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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3211/2021 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Perfranceschi e dall'Avv. stabilito Alessandro Zinelli in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso il loro studio
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Guarienti e Fabio Porta in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso il loro studio
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
( ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Bruni in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso il suo studio
TERZO CHIAMATO
e di
C.F. Controparte_3 P.IVA_1
1 TERZO CHIAMATO CONTUMACE avente ad oggetto: diritti reali
CONCLUSIONI
Per l'attore:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
-accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà in capo al sig. del muro di confine Parte_1
che separa gli immobili dei litiganti (immobili individuati ai doc. 2 e 3, censiti il primo al
N.C.E.U. di Verona, foglio 256, mappale 822 sub 2, e terreno identificato con i mappali 856 e
64 e 857 ed il secondo al N.C.E.U. di Verona (VR) al foglio 256, mappale 761, sub 1);
-conseguentemente accertare e dichiarare i precisi e gli esatti confini che delimitano la proprietà del sig. da quella della sig.ra ; Parte_1 CP_1
-accertare tutte le difformità rispetto al progetto e/o alle vigenti disposizioni dell'edificio (di cui al doc. 3) di proprietà della convenuta sig.ra ; CP_1
-conseguentemente condannare parte a proprie spese alla demolizione e/o CP_1
all'arretramento e/o retrocessione della costruzione (di cui al doc. 3) di sua attuale proprietà,
a distanza regolamentare dal confine per conformare l'edificio ( ) alle distanze di CP_1
legge ed alle tecniche edificatorie che sarebbero dovute essere eseguite e rispettate per legge, nonché al tenere indenne il sig. da tutte le eventuali spese e/o danni che il Pt_1
medesimo dovesse subire (e/o si rendessero conseguentemente necessarie) durante le operazioni di demolizione e/o conformazione secondo legge e/o arretramento del fabbricato
; CP_1
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga di condannare la controparte all'arretramento e/o demolizione della costruzione (di cui al doc. 3):
2 -condannare la controparte a tenere indenne il sig. dalle spese e/o CP_1 Pt_1
interventi da eseguire sul proprio edificio (di cui al doc. 2), così come descritti nella relazione tecnica di parte del Geom. e quantificati in euro 53.266,35 come da e Parte_2
computo metrico e/o nella minore o maggiore somma di giustizia che sarà accertata in corso di causa.
IN OGNI CASO:
-autorizzare parte a porre in essere, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le Parte_1
conseguenti opere annesse e connesse e/o necessarie a poter porre in essere le opere di messa in sicurezza e ristrutturazione del proprio immobile (di cui al doc. 2), autorizzandolo se del caso a poter operare autonomamente sull'edificio di parte qualora le difformità ivi CP_1
presenti ostino all'inizio dei lavori di ristrutturazione della proprietà e/o nel caso di Pt_1
inerzia e/o resistenza della controparte all'eventuale conformazione ordinata dal Giudice;
- condannare la controparte in via equitativa alla corresponsione in favore del sig.
[...]
dei danni: Pt_1
• per non poter procedere all'effettuazione delle opere di ristrutturazione dell'immobile di cui al doc. 2) a causa dell'incertezza circa la tenuta strutturale del fabbricato Pt_1 CP_1
(di cui al doc. 3) con conseguente lesione della propria iniziativa economica art. 41 Cost., nonché per la contestazione temeraria e pretestuosa della titolarità in capo al sig.
[...]
della sua proprietà esclusiva del muro divisorio tra i due immobili delle parti;
Pt_1
• per aver perso anni di redditività dell'attività di affittacamere che avrebbe già nel frattempo ultimato e messo a reddito, se la controparte non avesse posto in essere gli illeciti edilizi già accertati (durante l'ATP), per tutto il periodo che decorrerà fino all'effettivo inizio lavori del fabbricato o al termine dei lavori di sistemazione/conformazione dell'immobile di Pt_1
controparte a quanto sarà disposto dal Giudice secondo legge;
3 -dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle spese liquidate dal Giudice per la CTU di euro 4.995,33 come da relativa fattura (doc. 14) e ricevuta di pagamento (doc.
15) o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
-condannare e dichiarare tenuta la convenuta al pagamento delle seguenti voci: spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo euro 286,00 (contributo unificato e marca per iscrizione, relative alla relazione tecnica del Geom. come da fattura di euro Parte_2
2.562,00 (doc. 17) oltre a spese o altra diversa somma dovuta, da accertarsi in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal fatto fino al soddisfo ed interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
-emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono;
Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario oltre ad IVA e CPA, come per legge.
Per la convenuta:
In via preliminare in rito:
Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della convenuta e per gli effetti respingersi la domanda.
Nel merito, in via principale:
- respingersi ogni richiesta avanzata dall'attore nei confronti della signora in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito, in via subordinata
In caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, previo accertamento dell'esistenza del rapporto di prestazione d'opera tra la convenuta ed i chiamati in CP_1
causa, dichiararsi l'esclusiva ed alternativa responsabilità in capo ai terzi chiamati in causa.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
4 In caso di accoglimento delle domande attore e di accertamento, anche solo parziale, di responsabilità in capo alla convenuta , condannarsi i terzi chiamati in causa a CP_1
manlevare e/o rimborsare quanto quest'ultima dovesse essere condannata a risarcire a parte attrice.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
In caso di accoglimento delle domande attoree e di accertamento, anche solo parziale, di responsabilità in capo alla convenuta e ai chiamati in causa, stabilirsi la percentuale di responsabilità in capo a ciascuna delle parti anche ai fini di un'eventuale azione di regresso nei confronti degli altri convenuti e limitarsi, pertanto, se del caso, la condanna della convenuta alla percentuale di responsabilità eventualmente accertata in capo alla stessa. CP_1
Con refusione integrale dei compensi e delle spese di lite e delle spese di CTU e di CTP.
Per l'Ing. : Controparte_2
In via principale
Respingersi integralmente le domande tutte proposte dall'attore e dalla Parte_1
convenuta perché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti di cui alla CP_1
narrativa del presente atto.
In via istruttoria
Con riserva di produrre e dedurre in prefiggendo termine ex art. 183 VI c.p.c..
In ogni caso
Spese e compenso di lite integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore proprietario di un complesso immobiliare in Verona, località Casone, Parte_3
costituito da un magazzino sviluppato su due corpi di fabbrica, ha convenuto in giudizio CP_1
, lamentando che il dante causa di quest'ultima, a seguito di permesso di costruire n.
[...]
5 8030/2014 e successiva SCIA in variante n. 7177/2016, aveva realizzato un nuovo fabbricato con ampliamento di un corpo edilizio separato in violazione dei diritti del confinante.
In particolare, dopo aver precisato che le due proprietà delle parti erano divise lungo un lato da un muro, ha dedotto che nel periodo 2014-2017 le opere eseguite sul fondo di attuale proprietà della convenuta , di cui al mappale 761, avevano interferito sulle CP_1
strutture della sua proprietà immobiliare, alterando e compromettendo l'equilibrio statico dei due edifici confinanti.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare il suo esclusivo diritto di proprietà sul muro, di accertare tutte le difformità rispetto al progetto e/o alle vigenti disposizioni dell'edificio della convenuta e di condannare quest'ultima alla demolizione e/o all'arretramento della costruzione a distanza regolamentare dal confine ovvero, in subordine, di tenerlo indenne dalle spese e/o interventi necessari per la messa in sicurezza degli immobili e, in ogni caso, di essere autorizzato a porre in essere tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza e ristrutturazione del proprio immobile, oltre al risarcimento dei danni.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate,
e chiamando in causa l'Ing. e il Geom. rispettivamente Controparte_2 Controparte_3
progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile, quali soggetti eventualmente tenuti a rispondere delle pretese attoree o, in subordine, per essere da questi manlevata.
Si è costituito l'Ing. opponendosi ad ogni pretesa avanzata nei suoi Controparte_2
confronti, mentre è rimasto contumace il Geom. Controparte_3
La causa è stata istruita mediante una CTU e, previa riassegnazione a questo giudice con decreto del 04.03.2023, assunta in decisione.
Le domande attoree sono fondate entro i limiti di seguito indicati.
6 Nel presente giudizio è stata espletata, come detto, una CTU, affidata allo stesso perito che aveva ricevuto incarico in sede di ATP, le cui conclusioni - tratte all'esito dei più opportuni accertamenti ed adeguato riscontro delle osservazioni dei CTP delle parti, fondate su calacoli eseguiti con l'ausilio di ausiliario strutturista, nonchè esenti da vizio logico – vanno interamente condivise.
In ordine alla proprietà del muro il CTU, dopo aver effettuato le ricerche ipotecarie e catastali, anche di carattere storico, ha riportato che fin dall'impianto del catasto, risalente agli inizi del
1900, sulle aree su cui insistono i fabbricati delle parti esistevano dei fabbricati tra loro contigui, che i titoli di provenienza non contengono alcuna indicazione in merito all'eventuale proprietà esclusiva del muro interposto e/o dell'area su cui lo stesso è eretto, che la documentazione fotografica disponibile (doc. 35 attoreo, nonché all. 2 alla CTU) consente di rilevare che l'originario fabbricato eretto sulla proprietà della convenuta , diversamente CP_1
dall'attualità (in cui è rilevabile sostanzialmente una medesima altezza), aveva altezza inferiore a quello di proprietà dell'attore ed era costituito da una tettoia ad un solo piano, con altezza massima esterna a m. 2,60, come confermato dall'atto di donazione in data
01.04.2015 rep. n. 148838 Notaio . Persona_1
Sulla base degli esiti delle proprie ricerche e analisi documentali, il CTU ha quindi escluso la sussistenza di qualsivoglia elemento che riveli, con sicurezza, che il manufatto sia stato costruito sulla proprietà esclusiva di uno degli odierni contendenti.
A ciò consegue che correttamente il CTU – il cui parere tecnico, trattandosi di procedere all'accertamento della proprietà del muro, sollecitato dallo stesso attore, non poteva prescindere dal contenuto delle pertinenti norme giuridiche e, in particolare, dell'art. 880 c.c.
(“Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”) - ha risposto
7 al quesito concludendo per la comune appartenenza del muro fino al livello in cui gli originari edifici, a cui serviva da divisione, hanno smesso di essere di uguale altezza.
Ad altra valutazione non conduce la disamina delle osservazioni del CTP attoreo.
Il CTU ha, invero, condivisibilmente evidenziato nell'elaborato recante le “
contro
- osservazioni” allegato alla CTU che l'estratto di mappa austriaco prodotto in uno alle predette osservazioni del CTP mostrava, nella posizione degli edifici dei contendenti, la presenza di un unico fabbricato, del quale non si conosce però la suddivisione interna, e che il posizionamento della linea di confine nella successiva mappa d'impianto che ha sostituito la mappa austriaca non aveva alcuna rilevanza ai fini dell'individuazione del regime proprietario del muro, trattandosi di operazione di natura catastale intervenuta su fabbricati preesistenti, posto che il fabbricato attoreo è di antica origine ed era presente anche sulla mappa austriaca, e così pure per gli aggiornamenti catastali eseguiti a partire dal 1952, anche sulla base di elaborati redatti dai rispettivi tecnici delle parti.
Il CTU, inoltre, ha accertato che l'immobile di proprietà della convenuta, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, è stato costruito in aderenza, e non già in appoggio, al muro di confine (come riconosciuto anche dal CTP attoreo nel corso delle operazioni peritali), senza utilizzare tale manufatto neppure come chiusura o tamponamento del fabbricato, attesa la presenza di una controparete, ed ha poi evidenziato la presenza del giunto tecnico tra la nuova fabbrica e il muro di confine, con spessore, tuttavia, non conforme a quello di 5 cm previsto progettualmente e riportato nelle relative tavole grafiche (v. allegato 6.4. alla
CTU). Avvalendosi dell'ausilio di un ingegnere strutturista e della relazione di calcolo da questi redatta (all. 12 alla CTU), il CTU ha concluso che l'immobile della convenuta non viola la normativa antisismica vigente all'epoca della sua realizzazione (Nome tecniche delle costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008) fino alla quota del primo solaio, pari a m. 3,15,
8 mentre l'ampiezza del giunto diventa non conforme a detta normativa - sia a livello di progetto, sia a livello esecutivo - nella zona fra il primo solaio e la copertura.
Il CTU, inoltre, ha confermato che: 1) le due caminelle posizionate presso il confine con la proprietà dell'attore violano la normativa codicistica, oltre a presentare irregolarità amministrativa, che nei rapporti tra privati non rilevano, non rispettano le disposizioni di cui all'art. 890 c.c., essendo state realizzate ad una distanza approssimativa di cm 20 rispetto al paramento del muro di confine con la proprietà attorea;
2) il pluviale fissato sul muro di confine tra le proprietà dei contendenti viola anch'esso la normativa codicistica, in quanto non rispetta la distanza minima di un metro dal confine prescritta dall'art. 889 c.c. Infatti, il pluviale che discende dalla gronda del fabbricato di proprietà convenuta appare completamente realizzato all'interno della proprietà attorea, in quanto fissato al muro che delimita il fabbricato del Sig. in direzione Nord e ricadente, in proiezione verticale, Pt_1
sull'area cortiva di spettanza di quest'ultimo.
Il CTU ha anche descritto analiticamente i lavori da svolgere per ripristinare la corretta dimensione del giunto tecnico e per ovviare alle ulteriori problematiche riscontrate relativamente al fabbricato di proprietà della convenuta , alle pagg. 19 e 20 CP_1
dell'elaborato depositato nel presente giudizio, da intendersi qui ricettiziamente richiamate in tale parte, prospettando un intervento di demolizione e ricostruzione del muro dal lato attoreo per ovviare alle problematiche di natura antisismica e quantificando i relativi costi in €
13.527,43, oltre IVA di legge, come da computo metrico allegato alla CTU (all. 13), e il costo degli interventi necessari per la rimozione e/o chiusura delle caminelle e del pluviale in complessivi € 1.000,00, oltre IVA di legge, avendo come riferimento il Prezziario della Regione
Veneto, edizione 2022.
Sul punto il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP attoreo, ha precisato che, con l'intervento previsto, non si andrebbe neppure a ridurre la superficie calpestabile dell'unità
9 immobiliare dell'attore, dato che il nuovo muro avrebbe uno spessore inferiore al preesistente, pari a cm 30 anziché i preesistenti cm 40, e, mediante la sua esecuzione, verrebbe addirittura migliorata la statica del manufatto, dato che si andrebbe a sostituire, a quell'altezza, una muratura fatiscente con un'altra con caratteristiche meccaniche indubbiamente superiori;
ha poi evidenziato che la demolizione totale prospettata dal CTP attoreo, comportando la quasi completa demolizione del fabbricato della convenuta
(trattandosi non di un muro di tamponamento, ma del telaio strutturale in travi e pilastri di c.a. del fabbricato), non è praticabile secondo il principio di economia di costi e interventi e, per le ragioni anzidette, non è comunque necessario, in mancanza anche della riduzione di superficie utile calpestabile lamentata dall'attore.
Pertanto, le conclusioni del CTU – che ha adeguatamente riscontrato, alle pagine 7 e 8 dell'allegato recante le
contro
-osservazioni, da intendersi qui richiamate, le osservazioni del
CTP dell'Ing. – vanno condivise integralmente, anche nella parte in cui ha accertato CP_2
le responsabilità dei professionisti chiamati.
Il CTU, invero, per quanto concerne le problematiche di natura antisismica, avendo a mente l'art. 64, comma 5, d.P.R. 380/2001, ha rilevato che la relativa responsabilità è da suddividere in egual misura fra il progettista strutturale e il direttore lavori delle strutture (oltre che con l'impresa costruttrice, soggetto che, tuttavia, non è in causa), poiché il primo, nel redigere il progetto strutturale, non ha valutato correttamente il giunto tecnico, in quanto, come da ricalcolo del modello strutturale, la dimensione del giunto da 5 cm risulta adeguata fino a livello di copertura sul fronte del fabbricato, mentre risulta insufficiente sul colmo del lato opposto, laddove il secondo, nel ruolo di direttore dei lavori, non ha verificato la corretta esecuzione delle opere secondo i progetti relativi ed ha sottoscritto la relazione a strutture ultimate, dandovi atto della corretta esecuzione delle opere stesse (v. all.
6.4 alla CTU).
10 Per quanto riguarda, invece, le problematiche relative alle caminelle ed al pluviale, il CTU ha osservato che la relativa responsabilità è da ascrivere al direttore lavori, oltre che all'impresa, come detto rimasta estranea alla causa.
Se è vero che l'Ing. non è stato parte del procedimento di ATP instaurato nel 2019, CP_2
l'esposto convincimento si fonda sulle risultanze della CTU svolta invece nel presente giudizio di merito, nel contraddittorio del medesimo terzo chiamato, il quale ha potuto articolare liberamente le proprie difese e offrire prove contrarie, laddove solo nella comparsa conclusionale, intempestivamente, ha lamentato la mancata ripetizione dei sondaggi esperiti nell'ATP del 2019, rispetto ai quali alcuna contestazione specifica aveva in precedenza sollevato, neppure nel corso delle operazioni peritali, per il tramite del suo CTP (cfr. osservazioni del CTP del terzo chiamato, ultimo allegato alla CTU).
In conclusione, accertata la comune proprietà del muro in contesa fino al livello in cui gli originari edifici hanno smesso di essere di uguale altezza, in parziale accoglimento della domanda subordinata dell'attore di essere “tenuto indenne” delle spese e/o degli interventi da eseguirsi, espressamente condizionata alla “ipotesi in cui il Giudice non ritenga di condannare la controparte all'arretramento e/o demolizione della costruzione”, tenuto conto che le opere andranno eseguite dal lato attoreo del muro di confine e che tale muro, oltre il livello in cui gli originari edifici hanno smesso di essere di uguale altezza, appartiene in via esclusiva all'attore, per cui il ripristino non può essere direttamente ordinato alla convenuta, quest'ultima va condannata a tenere indenne l'attore delle spese relative agli interventi necessari per ovviare alle problematiche accertate che egli realizzerà, così come descritti nella relazione del CTU Ing. alle pagine da 19 a 21, e quantificati in complessivi € Persona_2
14.527,43, oltre IVA di legge, dunque entro tale limite.
Alcun risarcimento di danni sofferti per lesione del diritto d'iniziativa economica o per mancato guadagno determinato dal ritardato inizio dell'attività di affittacamere può essere
11 riconosciuto all'attore, in quanto, per un verso, a fronte delle risultanze predette, non è ravvisabile un nesso tra la realizzazione del fabbricato della convenuta e il differimento dell'inizio dei lavori di riqualificazione del deposito attoreo e, per altro verso, la prova dei lamentati danni non è evincibile dalla mera produzione di una ricevuta di deposito di una SCIA nel 2018 (doc. 37 attoreo), neppure accompagnata dagli elaborati progettuali.
Atteso l'esito complessivo della CTU esperita in sede di ATP, favorevole sia all'attore che alla convenuta, avendo accertato il mancato rispetto della normativa antisismica all'epoca vigente da parte della seconda, escludendo al contempo la necessità della demolizione della costruzione, le spese della medesima CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore e della convenuta stessi, ciascuno in misura di ½, laddove, salva la rifusione di tale quota di ½ delle spese di CTU, alcun altro rimborso è dovuto all'attore per esborsi sostenuti in relazione a quel procedimento.
Le spese di lite, nei rapporti tra l'attore e la convenuta, vengono poste a carico della seconda, attesa la prevalente soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d.m.
n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile.
Per quanto sopra osservato, sussistendo la responsabilità dei professionisti chiamati, la convenuta ha diritto di rivalersi nei loro confronti di tutte le spese, processuali e non, collegate alla realizzazione delle opere che, come accertato, necessitano di regolarizzazione, esclusi solo per l'Ing. i costi relativi alle caminelle e al pluviale ed escluse per CP_2
entrambi le spese della CTU svolta nell'ATP, non avendo la convenuta dato corso alla loro chiamata in quel procedimento.
Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e i terzi chiamati seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico solidale di questi ultimi, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 147/2022.
12 Le spese della CTU espletata nel presente giudizio, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico dei due terzi chiamati, che vi hanno dato causa, ciascuno per quota di 1/2.
Ogni altra istanza, domanda ed eccezione delle parti s'intenda respinta, per i motivi sopra esposti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna la convenuta a tenere indenne l'attore delle spese che egli sosterrà per realizzare gli interventi necessari per ovviare alle problematiche di natura sismica e alle problematiche relative al posizionamento delle due caminelle e del pluviale, così come dettagliatamente descritti nella CTU depositata dall'Ing. in data 05.05.2023, al capitolo 6 (“Lavori Persona_2
e costi per eliminare le problematiche”), pagine da 19 a 21 dell'elaborato (da intendersi qui ricettiziamente richiamate), entro il limite dell'importo di € 14.527,43, oltre IVA di legge;
2. respinge ogni altra domanda dell'attore;
3. condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese e € 7.616,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA;
4. condanna i terzi chiamati Ing. e Geom. in solido, a Controparte_2 Controparte_3
rivalere la convenuta di tutti gli esborsi che questa sosterrà in conseguenza dei capi del dispositivo che precedono, quanto al primo entro il limite dell'importo di € 13.527,43, oltre
IVA di legge, e, quanto al secondo, entro il limite dell'importo di € 14.527,43, oltre IVA di legge;
5. condanna i due terzi chiamati, in solido, a rifondere le spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 786,00 per spese e € 7.616,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
13 6. pone definitivamente le spese della CTU espletata in sede di ATP, come già liquidate nel relativo procedimento, a carico dell'attore e della convenuta, ciascuno in misura di 1/2;
7. pone definitivamente le spese della CTU espletata nel presente giudizio di merito, come già liquidate in corso di causa, a carico di entrambi i terzi chiamati, ciascuno per quota di 1/2.
Verona, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3211/2021 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Perfranceschi e dall'Avv. stabilito Alessandro Zinelli in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso il loro studio
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Guarienti e Fabio Porta in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso il loro studio
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
( ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Bruni in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso il suo studio
TERZO CHIAMATO
e di
C.F. Controparte_3 P.IVA_1
1 TERZO CHIAMATO CONTUMACE avente ad oggetto: diritti reali
CONCLUSIONI
Per l'attore:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
-accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà in capo al sig. del muro di confine Parte_1
che separa gli immobili dei litiganti (immobili individuati ai doc. 2 e 3, censiti il primo al
N.C.E.U. di Verona, foglio 256, mappale 822 sub 2, e terreno identificato con i mappali 856 e
64 e 857 ed il secondo al N.C.E.U. di Verona (VR) al foglio 256, mappale 761, sub 1);
-conseguentemente accertare e dichiarare i precisi e gli esatti confini che delimitano la proprietà del sig. da quella della sig.ra ; Parte_1 CP_1
-accertare tutte le difformità rispetto al progetto e/o alle vigenti disposizioni dell'edificio (di cui al doc. 3) di proprietà della convenuta sig.ra ; CP_1
-conseguentemente condannare parte a proprie spese alla demolizione e/o CP_1
all'arretramento e/o retrocessione della costruzione (di cui al doc. 3) di sua attuale proprietà,
a distanza regolamentare dal confine per conformare l'edificio ( ) alle distanze di CP_1
legge ed alle tecniche edificatorie che sarebbero dovute essere eseguite e rispettate per legge, nonché al tenere indenne il sig. da tutte le eventuali spese e/o danni che il Pt_1
medesimo dovesse subire (e/o si rendessero conseguentemente necessarie) durante le operazioni di demolizione e/o conformazione secondo legge e/o arretramento del fabbricato
; CP_1
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenga di condannare la controparte all'arretramento e/o demolizione della costruzione (di cui al doc. 3):
2 -condannare la controparte a tenere indenne il sig. dalle spese e/o CP_1 Pt_1
interventi da eseguire sul proprio edificio (di cui al doc. 2), così come descritti nella relazione tecnica di parte del Geom. e quantificati in euro 53.266,35 come da e Parte_2
computo metrico e/o nella minore o maggiore somma di giustizia che sarà accertata in corso di causa.
IN OGNI CASO:
-autorizzare parte a porre in essere, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le Parte_1
conseguenti opere annesse e connesse e/o necessarie a poter porre in essere le opere di messa in sicurezza e ristrutturazione del proprio immobile (di cui al doc. 2), autorizzandolo se del caso a poter operare autonomamente sull'edificio di parte qualora le difformità ivi CP_1
presenti ostino all'inizio dei lavori di ristrutturazione della proprietà e/o nel caso di Pt_1
inerzia e/o resistenza della controparte all'eventuale conformazione ordinata dal Giudice;
- condannare la controparte in via equitativa alla corresponsione in favore del sig.
[...]
dei danni: Pt_1
• per non poter procedere all'effettuazione delle opere di ristrutturazione dell'immobile di cui al doc. 2) a causa dell'incertezza circa la tenuta strutturale del fabbricato Pt_1 CP_1
(di cui al doc. 3) con conseguente lesione della propria iniziativa economica art. 41 Cost., nonché per la contestazione temeraria e pretestuosa della titolarità in capo al sig.
[...]
della sua proprietà esclusiva del muro divisorio tra i due immobili delle parti;
Pt_1
• per aver perso anni di redditività dell'attività di affittacamere che avrebbe già nel frattempo ultimato e messo a reddito, se la controparte non avesse posto in essere gli illeciti edilizi già accertati (durante l'ATP), per tutto il periodo che decorrerà fino all'effettivo inizio lavori del fabbricato o al termine dei lavori di sistemazione/conformazione dell'immobile di Pt_1
controparte a quanto sarà disposto dal Giudice secondo legge;
3 -dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle spese liquidate dal Giudice per la CTU di euro 4.995,33 come da relativa fattura (doc. 14) e ricevuta di pagamento (doc.
15) o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
-condannare e dichiarare tenuta la convenuta al pagamento delle seguenti voci: spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo euro 286,00 (contributo unificato e marca per iscrizione, relative alla relazione tecnica del Geom. come da fattura di euro Parte_2
2.562,00 (doc. 17) oltre a spese o altra diversa somma dovuta, da accertarsi in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal fatto fino al soddisfo ed interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata.
-emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono;
Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario oltre ad IVA e CPA, come per legge.
Per la convenuta:
In via preliminare in rito:
Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della convenuta e per gli effetti respingersi la domanda.
Nel merito, in via principale:
- respingersi ogni richiesta avanzata dall'attore nei confronti della signora in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito, in via subordinata
In caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, previo accertamento dell'esistenza del rapporto di prestazione d'opera tra la convenuta ed i chiamati in CP_1
causa, dichiararsi l'esclusiva ed alternativa responsabilità in capo ai terzi chiamati in causa.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
4 In caso di accoglimento delle domande attore e di accertamento, anche solo parziale, di responsabilità in capo alla convenuta , condannarsi i terzi chiamati in causa a CP_1
manlevare e/o rimborsare quanto quest'ultima dovesse essere condannata a risarcire a parte attrice.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata
In caso di accoglimento delle domande attoree e di accertamento, anche solo parziale, di responsabilità in capo alla convenuta e ai chiamati in causa, stabilirsi la percentuale di responsabilità in capo a ciascuna delle parti anche ai fini di un'eventuale azione di regresso nei confronti degli altri convenuti e limitarsi, pertanto, se del caso, la condanna della convenuta alla percentuale di responsabilità eventualmente accertata in capo alla stessa. CP_1
Con refusione integrale dei compensi e delle spese di lite e delle spese di CTU e di CTP.
Per l'Ing. : Controparte_2
In via principale
Respingersi integralmente le domande tutte proposte dall'attore e dalla Parte_1
convenuta perché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti di cui alla CP_1
narrativa del presente atto.
In via istruttoria
Con riserva di produrre e dedurre in prefiggendo termine ex art. 183 VI c.p.c..
In ogni caso
Spese e compenso di lite integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore proprietario di un complesso immobiliare in Verona, località Casone, Parte_3
costituito da un magazzino sviluppato su due corpi di fabbrica, ha convenuto in giudizio CP_1
, lamentando che il dante causa di quest'ultima, a seguito di permesso di costruire n.
[...]
5 8030/2014 e successiva SCIA in variante n. 7177/2016, aveva realizzato un nuovo fabbricato con ampliamento di un corpo edilizio separato in violazione dei diritti del confinante.
In particolare, dopo aver precisato che le due proprietà delle parti erano divise lungo un lato da un muro, ha dedotto che nel periodo 2014-2017 le opere eseguite sul fondo di attuale proprietà della convenuta , di cui al mappale 761, avevano interferito sulle CP_1
strutture della sua proprietà immobiliare, alterando e compromettendo l'equilibrio statico dei due edifici confinanti.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare il suo esclusivo diritto di proprietà sul muro, di accertare tutte le difformità rispetto al progetto e/o alle vigenti disposizioni dell'edificio della convenuta e di condannare quest'ultima alla demolizione e/o all'arretramento della costruzione a distanza regolamentare dal confine ovvero, in subordine, di tenerlo indenne dalle spese e/o interventi necessari per la messa in sicurezza degli immobili e, in ogni caso, di essere autorizzato a porre in essere tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza e ristrutturazione del proprio immobile, oltre al risarcimento dei danni.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate,
e chiamando in causa l'Ing. e il Geom. rispettivamente Controparte_2 Controparte_3
progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile, quali soggetti eventualmente tenuti a rispondere delle pretese attoree o, in subordine, per essere da questi manlevata.
Si è costituito l'Ing. opponendosi ad ogni pretesa avanzata nei suoi Controparte_2
confronti, mentre è rimasto contumace il Geom. Controparte_3
La causa è stata istruita mediante una CTU e, previa riassegnazione a questo giudice con decreto del 04.03.2023, assunta in decisione.
Le domande attoree sono fondate entro i limiti di seguito indicati.
6 Nel presente giudizio è stata espletata, come detto, una CTU, affidata allo stesso perito che aveva ricevuto incarico in sede di ATP, le cui conclusioni - tratte all'esito dei più opportuni accertamenti ed adeguato riscontro delle osservazioni dei CTP delle parti, fondate su calacoli eseguiti con l'ausilio di ausiliario strutturista, nonchè esenti da vizio logico – vanno interamente condivise.
In ordine alla proprietà del muro il CTU, dopo aver effettuato le ricerche ipotecarie e catastali, anche di carattere storico, ha riportato che fin dall'impianto del catasto, risalente agli inizi del
1900, sulle aree su cui insistono i fabbricati delle parti esistevano dei fabbricati tra loro contigui, che i titoli di provenienza non contengono alcuna indicazione in merito all'eventuale proprietà esclusiva del muro interposto e/o dell'area su cui lo stesso è eretto, che la documentazione fotografica disponibile (doc. 35 attoreo, nonché all. 2 alla CTU) consente di rilevare che l'originario fabbricato eretto sulla proprietà della convenuta , diversamente CP_1
dall'attualità (in cui è rilevabile sostanzialmente una medesima altezza), aveva altezza inferiore a quello di proprietà dell'attore ed era costituito da una tettoia ad un solo piano, con altezza massima esterna a m. 2,60, come confermato dall'atto di donazione in data
01.04.2015 rep. n. 148838 Notaio . Persona_1
Sulla base degli esiti delle proprie ricerche e analisi documentali, il CTU ha quindi escluso la sussistenza di qualsivoglia elemento che riveli, con sicurezza, che il manufatto sia stato costruito sulla proprietà esclusiva di uno degli odierni contendenti.
A ciò consegue che correttamente il CTU – il cui parere tecnico, trattandosi di procedere all'accertamento della proprietà del muro, sollecitato dallo stesso attore, non poteva prescindere dal contenuto delle pertinenti norme giuridiche e, in particolare, dell'art. 880 c.c.
(“Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto”) - ha risposto
7 al quesito concludendo per la comune appartenenza del muro fino al livello in cui gli originari edifici, a cui serviva da divisione, hanno smesso di essere di uguale altezza.
Ad altra valutazione non conduce la disamina delle osservazioni del CTP attoreo.
Il CTU ha, invero, condivisibilmente evidenziato nell'elaborato recante le “
contro
- osservazioni” allegato alla CTU che l'estratto di mappa austriaco prodotto in uno alle predette osservazioni del CTP mostrava, nella posizione degli edifici dei contendenti, la presenza di un unico fabbricato, del quale non si conosce però la suddivisione interna, e che il posizionamento della linea di confine nella successiva mappa d'impianto che ha sostituito la mappa austriaca non aveva alcuna rilevanza ai fini dell'individuazione del regime proprietario del muro, trattandosi di operazione di natura catastale intervenuta su fabbricati preesistenti, posto che il fabbricato attoreo è di antica origine ed era presente anche sulla mappa austriaca, e così pure per gli aggiornamenti catastali eseguiti a partire dal 1952, anche sulla base di elaborati redatti dai rispettivi tecnici delle parti.
Il CTU, inoltre, ha accertato che l'immobile di proprietà della convenuta, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, è stato costruito in aderenza, e non già in appoggio, al muro di confine (come riconosciuto anche dal CTP attoreo nel corso delle operazioni peritali), senza utilizzare tale manufatto neppure come chiusura o tamponamento del fabbricato, attesa la presenza di una controparete, ed ha poi evidenziato la presenza del giunto tecnico tra la nuova fabbrica e il muro di confine, con spessore, tuttavia, non conforme a quello di 5 cm previsto progettualmente e riportato nelle relative tavole grafiche (v. allegato 6.4. alla
CTU). Avvalendosi dell'ausilio di un ingegnere strutturista e della relazione di calcolo da questi redatta (all. 12 alla CTU), il CTU ha concluso che l'immobile della convenuta non viola la normativa antisismica vigente all'epoca della sua realizzazione (Nome tecniche delle costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008) fino alla quota del primo solaio, pari a m. 3,15,
8 mentre l'ampiezza del giunto diventa non conforme a detta normativa - sia a livello di progetto, sia a livello esecutivo - nella zona fra il primo solaio e la copertura.
Il CTU, inoltre, ha confermato che: 1) le due caminelle posizionate presso il confine con la proprietà dell'attore violano la normativa codicistica, oltre a presentare irregolarità amministrativa, che nei rapporti tra privati non rilevano, non rispettano le disposizioni di cui all'art. 890 c.c., essendo state realizzate ad una distanza approssimativa di cm 20 rispetto al paramento del muro di confine con la proprietà attorea;
2) il pluviale fissato sul muro di confine tra le proprietà dei contendenti viola anch'esso la normativa codicistica, in quanto non rispetta la distanza minima di un metro dal confine prescritta dall'art. 889 c.c. Infatti, il pluviale che discende dalla gronda del fabbricato di proprietà convenuta appare completamente realizzato all'interno della proprietà attorea, in quanto fissato al muro che delimita il fabbricato del Sig. in direzione Nord e ricadente, in proiezione verticale, Pt_1
sull'area cortiva di spettanza di quest'ultimo.
Il CTU ha anche descritto analiticamente i lavori da svolgere per ripristinare la corretta dimensione del giunto tecnico e per ovviare alle ulteriori problematiche riscontrate relativamente al fabbricato di proprietà della convenuta , alle pagg. 19 e 20 CP_1
dell'elaborato depositato nel presente giudizio, da intendersi qui ricettiziamente richiamate in tale parte, prospettando un intervento di demolizione e ricostruzione del muro dal lato attoreo per ovviare alle problematiche di natura antisismica e quantificando i relativi costi in €
13.527,43, oltre IVA di legge, come da computo metrico allegato alla CTU (all. 13), e il costo degli interventi necessari per la rimozione e/o chiusura delle caminelle e del pluviale in complessivi € 1.000,00, oltre IVA di legge, avendo come riferimento il Prezziario della Regione
Veneto, edizione 2022.
Sul punto il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP attoreo, ha precisato che, con l'intervento previsto, non si andrebbe neppure a ridurre la superficie calpestabile dell'unità
9 immobiliare dell'attore, dato che il nuovo muro avrebbe uno spessore inferiore al preesistente, pari a cm 30 anziché i preesistenti cm 40, e, mediante la sua esecuzione, verrebbe addirittura migliorata la statica del manufatto, dato che si andrebbe a sostituire, a quell'altezza, una muratura fatiscente con un'altra con caratteristiche meccaniche indubbiamente superiori;
ha poi evidenziato che la demolizione totale prospettata dal CTP attoreo, comportando la quasi completa demolizione del fabbricato della convenuta
(trattandosi non di un muro di tamponamento, ma del telaio strutturale in travi e pilastri di c.a. del fabbricato), non è praticabile secondo il principio di economia di costi e interventi e, per le ragioni anzidette, non è comunque necessario, in mancanza anche della riduzione di superficie utile calpestabile lamentata dall'attore.
Pertanto, le conclusioni del CTU – che ha adeguatamente riscontrato, alle pagine 7 e 8 dell'allegato recante le
contro
-osservazioni, da intendersi qui richiamate, le osservazioni del
CTP dell'Ing. – vanno condivise integralmente, anche nella parte in cui ha accertato CP_2
le responsabilità dei professionisti chiamati.
Il CTU, invero, per quanto concerne le problematiche di natura antisismica, avendo a mente l'art. 64, comma 5, d.P.R. 380/2001, ha rilevato che la relativa responsabilità è da suddividere in egual misura fra il progettista strutturale e il direttore lavori delle strutture (oltre che con l'impresa costruttrice, soggetto che, tuttavia, non è in causa), poiché il primo, nel redigere il progetto strutturale, non ha valutato correttamente il giunto tecnico, in quanto, come da ricalcolo del modello strutturale, la dimensione del giunto da 5 cm risulta adeguata fino a livello di copertura sul fronte del fabbricato, mentre risulta insufficiente sul colmo del lato opposto, laddove il secondo, nel ruolo di direttore dei lavori, non ha verificato la corretta esecuzione delle opere secondo i progetti relativi ed ha sottoscritto la relazione a strutture ultimate, dandovi atto della corretta esecuzione delle opere stesse (v. all.
6.4 alla CTU).
10 Per quanto riguarda, invece, le problematiche relative alle caminelle ed al pluviale, il CTU ha osservato che la relativa responsabilità è da ascrivere al direttore lavori, oltre che all'impresa, come detto rimasta estranea alla causa.
Se è vero che l'Ing. non è stato parte del procedimento di ATP instaurato nel 2019, CP_2
l'esposto convincimento si fonda sulle risultanze della CTU svolta invece nel presente giudizio di merito, nel contraddittorio del medesimo terzo chiamato, il quale ha potuto articolare liberamente le proprie difese e offrire prove contrarie, laddove solo nella comparsa conclusionale, intempestivamente, ha lamentato la mancata ripetizione dei sondaggi esperiti nell'ATP del 2019, rispetto ai quali alcuna contestazione specifica aveva in precedenza sollevato, neppure nel corso delle operazioni peritali, per il tramite del suo CTP (cfr. osservazioni del CTP del terzo chiamato, ultimo allegato alla CTU).
In conclusione, accertata la comune proprietà del muro in contesa fino al livello in cui gli originari edifici hanno smesso di essere di uguale altezza, in parziale accoglimento della domanda subordinata dell'attore di essere “tenuto indenne” delle spese e/o degli interventi da eseguirsi, espressamente condizionata alla “ipotesi in cui il Giudice non ritenga di condannare la controparte all'arretramento e/o demolizione della costruzione”, tenuto conto che le opere andranno eseguite dal lato attoreo del muro di confine e che tale muro, oltre il livello in cui gli originari edifici hanno smesso di essere di uguale altezza, appartiene in via esclusiva all'attore, per cui il ripristino non può essere direttamente ordinato alla convenuta, quest'ultima va condannata a tenere indenne l'attore delle spese relative agli interventi necessari per ovviare alle problematiche accertate che egli realizzerà, così come descritti nella relazione del CTU Ing. alle pagine da 19 a 21, e quantificati in complessivi € Persona_2
14.527,43, oltre IVA di legge, dunque entro tale limite.
Alcun risarcimento di danni sofferti per lesione del diritto d'iniziativa economica o per mancato guadagno determinato dal ritardato inizio dell'attività di affittacamere può essere
11 riconosciuto all'attore, in quanto, per un verso, a fronte delle risultanze predette, non è ravvisabile un nesso tra la realizzazione del fabbricato della convenuta e il differimento dell'inizio dei lavori di riqualificazione del deposito attoreo e, per altro verso, la prova dei lamentati danni non è evincibile dalla mera produzione di una ricevuta di deposito di una SCIA nel 2018 (doc. 37 attoreo), neppure accompagnata dagli elaborati progettuali.
Atteso l'esito complessivo della CTU esperita in sede di ATP, favorevole sia all'attore che alla convenuta, avendo accertato il mancato rispetto della normativa antisismica all'epoca vigente da parte della seconda, escludendo al contempo la necessità della demolizione della costruzione, le spese della medesima CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore e della convenuta stessi, ciascuno in misura di ½, laddove, salva la rifusione di tale quota di ½ delle spese di CTU, alcun altro rimborso è dovuto all'attore per esborsi sostenuti in relazione a quel procedimento.
Le spese di lite, nei rapporti tra l'attore e la convenuta, vengono poste a carico della seconda, attesa la prevalente soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d.m.
n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile.
Per quanto sopra osservato, sussistendo la responsabilità dei professionisti chiamati, la convenuta ha diritto di rivalersi nei loro confronti di tutte le spese, processuali e non, collegate alla realizzazione delle opere che, come accertato, necessitano di regolarizzazione, esclusi solo per l'Ing. i costi relativi alle caminelle e al pluviale ed escluse per CP_2
entrambi le spese della CTU svolta nell'ATP, non avendo la convenuta dato corso alla loro chiamata in quel procedimento.
Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e i terzi chiamati seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico solidale di questi ultimi, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del d.m. n. 147/2022.
12 Le spese della CTU espletata nel presente giudizio, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico dei due terzi chiamati, che vi hanno dato causa, ciascuno per quota di 1/2.
Ogni altra istanza, domanda ed eccezione delle parti s'intenda respinta, per i motivi sopra esposti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna la convenuta a tenere indenne l'attore delle spese che egli sosterrà per realizzare gli interventi necessari per ovviare alle problematiche di natura sismica e alle problematiche relative al posizionamento delle due caminelle e del pluviale, così come dettagliatamente descritti nella CTU depositata dall'Ing. in data 05.05.2023, al capitolo 6 (“Lavori Persona_2
e costi per eliminare le problematiche”), pagine da 19 a 21 dell'elaborato (da intendersi qui ricettiziamente richiamate), entro il limite dell'importo di € 14.527,43, oltre IVA di legge;
2. respinge ogni altra domanda dell'attore;
3. condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese e € 7.616,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA;
4. condanna i terzi chiamati Ing. e Geom. in solido, a Controparte_2 Controparte_3
rivalere la convenuta di tutti gli esborsi che questa sosterrà in conseguenza dei capi del dispositivo che precedono, quanto al primo entro il limite dell'importo di € 13.527,43, oltre
IVA di legge, e, quanto al secondo, entro il limite dell'importo di € 14.527,43, oltre IVA di legge;
5. condanna i due terzi chiamati, in solido, a rifondere le spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 786,00 per spese e € 7.616,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
13 6. pone definitivamente le spese della CTU espletata in sede di ATP, come già liquidate nel relativo procedimento, a carico dell'attore e della convenuta, ciascuno in misura di 1/2;
7. pone definitivamente le spese della CTU espletata nel presente giudizio di merito, come già liquidate in corso di causa, a carico di entrambi i terzi chiamati, ciascuno per quota di 1/2.
Verona, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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