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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/09/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 6970/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. BALLARINI LUCA come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. SCHIAVO GIANCARLO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 16/09/2025 le parti, con nota di deposito del 15/09/2025 e del 16/09/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 25 maggio
2002, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Monteforte d'ON al Nr. 8 parte II
Serie A;
B) Ordinare al Comune di Monteforte d'ON (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
C) Prendere atto ed omologare le seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale, ora di proprietà esclusiva della Signora , sita in Monteforte Controparte_1
D'ON (VR), Quartiere Sandro Pertini n. 4, resta definitivamente assegnata alla stessa, con tutti gli
arredi e corredi ivi contenuti che vi abiterà con i figli , e , avendo il Signor Per_1 Per_2 Per_3
già provveduto ad asportare gli effetti ed i beni di proprietà personale. Parte_1
2) I figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (minorenne) Per_2 Per_3
vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese
singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione,
impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con
entrambe le linee parentali;
.
3) I figli e , come anche il figlio maggiorenne , affetto da Sindrome di Hunter – Per_2 Per_3 Per_1
mucopolisaccaridosi tipo II, restano collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre in
pagina 2 di 6 Monteforte D'ON (VR), Quartiere Sandro Pertini n. 4, con diritto/dovere del padre di vederli e
tenerli con sé secondo il seguente calendario:
a) Un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio alle ore 14,00 fino alla domenica sera alle 21,00,
salvo diverso accordo tra il padre e i figli per una permanenza maggiore nel periodo estivo;
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà
con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
c) Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive,
da concordarsi con la Signora entro il 30 maggio di ogni anno;
Controparte_1
d) In ogni caso, il padre potrà incontrare i figli e ed il figlio maggiorenne e Per_2 Per_3 Per_1
tenerli con sé in ogni momento, previo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni
scolastici ed extra scolastici dei medesimi;
e) Eventuali spostamenti o viaggi dei figli e dovranno essere preventivamente Per_2 Per_3
condivisi tra i genitori;
4) I signori e si danno il reciproco assenso per l'autorizzazione Parte_1 Controparte_1
all'espatrio della figlia minore impegnandosi sin d'ora a prestare ciascuno il relativo Persona_4
consenso al rilascio del passaporto della stessa;
5) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di euro 400,00 (ossia euro 200,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo per il
mantenimento dei figli e . Detta somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese, Per_2 Per_3
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora . La predetta somma Controparte_1
verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
6) L'assegno unico attualmente erogato dall' nella misura di euro 664,10 è attribuito al 100% CP_2
alla signora che continuerà a percepirlo con accredito sul proprio conto Controparte_1
corrente. pagina 3 di 6 7) Il signor si obbliga a rimborsare alla signora il 50% delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie sostenute per i figli minori e come da Protocollo Famiglia del Per_2 Per_3
Tribunale di Verona, previa esibizione dei documenti attestanti le spese.
8) Il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio maggiorenne come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Verona è invece subordinato all'esaurimento della pensione di invalidità
percepita dal medesimo, anche accantonata dalla data del deposito della sentenza di omologa della
separazione in poi, sul libretto postale a lui intestato.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2216/2024 pubbl. il 10/10/2024 è stata omologata la separazione del matrimonio celebrato tra e e con ordinanza contestuale la causa è stata Parte_1 Controparte_1
rimessa sul ruolo in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 15/09/2025 ed in data 16/09/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole - C.F. Controparte_3
nato a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. C.F._4 Persona_4
nata a [...] il [...] - e per essi i ricorrenti hanno trovato C.F._5 pagina 4 di 6 un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato,
ed è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
15/09/2025 e del 16/09/2025, richiamate all'udienza del 16/09/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 5 di 6 assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONTEFORTE
D'ALPONE (VR) il 25/05/2002 tra e regolarmente Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR) (anno
2002 parte II Serie A n. 8) prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del
15/09/2025 e del 16/09/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MONTEFORTE
D'ALPONE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 23/09/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 6970/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
C.F. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. BALLARINI LUCA come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. SCHIAVO GIANCARLO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 16/09/2025 le parti, con nota di deposito del 15/09/2025 e del 16/09/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 25 maggio
2002, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Monteforte d'ON al Nr. 8 parte II
Serie A;
B) Ordinare al Comune di Monteforte d'ON (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
C) Prendere atto ed omologare le seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale, ora di proprietà esclusiva della Signora , sita in Monteforte Controparte_1
D'ON (VR), Quartiere Sandro Pertini n. 4, resta definitivamente assegnata alla stessa, con tutti gli
arredi e corredi ivi contenuti che vi abiterà con i figli , e , avendo il Signor Per_1 Per_2 Per_3
già provveduto ad asportare gli effetti ed i beni di proprietà personale. Parte_1
2) I figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e (minorenne) Per_2 Per_3
vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese
singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione,
impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con
entrambe le linee parentali;
.
3) I figli e , come anche il figlio maggiorenne , affetto da Sindrome di Hunter – Per_2 Per_3 Per_1
mucopolisaccaridosi tipo II, restano collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre in
pagina 2 di 6 Monteforte D'ON (VR), Quartiere Sandro Pertini n. 4, con diritto/dovere del padre di vederli e
tenerli con sé secondo il seguente calendario:
a) Un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio alle ore 14,00 fino alla domenica sera alle 21,00,
salvo diverso accordo tra il padre e i figli per una permanenza maggiore nel periodo estivo;
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà
con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
c) Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive,
da concordarsi con la Signora entro il 30 maggio di ogni anno;
Controparte_1
d) In ogni caso, il padre potrà incontrare i figli e ed il figlio maggiorenne e Per_2 Per_3 Per_1
tenerli con sé in ogni momento, previo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni
scolastici ed extra scolastici dei medesimi;
e) Eventuali spostamenti o viaggi dei figli e dovranno essere preventivamente Per_2 Per_3
condivisi tra i genitori;
4) I signori e si danno il reciproco assenso per l'autorizzazione Parte_1 Controparte_1
all'espatrio della figlia minore impegnandosi sin d'ora a prestare ciascuno il relativo Persona_4
consenso al rilascio del passaporto della stessa;
5) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di euro 400,00 (ossia euro 200,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo per il
mantenimento dei figli e . Detta somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese, Per_2 Per_3
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora . La predetta somma Controparte_1
verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
6) L'assegno unico attualmente erogato dall' nella misura di euro 664,10 è attribuito al 100% CP_2
alla signora che continuerà a percepirlo con accredito sul proprio conto Controparte_1
corrente. pagina 3 di 6 7) Il signor si obbliga a rimborsare alla signora il 50% delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie sostenute per i figli minori e come da Protocollo Famiglia del Per_2 Per_3
Tribunale di Verona, previa esibizione dei documenti attestanti le spese.
8) Il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio maggiorenne come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Verona è invece subordinato all'esaurimento della pensione di invalidità
percepita dal medesimo, anche accantonata dalla data del deposito della sentenza di omologa della
separazione in poi, sul libretto postale a lui intestato.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2216/2024 pubbl. il 10/10/2024 è stata omologata la separazione del matrimonio celebrato tra e e con ordinanza contestuale la causa è stata Parte_1 Controparte_1
rimessa sul ruolo in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 15/09/2025 ed in data 16/09/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole - C.F. Controparte_3
nato a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. C.F._4 Persona_4
nata a [...] il [...] - e per essi i ricorrenti hanno trovato C.F._5 pagina 4 di 6 un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato,
ed è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
15/09/2025 e del 16/09/2025, richiamate all'udienza del 16/09/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 5 di 6 assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MONTEFORTE
D'ALPONE (VR) il 25/05/2002 tra e regolarmente Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR) (anno
2002 parte II Serie A n. 8) prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del
15/09/2025 e del 16/09/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MONTEFORTE
D'ALPONE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 23/09/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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