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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11171 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
ST CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22553/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/01/1974), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MASSIMO SILVESTRI;
ricorrente
E
(CASERTA (CE), 10/01/1974), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. SILVIA MAZZA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1
personale da , rappresentando che il Controparte_1
matrimonio era stato celebrato in data 15/06/2019 e che nel tempo la 2 relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
, senza opporsi alla pronuncia Controparte_1
sullo status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo
3 della legge 01.12.1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
3. Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, ed avendo le parti provveduto alla regolamentazione degli ulteriori rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, come da separato atto transattivo sottoscritto in data 30 giugno 2025, al quale si riportano e da intendersi quale accordo integrativo delle condizioni della separazione consensuale e del contestuale scioglimento consensuale del matrimonio.
4. Spese di lite compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con 3 separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 14/01/1974) e Parte_2
(CE), 10/01/1974), che hanno contratto matrimonio in Roma in data
15/06/2019 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune
di al n. 340, Parte 1 , Serie 03, Anno 2019 , alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 23/07/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente AR NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
ST CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22553/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/01/1974), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MASSIMO SILVESTRI;
ricorrente
E
(CASERTA (CE), 10/01/1974), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. SILVIA MAZZA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1
personale da , rappresentando che il Controparte_1
matrimonio era stato celebrato in data 15/06/2019 e che nel tempo la 2 relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
, senza opporsi alla pronuncia Controparte_1
sullo status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo
3 della legge 01.12.1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
3. Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, ed avendo le parti provveduto alla regolamentazione degli ulteriori rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, come da separato atto transattivo sottoscritto in data 30 giugno 2025, al quale si riportano e da intendersi quale accordo integrativo delle condizioni della separazione consensuale e del contestuale scioglimento consensuale del matrimonio.
4. Spese di lite compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con 3 separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 14/01/1974) e Parte_2
(CE), 10/01/1974), che hanno contratto matrimonio in Roma in data
15/06/2019 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune
di al n. 340, Parte 1 , Serie 03, Anno 2019 , alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 23/07/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente AR NZ