempi coerenti con la Parte_1
manifestazione della patologia denunciata, escluso, quindi, dalla valutazione tutto il periodo lavorativo anteriore al 2003, fosse stato esposto ad un rischio lavorativo specifico quantitativamente idoneo a determinare l'insorgenza o anche solo l'accelerazione o l'aggravamento della patologia medesima.
L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato e la sentenza impugnata, Parte_1
per l'effetto, deve essere confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 26 novembre 2024, di non essere stato titolare, nell'anno 2023, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co. 11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
11
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari,17 aprile 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 302 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Iglesias, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Federico Melis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica,
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, aveva domandato che venisse accertata e Parte_1
dichiarata la natura professionale della discoartrosi lombare L4-L5, L5-S1 da cui era affetto e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo in rendita o in CP_1
capitale, previsto dalla legge per il danno biologico subito, oltre accessori e spese del giudizio.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di avere lavorato, dal 1985 alla data di introduzione del giudizio, alle dipendenze della società Portovesme s.r.l., già Enirisorse
S.p.A., presso lo stabilimento di Portovesme, in qualità di operaio addetto al reparto elettrolisi.
In particolare, aveva precisato il ricorrente, dal 1985 al 2003 aveva svolto le mansioni di
“strappatore” o “conduttore di strappacatodi”.
Nel detto periodo, aveva proseguito il ricorrente, egli era stato addetto ad un macchinario che spellava le lastre di zinco, le quali nel processo elettrolitico si appiccicavano ai grossi catodi.
Il ricorrente aveva, quindi, evidenziato che il suo compito, nel detto periodo, era stato quello di indirizzare le lastre, che pesavano circa 50 kg, con l'uso di un ferro, verso il macchinario,
affinché la spellatura fosse completa, operazione che comportava l'utilizzo di una certa forza fisica che si ripercuoteva sulle braccia e sulle spalle.
aveva, inoltre, aggiunto che nel corso di una giornata lavorativa operava anche Parte_1
su 30 catodi.
A partire dal 2003, aveva poi riferito il ricorrente, egli aveva svolto le mansioni di “quadrista”,
controllando tutti i reparti dell'impianto, salendo sulle rampe di scale sino a 10 mt. di altezza e preparando i reagenti con sacche di carbonato del peso di kg. 25 ciascuna, le quali venivano da lui tagliate e svuotate all'interno dei serbatoi.
Il ricorrente aveva, quindi, sostenuto di essere stato esposto per lungo tempo, per la qualità e quantità del lavoro prestato, al rischio di contrarre la discoartrosi lombare da cui era affetto e aveva riferito di avere, quindi, presentato all' , in data 26 novembre 2021, la relativa CP_1
domanda amministrativa, la quale, come anche la successiva opposizione, era stata rigettata,
cosicché egli aveva maturato l'interesse ad agire in giudizio.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
2 L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, precisando che la patologia era stata CP_1
riscontrata soltanto nel marzo 2022, dopo, quindi, la presentazione della domanda amministrativa e che, comunque, appariva del tutto evidente che il trasporto di sacchi di 25 Kg
per meno di un'ora al giorno, anche ammessa per ipotesi la frequenza quotidiana, non costituiva una valida e sufficiente esposizione al rischio di movimentazione manuale dei carichi, oltretutto in soggetto ultrasessantenne.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1148 del 5 agosto 2024, dopo aver istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di TU medico legale, in adesione alle conclusioni del consulente nominato, aveva escluso il diritto all'indennizzo richiesto dal ricorrente, non risultando soddisfatti “i criteri di nesso causale per poter
riconoscere l'eziologia lavorativa alle patologie denunciate”.
Il TU nominato in primo grado aveva, infatti, in particolare, osservato che “Il quadro
patologico rilevato a carico della colonna lombo-sacrale nel Sig. , vista Parte_1
l'assenza ad una esposizione - quantitativamente adeguata - a rappresentare un rischio
lavorativo specifico e l'attuale età del ricorrente (62 anni), ritengo – non possa considerarsi di
origine professionale - ma sia essenzialmente riconducibile a fattori dismetabolici- degenerativi
conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose di frequente
riscontro nella popolazione lavorativa e non (60-80% dei soggetti > 50 anni e circa il 100% di
quelli > 60 anni) e rientrano tra quelle patologie ad eziologia multifattoriale, nella quale
ricorrono fattori costituzionali, anagrafici, metabolici, endocrini, etc., rispetto alle quali
l'ambiente di lavoro può assumere, talvolta, il ruolo di concausa diretta ed efficiente (“work-
related diseases”)”.
Quanto alla idoneità del rischio, l'ausiliare aveva poi precisato che “il Sig. dal Parte_1
2003 è esposto ad una movimentazione manuale dei carichi estremamente limitata (circa un'ora
al giorno) e la malattia ha dato segno di sé solo recentemente (marzo 2022) in occasione
3 dell'esecuzione di una RM lombo-sacrale”, cosicché, aveva concluso il TU, deve reputarsi che
“… l'attività di quadrista” configuri “un'esposizione - quantitativamente inadeguata - a
rappresentare il rischio lavorativo specifico sopra richiamato;
pertanto le prove prodotte dal
ricorrente circa la natura professionale della patologia denunciata (discopatia lombo-sacrale)
non sono in grado di soddisfare i criteri medico-legali di accertamento del nesso di causalità in
tema di tecnopatie”.
Il Tribunale, inoltre, aveva ritenuto non condivisibili le censure formulate dal ricorrente, nelle note di trattazione del 6 giugno 2024, avverso gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, non avendo l'attuale appellante tenuto conto del fatto che il consulente aveva valorizzato la circostanza che le mansioni più pesanti erano state da lui svolte solo fino al 2003, né del fatto che la prova testimoniale, stante la genericità sul punto della capitolazione, non aveva consentito di appurare la frequenza con la quale egli si era trovato a dover sollevare le sacche di da Parte_2
25 Kg, cosicché l'unico riferimento sul punto era risultato essere quello contenuto nella documentazione menzionata dal TU. CP_1
Il Tribunale aveva, quindi, rigettato la domanda proposta da nulla disponendo Parte_1
in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“…l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
impugnata, voglia:
1. Accertare e dichiarare che è affetto da spondiloartrosi del tratto lombo- Parte_1
sacrale associata a discopatie multiple di natura professionale.
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2. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore del ricorrente la rendita prevista dall'art. 13 CP_1
co. 2 sub 2) del d.lgs. n°38/2000 ove risulti una menomazione conseguente pari o superiore al
16%; in subordine: dichiarare l convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per CP_1
il danno biologico come previsto nel comma 2 sub a).
3. Condannare lo stesso istituto al pagamento dei ratei di rendita maturati o, in subordine,
l'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali.
4. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre IVA e Cassa
Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di
avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
5. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di soccombenza,
non essendo il ricorrente titolare di redditi familiari, imponibili IRPEF, superiori ai limiti di cui
all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva che si produce anche in questa sede.”
Nell'interesse dell' appellato: CP_1
“Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza, rigettare l'appello perché infondato e
confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato l'erroneità e la lacunosità delle risultanze peritali poste alla base della sentenza impugnata.
In primo luogo, ha sostenuto che il TU avesse omesso di rispondere al Parte_1
quesito posto dal giudice, visto che, pur avendo ritenuto sussistente la patologia del tratto lombo-
sacrale, non aveva quantificato il danno biologico e aveva ecceduto i limiti del proprio incarico,
trattando la materia del nesso di causalità e dell'anamnesi lavorativa, che competevano, invece,
alle parti e al giudicante.
Inoltre, ha evidenziato l'appellante, l'ausiliare aveva preso in considerazione solo ed esclusivamente le produzioni (DVR e questionario), tralasciando, invece, la prova CP_1
testimoniale, formatasi nel contraddittorio delle parti, dalla quale era emersa in maniera evidente
5 la gravosità delle mansioni a lui affidate, anche nel periodo in cui aveva svolto, in aggiunta alle mansioni di strappatore o conduttore di strappacatodi, che aveva sempre mantenuto, anche se in maniera ridotta, mansioni di quadrista.
Nello specifico, ha sostenuto l'appellante, i testimoni avevano confermato che lui, nel periodo decorrente dal 2003, aveva dovuto trasportare a spalle, per oltre 10 rampe di scale, in assenza di ausili, la cui presenza non era stata, infatti, riferita dai testi, le sacche di reagenti da 25 kg ciascuna, ripetendo l'operazione per più volte al giorno, ciò che aveva determinato una sollecitazione, sia della colonna, sia delle articolazioni insistenti sulla medesima.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, il TU aveva tralasciato alcuni dati molto rilevanti risultanti dal questionario sulla movimentazione manuale dei carichi presente in atti: in particolare, nel detto documento, erano descritte le mansioni che lui aveva svolto e la relativa durata ed emergeva che la movimentazione manuale dei carichi era compresa nelle mansioni a lui affidate, che le sacche dei reagenti venivano scaricate manualmente dai pallet, che le movimentazioni consistevano nel prendere il sacco con le braccia dalla pedana, trasportarlo nella tramoggia, deporlo nella tramoggia e scaricarlo nella miscelazione, mentre il questionario taceva sul fatto che i sacchi dovevano essere trasportati a mani a diversi metri di altezza.
L'altezza di 50 cm delle mani da terra per prendere il sacco, risultante dal questionario indicato,
ha proseguito l'appellante, evidenziava, inoltre, come egli, durante il sollevamento, si fosse dovuto chinare con rotazione del busto e, ancora, l'attività in discussione era indicata con la frequenza di una volta al giorno per sei sacchi di media, mentre nel questionario veniva indicato il pallet da 12 sacchi.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, egli nel 2021 aveva presentato un episodio di lombalgia da sforzo e da anni lamentava episodi di lombalgia a carattere ingravescente, mentre dal 2015 gli era stato prescritto l'utilizzo del plantare.
Da quanto sopra, ha sostenuto si evinceva che la sua attività di lavoro si era svolta Pt_1
prevalentemente in piedi e con movimentazione dei carichi e, quindi, anche la veridicità di
6 quanto dichiarato dai testimoni, i quali avevano espressamente riferito che i sacchi dei reagenti venivano portati a spalla anche ad altezze importanti senza utilizzo di alcun paranco, come invece descritto nel questionario.
Tra l'altro, ha evidenziato l'appellante, l' non aveva prodotto i questionari relativi al periodo CP_1
anteriore al 2013, periodo in relazione al quale dalle prove testimoniali emergeva lo svolgimento da parte sua di un lavoro gravoso, eseguito in posizioni incongrue, con particolari sollecitazioni alla colonna vertebrale, tanto che, come risultava dal documento di idoneità alla mansione con limitazioni del 2015, egli, già da allora, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal TU,
il quale aveva affermato che la patologia era emersa solo nel 2022, aveva manifestato problematiche di lombalgia.
Ciò premesso, ha, quindi, sostenuto che la tipologia di lavoro da lui svolto Parte_1
avesse determinato un rischio sufficiente, per intensità e durata, in un soggetto di oltre 60 anni, a determinare le alterazioni degenerative documentate, le quali si discostavano dai segni di usura comunemente riscontrabili in soggetti di pari età.
In ogni caso, ha osservato l'appellante, è noto che il rischio di malattia derivante da un fattore predisponente, quale, nel caso, l'età, non valeva ad escludere del tutto il rischio professionale, in quanto il ruolo di concausa deve essere attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione o aggravamento della patologia ove se ne riconosca l'incidenza negativa, nel caso in esame assai probabile alla stregua del sovraccarico biomeccanico della colonna cui egli era stato esposto in tanti anni di lavoro.
L'appellante ha, quindi, insistito nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e ha formulato espressa richiesta di rinnovo della TU, domandando che il nuovo incarico fosse conferito a medico specialista in ortopedia.
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L'appello è infondato.
Nel caso di specie, la Corte, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie, ha ritenuto di
7 non dover procedere al rinnovo della TU recepita dal giudice di primo grado, risultando la stessa adeguatamente motivata e non contraddittoria e l'iter logico-giuridico nella medesima seguito del tutto condivisibile.
Il TU nominato in primo grado, in particolare, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, aveva accertato che risulta affetto da Parte_1
“spondilodiscoartrosi del tratto lombo-sacrale associata a multiple discopatie”.
L'ausiliare aveva ritenuto la predetta patologia di natura non professionale, ma “essenzialmente
riconducibile a fattori dismetabolici-degenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento
delle strutture articolari e legamentose di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non
(60/80 % dei soggetti > 50 anni e circa il 100% di quelli > 60 anni)”.
Il giudizio espresso era scaturito dalla valutazione del rischio lavorativo cui Parte_1
era stato esposto negli oltre diciotto anni precedenti la presentazione, nel 2021, della domanda amministrativa.
Infatti, aveva osservato il TU, il quale dal 1985 al 2003, quando era adibito Parte_1
allo svolgimento di mansioni di “strappatore” o “conduttore di strappacatodi“, era stato esposto a diversi rischi tecnopatici, quali movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci e sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, invece, dal 2003 al 2023 era stato inquadrato come quadrista in sala analisi, occupandosi di controllare visivamente tutti i reparti, prelevando presso gli stessi, ogni due ore, campioni di sostanze chimiche da analizzare, percorrendo al detto fine lunghi tratti a piedi e salendo rampe di scale sino a 10 metri di altezza, e, infine, occupandosi una o due volte al giorno, per circa 60 minuti, della movimentazione manuale dei reagenti contenuti in sacche da 25 Kg che venivano aperte e svuotate all'interno dei serbatoi.
La movimentazione manuale dei carichi cui l'assicurato era stato esposto nello svolgimento della mansione di quadrista, aveva, quindi, concluso sul punto l'ausiliare, era stata estremamente limitata e il rischio lavorativo specifico, quindi, quantitativamente inadeguato a soddisfare i criteri medico-legali di accertamento del nesso causale in tema di tecnopatie.
8 Ebbene, a differenza di quanto sostenuto da nell'atto di appello, gli elementi Parte_1
di valutazione sulla base dei quali il TU aveva formulato le sue logiche e condivisibili conclusioni appaiono del tutto coerenti con le risultanze processuali.
Occorre, innanzitutto, evidenziare il fatto che l'attuale appellante mai aveva allegato, prima della presente fase di appello, e comunque certamente non nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, e tantomeno aveva chiesto di provare, che, anche dopo l'assegnazione di mansioni di quadrista, avesse continuato a svolgere, in maniera ridotta o meno, anche le precedenti mansioni di strappatore o conduttore di strappacatodi (nel ricorso egli aveva espressamente allegato, nel capo 7, che “dal settembre 2003 il ricorrente è stato inquadrato come quadrista e svolge le
seguenti mansioni: controlla tutti i reparti dell'impianto, sale sulle rampe di scale sino a mt 10
di altezza, prepara i reagenti con sacche di carbonato del peso di kg 25 ciascuna che vengono
tagliate dallo stesso e vuotate all'interno dei serbatoi”).
Per altro verso, nemmeno risponde al vero che i testimoni escussi in primo grado avessero confermato che l'attuale appellante doveva portare le sacche di reagenti da 25 Kg ciascuna, a spalle, per dieci rampe di scale ovvero lungo rampe di scale poste sino a 10 metri di altezza,
trattandosi di circostanza che non era stata allegata dal ricorrente - il quale, nel capo 7 sopra riportato, l'unico dedicato nel ricorso alla descrizione dell'attività lavorativa svolta a decorrere dal 2003, aveva rappresentato le due fasi di attività, cioè la salita delle rampe di scale e la movimentazione delle sacche di reagenti, come tra loro autonome - e che non era stata, quindi,
sottoposta ai testi, i quali si erano limitati a confermare il capo 7 sopra riportato.
D'altronde, il fatto che la movimentazione delle sacche non avvenisse lungo le rampe di scale emerge, coerentemente, da tutte le altre risultanze del procedimento di primo grado, non solo da quanto dichiarato dal datore di lavoro nei questionari prodotti in giudizio dall' , nei quali si CP_1
legge che le “sacche di reagenti da 25 Kg vengono scaricate manualmente da pallet posizionati
nelle immediate vicinanze di tramogge tramite le quali il contenuto del sacco viene scaricato
dentro apposite tine di miscelazione. Le movimentazioni principali sono: 1) presa del sacco con
9 le braccia dalla pedana 2) Trasporto del sacco alla tramoggia o pedana di caricamento posta a
circa un metro dalla pedana 3) Deposizione del sacco sulla tramoggia o pedana e scaricamento
del materiale a seguito dell'apertura del sacco” (così nel punto 6. del questionario per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi del 10 dicembre 2021, prodotto dall' in CP_1
primo grado), ma anche da quanto dichiarato al TU dallo stesso il quale, in sede di Pt_1
anamnesi, aveva riferito che le rampe di scale venivano da lui percorse quando effettuava il giro dei prelievi dei campioni delle sostanze chimiche da analizzare, mentre aveva descritto quella della movimentazione delle sacche di reagenti come fase di lavoro differente e autonoma dalla precedente, analogamente a quanto, d'altronde, aveva fatto, come già evidenziato, anche nel capo 7 del ricorso.
Inoltre, sotto altro profilo, se è vero, come è detto nell'atto di appello, che nel questionario sopra richiamato si era dato atto del fatto che tra le attività che svolgeva come quadrista ve ne Pt_1
era una, appunto il caricamento delle sacche, che comportava la movimentazione manuale dei carichi, è anche vero che il datore di lavoro aveva limitato la durata dell'attività di caricamento delle sacche sulle tramogge a 0,5 ore per turno di lavoro e la durata dell'attività di sollevamento in generale a meno di un'ora per turno, indicando una media di sei sacchi movimentati al giorno.
Dato che, non solo non era stato smentito dai testi escussi in primo grado, i quali, come già in precedenza osservato, si erano limitati a confermare il capo 7 del ricorso, nel quale la frequenza e la durata delle attività di movimentazione delle sacche non erano state in alcun modo indicate,
ma che, nella sostanza, era stato confermato dallo stesso al TU in sede di anamnesi, in Pt_1
occasione della quale aveva dichiarato che una o due volte al giorno si era occupato, per circa 60
minuti (ed era stato questo poi il dato utilizzato dal TU nel suo ragionamento), della movimentazione manuale dei reagenti (carbonato di stronzio) contenuti nelle sacche da 25 Kg
più volte menzionate.
Né, infine, risulta fondata la censura formulata dall'appellante in ordine al fatto che il TU
avrebbe, a suo dire, errato nell'escludere la presenza della patologia lombare in epoca precedente
10 alla presentazione, nel 2021, della domanda amministrativa.
In realtà, infatti, la documentazione medica anteriore al 2021 presente in atti (si vedano i certificati di idoneità del 7 gennaio 2013, del 24 novembre 2014, del 29 aprile 2016 e del 19
gennaio 2018, tutti accompagnati dal relativo referto della visita medica, prodotti dall' in CP_1
primo grado) evidenzia l'esistenza di un'ipoacusia e la prescrizione di apposito plantare, senza che mai venga fatta menzione della patologia oggetto del giudizio o anche di meri sintomi alla stessa ricollegabili.
Deve, infine, precisarsi che il TU nominato in primo grado, in coerenza con il ruolo assegnatogli dal codice di rito e con i quesiti sottopostigli dal Tribunale, si era giustamente espresso, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, anche in ordine all'origine professionale o meno della patologia denunciata e, quindi, in ordine alla sussistenza o meno del necessario nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dall'appellante e la patologia medesima,
trattandosi di valutazione di natura tecnica e medico-legale che allo stesso competeva.
In definitiva, alla stregua di tutte le motivazioni indicate, deve escludersi, come, appunto,
correttamente affermato dall'ausiliare, che in tempi coerenti con la Parte_1
manifestazione della patologia denunciata, escluso, quindi, dalla valutazione tutto il periodo lavorativo anteriore al 2003, fosse stato esposto ad un rischio lavorativo specifico quantitativamente idoneo a determinare l'insorgenza o anche solo l'accelerazione o l'aggravamento della patologia medesima.
L'appello proposto da deve, dunque, essere rigettato e la sentenza impugnata, Parte_1
per l'effetto, deve essere confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 26 novembre 2024, di non essere stato titolare, nell'anno 2023, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co. 11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
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P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari,17 aprile 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
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