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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1946/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1946/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA TORTA 8 Parte_1 P.IVA_1
29121 PIACENZA presso lo studio dell'avv. COIRO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA NIZZA, 81 TORINO presso lo CP_1 P.IVA_2 studio dell'avv. DIMAURO MONICA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DIMAURO ALESSANDRO ) C.F._1
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia nr. 605/2023 pronunciata in data 11 maggio 2023 e pubblicata in pari data a definizione del procedimento nr.
3043/2021 RGC di opposizione al decreto ingiuntivo nr. 848/2021 – RGC 2067/2021: pagina 1 di 6 - accertata l'insussistenza di qualsivoglia esigibile diritto di credito vantato da verso CP_2 [...]
in ragione di un contratto di procacciamento d'affari o altro contratto anche atipico, Parte_1
anche per il decorso della prescrizione di cui all'art. 2950 c.c. eccepita nei termini e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace e comunque revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo nr. 848/2021 – R.g.c.
2067/2021 emesso in data 23/04/2021 con il quale si ingiunge di pagare in favore della Ricorrente opposta la somma di € 44.530,00 per capitale, € 1.350,00 per spese legali e di procedura, € 276,00 per esborsi, oltre accessori di legge e successive occorrende;
- con vittoria di spese di primo e secondo grado del giudizio, oltre accessori nella misura di legge.
Per CP_3
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
[...]
-Voglia la Corte d'Appello Ill.ma adita, a conferma della sentenza n. 605/2023 depositata il
11/05/2023 dal Tribunale di Pavia,
-Rigettare le domande tutte ex adverso formulate in appello, confermando la sentenza di primo grado.
-Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA ed IVA nelle misure di legge
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 605/23, dopo aver precisato di non poter esaminare un'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte attrice/opponente solo in sede di comparsa conclusionale, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (da Parte_1
qui anche solo contro (da qui anche solo Pt_1 CP_2 CP_2
2. Il decreto era stato richiesto e ottenuto da per l'importo complessivo di euro 44.530,00, CP_2
a titolo di corrispettivo per “prestazioni di consulenza e assistenza”.
Il ricorso monitorio rimandava alla fattura prodotta sub doc. 1 (fattura n. 5 dell'11.1.2021) per la descrizione delle prestazioni eseguite, che nella fattura erano così indicate:
“consulenza e assistenza per le seguenti vostre forniture:
cliente 7.000,00 CP_4
cliente ZRE S.r.l. 4.500,00 cliente CO.STA.T S.r.l. 20.000,00 cliente FREA & FREA S.r.l 5.000,00”.
pagina 2 di 6 3. si era opposta al decreto negando che avesse svolto prestazioni di consulenza e Pt_1 CP_2
assistenza in suo favore.
4. i era costituita davanti al Tribunale ed aveva così precisato la natura del rapporto intercorso CP_2 con “Dal 2007 la e la hanno iniziato una collaborazione commerciale, sulla Pt_1 CP_2 Pt_1
base di un rapporto fiduciario, grazie al quale la a fatto concludere diversi affari alla CP_2 Pt_1
La modalità di gestione degli affari era la seguente: la quando veniva interpellata dai suoi CP_2 clienti per investimenti in automazione si rivolgeva alla e chiedeva a quest'ultima di formulare Pt_1 un'offerta scritta per la fornitura richiesta dal proprio cliente. Successivamente la si occupava CP_2 di far andare a buon fine l'affare, concordando il prezzo con la e la provvigione nel caso di Pt_1 conferma della vendita;
all'esito la ercepiva dalla un compenso concordato di volta in CP_2 Pt_1
volta in percentuale sul prezzo di vendita (doc. n. 4 mail). Dal 2007 in poi, più volte la ha Pt_1
pagato alla i compensi per le consulenze commerciali prestate, come si evince dalle fatture CP_2
emesse dalla società esponente (doc. n.5)”.
5. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prove orali (v. verbale udienza 29.6.2022 per l'interpello del legale rappresentante di e le testimonianze di , CP_2 Testimone_1 Tes_2 ed , nonché verbale udienza 5.10.2022 per l'interpello del legale rappresentante
[...] Testimone_3
di . Pt_1
6. Il Tribunale, con la suindicata sentenza, pronunciata a definizione del giudizio, ha qualificato il credito azionato monitoriamente, tenuto conto anche delle difese articolate dalla convenuta opposta nella fase di opposizione, come provvigione concordata fra le parti per l'attività di mediazione CP_2
svolta da CP_2
6.1. Il Tribunale ha, infatti, accertato che si occupava, quale agente per il Piemonte e la Valle CP_2
d'Aosta, della vendita di macchinari della società Trumpf e che, dopo la vendita, metteva in contatto con i clienti che avevano acquistato i macchinari e avevano necessità di adattamenti o Pt_1
allestimenti, ricevendo, per tale messa in contatto, una remunerazione da Pt_1
Il Tribunale ha, pertanto, reputato che avesse richiesto a con il ricorso monitorio il CP_2 Pt_1
“compenso per aver posto in contatto il cliente cui aveva venduto il prodotto Trumpf, con la per Pt_1
le operazioni di allestimento e adattamento del macchinario” ed ha ritenuto, sulla base delle prove documentali e orali offerte, che gli importi richiesti fossero provvigioni pattuite fra le parti per la messa in contatto di con i clienti specificamente indicati nella fattura prodotta da e che tali Pt_1 CP_2
provvigioni, provate anche nel quantum a mezzo delle deposizioni testimoniali, fossero dovute.
pagina 3 di 6 7. La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di due motivi, come di Pt_1
seguito rubricati e sintetizzati.
7.1. Mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2950 c.c.
L'appellante ritiene che erroneamente il primo giudice abbia considerato tardiva l'eccezione di prescrizione, che essa opponente aveva sollevato con la memoria istruttoria prima che nella comparsa conclusionale, con rilievo dell'eccezione che doveva ritenersi tempestivo, avendo la convenuta opposta precisato il fondamento della propria domanda quale “procacciamento d'affari o qualsivoglia altro contratto anche atipico” solo con la comparsa di risposta, a fronte della generica indicazione di consulenza e assistenza contenuta nel ricorso monitorio.
7.2. Erronea valutazione degli esiti dell'attività istruttoria. Nullità della sentenza.
L'appellante ritiene che il primo giudice abbia mal valutato le prove, non potendosi ritenere provato alcun rapporto di procacciamento d'affari, come sostenuto dalla convenuta, né alcun rapporto di mediazione, come ritenuto dal giudice, peraltro sulla base di una prospettazione diversa da quella indicata dal preteso creditore, ed essendo invece i rapporti precedenti fra le parti del tutto occasionali e sporadici.
8. i è costituita anche nel giudizio di appello ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_2
9. La causa è stata posta in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 29.1.2025, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
10. All'esito della camera di consiglio, ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
10.1. In relazione al primo motivo va osservato quanto segue.
Dal fascicolo di primo grado risulta che:
-con l'atto di opposizione al decreto, che rappresenta la prima difesa dopo la notifica del decreto e che deve contenere, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio in relazione al credito azionato monitoriamente, non è stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione
-la comparsa di risposta di che, nella prospettazione dell'opponente/odierna appellante, CP_2 conterrebbe l'indicazione del fondamento del diritto azionato con una emendatio libelli, è stata depositata il 6.10.2021
-la prima risposta dell'opponente successiva a tale deposito è contenuta nelle note scritte di udienza depositate il 31.1.2022, ma neppure in tali note viene sollevata l'eccezione di prescrizione pagina 4 di 6 -neppure nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata dall'opponente il 4.3.2022, viene eccepita la prescrizione
- nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., depositata dall'opponente il 6.4.2022, compare per la prima volta un accenno (v. pag. 4) al termine di prescrizione annuale per le provvigioni del mediatore, che sarebbe spirato.
Ritiene, quindi, la Corte che correttamente il Tribunale non abbia delibato l'eccezione di prescrizione, posto che, anche ove si ritenesse la prescrizione formalmente eccepita con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e non con la comparsa conclusionale, come ritenuto dal Tribunale, si tratterebbe comunque di un'eccezione tardivamente sollevata.
10.2. Anche il secondo motivo risulta privo di fondamento.
Dalle prove documentali emerge l'esistenza di un rapporto fra le parti, in base al quale si CP_2
rivolgeva a quando i clienti, a cui aveva venduto come agente i macchinari Trumpf, Pt_1
richiedevano adattamenti e/o allestimenti particolari.
Può ritenersi altresì certamente provato che, in casi diversi da quelli oggetto del presente giudizio, abbia riconosciuto un compenso a er questi affari procurati: oltre ai documenti nei quali Pt_1 CP_2 viene menzionata tale “provvigione”, la stessa riconosce di aver corrisposto un compenso, anche Pt_1
se deduce che si sia trattato di fatti episodici e contesta comunque che via stato un procacciamento o una mediazione per gli allestimenti richiesti dai quattro clienti indicati nella fattura prodotta in fase monitoria, i quali si sarebbero rivolti direttamente ad essa senza l'intermediazione di Pt_1 CP_2
I testi suindicati, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare e che neppure l'appellante contesta, hanno, tuttavia, confermato sia l'an dell'accordo che il quantum della percentuale concordata per gli allestimenti realizzati sui macchinari di tali quattro clienti (v. verbali udienze suindicate).
La conclusione dell'obbligo di corrispondere tale compenso concordato, di cui è stata offerta idonea prova, non viene meno, ad avviso della Corte, per la qualificazione del rapporto che il Tribunale avrebbe effettuato in termini di mediazione, in contrasto con la prospettazione data da che CP_2
avrebbe fondato la sua domanda sul procacciamento di affari.
La doglianza dell'appellante sul punto non assume, infatti, rilevanza poiché, anche se si qualificasse l'attività posta in essere da come procacciamento di affari, sarebbe comunque dovuto il CP_2
compenso concordato fra le parti.
11. L'appello deve, quindi, essere respinto.
pagina 5 di 6 12. Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 29.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1946/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA TORTA 8 Parte_1 P.IVA_1
29121 PIACENZA presso lo studio dell'avv. COIRO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA NIZZA, 81 TORINO presso lo CP_1 P.IVA_2 studio dell'avv. DIMAURO MONICA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DIMAURO ALESSANDRO ) C.F._1
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia nr. 605/2023 pronunciata in data 11 maggio 2023 e pubblicata in pari data a definizione del procedimento nr.
3043/2021 RGC di opposizione al decreto ingiuntivo nr. 848/2021 – RGC 2067/2021: pagina 1 di 6 - accertata l'insussistenza di qualsivoglia esigibile diritto di credito vantato da verso CP_2 [...]
in ragione di un contratto di procacciamento d'affari o altro contratto anche atipico, Parte_1
anche per il decorso della prescrizione di cui all'art. 2950 c.c. eccepita nei termini e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace e comunque revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo nr. 848/2021 – R.g.c.
2067/2021 emesso in data 23/04/2021 con il quale si ingiunge di pagare in favore della Ricorrente opposta la somma di € 44.530,00 per capitale, € 1.350,00 per spese legali e di procedura, € 276,00 per esborsi, oltre accessori di legge e successive occorrende;
- con vittoria di spese di primo e secondo grado del giudizio, oltre accessori nella misura di legge.
Per CP_3
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
[...]
-Voglia la Corte d'Appello Ill.ma adita, a conferma della sentenza n. 605/2023 depositata il
11/05/2023 dal Tribunale di Pavia,
-Rigettare le domande tutte ex adverso formulate in appello, confermando la sentenza di primo grado.
-Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA ed IVA nelle misure di legge
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 605/23, dopo aver precisato di non poter esaminare un'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte attrice/opponente solo in sede di comparsa conclusionale, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (da Parte_1
qui anche solo contro (da qui anche solo Pt_1 CP_2 CP_2
2. Il decreto era stato richiesto e ottenuto da per l'importo complessivo di euro 44.530,00, CP_2
a titolo di corrispettivo per “prestazioni di consulenza e assistenza”.
Il ricorso monitorio rimandava alla fattura prodotta sub doc. 1 (fattura n. 5 dell'11.1.2021) per la descrizione delle prestazioni eseguite, che nella fattura erano così indicate:
“consulenza e assistenza per le seguenti vostre forniture:
cliente 7.000,00 CP_4
cliente ZRE S.r.l. 4.500,00 cliente CO.STA.T S.r.l. 20.000,00 cliente FREA & FREA S.r.l 5.000,00”.
pagina 2 di 6 3. si era opposta al decreto negando che avesse svolto prestazioni di consulenza e Pt_1 CP_2
assistenza in suo favore.
4. i era costituita davanti al Tribunale ed aveva così precisato la natura del rapporto intercorso CP_2 con “Dal 2007 la e la hanno iniziato una collaborazione commerciale, sulla Pt_1 CP_2 Pt_1
base di un rapporto fiduciario, grazie al quale la a fatto concludere diversi affari alla CP_2 Pt_1
La modalità di gestione degli affari era la seguente: la quando veniva interpellata dai suoi CP_2 clienti per investimenti in automazione si rivolgeva alla e chiedeva a quest'ultima di formulare Pt_1 un'offerta scritta per la fornitura richiesta dal proprio cliente. Successivamente la si occupava CP_2 di far andare a buon fine l'affare, concordando il prezzo con la e la provvigione nel caso di Pt_1 conferma della vendita;
all'esito la ercepiva dalla un compenso concordato di volta in CP_2 Pt_1
volta in percentuale sul prezzo di vendita (doc. n. 4 mail). Dal 2007 in poi, più volte la ha Pt_1
pagato alla i compensi per le consulenze commerciali prestate, come si evince dalle fatture CP_2
emesse dalla società esponente (doc. n.5)”.
5. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prove orali (v. verbale udienza 29.6.2022 per l'interpello del legale rappresentante di e le testimonianze di , CP_2 Testimone_1 Tes_2 ed , nonché verbale udienza 5.10.2022 per l'interpello del legale rappresentante
[...] Testimone_3
di . Pt_1
6. Il Tribunale, con la suindicata sentenza, pronunciata a definizione del giudizio, ha qualificato il credito azionato monitoriamente, tenuto conto anche delle difese articolate dalla convenuta opposta nella fase di opposizione, come provvigione concordata fra le parti per l'attività di mediazione CP_2
svolta da CP_2
6.1. Il Tribunale ha, infatti, accertato che si occupava, quale agente per il Piemonte e la Valle CP_2
d'Aosta, della vendita di macchinari della società Trumpf e che, dopo la vendita, metteva in contatto con i clienti che avevano acquistato i macchinari e avevano necessità di adattamenti o Pt_1
allestimenti, ricevendo, per tale messa in contatto, una remunerazione da Pt_1
Il Tribunale ha, pertanto, reputato che avesse richiesto a con il ricorso monitorio il CP_2 Pt_1
“compenso per aver posto in contatto il cliente cui aveva venduto il prodotto Trumpf, con la per Pt_1
le operazioni di allestimento e adattamento del macchinario” ed ha ritenuto, sulla base delle prove documentali e orali offerte, che gli importi richiesti fossero provvigioni pattuite fra le parti per la messa in contatto di con i clienti specificamente indicati nella fattura prodotta da e che tali Pt_1 CP_2
provvigioni, provate anche nel quantum a mezzo delle deposizioni testimoniali, fossero dovute.
pagina 3 di 6 7. La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di due motivi, come di Pt_1
seguito rubricati e sintetizzati.
7.1. Mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2950 c.c.
L'appellante ritiene che erroneamente il primo giudice abbia considerato tardiva l'eccezione di prescrizione, che essa opponente aveva sollevato con la memoria istruttoria prima che nella comparsa conclusionale, con rilievo dell'eccezione che doveva ritenersi tempestivo, avendo la convenuta opposta precisato il fondamento della propria domanda quale “procacciamento d'affari o qualsivoglia altro contratto anche atipico” solo con la comparsa di risposta, a fronte della generica indicazione di consulenza e assistenza contenuta nel ricorso monitorio.
7.2. Erronea valutazione degli esiti dell'attività istruttoria. Nullità della sentenza.
L'appellante ritiene che il primo giudice abbia mal valutato le prove, non potendosi ritenere provato alcun rapporto di procacciamento d'affari, come sostenuto dalla convenuta, né alcun rapporto di mediazione, come ritenuto dal giudice, peraltro sulla base di una prospettazione diversa da quella indicata dal preteso creditore, ed essendo invece i rapporti precedenti fra le parti del tutto occasionali e sporadici.
8. i è costituita anche nel giudizio di appello ed ha chiesto il rigetto del gravame. CP_2
9. La causa è stata posta in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 29.1.2025, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
10. All'esito della camera di consiglio, ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
10.1. In relazione al primo motivo va osservato quanto segue.
Dal fascicolo di primo grado risulta che:
-con l'atto di opposizione al decreto, che rappresenta la prima difesa dopo la notifica del decreto e che deve contenere, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio in relazione al credito azionato monitoriamente, non è stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione
-la comparsa di risposta di che, nella prospettazione dell'opponente/odierna appellante, CP_2 conterrebbe l'indicazione del fondamento del diritto azionato con una emendatio libelli, è stata depositata il 6.10.2021
-la prima risposta dell'opponente successiva a tale deposito è contenuta nelle note scritte di udienza depositate il 31.1.2022, ma neppure in tali note viene sollevata l'eccezione di prescrizione pagina 4 di 6 -neppure nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata dall'opponente il 4.3.2022, viene eccepita la prescrizione
- nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., depositata dall'opponente il 6.4.2022, compare per la prima volta un accenno (v. pag. 4) al termine di prescrizione annuale per le provvigioni del mediatore, che sarebbe spirato.
Ritiene, quindi, la Corte che correttamente il Tribunale non abbia delibato l'eccezione di prescrizione, posto che, anche ove si ritenesse la prescrizione formalmente eccepita con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e non con la comparsa conclusionale, come ritenuto dal Tribunale, si tratterebbe comunque di un'eccezione tardivamente sollevata.
10.2. Anche il secondo motivo risulta privo di fondamento.
Dalle prove documentali emerge l'esistenza di un rapporto fra le parti, in base al quale si CP_2
rivolgeva a quando i clienti, a cui aveva venduto come agente i macchinari Trumpf, Pt_1
richiedevano adattamenti e/o allestimenti particolari.
Può ritenersi altresì certamente provato che, in casi diversi da quelli oggetto del presente giudizio, abbia riconosciuto un compenso a er questi affari procurati: oltre ai documenti nei quali Pt_1 CP_2 viene menzionata tale “provvigione”, la stessa riconosce di aver corrisposto un compenso, anche Pt_1
se deduce che si sia trattato di fatti episodici e contesta comunque che via stato un procacciamento o una mediazione per gli allestimenti richiesti dai quattro clienti indicati nella fattura prodotta in fase monitoria, i quali si sarebbero rivolti direttamente ad essa senza l'intermediazione di Pt_1 CP_2
I testi suindicati, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare e che neppure l'appellante contesta, hanno, tuttavia, confermato sia l'an dell'accordo che il quantum della percentuale concordata per gli allestimenti realizzati sui macchinari di tali quattro clienti (v. verbali udienze suindicate).
La conclusione dell'obbligo di corrispondere tale compenso concordato, di cui è stata offerta idonea prova, non viene meno, ad avviso della Corte, per la qualificazione del rapporto che il Tribunale avrebbe effettuato in termini di mediazione, in contrasto con la prospettazione data da che CP_2
avrebbe fondato la sua domanda sul procacciamento di affari.
La doglianza dell'appellante sul punto non assume, infatti, rilevanza poiché, anche se si qualificasse l'attività posta in essere da come procacciamento di affari, sarebbe comunque dovuto il CP_2
compenso concordato fra le parti.
11. L'appello deve, quindi, essere respinto.
pagina 5 di 6 12. Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 29.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
pagina 6 di 6