CASS
Ordinanza 31 gennaio 2023
Ordinanza 31 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 31/01/2023, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00542/2022 R.G. proposto da RA PA, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Grazia Setta, come da procura in calce al ricorso, con domicilio presso il suo studio in Roma, Viale Beethoven n. 52; – ricorrente – contro CONDOMINIO VICOLO DELLA SERPE n.7, in Roma, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Caparrotta in virtù di procura speciale in calce al controricorso, su foglio separato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Michelangelo Pinto n. 22; Oggetto: RESPONSABILITA’ CIVILE – Condominio – Distacco di intonaco proveniente dal frontale dell’edificio - Risarcimento dei danni – Mancata prova. Civile Ord. Sez. 6 Num. 2904 Anno 2023 Presidente: SCODITTI ENRICO Relatore: AM NE Data pubblicazione: 31/01/2023 C.C. 15 novembre 2022 r.g.n. 542/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. RO 2 – resistente – nonché contro SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Incannò, come da procura in calce al controricorso, con domicilio presso il suo studio in Roma, Via Vespasiano n.17/A; -resistente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6094 del 2021 depositata il 20/09/2021, notificata il 27/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dalla consigliera relatrice dr.ssa Irene RO;
ritenuto che 1. RA PA convenne il Condominio VICOLO DELLA SERPE n.7 in Roma, dinanzi al Tribunale della stessa città, domandandone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito al distacco di intonaco proveniente dal frontalino esterno del piano superiore dell’edificio condominiale che la colpiva mentre si trovava sul balcone dell’immobile di proprietà privata. Il Condominio costituitosi chiese la chiamata in manleva della Assicurazioni AL MU che a sua volta si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda e condannò l’attrice alle spese di lite. 2. La Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la decisione e rigettato l’appello proposto da PA. Per quanto ancora qui di interesse, la domanda risarcitoria veniva rigettata perché dall’istruttoria compiuta (esame della documentazione fotografiche e verbale dei vigili urbani) era emerso che il distacco di intonaco che aveva colpito l’appellante non proveniva dal frontalino dell’edifico ma dalla superficie del balcone soprastante (pag. 3 della sentenza impugnata). 3. Ha proposto ricorso per cassazione RA PA sulla base di due motivi. C.C. 15 novembre 2022 r.g.n. 542/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. RO 3 Hanno risposto con distinti controricorsi CONDOMINIO VICOLO DELLA SERPE n.7 in Roma e Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Hanno depositano memoria parte ricorrente e il Condominio resistente. considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) assenza di motivazione”; in particolare, la ricorrente denuncia che le prove non ammesse nel merito avrebbero consentito di giungere a soluzione differente attestante la responsabilità del Condominio convenuto in ordine al sinistro e la violazione dell’art. 112 c.p.c. in merito alla eccezione di legittimazione passiva del Condominio che non risultava formulata dalla parte convenuta nei propri scritti difensivi. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce “l’omesso errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ) travisamento della prova, vizio che riversatosi sulla ricostruzione del fatto da parte della Corte di appello avrebbe portato a escludere la responsabilità del Condominio convenuto.”. 3. Il primo motivo del ricorso è infondato, tenuto conto che la ricorrente non coglie la ratio decidendi della impugnata decisione che ha correttamente rilevato d’ufficio la mancanza del fatto costitutivo e cioè che non fosse provata la stessa circostanza dedotta e cioè, la caduta dell’intonaco come proveniente dal frontalino dell’edificio. 4. Inammissibile il secondo motivo in quanto prospettato in violazione del dettato di cui all’art. 348 ter c.p.c. recante la regola della c.d. doppia conforme e per mancata dimostrazione della diversità delle ragioni inerenti alle questioni di fatto su cui le decisioni sono fondate;
invero, parte ricorrente C.C. 15 novembre 2022 r.g.n. 542/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. RO 4 si limita a negare che sussista, nella specie, la regola della c.d. doppia conforme affermando che sia erroneo il presupposto di fatto posto a fondamento della sentenza di prime cure, ma questa affermazione non supera l’obiezione che le due decisioni sono fondate sulle medesime ragioni inerenti alla questioni di fatto;
sotto altro profilo, la ricorrente, pretende inammissibilmente una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie che, peraltro, neppure indica specificatamente in conformità alla regola della autosufficienza del ricorso. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, che si liquidano in favore del Condominio in complessivi Euro 2300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e in favore della AL MU Assicurazioni in complessivi Euro 2000.00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile,
ritenuto che 1. RA PA convenne il Condominio VICOLO DELLA SERPE n.7 in Roma, dinanzi al Tribunale della stessa città, domandandone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito al distacco di intonaco proveniente dal frontalino esterno del piano superiore dell’edificio condominiale che la colpiva mentre si trovava sul balcone dell’immobile di proprietà privata. Il Condominio costituitosi chiese la chiamata in manleva della Assicurazioni AL MU che a sua volta si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda e condannò l’attrice alle spese di lite. 2. La Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la decisione e rigettato l’appello proposto da PA. Per quanto ancora qui di interesse, la domanda risarcitoria veniva rigettata perché dall’istruttoria compiuta (esame della documentazione fotografiche e verbale dei vigili urbani) era emerso che il distacco di intonaco che aveva colpito l’appellante non proveniva dal frontalino dell’edifico ma dalla superficie del balcone soprastante (pag. 3 della sentenza impugnata). 3. Ha proposto ricorso per cassazione RA PA sulla base di due motivi. C.C. 15 novembre 2022 r.g.n. 542/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. RO 3 Hanno risposto con distinti controricorsi CONDOMINIO VICOLO DELLA SERPE n.7 in Roma e Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Hanno depositano memoria parte ricorrente e il Condominio resistente. considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) assenza di motivazione”; in particolare, la ricorrente denuncia che le prove non ammesse nel merito avrebbero consentito di giungere a soluzione differente attestante la responsabilità del Condominio convenuto in ordine al sinistro e la violazione dell’art. 112 c.p.c. in merito alla eccezione di legittimazione passiva del Condominio che non risultava formulata dalla parte convenuta nei propri scritti difensivi. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce “l’omesso errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ) travisamento della prova, vizio che riversatosi sulla ricostruzione del fatto da parte della Corte di appello avrebbe portato a escludere la responsabilità del Condominio convenuto.”. 3. Il primo motivo del ricorso è infondato, tenuto conto che la ricorrente non coglie la ratio decidendi della impugnata decisione che ha correttamente rilevato d’ufficio la mancanza del fatto costitutivo e cioè che non fosse provata la stessa circostanza dedotta e cioè, la caduta dell’intonaco come proveniente dal frontalino dell’edificio. 4. Inammissibile il secondo motivo in quanto prospettato in violazione del dettato di cui all’art. 348 ter c.p.c. recante la regola della c.d. doppia conforme e per mancata dimostrazione della diversità delle ragioni inerenti alle questioni di fatto su cui le decisioni sono fondate;
invero, parte ricorrente C.C. 15 novembre 2022 r.g.n. 542/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. RO 4 si limita a negare che sussista, nella specie, la regola della c.d. doppia conforme affermando che sia erroneo il presupposto di fatto posto a fondamento della sentenza di prime cure, ma questa affermazione non supera l’obiezione che le due decisioni sono fondate sulle medesime ragioni inerenti alla questioni di fatto;
sotto altro profilo, la ricorrente, pretende inammissibilmente una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie che, peraltro, neppure indica specificatamente in conformità alla regola della autosufficienza del ricorso. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, che si liquidano in favore del Condominio in complessivi Euro 2300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e in favore della AL MU Assicurazioni in complessivi Euro 2000.00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile,