Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3111 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. LAVIA ROSINA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. DE POMPEIS CARLO
COSTANTINO ;
Parte resistente
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/09/2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190003632684000, notificato il 13/08/2019, con il quale CP_1 intimava il pagamento della complessiva somma di € 14.922,04, a titolo di sanzione e interessi per evasione fiscale di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388/2000, irrogata a seguito del controllo della posizione contributiva nel periodo da 8/2014 a 7/2016 (Gestione Aziende con lavoratori dipendenti).
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato in considerazione del fatto che, riguardando la contribuzione pretesa la posizione previdenziale di una socia-lavoratrice (esclusa dalla compagine societaria in data
24/07/2014 ma successivamente reintegrata in data 29/07/2016, a seguito di lodo arbitrale pronunciato e pubblicato il 23/09/2015), non si applica l'omissione contributiva, di cui alla lett. a), co. 8 dell'art. 116 cit., non ricorrendo l'ipotesi di nullità della deliberazione sociale e/o di nullità del licenziamento, né l'evasione contributiva, di cui alla lett. b), co. 8, mancando il requisito della intenzione specifica di non versare i contributi.
Costituitosi in giudizio l'CP_1, in via preliminare, ha dichiarato che, con provvedimento del 21/01/2021, è stato parzialmente annullato l'avviso di addebito, per un importo di € 737,24 (relativo al marzo 2015).
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la posizione previdenziale della lavoratrice è stata regolarizzata parzialmente con oltre un anno di ritardo e che sono stati correttamente applicati la sanzione e gli interessi previsti dalla legge.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
***
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente, va vagliata la tempestività del ricorso. L'art. 24 del d.lgs. n.
46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro "contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo, ex art. 24, comma 6 D.lgs. 46/99. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007, Cass n. 8931 del 2011; n.
2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto opposizione nel termine di 40 giorni, dunque, tempestivamente.
2. Nel merito, CP 1 ha evidenziato che la ricorrente ha trasmesso denunce mensili di regolarizzazione, per i periodi 08/2014-05/2015 in data 24/05/2018 e per i periodi 06/2015-07/2016 in data 16/06/2018, versando gran parte ma non tutti i contributi dovuti (ha corrisposto quelli esposti nelle auto denunce dichiarative, al netto delle sanzioni maturate), adempiendo al proprio obbligo di regolarizzazione della posizione previdenziale tramite trasmissione di modelli
DM10 con ritardo di oltre un anno. L'istituto resistente ha inoltre rilevato che,
nell'indicare l'ammontare dei contributi dovuti in ogni modello DM10 trasmesso, non è stato individuato il codice di aliquota corrispondente all'inquadramento aziendale della dipendente in questione così da risultare inferiore (seppur di poco, con importi mediamente tra 10 e 20 euro), l'ammontare dei contributi pagati mensilmente (v. avviso di addebito allegato, in cui risulta la discrepanza tra l'importo dovuto e quello versato, per ogni mensilità).
Ebbene, l'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, prevede che: "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
...;"
È evidente che il caso di specie non rientra nella previsione di cui alla lettera b), poiché non sussiste l'intenzione specifica di non versare i contributi e, dunque, tuttalpiù, si potrebbe ritenere ricadente nella previsione di cui alla lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000.
Vi è di più, l'assunto della ricorrente si rivela fondato in applicazione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza SU n.
1665/2014 (cfr. Sez. L. n. 27450/2017 e n. 24139/2020), secondo cui, in caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, senza che essa abbia soluzione di continuità, ed, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, legge cit., per l'ipotesi dell'omissione contributiva. In caso, invece, di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l'ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al citato art. 116. Per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito de iure, sussiste l'ordinario obbligo di dichiarare e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di estromissione della socia-lavoratrice dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio suddetto, sicché riprende vigore l'ordinaria disciplina dell'omissione e dell'evasione contributiva dell'art. 116, comma 8, della legge n.
388/2000. Nel caso di specie, il lodo arbitrale è una decisione costitutiva e non dichiarativa della nullità o dell'inefficacia del licenziamento disposto nei confronti del lavoratore (l'ordine di reintegra della socia-lavoratrice è avvenuto a seguito dell'annullamento della delibera di esclusione della socia, disposto con lodo arbitrale non vertendosi, quindi, in ipotesi di nullità delle deliberazioni in quanto non ricorrono le ipotesi di nullità previste dall'art. 2379 c.c. in forza del richiamo di cui all'art. 2388 c.c. sulla validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
inoltre le motivazioni sottese alla delibera di esclusione riguardano comportamenti della socia-lavoratrice relativi al rapporto societario, non a quello lavorativo), con la conseguenza che, prima della reintegra disposta dal GE in data 29/07/2016 (in virtù del lodo depositato in data 23/09/2015, che, in accoglimento parziale del ricorso del giudizio arbitrale, ha annullato la deliberazione assunta il 24/07/2014 dal Consiglio di Amministrazione della società odierna ricorrente, condannando questa a ripristinare lo status di socia lavoratrice della ricorrente nel giudizio arbitrale, nello stato di fatto e di diritto ricoperto alla data di sua esclusione, corrispondendole una somma risarcitoria commisurata alle retribuzioni medio tempore maturate dalla esclusione fino alla reintegrazione) trova applicazione l'ordinaria disciplina della mora debendi e non il regime delle sanzioni di cui al citato art. 116, regime che torna ad essere applicabile per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito de iure.
Ove ne ricorressero le condizioni, andrà emesso nuovo avviso di addebito ricalcolato considerando i residui importi (se dovuti) per contributi non versati, detratto l'importo di € 737,24 (annullato con provvedimento del 21/01/2021), nonché applicata l'ordinaria disciplina della mora debendi e non il regime delle sanzioni di cui al citato art. 116.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve trovare accoglimento e, conseguentemente, l'avviso di addebito n. 33420190003632684000 impugnato
(riguardante il periodo contributivo da 8/2014 a 7/2016) va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna l'CP_1 al pagamento delle spese processuali, che liquida in €
1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 29/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO