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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/10/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da:
1) Dott. VA DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 243/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma 2°, c.p.c.
TRA
(P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Scordia (CT), in Via S.
Giuseppe, n. 34, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
VA ES FI, dall'Avv. Salvatore Brighina e dall'Avv. Rosario
Giommarresi, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. NN CATALANO, giusta procura in atti;
APPELLATO 1 E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in in Viale Europa n. 65 (C.F. e P.IVA CP_2
; P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano in Controparte_3
Piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A (P.IVA ; P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_2
in Piazza Duomo n. 3 (C.F. e P.IVA ; Pt_2 P.IVA_4
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Scordia Parte_3 in via Trabia n. 15 (C.F. e P.IVA ; P.IVA_5
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_4 con sede in in via G. Marconi n. 6 (C.F. e P. IVA Parte_4
; P.IVA_6
in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_5 in , in Piazza del Municipio n. 5 (C.F. e P.IVA . Parte_5 P.IVA_7
APPELLATI- contumaci
________________________
All'udienza di discussione del 23 settembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania, VI Sezione civile, con sentenza n. 4814/2023 del
27.11.2023 (emessa nel procedimento n. 12497/2022), ha rigettato l'opposizione all'esecuzione a suo tempo proposta, ex art. 615, 2° comma, c.p.c., dalla
[...]
, nel procedimento di espropriazione presso terzi Parte_1
n° 331/2022 R.G.E. intrapreso in danno di quest'ultima da , Controparte_1 in forza del d.i. n 4285/2020 del Tribunale di Catania, dichiarato esecutivo per mancata opposizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
, fondato su un unico motivo.
[...]
Si è costituito l'appellato , creditore opposto, mentre i terzi Controparte_1 pignorati pure citati, non si sono costituiti.
2 Indi, all'esito della discussione orale all'udienza del 23 settembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei terzi pignorati,
[...]
Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e , non costituiti in giudizio Parte_4 Parte_5 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello.
Sentenza appellata
Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, ha accertato la sussistenza del diritto del
Giuffrida di agire in executivis nei confronti della in Parte_1 forza di decreto ingiuntivo, dell'importo di € 33.390,42, emesso nei confronti di
“ , che aveva Controparte_4 ceduto a titolo oneroso la propria azienda (rectius: ramo d'azienda) - corrente sotto la ditta denominata “Il Giardino delle Kentie”- alla Parte_1
.
[...]
A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità solidale dell'opponente quale cessionaria, con atto del 31.12.2020, dell'azienda già nella titolarità della debitrice ingiunta, , ai sensi Controparte_4
dell'art. 2650, 2° comma, c.p.c..
Motivi di appello e ragioni della decisione
L'appellante, ha impugnato tale decisione chiedendone la riforma Parte_1 per il seguente, articolato, motivo:
“Error in iudicando: sulla nullita' e/o inammissibilita' dell'esecuzione forzata avviata da . omessa pronuncia in relazione alla inammissibilità e/o CP_1
infondatezza dell'atto di pignoramento presso terzi. Errata applicazione dell'art.
2560 c. 2 c.p.c.. Inammissibilità e/o infondatezza dell'atto di pignoramento presso terzi. Debiti relativi all'azienda ceduta ex art. 2560 c.c..”
3 Lamenta, anzitutto, l'appellante che il primo giudice non si è pronunciato sulla inammissibilità e/o infondatezza della procedura esecutiva.
Inoltre, e nel merito, deduce che il Tribunale ha errato a ritenere integrata la previsione del secondo comma dell'art. 2650 c.c., relativo alla responsabilità della cessionaria d'azienda per debiti della cedente sorti anteriormente all'atto di cessione.
Sostiene in proposito che l'appellato non ha dato prova della iscrizione dei debiti azionati nei libri contabili obbligatori della cedente, iscrizione che, a norma della citata norma dell'art. 2560 c.c., costituisce elemento costitutivo della responsabilità della cessionaria, e deduce l'inidoneità della documentazione prodotta da controparte.
In particolare, deduce che “non si comprende quali siano i libri contabili obbligatori asseritamente prodotti in copia unitamente alla diffida.
Come noto, infatti, sia per la normativa civilistica che per quella fiscale,
l'elencazione dei libri contabili obbligatori è alquanto tassativa ed è la seguente: il libro giornale;
il libro degli inventari;
i registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi); il libro delle scritture ausiliarie (ovvero il “mastro dei conti”); il registro dei beni ammortizzabili;
infine, il registro delle scritture ausiliarie di magazzino.”
E soggiunge: “Ad ogni buon conto, i documenti depositati in giudizio dal CP_1 non possono “assurgere” sicuramente a rango di libri contabili obbligatori, trattandosi -sic et simpliciter- di bilanci e un documento recante la denominazione registro delle fatture di acquisto dal quale non si desume nulla.”
Inoltre, la appellante assume che, in ogni caso, anche a voler ritenere CP_4
applicabile il secondo comma dell'art. 2560 c.c., il Tribunale non ha tenuto conto che, nell'atto di cessione, all'art. 5 (debiti aziendali), le parti avevano convenuto che
“restano esclusi dal presente trasferimento tutti i debiti relativi al complesso aziendale quivi trasferito, i quali resteranno pertanto a carico della parte cedente”,
e per tale ragione il giudice era pervenuto a conclusioni errate.
4 L'appello è infondato.
In proposito, giova rammentare che l'art. 2560 cod. civ., riguardante "i debiti relativi all'azienda ceduta", dispone che "l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito" (primo comma), aggiungendo che "nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori" (secondo comma).
Quest'ultima previsione, relativa alla responsabilità del cessionario, è stata tradizionalmente intesa dalla giurisprudenza della Cassazione, ribadita anche di recente (dopo alcune oscillazioni interpretative), nel senso che l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente, per cui chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro quest'ultimo ha l'onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche tale iscrizione, e il giudice anche d'ufficio è tenuto a rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata, e che la disposizione del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ. è norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, per cui il cessionario non risponde dei debiti conosciuti aliunde (così, Cass. 26.5.2025 n. 14020, cfr.
Cass. 30 giugno 2015, n. 13319; Cass. 21 dicembre 2012, n. 23828; Cass. 10 novembre 2010, n. 22831; Cass. 3 aprile 2002, n. 4726; Cass. 20 giugno 2000, n.
8363; Cass. 20 giugno 1998, n. 6173; Cass. 13 gennaio 1975, n. 113; Cass. 29 maggio 1972, n. 1726; Cass. 17 maggio 1971, n. 1454; Cass. 14 settembre 1967 n.
2158; Cass. 28 gennaio 1964, n. 211; Cass. 20 maggio 1963, n. 1303; Cass. 26 maggio 1962, n. 1247).
Nella fattispecie risultano acquisite le seguenti circostanze:
l'azione esecutiva è stata intrapresa dal contro la CP_1 Controparte_5
nella qualità di cessionaria di Controparte_4
, in forza di contratto di cessione di azienda del 31.12.2020 (registrato il
[...]
4.1.2021), avente ad oggetto la ditta “Il Giardino delle Kentie”, per l'esercizio dell'attività di comunità alloggio per anziani;
5 il titolo posto in esecuzione è costituito dal d.i. n° 4285/2020 del 12.11.2020, con cui il Tribunale di Catania ha ingiunto alla Parte_6
il pagamento, in favore del , dell'importo di €
[...] CP_1
33.390,42, oltre interessi e spese di procedura, per un credito professionale sorto anteriormente alla cessione.
Ciò posto, essendo pacifico che il debito in oggetto inerisce al ramo d'azienda ceduto, le questioni sollevate dall'appellante riguardano l'inserimento di tale debito nelle scritture contabili della cedente, e il valore probatorio dei documenti prodotti, nonché la previsione espressa, contenuta nell'atto di cessione, di esclusione della responsabilità del cessionario.
E' infondata la doglianza che non siano stati specificati i libri contabili obbligatori in cui il debito è iscritto, e che dai documenti prodotti “non si desume nulla”.
Come indicato dal primo giudice, il debito di cui alla fattura n. 113/2020 emessa dal professionista (posta a fondamento del decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva)
è infatti inserito nel bilancio 2019 della Controparte_4
, prodotto dal Giuffrida, in cui è riportato, alla voce “fatture da ricevere
[...] [...]
”, l'importo di €34.278,40. CP_1
La fattura è inoltre annotata anche nel registro IVA delle fatture di acquisto
(prodotto in estratto, all. 8 del fasc. di primo grado).
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, in quest'ultimo documento sono indicati la data e il numero della fattura (113 del 23.6.2020), il nominativo del creditore ( ) e l'importo (34.278,24), che sono certamente Controparte_1
riconducibili al credito portato dal decreto ingiuntivo, per cui l'appellato ha agito esecutivamente.
Va dunque condiviso l'apprezzamento del primo giudice per cui ricorrono nella specie le condizioni per la responsabilità (aggiuntiva) solidale della cessionaria per il debito aziendale in oggetto, prevista dall'art. 2560, sotto forma di un accollo cumulativo ex lege.
6 Infondata è altresì la doglianza relativa alla errata considerazione della clausola del contratto di cessione che esclude una tale responsabilità.
E' vero che l'art. 5 del contratto di cessione di azienda prevede effettivamente che
“restano esclusi dal trasferimento tutti i debiti relativi al complesso aziendale quivi trasferito, i quali resteranno pertanto a carico della parte cedente”.
Cionondimeno, la norma dell'art. 2560 c.c. ha portata inderogabile perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, con la conseguenza che un accordo tra alienante e acquirente non può avere effetti nei confronti dei terzi, verso cui l'acquirente rimane pur sempre responsabile, ma rimane efficace soltanto nei rapporti interni.
Come osservato anche dal giudice di prime cure, tale conclusione (e che le parti ne avessero consapevolezza) è confermata dalla seconda parte della previsione contrattuale in esame, in cui le parti hanno precisato che “la parte beneficiaria prende atto (…) che a norma dell'art. 2560, comma 2, del codice civile, potrà essere chiamata a rispondere dei debiti suddetti qualora risultino dai libri contabili obbligatori”; ciò implica - in relazione ai debiti maturati anteriormente alla cessione di azienda e che risultino iscritti nei libri contabili obbligatori – l'obbligazione solidale verso i terzi del cedente e del cessionario.
In conclusione, l'appello va rigettato, rimanendo assorbite le doglianze ulteriori relative all'omessa pronunzia sulla pretesa illegittimità del pignoramento.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e si liquidano, nei confronti della parte costituita, come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore dichiarato della controversia (scaglione da € 26.000,01 a 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore (ad eccezione della fase di istruttoria/trattazione a cui viene applicato il valore minimo stante l'esiguità dell'attività svolta). Va disposta la distrazione di tali spese in favore del procuratore dell'appellato, che ha
7 reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Nulla sulle spese nei confronti dei terzi pignorati contumaci.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4814/2023; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 processuali del grado, che liquida in complessivi €8.469,00 per compensi, di cui euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro
1523,00 per la fase di trattazione ed euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, del compenso totale per la prestazione, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, avv.
NN LA.
Sussistono i presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania il 9 ottobre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena dott. VA Dipietro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da:
1) Dott. VA DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 243/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma 2°, c.p.c.
TRA
(P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Scordia (CT), in Via S.
Giuseppe, n. 34, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
VA ES FI, dall'Avv. Salvatore Brighina e dall'Avv. Rosario
Giommarresi, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. NN CATALANO, giusta procura in atti;
APPELLATO 1 E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede in in Viale Europa n. 65 (C.F. e P.IVA CP_2
; P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano in Controparte_3
Piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A (P.IVA ; P.IVA_3
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_2
in Piazza Duomo n. 3 (C.F. e P.IVA ; Pt_2 P.IVA_4
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Scordia Parte_3 in via Trabia n. 15 (C.F. e P.IVA ; P.IVA_5
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_4 con sede in in via G. Marconi n. 6 (C.F. e P. IVA Parte_4
; P.IVA_6
in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_5 in , in Piazza del Municipio n. 5 (C.F. e P.IVA . Parte_5 P.IVA_7
APPELLATI- contumaci
________________________
All'udienza di discussione del 23 settembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania, VI Sezione civile, con sentenza n. 4814/2023 del
27.11.2023 (emessa nel procedimento n. 12497/2022), ha rigettato l'opposizione all'esecuzione a suo tempo proposta, ex art. 615, 2° comma, c.p.c., dalla
[...]
, nel procedimento di espropriazione presso terzi Parte_1
n° 331/2022 R.G.E. intrapreso in danno di quest'ultima da , Controparte_1 in forza del d.i. n 4285/2020 del Tribunale di Catania, dichiarato esecutivo per mancata opposizione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
, fondato su un unico motivo.
[...]
Si è costituito l'appellato , creditore opposto, mentre i terzi Controparte_1 pignorati pure citati, non si sono costituiti.
2 Indi, all'esito della discussione orale all'udienza del 23 settembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei terzi pignorati,
[...]
Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e , non costituiti in giudizio Parte_4 Parte_5 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello.
Sentenza appellata
Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, ha accertato la sussistenza del diritto del
Giuffrida di agire in executivis nei confronti della in Parte_1 forza di decreto ingiuntivo, dell'importo di € 33.390,42, emesso nei confronti di
“ , che aveva Controparte_4 ceduto a titolo oneroso la propria azienda (rectius: ramo d'azienda) - corrente sotto la ditta denominata “Il Giardino delle Kentie”- alla Parte_1
.
[...]
A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità solidale dell'opponente quale cessionaria, con atto del 31.12.2020, dell'azienda già nella titolarità della debitrice ingiunta, , ai sensi Controparte_4
dell'art. 2650, 2° comma, c.p.c..
Motivi di appello e ragioni della decisione
L'appellante, ha impugnato tale decisione chiedendone la riforma Parte_1 per il seguente, articolato, motivo:
“Error in iudicando: sulla nullita' e/o inammissibilita' dell'esecuzione forzata avviata da . omessa pronuncia in relazione alla inammissibilità e/o CP_1
infondatezza dell'atto di pignoramento presso terzi. Errata applicazione dell'art.
2560 c. 2 c.p.c.. Inammissibilità e/o infondatezza dell'atto di pignoramento presso terzi. Debiti relativi all'azienda ceduta ex art. 2560 c.c..”
3 Lamenta, anzitutto, l'appellante che il primo giudice non si è pronunciato sulla inammissibilità e/o infondatezza della procedura esecutiva.
Inoltre, e nel merito, deduce che il Tribunale ha errato a ritenere integrata la previsione del secondo comma dell'art. 2650 c.c., relativo alla responsabilità della cessionaria d'azienda per debiti della cedente sorti anteriormente all'atto di cessione.
Sostiene in proposito che l'appellato non ha dato prova della iscrizione dei debiti azionati nei libri contabili obbligatori della cedente, iscrizione che, a norma della citata norma dell'art. 2560 c.c., costituisce elemento costitutivo della responsabilità della cessionaria, e deduce l'inidoneità della documentazione prodotta da controparte.
In particolare, deduce che “non si comprende quali siano i libri contabili obbligatori asseritamente prodotti in copia unitamente alla diffida.
Come noto, infatti, sia per la normativa civilistica che per quella fiscale,
l'elencazione dei libri contabili obbligatori è alquanto tassativa ed è la seguente: il libro giornale;
il libro degli inventari;
i registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi); il libro delle scritture ausiliarie (ovvero il “mastro dei conti”); il registro dei beni ammortizzabili;
infine, il registro delle scritture ausiliarie di magazzino.”
E soggiunge: “Ad ogni buon conto, i documenti depositati in giudizio dal CP_1 non possono “assurgere” sicuramente a rango di libri contabili obbligatori, trattandosi -sic et simpliciter- di bilanci e un documento recante la denominazione registro delle fatture di acquisto dal quale non si desume nulla.”
Inoltre, la appellante assume che, in ogni caso, anche a voler ritenere CP_4
applicabile il secondo comma dell'art. 2560 c.c., il Tribunale non ha tenuto conto che, nell'atto di cessione, all'art. 5 (debiti aziendali), le parti avevano convenuto che
“restano esclusi dal presente trasferimento tutti i debiti relativi al complesso aziendale quivi trasferito, i quali resteranno pertanto a carico della parte cedente”,
e per tale ragione il giudice era pervenuto a conclusioni errate.
4 L'appello è infondato.
In proposito, giova rammentare che l'art. 2560 cod. civ., riguardante "i debiti relativi all'azienda ceduta", dispone che "l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito" (primo comma), aggiungendo che "nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori" (secondo comma).
Quest'ultima previsione, relativa alla responsabilità del cessionario, è stata tradizionalmente intesa dalla giurisprudenza della Cassazione, ribadita anche di recente (dopo alcune oscillazioni interpretative), nel senso che l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente, per cui chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro quest'ultimo ha l'onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche tale iscrizione, e il giudice anche d'ufficio è tenuto a rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata, e che la disposizione del secondo comma dell'art. 2560 cod. civ. è norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, per cui il cessionario non risponde dei debiti conosciuti aliunde (così, Cass. 26.5.2025 n. 14020, cfr.
Cass. 30 giugno 2015, n. 13319; Cass. 21 dicembre 2012, n. 23828; Cass. 10 novembre 2010, n. 22831; Cass. 3 aprile 2002, n. 4726; Cass. 20 giugno 2000, n.
8363; Cass. 20 giugno 1998, n. 6173; Cass. 13 gennaio 1975, n. 113; Cass. 29 maggio 1972, n. 1726; Cass. 17 maggio 1971, n. 1454; Cass. 14 settembre 1967 n.
2158; Cass. 28 gennaio 1964, n. 211; Cass. 20 maggio 1963, n. 1303; Cass. 26 maggio 1962, n. 1247).
Nella fattispecie risultano acquisite le seguenti circostanze:
l'azione esecutiva è stata intrapresa dal contro la CP_1 Controparte_5
nella qualità di cessionaria di Controparte_4
, in forza di contratto di cessione di azienda del 31.12.2020 (registrato il
[...]
4.1.2021), avente ad oggetto la ditta “Il Giardino delle Kentie”, per l'esercizio dell'attività di comunità alloggio per anziani;
5 il titolo posto in esecuzione è costituito dal d.i. n° 4285/2020 del 12.11.2020, con cui il Tribunale di Catania ha ingiunto alla Parte_6
il pagamento, in favore del , dell'importo di €
[...] CP_1
33.390,42, oltre interessi e spese di procedura, per un credito professionale sorto anteriormente alla cessione.
Ciò posto, essendo pacifico che il debito in oggetto inerisce al ramo d'azienda ceduto, le questioni sollevate dall'appellante riguardano l'inserimento di tale debito nelle scritture contabili della cedente, e il valore probatorio dei documenti prodotti, nonché la previsione espressa, contenuta nell'atto di cessione, di esclusione della responsabilità del cessionario.
E' infondata la doglianza che non siano stati specificati i libri contabili obbligatori in cui il debito è iscritto, e che dai documenti prodotti “non si desume nulla”.
Come indicato dal primo giudice, il debito di cui alla fattura n. 113/2020 emessa dal professionista (posta a fondamento del decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva)
è infatti inserito nel bilancio 2019 della Controparte_4
, prodotto dal Giuffrida, in cui è riportato, alla voce “fatture da ricevere
[...] [...]
”, l'importo di €34.278,40. CP_1
La fattura è inoltre annotata anche nel registro IVA delle fatture di acquisto
(prodotto in estratto, all. 8 del fasc. di primo grado).
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, in quest'ultimo documento sono indicati la data e il numero della fattura (113 del 23.6.2020), il nominativo del creditore ( ) e l'importo (34.278,24), che sono certamente Controparte_1
riconducibili al credito portato dal decreto ingiuntivo, per cui l'appellato ha agito esecutivamente.
Va dunque condiviso l'apprezzamento del primo giudice per cui ricorrono nella specie le condizioni per la responsabilità (aggiuntiva) solidale della cessionaria per il debito aziendale in oggetto, prevista dall'art. 2560, sotto forma di un accollo cumulativo ex lege.
6 Infondata è altresì la doglianza relativa alla errata considerazione della clausola del contratto di cessione che esclude una tale responsabilità.
E' vero che l'art. 5 del contratto di cessione di azienda prevede effettivamente che
“restano esclusi dal trasferimento tutti i debiti relativi al complesso aziendale quivi trasferito, i quali resteranno pertanto a carico della parte cedente”.
Cionondimeno, la norma dell'art. 2560 c.c. ha portata inderogabile perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, con la conseguenza che un accordo tra alienante e acquirente non può avere effetti nei confronti dei terzi, verso cui l'acquirente rimane pur sempre responsabile, ma rimane efficace soltanto nei rapporti interni.
Come osservato anche dal giudice di prime cure, tale conclusione (e che le parti ne avessero consapevolezza) è confermata dalla seconda parte della previsione contrattuale in esame, in cui le parti hanno precisato che “la parte beneficiaria prende atto (…) che a norma dell'art. 2560, comma 2, del codice civile, potrà essere chiamata a rispondere dei debiti suddetti qualora risultino dai libri contabili obbligatori”; ciò implica - in relazione ai debiti maturati anteriormente alla cessione di azienda e che risultino iscritti nei libri contabili obbligatori – l'obbligazione solidale verso i terzi del cedente e del cessionario.
In conclusione, l'appello va rigettato, rimanendo assorbite le doglianze ulteriori relative all'omessa pronunzia sulla pretesa illegittimità del pignoramento.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e si liquidano, nei confronti della parte costituita, come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore dichiarato della controversia (scaglione da € 26.000,01 a 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore (ad eccezione della fase di istruttoria/trattazione a cui viene applicato il valore minimo stante l'esiguità dell'attività svolta). Va disposta la distrazione di tali spese in favore del procuratore dell'appellato, che ha
7 reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Nulla sulle spese nei confronti dei terzi pignorati contumaci.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4814/2023; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 processuali del grado, che liquida in complessivi €8.469,00 per compensi, di cui euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro
1523,00 per la fase di trattazione ed euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, del compenso totale per la prestazione, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, avv.
NN LA.
Sussistono i presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania il 9 ottobre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena dott. VA Dipietro
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